Dichiarazione ENC, quando è obbligatorio presentarla?
Le associazioni, al fine del perseguimento dello scopo per cui sono state create contenuto nello statuto e nell’atto costitutivo, svolgono un’attività definibile come istituzionale, la quale si avvale del beneficio chiamato “de-commercializzazione” concesso dal legislatore agli enti non commerciali, per favorire lo sviluppo degli scopi ideali e solidaristici da esse tendenzialmente perseguiti.
Il presente assunto rimanda l’analisi quindi all’effettiva obbligatorietà afferente alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle associazioni che molto spesso si pongono questa domanda, in ordine di implementare un corretta ed efficiente gestione amministrativo-fiscale dell’ente.
Una prima ed importante distinzione da compiere, al fine di poter comprendere se tale adempimento è necessario o meno è quello tra un’associazione dotata solo di codice fiscale e un ente in possesso anche di partita iva.
Un ente non commerciale pur essendo tendenzialmente esonerato da tutta una serie di adempimenti contabili e fiscali tipici invece dei soggetti economici costituiti per il perseguimento di scopi lucrativi, si trova ad essere in alcuni casi soggetta ad alcune tipologie di obbligazioni documentali di carattere amministrativo -contabile, a causa della natura dell’attività esercitata.
Le associazioni intenzionate a svolgere, anche se parzialmente attività commerciale, effettuano la richiesta di apertura di partita IVA, e questo è un aspetto che le pone su un piano diverso da quello fin qui trattato, ma pur possedendo solo il codice fiscale possono ritrovarsi in casistiche economiche che impongono comunque loro la presentazione della dichiarazione ENC.
L’ente non commerciale si configura infatti come soggetto passivo IRES, nel momento in cui risulti essere in possesso di redditi considerati dalla normativa tributaria “redditi imponibili”.
Non è quindi vero che l’essere un’associazione no profit escluda automaticamente la stessa dal rispetto di alcuni adempimenti formali, obbligatori da un punto di vista contabile e fiscale.
L’art. 143 del D.P.R 917/1986 puntualizza infatti che “il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.
Sulla base quindi dei redditi considerati come imponibili dalla norma citata, gli enti non commerciali sono sottoposti all’obbligo di dichiarazione, ad esclusione, come espresso successivamente dalla norma “delle prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” che per gli enti non commerciali si considerano non imponibili.
Molte delle attività tipicamente definibili come commerciali ed imponibili a tassazione, sono invece esonerate da obblighi dichiarativi quando si tratta di enti non commerciali come ad esempio:
- i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
Non è possibile quindi considerare un’associazione esonerata dalla presentazione della dichiarazione ENC solo per la natura giuridica con la quale essa è stata configurata.
L’associazione con partita iva: dichiarazione ENC
Un discorso completamente diverso deve essere fatto nel caso in cui l’associazione dovesse in qualche momento decidere di aprire la partita IVA.
La partita IVA è infatti un istituto a sé stante che porta con sé determinate obbligazioni che esulano completamente dalla tipologia di ente che ne ha fatto richiesta.
L’associazione, aprendo la partita IVA, palesa all’amministrazione finanziaria la sua volontà, anche se non prevalente di svolgere attività commerciale e si obbliga quindi a sottendere a tutta una serie di adempimenti legati alla stessa.
Si rende importante sottolineare che la presenza o meno della partita IVA non influenza la configurazione della natura dei redditi percepiti, non cambia in nessun caso l’attività esercitata dall’associazione, la obbliga soltanto a presentare ogni anno il modello ENC.
Non è, infatti, fondamentale in questo caso che l’associazione possieda dei redditi configurabili come imponibili dalla normativa tributaria, il solo fatto di possedere una partita IVA la obbliga a presentare il modello ENC.