
Con il Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 il Ministero del Lavoro ha approvato i tre modelli di verbale per le verifiche sugli enti del Terzo settore. Il provvedimento chiude un tassello tecnico, ma il vero tema per chi assiste ETS è un altro: capire con esattezza chi controlla, cosa, con quali conseguenze in caso di irregolarità. Lo affrontiamo punto per punto.
Il perimetro della norma: chi è soggetto ai controlli
La disciplina di riferimento è il D.M. 7 agosto 2025, n. 125, adottato in attuazione dell’art. 96 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) — la norma che, all’interno del Titolo XI “Dei controlli e del coordinamento”, affianca l’art. 96 ad altre disposizioni rilevanti: l’art. 91 (sanzioni, su cui torniamo più avanti), l’art. 92 (monitoraggio, vigilanza e controllo), l’art. 93 (controllo) e l’art. 95 (vigilanza).
Sono soggetti al controllo: gli enti iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo.
Sono esclusi:
- gli enti in gestione commissariale ai sensi dell’art. 25, comma 1, c.c.
- gli enti soggetti alle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa)
- le società di mutuo soccorso (sezione f del RUNTS), vigilate invece ai sensi del D.Lgs. 220/2002
- le imprese sociali, sottoposte a un regime di controllo distinto disciplinato dal D.Lgs. 112/2017
Per il tuo assistito, il primo passo pratico è quindi banale ma non scontato: verificare in quale sezione RUNTS è iscritto. Un ETS in sezione d) o h), ad esempio, resta fuori da questo specifico impianto di controllo ordinario/straordinario.
Le due tipologie di controllo
Controllo ordinario — cadenza triennale, programmato dagli Uffici del RUNTS (o dai soggetti autorizzati) entro il 31 marzo di ciascun anno. Disciplinato dall’art. 11 del D.M. 125/2025, che ne fissa anche il contenuto analitico (vedi checklist sotto). Nel primo triennio, i controlli ordinari dovranno riguardare almeno il 55% degli enti interessati — un dato che segnala una copertura tutt’altro che simbolica.
Per gli ETS che, nel triennio precedente, abbiano depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui per ciascun esercizio, l’art. 11, comma 3 prevede un controllo ridotto, limitato a un set più circoscritto di accertamenti.
Controllo straordinario — non programmato, attivabile dall’Ufficio del RUNTS quando emergano esigenze di approfondimento a seguito di un controllo ordinario, oppure in presenza di atti o fatti rilevanti, anche segnalati da altre amministrazioni. Può avere oggetto generale oppure essere limitato a profili specifici (compresa, ad esempio, la corretta fruizione del social bonus). È l’assenza di programmazione — non la gravità — a distinguerlo da quello ordinario: un ETS del tutto in regola può comunque diventarne oggetto per una segnalazione di terzi.
Checklist operativa: cosa deve avere pronto l’ente
L’art. 11 del D.M. 125/2025 individua analiticamente gli ambiti del controllo ordinario. Per ciascuno, ecco cosa verificare prima che arrivi la PEC di avvio:
| Ambito verificato (art. 11 D.M. 125/2025) | Cosa controllare in anticipo |
|---|---|
| Forma giuridica e denominazione | Coerenza tra atto costitutivo, statuto e dato RUNTS; corretto uso di “ETS”/acronimi (APS, ODV) |
| Statuto | Allineamento alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richieste dal CTS |
| Attività di interesse generale e attività diverse | Rispetto dei limiti quantitativi tra le due categorie (art. 6 CTS) |
| Raccolta fondi | Rendicontazione separata, se effettuata |
| Divieto di distribuzione degli utili | Nessun trasferimento, anche indiretto, a soci/amministratori/collaboratori |
| Bilanci | Deposito regolare e completo per tutti gli esercizi del triennio |
| Libri sociali | Libro degli associati aggiornato, numerato, con date di ammissione/recesso |
| Volontari | Iscrizione nel registro dei volontari, se previsto |
| Organi dell’ente | Regolarità delle nomine e delle scadenze degli organi sociali |
| Comunicazioni al RUNTS | Tempestività degli aggiornamenti (variazioni statutarie, cariche, PEC) |
Un dettaglio da non sottovalutare, emerso dai modelli di verbale pubblicati: se il soggetto incaricato richiede documenti via PEC e l’ente non risponde entro 20 giorni dalla ricezione, la circostanza viene registrata nel verbale come elemento a sé — un ulteriore motivo per presidiare la casella PEC dell’ente, non solo quella dello studio.
La procedura in caso di irregolarità
- Irregolarità sanabili: il soggetto incaricato assegna un termine da 30 a 90 giorni per regolarizzarsi.
- Mancata regolarizzazione o irregolarità non sanabili: il verbale è trasmesso via PEC; l’ETS ha 15 giorni per osservazioni o controdeduzioni.
- Segue una proposta motivata, non vincolante, all’Ufficio del RUNTS competente, che può a sua volta:
- disporre un controllo straordinario o ulteriori approfondimenti;
- diffidare l’ente a regolarizzare entro un termine da 30 a 180 giorni (detraendo quello già concesso) — art. 17, comma 1, lett. b), D.M. 125/2025;
- avviare il procedimento di cancellazione dal RUNTS — art. 17, comma 1, lett. c), D.M. 125/2025.
Sanzioni: gli importi
Qui la prima versione dell’articolo era carente, quindi vale la pena essere puntuali. Le sanzioni pecuniarie per gli ETS non discendono dal D.M. 125/2025 (che disciplina la procedura di controllo), ma dall’art. 91 del CTS, e colpiscono i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi — non l’ente come tale:
“In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione […] a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell’ente […] i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi […] sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.” — art. 91, comma 1, CTS
- Distribuzione indiretta di utili/avanzi di gestione: da 5.000 a 20.000 euro (art. 91, comma 1)
- Devoluzione del patrimonio residuo in assenza o difformità dal parere dell’Ufficio RUNTS: sanzione a carico di rappresentanti legali e amministratori (art. 91, comma 2)
- Uso illegittimo della denominazione “ente del Terzo settore” o degli acronimi ETS/APS/ODV: da 2.500 a 10.000 euro, raddoppiata se finalizzata a ottenere denaro o altre utilità da terzi (art. 91, comma 3)
- Le sanzioni sono irrogate dall’Ufficio del RUNTS (art. 91, comma 4) e le somme confluiscono nel bilancio dello Stato
La conseguenza più severa resta però extra-pecuniaria: la cancellazione dal RUNTS. Comporta:
- la perdita della qualifica di ETS;
- l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altri ETS, secondo l’art. 9 CTS, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS sulla destinazione;
- per gli enti dotati di personalità giuridica (con iscrizione “sospesa” ex DPR 361/2000), il ripristino dell’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, con comunicazione alla prefettura o alla regione/provincia autonoma competente.
Un ultimo avvertimento operativo: chi continua a usare la denominazione “ETS” o gli acronimi APS/ODV dopo la cancellazione commette una violazione autonoma, sanzionabile ai sensi dello stesso art. 91, comma 3 — con la possibile aggravante del raddoppio se l’uso improprio serve a raccogliere fondi da terzi.
Quando partirà davvero il primo triennio
Nonostante l’approvazione dei verbali, l’avvio dei controlli non ha ancora una data. L’art. 21 del D.M. 125/2025 rinvia, in sede di prima applicazione, a un successivo decreto direttoriale l’individuazione della decorrenza, subordinata all’attivazione della sezione del sistema informativo RUNTS dedicata alle verifiche. Lo stesso Ministero ha confermato che proseguono le attività propedeutiche. Il messaggio operativo resta però chiaro: si sa già con precisione cosa verrà controllato, quindi la preparazione della documentazione non va rimandata al decreto che fisserà la data di partenza.
Prepararsi ai controlli: il valore del professionista e degli strumenti giusti
I nuovi modelli di verbale mostrano quanto i controlli sugli ETS siano puntuali: bilanci, relazioni degli organi, libri sociali e depositi al RUNTS vengono verificati atto per atto, e una richiesta di documenti rimasta senza risposta entro 20 giorni può portare a una proposta di cancellazione. Per questo è essenziale affidarsi a un professionista preparato, che conosca la disciplina del Terzo settore e sappia tenere in ordine, con continuità, gli atti dell’ente.
A questo lavoro può giovare uno strumento che semplifichi l’amministrazione quotidiana dell’associazione. La nostra procedura iXtudiu può facilitare la preparazione con il modulo aggiuntivo Contabilità ETS:
- Contabilità a partita doppia con i modelli del D.M. 5 marzo 2020: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, rendiconto per cassa (Modello D) e Modello E aggregato del D.M. 18 febbraio 2026 per gli enti minori.
- Verbali dell’ente: registro di assemblea, organo di amministrazione e organo di controllo, con numerazione progressiva per libro, firma e collegamento al documento firmato.
- Ciclo del bilancio per esercizio: approvazione, relazioni, deposito al RUNTS con il relativo termine, bilancio sociale e raccolte fondi.
- Checklist di prontezza al controllo, costruita sui punti che il verbale ministeriale esamina, con l’indicazione di quando l’ente rientra nelle verifiche ridotte previste per le entrate fino a 60.000 euro.
Lo strumento non sostituisce il professionista né il libro sociale: rende semplicemente più facile arrivare al controllo con gli atti al loro posto.

