
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.Lgs. 14/2019, disciplina la prevenzione, l’emersione e la gestione della crisi aziendale. Sostituisce la precedente logica emergenziale delle procedure concorsuali con un sistema che privilegia la diagnosi precoce, la trattativa con i creditori e, quando possibile, la continuità dell’impresa.
La norma si applica alle imprese e agli imprenditori, con regole specifiche per le società, e coinvolge direttamente il commercialista sia come professionista che supporta gli assetti aziendali sia, previa iscrizione, come gestore della crisi o esperto indipendente.
Cos’è il Codice della crisi d’impresa
Il Codice è il testo organico che regola gli strumenti per affrontare la difficoltà economico-finanziaria dell’impresa prima dell’insolvenza e, se questa si manifesta, le procedure per la soddisfazione dei creditori.
La definizione normativa distingue due situazioni: la crisi, in cui l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rende probabile l’insolvenza, e l’insolvenza, in cui l’inadeguatezza dei flussi di cassa o l’insufficienza degli assetti rende l’insolvenza evidente.
Estremi della norma
D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 2, comma 1, lett. a) e b)
“a) ‘crisi’: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese commerciali si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
b) ‘insolvenza’: lo stato del debitore che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi sei mesi ovvero con l’insufficienza degli assetti per l’estinzione delle obbligazioni scadute.”
Il criterio centrale è la sostenibilità delle obbligazioni nel tempo. Non conta soltanto il dato contabile storico: rilevano le proiezioni di cassa, la scadenza del debito, la redditività attesa e la capacità dell’impresa di generare risorse per far fronte agli impegni.
Per il commercialista questo significa che la contabilità non è solo uno strumento di rendicontazione, ma la base per costruire piani di tesoreria, previsioni di cassa e indicatori di allerta.
Perché è stato introdotto
Il Codice risponde a un problema pratico: molte imprese arrivano al concordato o alla liquidazione quando la crisi è già irreversibile. La riforma introduce invece un percorso graduale, in cui l’imprenditore deve rilevare gli squilibri, informarsi e valutare gli strumenti disponibili.
La finalità non è salvare l’impresa a ogni costo. È creare condizioni perché la crisi venga affrontata tempestivamente, con informazioni affidabili e con soluzioni che tutelino insieme impresa, dipendenti, creditori e mercato.
Estremi della norma
D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 1
“Il presente codice disciplina le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, al fine di assicurare la salvaguardia delle imprese in stato di crisi, la tutela dei creditori e di tutti gli altri interessati, nonché la corretta e tempestiva distribuzione delle risorse.”
Il principio è quello della parità di trattamento dei creditori, unito alla valorizzazione della continuità aziendale. La continuità non è un fine astratto: è rilevante quando produce maggior valore rispetto alla dismissione degli assetti.
Chi è tenuto agli obblighi
Gli obblighi principali riguardano l’imprenditore, gli organi sociali e, nei casi previsti, gli organi di controllo. Il perimetro cambia secondo la forma giuridica, la dimensione dell’impresa e la presenza di un organo di controllo.
| Soggetto | Obbligo principale | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Imprenditore | Adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati | Rilevare tempestivamente squilibri e perdita di equilibrio |
| Organi di amministrazione | Attivarsi senza ritardo appena emerge la crisi | Informarsi, valutare le soluzioni e assumere decisioni documentate |
| Organi di controllo | Segnalare gli indizi di crisi | Attivare il dovere di informazione e la valutazione degli strumenti |
| Commercialista | Supportare assetti, monitoraggio e piani di sostenibilità | Produrre dati utili alla diagnosi e alla trattativa con i creditori |
Estremi della norma
D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 3, comma 1
“L’imprenditore che operi in forma individuale o collettiva ha l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a consentire di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e la perdita del suo equilibrio patrimoniale o economico-finanziario, nonché di adottare tempestivamente gli strumenti idonei a farvi fronte.”
La norma non richiede un modello burocratico standard. Richiede che l’impresa disponga di informazioni sufficienti per capire se può far fronte alle obbligazioni e per assumere decisioni consapevoli.
Nella pratica, l’assetto adeguato comprende almeno: contabilità aggiornata, budget e previsione di cassa, monitoraggio dei crediti e dei debiti, controllo dei costi, report periodici e documentazione delle decisioni assunte.
La composizione negoziata
La composizione negoziata è lo strumento centrale per la crisi non ancora dichiarata. Consente all’imprenditore di avviare trattative riservate con creditori, banche, fornitori e altri soggetti interessati, con l’assistenza di un esperto indipendente.
Non è una procedura concorsuale e non comporta automaticamente la perdita della disponibilità degli assetti. Serve a creare una finestra operativa per negoziare rinegoziazioni, dilazioni, apporti, cessioni e piani di risanamento.
Estremi della norma
D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 12
“La composizione negoziata della crisi è la procedura volontaria, riservata, finalizzata alla composizione della crisi attraverso accordi con i creditori, agevolata da un esperto indipendente.”
La riservatezza è una caratteristica essenziale. L’imprenditore può esplorare soluzioni senza che l’apertura delle trattative produca di per sé effetti pubblici o stigmatizzanti.
L’esperto non decide al posto dell’imprenditore e non sostituisce i creditori. La sua funzione è facilitare l’informativa, verificare la ragionevolezza del percorso e favorire un confronto strutturato.
Il ruolo del commercialista
Il commercialista è coinvolto in tre livelli distinti: consulente ordinario dell’impresa, professionista abilitato all’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi e, nei casi previsti, esperto indipendente nella composizione negoziata.
La differenza è rilevante. Il consulente ordinario supporta la gestione corrente e la prevenzione; il gestore della crisi può operare nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza; l’esperto indipendente svolge una funzione specifica nella composizione negoziata.
| Ruolo | Quando opera | Attività tipica |
|---|---|---|
| Consulente aziendale | Nella gestione ordinaria e nella fase di allerta | Bilancio, flussi di cassa, budget, indicatori, piani di risanamento |
| Gestore della crisi | Nelle procedure previste dal Codice | Verifica, coordinamento, attività di supporto alle procedure |
| Esperto indipendente | Nella composizione negoziata | Agevolazione delle trattative, verifica dell’informativa, supporto alla soluzione |
Come iscriversi all’Albo dei gestori della crisi
L’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese consente al commercialista di svolgere attività di gestore della crisi. L’Albo è gestito dal Ministero della Giustizia attraverso la piattaforma dedicata.
La procedura richiede la verifica dei requisiti professionali, la presentazione della domanda telematica e il superamento dell’esame di idoneità, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla disciplina.
Estremi della norma
D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 356
“Possono iscriversi all’albo i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente codice, previo superamento dell’esame di idoneità, salvo che siano esonerati dal sostenere l’esame.”
Per il commercialista, il percorso operativo è il seguente:
- verificare il possesso dei requisiti professionali previsti per la categoria di appartenenza,
- accedere alla piattaforma del Ministero della Giustizia dedicata alla gestione dell’Albo,
- presentare la domanda di iscrizione con la documentazione richiesta,
- sostenere l’esame di idoneità, se non sussiste un’esenzione,
- aggiornare periodicamente i dati professionali e adempiere agli obblighi di formazione previsti.
Prima di presentare la domanda è opportuno verificare sul portale ufficiale requisiti, scadenze, modalità di pagamento, documenti richiesti e calendario delle sessioni d’esame. Le informazioni operative cambiano più frequentemente del testo normativo.
Che attività svolge il gestore della crisi
Il gestore della crisi non è un revisore legale e non è un liquidatore automatico. È un professionista chiamato a operare secondo il ruolo assegnatogli dalla procedura e secondo i doveri di diligenza, indipendenza e riservatezza.
Le attività possono comprendere la verifica della situazione economico-finanziaria, la raccolta e l’analisi delle informazioni, la collaborazione con l’imprenditore e i creditori, la redazione di relazioni e la partecipazione alle attività previste dalla specifica procedura.
Il commercialista ha quindi interesse a sviluppare competenze su tre piani: analisi economico-finanziaria, diritto della crisi e gestione delle trattative. La sola competenza contabile non è sufficiente.
La formazione del commercialista
L’attività di gestore richiede una preparazione specifica. Il Codice prevede che l’iscritto mantenga e aggiorni le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni.
Estremi della norma
D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 359
“Gli iscritti negli albi sono tenuti a partecipare a programmi di formazione permanente, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia.”
Per il professionista la formazione permanente non è un adempimento formale. È la condizione per operare su temi in evoluzione: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, responsabilità degli amministratori e tutele dei creditori.
Quando intervenire
Il momento corretto per intervenire è quando emergono segnali di squilibrio, non quando il mancato pagamento è già generalizzato. Gli indicatori da monitorare riguardano la liquidità, la redditività, l’indebitamento e la sostenibilità del servizio del debito.
| Area | Indicatore utile | Segnale da approfondire |
|---|---|---|
| Liquidità | Flusso di cassa operativo e previsione a 12 mesi | Copertura insufficiente delle scadenze |
| Debito | Debito bancario, scadenze e costo del debito | Rinnovi ricorrenti, ritardi, aumento del costo finanziario |
| Redditività | Margine operativo e risultato corrente | Perdite ripetute o deterioramento del margine |
| Circolante | DSO, DPO e rotazione delle scorte | Crediti lenti, pagamenti ritardati, scorte crescenti |
| Patrimonio | Patrimonio netto e indebitamento finanziario | Erosione del capitale e squilibrio strutturale |
Un segnale isolato non dimostra la crisi. La valutazione deve essere complessiva, documentata e aggiornata nel tempo.
Errori da evitare
Il primo errore è confondere la crisi con una semplice difficoltà temporanea di cassa. La seconda è rimandare l’analisi per evitare il tema con banche e fornitori. Il terzo è avviare una trattativa senza un piano economico-finanziario credibile.
Un piano di risanamento deve indicare la situazione di partenza, le cause della crisi, le azioni correttive, le previsioni di cassa, gli impegni richiesti ai creditori e le condizioni di sostenibilità del piano.
FAQ
Il Codice della crisi si applica a tutte le imprese?
Si applica agli imprenditori, con discipline differenziate per forma giuridica, dimensione e attività svolta. Le regole vanno verificate caso per caso.
La composizione negoziata è una procedura concorsuale?
No. È uno strumento volontario e riservato per la trattativa con i creditori, assistito da un esperto indipendente.
Il commercialista deve iscriversi all’Albo?
Solo se intende svolgere le attività di gestore della crisi. Per il supporto ordinario alla prevenzione e alla gestione della crisi non è necessaria l’iscrizione.
Chi può essere esperto indipendente?
Il ruolo è riservato ai soggetti abilitati secondo la disciplina del Codice e delle norme attuative. Il commercialista può accedervi previa verifica dei requisiti e delle modalità previste.
Qual è la differenza tra crisi e insolvenza?
Nella crisi l’insolvenza è probabile; nell’insolvenza è evidente. La distinzione incide sugli strumenti disponibili e sulla tempestività dell’intervento.



