Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa prevede e come opera

Codice della crisi d’impresa e composizione negoziata


Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.Lgs. 14/2019, disciplina la prevenzione, l’emersione e la gestione della crisi aziendale. Sostituisce la precedente logica emergenziale delle procedure concorsuali con un sistema che privilegia la diagnosi precoce, la trattativa con i creditori e, quando possibile, la continuità dell’impresa.

La norma si applica alle imprese e agli imprenditori, con regole specifiche per le società, e coinvolge direttamente il commercialista sia come professionista che supporta gli assetti aziendali sia, previa iscrizione, come gestore della crisi o esperto indipendente.

Cos’è il Codice della crisi d’impresa

Il Codice è il testo organico che regola gli strumenti per affrontare la difficoltà economico-finanziaria dell’impresa prima dell’insolvenza e, se questa si manifesta, le procedure per la soddisfazione dei creditori.

La definizione normativa distingue due situazioni: la crisi, in cui l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rende probabile l’insolvenza, e l’insolvenza, in cui l’inadeguatezza dei flussi di cassa o l’insufficienza degli assetti rende l’insolvenza evidente.

Estremi della norma

D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 2, comma 1, lett. a) e b)

“a) ‘crisi’: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese commerciali si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) ‘insolvenza’: lo stato del debitore che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi sei mesi ovvero con l’insufficienza degli assetti per l’estinzione delle obbligazioni scadute.”

Il criterio centrale è la sostenibilità delle obbligazioni nel tempo. Non conta soltanto il dato contabile storico: rilevano le proiezioni di cassa, la scadenza del debito, la redditività attesa e la capacità dell’impresa di generare risorse per far fronte agli impegni.

Per il commercialista questo significa che la contabilità non è solo uno strumento di rendicontazione, ma la base per costruire piani di tesoreria, previsioni di cassa e indicatori di allerta.

Perché è stato introdotto

Il Codice risponde a un problema pratico: molte imprese arrivano al concordato o alla liquidazione quando la crisi è già irreversibile. La riforma introduce invece un percorso graduale, in cui l’imprenditore deve rilevare gli squilibri, informarsi e valutare gli strumenti disponibili.

La finalità non è salvare l’impresa a ogni costo. È creare condizioni perché la crisi venga affrontata tempestivamente, con informazioni affidabili e con soluzioni che tutelino insieme impresa, dipendenti, creditori e mercato.

Estremi della norma

D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 1

“Il presente codice disciplina le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, al fine di assicurare la salvaguardia delle imprese in stato di crisi, la tutela dei creditori e di tutti gli altri interessati, nonché la corretta e tempestiva distribuzione delle risorse.”

Il principio è quello della parità di trattamento dei creditori, unito alla valorizzazione della continuità aziendale. La continuità non è un fine astratto: è rilevante quando produce maggior valore rispetto alla dismissione degli assetti.

Chi è tenuto agli obblighi

Gli obblighi principali riguardano l’imprenditore, gli organi sociali e, nei casi previsti, gli organi di controllo. Il perimetro cambia secondo la forma giuridica, la dimensione dell’impresa e la presenza di un organo di controllo.

SoggettoObbligo principaleEffetto pratico
ImprenditoreAdottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguatiRilevare tempestivamente squilibri e perdita di equilibrio
Organi di amministrazioneAttivarsi senza ritardo appena emerge la crisiInformarsi, valutare le soluzioni e assumere decisioni documentate
Organi di controlloSegnalare gli indizi di crisiAttivare il dovere di informazione e la valutazione degli strumenti
CommercialistaSupportare assetti, monitoraggio e piani di sostenibilitàProdurre dati utili alla diagnosi e alla trattativa con i creditori

Estremi della norma

D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 3, comma 1

“L’imprenditore che operi in forma individuale o collettiva ha l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a consentire di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e la perdita del suo equilibrio patrimoniale o economico-finanziario, nonché di adottare tempestivamente gli strumenti idonei a farvi fronte.”

La norma non richiede un modello burocratico standard. Richiede che l’impresa disponga di informazioni sufficienti per capire se può far fronte alle obbligazioni e per assumere decisioni consapevoli.

Nella pratica, l’assetto adeguato comprende almeno: contabilità aggiornata, budget e previsione di cassa, monitoraggio dei crediti e dei debiti, controllo dei costi, report periodici e documentazione delle decisioni assunte.

La composizione negoziata

La composizione negoziata è lo strumento centrale per la crisi non ancora dichiarata. Consente all’imprenditore di avviare trattative riservate con creditori, banche, fornitori e altri soggetti interessati, con l’assistenza di un esperto indipendente.

Non è una procedura concorsuale e non comporta automaticamente la perdita della disponibilità degli assetti. Serve a creare una finestra operativa per negoziare rinegoziazioni, dilazioni, apporti, cessioni e piani di risanamento.

Estremi della norma

D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 12

“La composizione negoziata della crisi è la procedura volontaria, riservata, finalizzata alla composizione della crisi attraverso accordi con i creditori, agevolata da un esperto indipendente.”

La riservatezza è una caratteristica essenziale. L’imprenditore può esplorare soluzioni senza che l’apertura delle trattative produca di per sé effetti pubblici o stigmatizzanti.

L’esperto non decide al posto dell’imprenditore e non sostituisce i creditori. La sua funzione è facilitare l’informativa, verificare la ragionevolezza del percorso e favorire un confronto strutturato.

Il ruolo del commercialista

Il commercialista è coinvolto in tre livelli distinti: consulente ordinario dell’impresa, professionista abilitato all’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi e, nei casi previsti, esperto indipendente nella composizione negoziata.

La differenza è rilevante. Il consulente ordinario supporta la gestione corrente e la prevenzione; il gestore della crisi può operare nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza; l’esperto indipendente svolge una funzione specifica nella composizione negoziata.

RuoloQuando operaAttività tipica
Consulente aziendaleNella gestione ordinaria e nella fase di allertaBilancio, flussi di cassa, budget, indicatori, piani di risanamento
Gestore della crisiNelle procedure previste dal CodiceVerifica, coordinamento, attività di supporto alle procedure
Esperto indipendenteNella composizione negoziataAgevolazione delle trattative, verifica dell’informativa, supporto alla soluzione

Come iscriversi all’Albo dei gestori della crisi

L’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese consente al commercialista di svolgere attività di gestore della crisi. L’Albo è gestito dal Ministero della Giustizia attraverso la piattaforma dedicata.

La procedura richiede la verifica dei requisiti professionali, la presentazione della domanda telematica e il superamento dell’esame di idoneità, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla disciplina.

Estremi della norma

D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 356

“Possono iscriversi all’albo i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente codice, previo superamento dell’esame di idoneità, salvo che siano esonerati dal sostenere l’esame.”

Per il commercialista, il percorso operativo è il seguente:

  1. verificare il possesso dei requisiti professionali previsti per la categoria di appartenenza,
  2. accedere alla piattaforma del Ministero della Giustizia dedicata alla gestione dell’Albo,
  3. presentare la domanda di iscrizione con la documentazione richiesta,
  4. sostenere l’esame di idoneità, se non sussiste un’esenzione,
  5. aggiornare periodicamente i dati professionali e adempiere agli obblighi di formazione previsti.

Prima di presentare la domanda è opportuno verificare sul portale ufficiale requisiti, scadenze, modalità di pagamento, documenti richiesti e calendario delle sessioni d’esame. Le informazioni operative cambiano più frequentemente del testo normativo.

Che attività svolge il gestore della crisi

Il gestore della crisi non è un revisore legale e non è un liquidatore automatico. È un professionista chiamato a operare secondo il ruolo assegnatogli dalla procedura e secondo i doveri di diligenza, indipendenza e riservatezza.

Le attività possono comprendere la verifica della situazione economico-finanziaria, la raccolta e l’analisi delle informazioni, la collaborazione con l’imprenditore e i creditori, la redazione di relazioni e la partecipazione alle attività previste dalla specifica procedura.

Il commercialista ha quindi interesse a sviluppare competenze su tre piani: analisi economico-finanziaria, diritto della crisi e gestione delle trattative. La sola competenza contabile non è sufficiente.

La formazione del commercialista

L’attività di gestore richiede una preparazione specifica. Il Codice prevede che l’iscritto mantenga e aggiorni le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni.

Estremi della norma

D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 359

“Gli iscritti negli albi sono tenuti a partecipare a programmi di formazione permanente, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia.”

Per il professionista la formazione permanente non è un adempimento formale. È la condizione per operare su temi in evoluzione: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, responsabilità degli amministratori e tutele dei creditori.

Quando intervenire

Il momento corretto per intervenire è quando emergono segnali di squilibrio, non quando il mancato pagamento è già generalizzato. Gli indicatori da monitorare riguardano la liquidità, la redditività, l’indebitamento e la sostenibilità del servizio del debito.

AreaIndicatore utileSegnale da approfondire
LiquiditàFlusso di cassa operativo e previsione a 12 mesiCopertura insufficiente delle scadenze
DebitoDebito bancario, scadenze e costo del debitoRinnovi ricorrenti, ritardi, aumento del costo finanziario
RedditivitàMargine operativo e risultato correntePerdite ripetute o deterioramento del margine
CircolanteDSO, DPO e rotazione delle scorteCrediti lenti, pagamenti ritardati, scorte crescenti
PatrimonioPatrimonio netto e indebitamento finanziarioErosione del capitale e squilibrio strutturale

Un segnale isolato non dimostra la crisi. La valutazione deve essere complessiva, documentata e aggiornata nel tempo.

Errori da evitare

Il primo errore è confondere la crisi con una semplice difficoltà temporanea di cassa. La seconda è rimandare l’analisi per evitare il tema con banche e fornitori. Il terzo è avviare una trattativa senza un piano economico-finanziario credibile.

Un piano di risanamento deve indicare la situazione di partenza, le cause della crisi, le azioni correttive, le previsioni di cassa, gli impegni richiesti ai creditori e le condizioni di sostenibilità del piano.

FAQ

Il Codice della crisi si applica a tutte le imprese?

Si applica agli imprenditori, con discipline differenziate per forma giuridica, dimensione e attività svolta. Le regole vanno verificate caso per caso.

La composizione negoziata è una procedura concorsuale?

No. È uno strumento volontario e riservato per la trattativa con i creditori, assistito da un esperto indipendente.

Il commercialista deve iscriversi all’Albo?

Solo se intende svolgere le attività di gestore della crisi. Per il supporto ordinario alla prevenzione e alla gestione della crisi non è necessaria l’iscrizione.

Chi può essere esperto indipendente?

Il ruolo è riservato ai soggetti abilitati secondo la disciplina del Codice e delle norme attuative. Il commercialista può accedervi previa verifica dei requisiti e delle modalità previste.

Qual è la differenza tra crisi e insolvenza?

Nella crisi l’insolvenza è probabile; nell’insolvenza è evidente. La distinzione incide sugli strumenti disponibili e sulla tempestività dell’intervento.

Author: Antonello

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