Ravvedimento operoso 2026: come usare cumulo giuridico e nuove finestre

Ravvedimento operoso 2026

Tra riforma del sistema sanzionatorio, cumulo giuridico e crypto‑asset, il ravvedimento smette di essere un rimedio di fortuna e diventa uno strumento di gestione professionale del rischio fiscale e della liquidità, se usato con testa.

Due sistemi sanzionatori, un solo contribuente inquieto

Da una parte c’è il “vecchio mondo”, quello delle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, che continuerà a produrre effetti per anni; dall’altra c’è il nuovo impianto disegnato dal decreto legislativo 173/2024 e dal Testo Unico delle Sanzioni (TUSAN), in vigore, con tutti i suoi ingranaggi, dal 1° settembre 2024.

In mezzo c’è il contribuente, spesso convinto che “tanto ormai è andata”, e lo studio che deve spiegare, con pazienza e un filo di ironia, che no, non è affatto “andata”: è solo cambiato il modo in cui l’errore viene pesato, punito e, soprattutto, recuperato.

Nel mio articolo sulle sanzioni tributarie 2026 ho ricostruito l’architettura del nuovo sistema, le logiche di proporzionalità, le nuove forbici sanzionatorie e l’innesto del TUSAN sul corpo del sistema tributario esistente.

Qui faccio un passo oltre: non mi interessa tanto elencare commi e lettere, quanto mostrare come il ravvedimento operoso, riletto alla luce della riforma e delle indicazioni CNDCEC/FNC, diventa un vero strumento di gestione, prima ancora che di riparazione; con un occhio al cumulo giuridico e un altro ai nuovi terreni minati, come le criptovalute.

Che cos’è il ravvedimento operoso nel 2026

Il ravvedimento operoso resta, tecnicamente, la possibilità di sanare spontaneamente una violazione, pagando imposta, interessi e una sanzione ridotta, a condizione che l’Amministrazione non ti abbia già bussato alla porta con un atto “serio”.

La riforma non ha stravolto l’idea di fondo, ma ha ricalibrato tempi, misura delle riduzioni e soprattutto il perimetro entro cui puoi muoverti: la scena non è più quella di un corridoio stretto, ma di una serie di stanze comunicanti, alcune illuminate, altre pericolosamente in penombra.

Il primo punto da fissare, per il cliente, è banale solo in apparenza: il ravvedimento non è un atto di clemenza, è un contratto implicito tra contribuente e Fisco. Tu confessi l’errore (in dichiarazione o in versamento), paghi prima che ti prendano per la giacca, e in cambio ottieni una sanzione decisamente più leggera rispetto a quella che scatterebbe in caso di accertamento

Il secondo punto, più sottile, è che il nuovo sistema ha reso questa “contrattazione preventiva” molto più strutturata: non esiste più un solo ravvedimento, ne esistono diversi, incastrati in una linea del tempo che va dal primo giorno di ritardo fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate ha già messo nero su bianco le sue contestazioni.

Le diverse “finestre” non sono solo tappe procedimentali, ma veri e propri gradini di riduzione della sanzione, scanditi dal nuovo impianto del TUSAN e dalle modifiche all’art. 13 del d.lgs. 472/1997 introdotte dal d.lgs. 87/2024, che legano la misura del beneficio alla tempestività del ravvedimento.

Qui sotto, una prima tabella di sintesi (semplificata) delle principali riduzioni del nuovo ravvedimento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, rimandando all’articolo sulle sanzioni 2026 per le sovrapposizioni con il vecchio quadro normativo.

Tabella 1 – Riduzioni sanzioni nel nuovo ravvedimento (violazioni post 1.9.2024)

Momento del ravvedimento Riferimento TUSAN (semplificato) Riduzione indicativa rispetto alla sanzione base Nota operativa
Entro 30 giorni dalla scadenza fascia “brevissimo termine” riduzione molto elevata strumenti utili per errori di versamento “di cassa”;
Entro il termine di presentazione della dichiarazione fascia “breve termine” riduzione significativa ideale per errori dichiarativi intercettati dallo studio;
Entro l’anno successivo fascia “medio termine” riduzione ancora interessante tipico per infedeltà scoperte in sede di bilancio;
Fino agli atti di controllo formale fascia “lungo termine” riduzione meno incisiva già in area “damage control”, ma ancora conveniente;

Le percentuali puntuali restano materia da addetti ai lavori, ma il messaggio per il cliente è chiaro: più aspetti, più il prezzo della pace fiscale sale, fino a confondersi pericolosamente con quello della sanzione ordinaria.

Il nuovo perimetro temporale: dal 30° giorno allo schema d’atto

La riforma, e i documenti di prassi successivi, hanno chiarito che non è solo la data della violazione a contare, ma anche il “tipo” di intervento dell’Agenzia che ti trovi davanti quando decidi di ravvederti.

Il TUSAN, nella parte dedicata al ravvedimento, snocciola una piccola collezione di lettere – a), a‑bis), b), b‑bis), b‑ter, b‑quater, b‑quinquies – che per il contribuente normale sono puro geroglifico; per lo studio, invece, sono la mappa di tutte le finestre temporali disponibili.

In pratica si passa: da un ravvedimento “puro”, in assenza di qualunque attività di controllo; a ravvedimenti in presenza di controlli automatizzati o formali; fino alle nuove ipotesi che consentono di intervenire addirittura dopo la comunicazione dello schema di atto, in taluni casi persino in presenza di un processo verbale di constatazione.

Queste aperture, però, hanno un prezzo: la sanzione ridotta non è la stessa di chi si muove in tempi rapidi, e la convenienza va valutata caso per caso, comparando ravvedimento, adesione agli atti o eventuali definizioni agevolate future.

Per orientarsi, può essere utile una tabella “di geografia” più che di aritmetica.

Tabella 2 – Finestre temporalmente rilevanti per il ravvedimento

Situazione al momento in cui il contribuente si muove Finestra TUSAN (semplificata) Ravvedimento ancora possibile? Osservazioni pratiche
Nessun controllo avviato ipotesi a) e a‑bis) situazione ideale, massima libertà e riduzioni più vantaggiose;
Controlli automatizzati/formali (avvisi bonari, 36‑bis e 36‑ter) ipotesi b) e b‑bis) sì, con limiti utile per evitare la progressione verso l’atto vero e proprio;
Comunicazione schema d’atto senza PVC ipotesi b‑ter) “ultima uscita” prima dell’atto definitivo;
PVC notificato, ma senza ancora schema d’atto ipotesi b‑quater) delicato: occorre valutare l’interazione con l’adesione al PVC;
PVC seguito da schema d’atto ipotesi b‑quinquies) sì, in forma più ristretta arma sofisticata, da usare in strategia congiunta con lo studio;

La vera novità, per chi guarda la scena con gli occhi del cliente, è semplice: non esiste più un unico “momento buono” per ravvedersi, esistono varie soglie, ciascuna con un diverso rapporto costo/beneficio. Tradotto: non è più sufficiente chiedersi “posso ravvedermi?”, ma “ha senso ravvedermi adesso, rispetto ad altre strade?”.

Cumulo giuridico: quando più errori fanno meno male

I documenti di ricerca del CNDCEC e della Fondazione (2025_12_01_Revisione-del-sistema-sanzionatorio-amministrativo-come-cambia-il-ravvedimento-operoso) hanno il merito di mettere al centro il cumulo giuridico: un istituto che, sotto la polvere delle formule, nasconde un messaggio molto concreto, soprattutto per chi ha fatto “più danni insieme”.

L’idea, semplificando senza pietà, è questa: invece di sommare tante sanzioni per ciascuna violazione, si individua quella più grave e la si “gonfia” con un aumento entro certi limiti, ottenendo una sanzione unica; su quella sanzione unitaria, poi, si possono applicare le riduzioni del ravvedimento.

In termini pratici, il cumulo giuridico si rivela particolarmente rilevante per le violazioni “di merito” (dichiarazioni infedeli, componenti di reddito non dichiarati, IVA detratta indebitamente) commesse nello stesso periodo d’imposta, o in alcuni casi su più periodi a fronte di comportamenti omogenei qualificabili in continuazione.

In alcune situazioni, soprattutto quando il comportamento irregolare si ripete in modo identico per più anni, può aprirsi lo spazio per un’applicazione del cumulo giuridico anche su più periodi d’imposta; si tratta però di ipotesi che vanno valutate con molta cautela, verificando se ricorrono effettivamente i presupposti della “continuazione” di cui all’art. 12 del d.lgs. 472/1997.

In pratica, il cumulo giuridico consente di passare da una somma di sanzioni “per ciascuna violazione” a una sanzione unica, calcolata sulla violazione più grave aumentata di un quarto, sulla quale poi si applicano le riduzioni da ravvedimento.

Va inoltre ricordato che, una volta che una violazione è stata formalmente constatata, la continuazione si interrompe e il perimetro del cumulo si restringe alle violazioni anteriori non ancora oggetto di formale constatazione.

Restano invece fuori dal perimetro del cumulo, e questo va detto con chiarezza al cliente che sogna lo “sconto globale”, gli omessi versamenti puri e le indebite compensazioni, che continuano a essere trattati pezzo per pezzo, con sanzioni autonome per ciascun mancato pagamento o utilizzo indebito.

Tabella 3 – Cumulo giuridico: quando può aiutare davvero

Tipo di violazione Cumulo giuridico applicabile? Esempio sintetico
Infedele dichiarazione (II.DD. o IVA) più componenti positivi non dichiarati nello stesso anno;
Violazioni “a catena” su IVA (fatture, registri, dichiarazione) sì, con limiti irregolarità formali e sostanziali intrecciate su un periodo;
Omessi versamenti IRPEF/IRES/IVA no acconti e saldi non pagati in più date distinte;
Indebite compensazioni no utilizzo eccessivo di crediti in F24 per più scadenze;

Il valore aggiunto, qui, non è tanto “sapere che il cumulo esiste”, ma saperlo negoziare con la realtà dei numeri: in molti casi la combinazione cumulo giuridico + ravvedimento consente di contenere la sanzione complessiva in modo significativo, soprattutto quando lo studio interviene prima che gli atti di accertamento cristallizzino in modo rigido le contestazioni.

Per il versante penale delle violazioni tributarie ho dedicato un approfondimento separato (le sanzioni penali tributarie dopo la riforma del dlgs 173-2024).

Ravvedimento e casi tipici: dalle II.DD. alle imposte indirette

Quando si scende dal piano sistematico al piano delle cartelle e dei modelli F24, le domande diventano brutali: cosa succede se non ho presentato la dichiarazione? Se l’ho presentata, ma con dati “creativi”? Se ho saltato un acconto IVA perché “non c’era liquidità”, convinto di poter recuperare dopo?

La riforma non ha trasformato il ravvedimento in una bacchetta magica, ma ha reso più coerente la scala delle conseguenze, lasciando margini di manovra interessanti per chi decide di affrontare il problema prima che si trasformi in contenzioso.

Chi cerca una guida passo per passo sulle dichiarazioni integrative può partire da questo approfondimento operativo: dichiarazione integrativa: istruzioni operative e ravvedimento.

Per le imposte dirette, i tre archetipi sono sempre gli stessi: dichiarazione omessa, dichiarazione infedele, omessi versamenti di acconti e saldi. Nel primo caso, la finestra è stretta e il costo elevato, ma il ravvedimento può comunque attenuare la sanzione, soprattutto se si interviene entro termini contenuti; nel secondo, l’infedeltà, il gioco si gioca sulla combinazione tra cumulo giuridico e ravvedimento, con la possibilità di “accorpare” più violazioni di merito e applicare una riduzione non banale; nel terzo, il terreno dei versamenti, l’urgenza è massima, perché ogni rata saltata genera una sanzione autonoma, non razionalizzabile con il cumulo.

Sul fronte dell’IVA, invece, la trama è spesso più sofisticata: ritardi di fatturazione, registrazioni carenti, detrazioni azzardate, dichiarazione annuale che non rispecchia i movimenti effettivi; in questo contesto, il cumulo giuridico può assumere un ruolo centrale, ma solo se lo studio è in grado di ricostruire in modo organico la “storia” dell’errore, dimostrando che si tratta di un comportamento unitario e non di una somma di incidenti privi di legame.

Il ravvedimento, in questi casi, è il momento in cui il contribuente decide di cambiare narrazione: da quella di chi subisce gli avvisi e li paga a spizzichi, a quella di chi si presenta con un piano strutturato, paga il dovuto e chiede, in cambio, il massimo delle riduzioni consentite.

Tabella 4 – Fattispecie ricorrenti e “logica” del ravvedimento

Fattispecie Termine massimo praticabile Sanzione base (indicativa) Considerazione chiave
Dichiarazione IRPEF/IRES omessa entro termini di accertamento molto elevata ravvedimento attenua ma non annulla la severità;
Dichiarazione infedele entro termini di accertamento proporzionale all’imposta evasa cumulo + ravvedimento possono ridurre l’impatto;
Omessi versamenti (II.DD./IVA) fino alla notifica di atti esecutivi sanzione autonoma per ciascun versamento agire presto è l’unico vero “sconto”;
Violazioni IVA “a catena” entro termini di accertamento cumulabili con cumulo giuridico fondamentale la ricostruzione unitaria dei fatti;

Il tema si incrocia anche con la gestione delle cartelle e delle definizioni agevolate più recenti.

Crypto‑asset e ravvedimento: quando il quadro RW non è un optional

Se c’è un terreno in cui la distanza tra percezione del contribuente e realtà normativa è siderale, è quello delle criptovalute e degli altri crypto‑asset.

Per anni molti hanno vissuto in una sorta di mitologia digitale, dove “se è su un wallet estero non lo vede nessuno”; poi sono arrivati monitoraggio fiscale, plusvalenze, IVAFE, scambi tracciati e, ora, una disciplina più matura che incrocia dichiarazioni, quadro RW e sistemi di scambio dati internazionali.

Nel mio articolo sul ravvedimento per il quadro RW ho già affrontato nel dettaglio le ipotesi di omessa o infedele compilazione, le differenze tra detenzione di crypto su exchange esteri o italiani, e gli effetti delle diverse sanatorie succedutesi negli ultimi anni.

La riforma sanzionatoria si innesta su quel terreno con una logica chiara: le violazioni di monitoraggio e le omissioni sugli imponibili collegati ai crypto‑asset non sono più zone grigie, ma rientrano a pieno titolo nel sistema di ravvedimento, con finestre temporali e riduzioni allineate a quelle delle altre violazioni dichiarative.

In concreto, il professionista si trova davanti a tre famiglie di problemi: quadro RW omesso o incompleto su consistenze estere; mancata indicazione delle plusvalenze realizzate su scambi di crypto, laddove imponibili; mancato versamento delle imposte correlate (imposta sostitutiva su plusvalenze, eventuale IVAFE in presenza di attività estere rilevanti).

Per ciascuna di queste violazioni, il ravvedimento va fotografato nel tempo: un conto è intervenire quando ancora non c’è traccia di controlli o scambi informativi; altro conto è muoversi quando l’Agenzia ha già avviato analisi mirate su movimentazioni estere o su dati acquisiti tramite cooperazione internazionale.

Nei casi di violazioni plurime (mancato RW, più annualità, plusvalenze non dichiarate), prima di applicare il cumulo giuridico è opportuno distinguere le violazioni di monitoraggio (art. 4 d.l. 167/1990) da quelle sugli imponibili reddituali: non sempre è economicamente conveniente “mettere tutto nel calderone”.​

Tabella 5 – Crypto‑asset, errori tipici e ravvedimento

Errore commesso Cosa si regolarizza concretamente Finestra temporale rilevante Nota operativa
Quadro RW omesso per wallet/exchange esteri RW integrativo + sanzioni monitoraggio fino ai termini di accertamento ravvedimento spesso più conveniente di atti di irrogazione;
Plusvalenze crypto non dichiarate dichiarazione integrativa + imposta sostitutiva come per infedele dichiarazione cumulo possibile con altre infedeltà dello stesso periodo;
Imposte su crypto non versate (F24 mancanti) versamenti omessi + sanzioni ridotte fino ad atti esecutivi qui il cumulo giuridico non aiuta, la tempestività sì;

Il messaggio, qui, è volutamente provocatorio: chi ha giocato con le crypto come se fossero un videogioco, oggi deve fare i conti con regole “adulte”.

Il ravvedimento, se gestito in tempo e con una ricostruzione documentale seria, è spesso l’unico modo per trasformare una mina vagante in un costo gestibile, distribuibile nel tempo con piani di pagamento e, nei casi più complessi, con una vera strategia di emersione concordata.

Quattro esempi per capire davvero come funziona

Teoria a parte, il ravvedimento vive di casi concreti, di bilanci che non tornano, di F24 non inviati, di bonifici lasciati in bozza “perché tanto li mando domani”.

Immaginiamo una piccola Srl che nel 2025 ha saltato un acconto IRES perché il cassetto della liquidità era vuoto. Il mancato versamento resta lì, silenzioso, finché lo studio non lo intercetta nel controllo periodico; a quel punto, ravvedersi entro 30 giorni dalla scadenza avrebbe significato pagare un’imposta e una sanzione molto ridotta; farlo dopo alcuni mesi costa di più, ma resta comunque preferibile alla sanzione piena che scatterebbe con un controllo automatizzato. In questo scenario, il cumulo non c’entra: ogni acconto mancato è una storia a sé, e l’unica vera variabile è il tempo in cui il contribuente decide di rimettersi in carreggiata.

Passiamo a un professionista che ha presentato dichiarazioni IVA e IRPEF 2024 “ottimistiche”, dimenticando qualche fattura emessa e comprimendo un po’ troppo i ricavi. Nel 2026, lo studio – preparando il nuovo bilancio – si accorge che alcune partite non tornano: a quel punto il ravvedimento non è più un’opzione di facciata, ma l’unico modo per evitare che, un domani, un PVC o un accertamento abbiano come base una violazione di merito pesante, moltiplicata su più componenti. Ricostruendo la vicenda come un unico comportamento unitario, e applicando il cumulo giuridico, la sanzione viene concentrata sulla violazione più grave; le riduzioni del ravvedimento, innestate su quella sanzione unica, producono un risultato molto meno traumatico di quello che il contribuente immaginava quando diceva “ormai è tardi”.

Terzo quadro: persona fisica con crypto detenute su un exchange estero dal 2023, mai indicate in quadro RW, con plusvalenze realizzate e puntualmente “dimenticate” in dichiarazione. Qui lo studio deve giocare su due tavoli: da un lato il monitoraggio fiscale, con la regolarizzazione del quadro RW e delle relative sanzioni; dall’altro la dichiarazione dei redditi, con le plusvalenze non dichiarate e le imposte sostitutive non versate. Se non ci sono ancora segnali di attenzione da parte dell’Agenzia, il ravvedimento consente una regolarizzazione completa, con riduzioni significative rispetto alle sanzioni piene; se invece emergono elementi di controllo o di cooperazione internazionale, la finestra si restringe e diventa decisivo intercettare il momento prima che arrivi uno schema d’atto.

Ultimo caso: contribuente che ha subito un processo verbale di constatazione su più annualità IVA e imposte dirette e riceve lo schema di atto che traduce i rilievi in accertamento. Qui il “vecchio” istinto sarebbe quello di scegliere tra adesione in blocco o contenzioso; la nuova architettura del ravvedimento, invece, apre un’opzione ulteriore: sfruttare le ipotesi b‑quater e b‑quinquies per ravvedere in modo mirato alcune violazioni, riducendo la sanzione dove il rilievo è difficilmente contestabile, e riservando alle altre la difesa in sede di contraddittorio o contenzioso. Il risultato non è un “tutto o niente”, ma un accordo modulare, in cui ravvedimento e difesa convivono, e il contribuente paga dove deve pagare, ma non si arrende dove ha argomenti seri.

Box “Riferimenti normativi essenziali”

Riferimenti normativi essenziali sul nuovo ravvedimento operoso

  • Legge delega n. 111/2023 – Delega il Governo alla riforma del sistema tributario, compresa la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo e degli strumenti di definizione spontanea.

  • D.lgs. n. 173/2024 (TUSAN) – Introduce il nuovo Testo Unico delle Sanzioni amministrative tributarie, ridefinendo struttura, aliquote e finestre temporali per il ravvedimento operoso, in coordinamento con gli istituti deflattivi.

  • D.lgs. n. 87/2024 – Modifica il d.lgs. n. 472/1997, in particolare l’art. 12 (cumulo giuridico) e l’art. 13 (ravvedimento operoso), estendendo l’applicazione del cumulo giuridico anche alle ipotesi di ravvedimento e ridefinendo la scansione temporale delle riduzioni.

  • D.lgs. n. 472/1997, artt. 12 e 13 – Disciplina, nel testo vigente, le regole sul concorso di violazioni e continuazione (art. 12) e sul ravvedimento operoso (art. 13), ora lette alla luce del TUSAN e delle nuove “finestre” procedimentali.

  • Documento CNDCEC – FNC “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso” (1.12.2025) – Fornisce una lettura sistematica delle novità, con particolare attenzione a cumulo giuridico, nuove finestre TUSAN e coordinamento con gli altri istituti deflattivi.

Conclusione: usare il ravvedimento come uno strumento, non come un salvagente bucato

Il ravvedimento non è una grazia, non è una confessione in ginocchio, non è l’ultima telefonata al Fisco prima della catastrofe. È, molto più prosaicamente, uno strumento tecnico potente, che la riforma sanzionatoria ha reso più articolato e, proprio per questo, più adatto a chi lo maneggia con competenza.

Usarlo bene significa scegliere il momento giusto, valutare se il cumulo giuridico può trasformare un mosaico di errori in un’unica immagine gestibile, capire quando ha senso correre a ravvedersi e quando, invece, è preferibile costruire una strategia difensiva che includa, o escluda, il ravvedimento rispetto ad altre forme di definizione.

Per chi ha problemi di liquidità temporanei, il ravvedimento è spesso il modo più intelligente per evitare che un ritardo fisiologico si trasformi in una patologia fiscale: meglio concordare con lo studio un percorso di regolarizzazione, magari scaglionato e coordinato con la capacità di cassa, che aspettare l’arrivo di atti e cartelle che non guardano in faccia nessuno.

La vera differenza, oggi, non è tra chi sbaglia e chi non sbaglia, la cronaca professionale ci racconta che prima o poi tutti inciampano, ma tra chi lascia che l’errore si gonfi da solo e chi lo prende per il bavero, lo porta sul tavolo dello studio e lo trasforma, con numeri e codice alla mano, in una scelta consapevole.

Se ti riconosci più nella prima categoria che nella seconda, questo è il momento giusto per far valutare la tua posizione: uno studio che conosce le nuove regole del ravvedimento, del cumulo giuridico e delle specificità di settori sensibili, dalle imprese con flussi IVA complessi ai detentori di crypto‑asset, può aiutarti a trasformare una paura vaga in un piano concreto, con tempi, costi e benefici chiari.

Il Fisco, nel 2026, non è diventato più tenero; è diventato più prevedibile per chi sa leggere le sue regole. Il ravvedimento è una di queste regole: sta a te decidere se subirla o usarla.

Nota redazionale
Le considerazioni contenute in questo articolo sono basate sul quadro normativo vigente (legge n. 111/2023, d.lgs. n. 173/2024 – TUSAN, d.lgs. n. 87/2024 e d.lgs. n. 472/1997 nel testo attuale), nonché sul documento CNDCEC–FNC del 1° dicembre 2025 dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio e al nuovo ravvedimento operoso.
Data la continua evoluzione della prassi applicativa, ogni caso concreto richiede comunque una verifica puntuale delle norme, dei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate e degli eventuali chiarimenti successivi.

Author: Antonello

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