Il Runts entra in vigore: i cambiamenti nel terzo settore

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore che contribuirà al superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome. Il 26 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto n. 561 del Ministero del lavoro (sotto allegato) che sancisce la piena operatività del terzo settore a partire dal 23 novembre 2021.

Il 22 novembre sarà infatti il giorno a partire dal quale avrà inizio il trasferimento automatico di tutte le associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato nel Runts e l’ultimo giorno utile per le Onlus per entrare nell’anagrafe. Prima di parlare di questo però vediamo che così il Runts e come funziona.

Runts, come funziona e quali soggetti riguarda

Il Runts è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la gestione del registro avviene su base territoriale. All’ufficio statale del Runts si affiancheranno gli uffici regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano). Si tratta di un registro pubblico e che, online, potrà essere consultato da tutti gli interessati.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dovrà vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell’applicazione delle regole di accesso e permanenza nel registro.

Al Runts potranno iscriversi le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) ad oggi iscritte nei relativi registri passano automaticamente nel Runts. Non sarà lo stesso per le Onlus che, invece, dovranno scegliere in quale sezione del Runts collocarsi: questo perché la normativa in tema di Onlus è stata abrogata, anche se gli effetti di tale abrogazione si produrranno solo a partire dal periodo d’imposta successivo all’operatività del Runts e all’autorizzazione della Commissione europea. Le organizzazioni non governative (Ong) di cui alla legge 125 del 2014, già riconosciute idonee ai sensi della legge 49 del 1987, possono presentare richiesta di iscrizione al Runts, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice.

Le modiche col decreto direttoriale

Le modifiche del decreto direttoriale sono arrivate per adeguarne contenuti tecnici e tracciati informativi in relazione alle esigenze emerse nel corso della realizzazione della piattaforma informatica; in particolar modo, per definire le modalità di identificazione e accesso alla piattaforma dedicata.

Sono stati tre gli interventi realizzati sul decreto 106 del 15 settembre 2020, istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore:

  • modifica dell’Allegato A, che individua gli elementi identificativi che caratterizzano il sistema informativo del RUNTS e le modalità tecnico operative di attuazione del codice;
  • modifica appendici 1 e 2 dell’allegato B, che individua i contenuti e le modalità operative per la presentazione delle istanze al RUNTS;
  • modifica appendici 1 e 2 dell’allegato C, che definisce le regole tecniche per la trasmigrazione al RUNTS dei dati dei registri di settore.

Accesso al portale Runts

Gli utenti potranno accedere al portale telematico del Runts utilizzando Spid o Cie, sulla piattaforma unica dei servizi del ministero del Lavoro. L’accesso sarà possibile solo attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro, è riservato per tutte le funzionalità della piattaforma, sia quelle ricomprese nel front office che quelle del back office.

Piena operatività del Runts dal 23 novembre 2021

Come anticipato, del decreto del Ministro del lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021, dal 23 novembre Ads e Opv non potranno più registrarsi nei relativi registri regionali e provinciali. Le iscrizioni potranno essere effettuate solo presso il Runts.

Dal 24 novembre le associazioni, fondazioni e gli Enti diversi da Odv, Aps ed Onlus, purché in possesso dei requisiti di legge, e dopo l’adeguamento degli statuti ai sensi del dlgs 117/2017 potranno fare domanda per iscriversi n una in una delle 7 sezioni del Runts.
Attenzione, dal 24 novembre, gli enti che vogliono iscriversi al Runts come enti dotati di personalità giuridica per avere autonomia patrimoniale perfetta, dovranno recarsi dal notaio come prevede l’art. 22 del dlgs n. 117 del 2017 che però devono essere in possesso di un patrimonio di 15.000 euro se sono associazione, di 30.000 invece se sono fondazioni. Formalità e requisiti che non sono necessari per chi vuole iscriversi al Runts ma non è interessato alla personalità giuridica e all’autonomia patrimoniale perfetta.

Sulle Onlus il decreto non dispone nulla, per cui le stesse fino al 22 novembre potranno iscriversi nei registri attuali. Sarà una comunicazione separata ad informare circa i termini e le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul suo sito ufficiale l’elenco delle Onlus iscritte fino al 22 novembre sulla relativa anagrafe, per poi trasmetterlo al Runts.

MLPS Decreto n. 561 del 26-10-2021

Altri commenti

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, è stata finalmente fissata al 23 novembre 2021 la tanto attesa data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Da tale data, seppur con modalità diverse a seconda della tipologia di ente, partirà dunque il processo di migrazione dei dati delle ODV e APS iscritte nei relativi registri, mentre dal giorno successivo sarà possibile richiedere l’iscrizione da parte degli altri enti diversi, il tutto con una scaletta temporale che durerà – con ogni probabilità – per almeno tutto il 2022, se si tiene conto, a titolo esemplificativo, che le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere entro il 21 febbraio 2022 i citati dati in loro possesso di ODV e APS e che, a tutt’oggi, nulla è stato disposto per l’avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS per le ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini fiscali, nell’ambito del quadro così delineato, va evidenziato che le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), per la parte relativa alle imposte dirette di cui all’art. 79 e dei regimi forfetari per ETS, ODV e APS di cui agli artt. 80 e 86, sono a tutt’oggi ancora sospese ai sensi di quanto previsto dall’art. 104, comma 2 dello stesso Codice, non essendosi verificate le due condizioni ivi previste. Infatti, tale ultimo articolo prevede che i nuovi regimi fiscali sopra indicati si applichino agli ETS iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS.

A oggi, non risulta che il Ministero del Lavoro abbia proceduto alla richiesta dell’autorizzazione alla Commissione europea secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 10 del DLgs. 117/2017.
Inoltre, pare legittimo chiedersi se l’anno 2021 possa intendersi come primo periodo d’imposta di operatività del RUNTS (ex art. 104, comma 2, ultimo periodo del CTS), posto che segna soltanto il momento di avvio delle prime procedure di alimentazione anagrafica del RUNTS stesso. Al quesito potrebbe darsi risposta positiva, con il dovuto distinguo per le ONLUS, atteso che, per questi enti, è stato tutto rinviato ad apposita comunicazione al RUNTS da parte dell’Agenzia delle Entrate, ex art. 34, commi 1 e 2 del DM 106/2020.

È dunque molto probabile che anche per il 2022 nulla muti sotto il profilo fiscale per la galassia degli enti non lucrativi, siano essi in forma associativa, di fondazione o di impresa sociale, tenuto conto che anche in quest’ultimo caso l’efficacia delle misure fiscali previste dall’art. 18 del DLgs. 112/2017 (Revisione della disciplina dell’impresa sociale) è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro (art. 18, comma 9 del DLgs. 112/2017).

È probabile che anche per il 2022 nulla muti sotto il profilo fiscale

In termini operativi, e per citare i casi più diffusi nella pratica, ciò significa che tutti gli enti associativi che oggi applicano la L. n. 398/1991 dovrebbero poter continuare ad applicare tale regime anche per il 2022, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione o meno nel RUNTS, così come dovrebbero continuare a trovare applicazione anche nel 2022, per la generalità degli enti non commerciali, tutte le norme del TUIR in materia di imposte dirette, quali – ad esempio – l’art. 148 con le relative ipotesi di decommercializzazione per gli enti di tipo associativo (comma 3) oppure l’art. 145 in materia di regime forfetario per gli enti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.

Allo stesso modo, nulla dovrebbe mutare anche per le imprese sociali, con la conseguenza che la mancata applicazione delle agevolazioni previste dal DLgs. 112/2017 potrebbe continuare a frenarne il relativo sviluppo, così come purtroppo sino a oggi avvenuto.

Anche il mondo sportivo dilettantistico non dovrebbe essere toccato da mutamenti del quadro fiscale relativo, tenuto conto che anche la Riforma dello sport di cui al DLgs. 36/2021 non incide sui capisaldi fiscali applicati dalla gran parte delle ASD e SSD, quali la L. 398/1991, l’art. 148, comma 3 del TUIR e l’art. 4, comma 4 del DPR 633/1972.

Ai fini IVA, infine, nulla dovrebbe mutare dal 2022 per la generalità degli enti non commerciali, considerando peraltro che – sul punto – l’incidenza della riforma del Terzo settore è del tutto marginale, tenuto conto dei relativi vincoli comunitari.

Nel quadro così delineato e considerando che ci si trova ormai in chiusura dell’esercizio 2021 per i soggetti solari, è auspicabile comunque un intervento di prassi da parte dell’Amministrazione finanziaria, al fine di dare certezza al comportamento che dovrà essere tenuto dagli operatori del mondo no profit nell’anno 2022.

Author: Antonello

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *