ETS 2026: bilancio e controlli, guida al rendiconto del 5 per mille

ETS, enti terzo settore

Per un ente del Terzo settore il 2026 è l’anno in cui tre capitoli si devono comprendere e gestire: come si redige il bilancio, come l’ente viene controllato e come si rende conto del 5 per mille. Sono tre materie distinte, ma hanno in comune lo stesso presupposto: una contabilità ordinata, documentata e pronta a essere mostrata. Chi ha una prima nota tenuta bene, giustificativi conservati e scadenze presidiate affronta tutti e tre con serenità; chi rincorre i documenti a fine anno rischia di trovarsi in difficoltà su tutti e tre.

L’articolo riepiloga il quadro dei modelli di bilancio e dei controlli amministrativi sugli ETS, per poi approfondire la rendicontazione del 5 per mille erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: documenti da predisporre, spese ammissibili, obblighi di conservazione, trasmissione e pubblicazione. Per questa parte, il riferimento operativo è il D.D. n. 257 del 15 ottobre 2026, da applicare distinguendo l’anno finanziario e l’importo del contributo. Le novità della modulistica non vanno confuse con gli obblighi già previsti dalla disciplina generale. In chiusura trovi le domande più frequenti e una presentazione delle funzionalità dedicate nel modulo ETS di iXtudiu, il nostro software gestionale.

In sintesi

Soglie del bilancio. Dopo la L. 104/2024 non esiste più la soglia unica di 220.000 €: oggi contano due soglie (60.000 € e 300.000 €) e la personalità giuridica. Dal bilancio 2026 c’è anche il nuovo Modello E, il rendiconto per cassa in forma aggregata.

Controlli sugli ETS. Il D.M. 125/2025 e il Decreto del Capo Dipartimento n. 198/2026 hanno definito come si svolgono i controlli e quali verbali si usano. Le comunicazioni arrivano solo via PEC e il mancato riscontro entro 20 giorni può portare alla proposta di cancellazione dal RUNTS.

5 per mille. Il D.D. n. 257 del 15 ottobre 2026 aggiorna modelli e linee guida del rendiconto. Tutti gli enti devono redigere il rendiconto e la relazione entro 12 mesi dalla percezione; dai 20.000 € in su servono anche trasmissione e pubblicazione. La spesa e il relativo pagamento devono essere documentati. Per le erogazioni comprese nelle voci 4.2 e 4.3 del modello sono obbligatori strumenti di pagamento tracciabili; negli altri casi il contante è ammesso nei limiti di legge e nel rispetto delle condizioni previste dalle linee guida. L’utilizzo di strumenti tracciabili anche quando non obbligatorio resta una buona prassi.

Il bilancio degli ETS: soglie e modelli dopo la Legge 104/2024

Il punto di partenza: il D.M. 5 marzo 2020

Il D.M. 5 marzo 2020 («Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», GU n. 102 del 18 aprile 2020) ha approvato gli schemi del bilancio: lo stato patrimoniale (Mod. A), il rendiconto gestionale (Mod. B), la relazione di missione (Mod. C) e il rendiconto per cassa (Mod. D). Nelle premesse il decreto richiama l’art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 117/2017 e ricorda la facoltà, per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

[…] salva la facoltà per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.  — D.M. 5 marzo 2020, premesse

Quella soglia unica è stata superata dalla legge successiva.

Le due soglie introdotte dalla L. 4 luglio 2024, n. 104

Le possibilità di semplificazione dipendono sia dalle dimensioni economiche dell’ente sia dalla sua qualificazione giuridica. La tabella riguarda gli ETS soggetti alla disciplina contabile dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore: non comprende le imprese sociali e gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, per i quali valgono disposizioni specifiche.

Il correttivo al Codice del Terzo settore (L. 104/2024) ha riscritto l’art. 13: la soglia unica è sostituita da soglie distinte e, sopra i 60.000 €, dalla distinzione tra enti con e senza personalità giuridica. In sintesi:

Entrate / proventi annuiPersonalità giuridicaModelli utilizzabili, nel rispetto dei requisiti previsti per l’ente
Fino a 60.000 €Con o senzaRendiconto per cassa integrale (Mod. D), oppure in forma aggregata (Mod. E, dai bilanci 2026), oppure bilancio ordinario
Oltre 60.000 e fino a 300.000 euroSenzaRendiconto per cassa integrale (Mod. D) oppure bilancio ordinario
Oltre 60.000 e fino a 300.000 euroConSolo bilancio ordinario (Mod. A + B + C): sopra 60.000 € il Mod. D/E non è più disponibile
Oltre 300.000 €Con o senzaSolo bilancio ordinario (Mod. A + B + C)

Commento. Le soglie delimitano la facoltà di utilizzare un modello semplificato, non impongono di sceglierlo: anche un ente di piccole dimensioni può adottare il bilancio economico-patrimoniale composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Per gli enti dotati di personalità giuridica, il superamento di 60.000 euro di entrate annue esclude invece il ricorso al rendiconto per cassa.
Il quadro deriva dall’articolo 13, commi 1, 2 e 2-bis, del Codice del Terzo settore, come modificato dalla legge 4 luglio 2024, n. 104, e dai chiarimenti contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 9 agosto 2024, sezioni A–C, e nella circolare n. 6 del 17 aprile 2026.
Per individuare il regime contabile applicabile occorre considerare il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio precedente, secondo le indicazioni della circolare n. 6 del 9 agosto 2024, sezione C.

Il Modello E: il rendiconto per cassa in forma aggregata

L’art. 13, comma 2-bis, del CTS prevede un rendiconto per cassa in forma aggregata per gli ETS con entrate fino a 60.000 €. Il modello (Mod. E) è stato adottato con D.M. 18 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026. La circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 17 aprile 2026 ne chiarisce l’utilizzo nei seguenti termini:

  • è facoltativo,  l’ente può sempre usare il Mod. D o il bilancio ordinario;
  • è una sintesi del Mod. D e non cambia né il contenuto né il sistema di rilevazione: stesse sezioni, ma senza il dettaglio per voce;
  • una volta scelto, l’uso della modulistica diventa vincolante per quel bilancio;
  • il Modello E è utilizzabile a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 21 marzo 2026, data di pubblicazione del decreto. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo rendiconto interessato è quello dell’esercizio 2026; per gli enti con esercizio non solare, occorre verificare quale esercizio fosse in corso a quella data.

Commento. Il Mod. E semplifica la presentazione, non il lavoro contabile: per compilare i totali di sezione serve comunque aver rilevato correttamente ogni movimento di cassa e banca. Restano dovute, anche con il Mod. E, l’annotazione sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse (art. 13, comma 6) e il rendiconto delle singole raccolte fondi occasionali (art. 87, comma 6).

Riferimenti: articolo 13, comma 2-bis, del Codice del Terzo settore; D.M. 18 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026; circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 17 aprile 2026.

Il deposito del bilancio al RUNTS

Il bilancio o rendiconto deve essere depositato al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La scadenza va calcolata per ciascuna annualità e non coincide automaticamente con il 30 giugno. Occorre inoltre tenere conto dell’eventuale differimento al primo giorno feriale successivo quando il termine cade in un giorno festivo.

I controlli sugli ETS: D.M. 125/2025 e Decreto n. 198/2026

Questa sezione riguarda i controlli amministrativi sugli Enti del Terzo settore. Non affronta invece gli obblighi di nomina, le funzioni e le responsabilità dell’organo di controllo e del revisore legale, che costituiscono un ambito distinto.

Il D.M. 7 agosto 2025, n. 125 (GU n. 214/2025) disciplina i controlli sugli ETS; il Decreto del Capo Dipartimento n. 198 del 10 agosto 2026, adottato ai sensi dell’art. 5 dello stesso D.M., ha approvato i tre verbali: Allegato 1 (controllo ordinario), Allegato 2 (controllo straordinario) e Allegato 3 (mancato controllo per irreperibilità).

Cosa si controlla

L’oggetto del controllo è nell’art. 11, comma 1, del D.M. 125/2025. Per chi si occupa di bilancio sono rilevanti le lettere che riguardano i bilanci redatti e depositati secondo l’art. 13 del CTS (lettera i), il bilancio sociale (j), le pubblicazioni (k), i libri sociali (l), le comunicazioni e i depositi al RUNTS (q) e le attività diverse secondarie e strumentali (f). Nel verbale ordinario la sezione I riguarda i bilanci dell’ultimo triennio, la sezione L i libri sociali, la sezione Q i depositi con la verifica del termine di cui all’art. 48, comma 3.

Il controllo è ridotto (art. 11, comma 3) se nel triennio precedente tutti i bilanci depositati hanno entrate non superiori a 60.000 € annue: restano solo alcune lettere (a, c, d, f, i, q, r). La domanda di apertura del verbale chiede proprio se i bilanci del triennio sono tutti entro 60.000 €.

Come si svolge: PEC, 20 giorni, 15 giorni

  • Avvio e comunicazioni solo via PEC (art. 12): la PEC dell’ente è il canale. Se non è attiva e presidiata, l’ente rischia di non vedere la richiesta.
  • Richiesta di documenti o informazioni: se l’ente non risponde entro 20 giorni, il soggetto incaricato lo considera inadempiente e propone la cancellazione dal RUNTS (art. 14, comma 2, e art. 13, comma 4).
  • Durata massima di 90 giorni, con le sospensioni previste (art. 14).
  • Irregolarità sanabili: regolarizzazione in 30-90 giorni; verifica dopo ulteriori 30 giorni.
  • Irregolarità non sanate o insanabili: verbale notificato via PEC; l’ente ha 15 giorni per osservazioni e controdeduzioni, da presentare tramite il portale. Segue una proposta motivata, non vincolante.
  • Periodicità: controllo ordinario almeno ogni tre anni (art. 10).

Una cautela: la decorrenza

L’art. 21 collega l’avvio del primo triennio a un decreto dell’ufficio statale del RUNTS che fissa la data in base allo stato del sistema informativo. Le fonti giornalistiche non sono concordi su un avvio effettivo nel 2026. Non conviene quindi fissare scadenze di controllo “a calendario”: conviene invece essere pronti in ogni momento, con bilanci depositati, libri sociali aggiornati e PEC presidiata.

Commento. Il collegamento con il resto dell’articolo è diretto: i bilanci del triennio e i loro depositi sono materia di verifica; un ente che arriva al controllo con i verbali di approvazione, la data di deposito e le relazioni dell’organo di controllo già ordinati per esercizio risponde in giorni, non in settimane. Ed è utile tenere traccia, per ogni esercizio, di chi ha approvato il bilancio e quando.

Il 5 per mille: il D.D. 257/2026

Gli estremi e cosa cambia

Il Decreto Direttoriale n. 257 del 15 ottobre 2026 del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale per le politiche del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) adotta i modelli aggiornati di rendiconto del contributo del 5 per mille e le relative linee guida. Si fonda sull’art. 16, comma 1, del D.P.C.M. 23 luglio 2020, che impone ai beneficiari di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, usando il modulo messo a disposizione dalle amministrazioni.

Il decreto è composto da tre articoli e da due allegati:

  • Art. 1: adotta il Mod. A (rendiconto) e il Mod. B (rendiconto dell’accantonamento) con le linee guida — Allegato 1 — e, al comma 2, la modulistica sulla piattaforma servizi.lavoro.gov.it con le relative linee guida — Allegato 2, per i contributi pari o superiori a 20.000 €.
  • Art. 2: si applica ai contributi del 5 per mille erogati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  • Art. 3: pubblicazione sul sito del Ministero. Le disposizioni dell’Allegato 1 si applicano al contributo dell’anno finanziario 2020 e, dal 2021, ai soli contributi inferiori a 20.000 €; l’Allegato 2 si applica ai contributi pari o superiori a 20.000 €.

Il decreto sostituisce le linee guida precedenti: il D.D. n. 488 del 22 settembre 2021 (modelli per i contributi inferiori a 20.000 €) e il D.D. n. 396 del 13 dicembre 2022 (modelli per la piattaforma, per i contributi pari o superiori a 20.000 € dall’anno finanziario 2021), entrambi richiamati nelle premesse.

Chi è tenuto

Le linee guida si rivolgono ai beneficiari individuati dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020: gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che percepiscono il contributo dal Ministero del lavoro. Si applicano anche ai soggetti dell’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. per i contributi percepiti in regime transitorio.

I tre livelli di obblighi

Le stesse linee guida inquadrano l’art. 16 del D.P.C.M. come un triplice ordine di obblighi, graduato in base all’importo del contributo:

un obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite; un obbligo specifico, per un delimitato bacino di enti beneficiari, di trasmissione […]; un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione.  — D.D. 257/2026, Allegato 1, par. 1

ObbligoContributo inferiore a 20.000 €Contributo pari o superiore a 20.000 €
Redigere rendiconto e relazione illustrativaSì, entro 12 mesi dalla percezioneSì, entro 12 mesi dalla percezione
Conservare rendiconto, relazione e giustificativiSì, 10 anni dalla data di redazioneSì, 10 anni dalla data di redazione
Trasmettere al MinisteroNon è previsto l’invio ordinario del rendiconto principale per i contributi degli anni finanziari dal 2021 in avanti. Restano fermi l’obbligo di conservazione, l’esibizione su richiesta e gli specifici adempimenti relativi agli accantonamenti.Sì, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione
Pubblicare sul sitoFacoltativo, raccomandatoSì, entro 60 giorni dalla data ultima prevista per la redazione
Comunicare l’avvenuta pubblicazioneNoSì, entro 7 giorni dalla pubblicazione, con il link
StrumentoMod. A (e Mod. B) in PDF compilabile, datato e firmatoPiattaforma servizi.lavoro.gov.it (SPID o CIE)

La tabella riguarda il rendiconto principale. Il rendiconto delle somme accantonate segue le specifiche regole di redazione e trasmissione illustrate nel paragrafo dedicato.

Annualità e canali di trasmissione – Le istruzioni di trasmissione devono essere lette insieme all’anno finanziario e all’importo del contributo. L’Allegato 1 comprende anche i contributi dell’anno finanziario 2020, indipendentemente dall’importo: la presenza di indicazioni sull’invio via PEC non comporta quindi, da sola, un obbligo generalizzato di trasmissione per tutti i contributi inferiori a 20.000 euro.
Per i contributi degli anni finanziari dal 2021 in avanti, occorre distinguere la redazione e conservazione del rendiconto dall’obbligo di trasmissione previsto per gli importi pari o superiori a 20.000 euro. Restano separati gli adempimenti relativi agli accantonamenti e le eventuali richieste documentali del Ministero.

La scadenza, con un esempio

Tutti i termini partono dalla data di percezione del contributo (la data in cui le somme sono effettivamente accreditate), non dalla data dell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle entrate. Un esempio, con una percezione ipotetica del 15 marzo 2027:

AdempimentoTermineData nell’esempio
Redazione di rendiconto e relazione (tutti)12 mesi dalla percezione15 marzo 2028
Trasmissione (solo da 20.000 €)30 giorni dalla data ultima di redazione14 aprile 2028
Pubblicazione sul sito (solo da 20.000 €)60 giorni dalla data ultima di redazione14 maggio 2028
Comunicazione della pubblicazione (solo da 20.000 €)7 giorni dalla pubblicazioneEntro 7 giorni da quella effettiva
Spesa e Mod. B dell’accantonamento (se deliberato)Massimo 36 mesi dalla percezione15 marzo 2030
Conservazione di rendiconto, relazione e giustificativi10 anni dalla data di redazioneDalla data in cui il rendiconto è redatto

La redazione anticipata del rendiconto non anticipa i termini successivi di trasmissione e pubblicazione, che restano collegati alla scadenza ultima prevista per la redazione. Preparare il documento in anticipo consente comunque all’ente di verificare la completezza dei giustificativi, la corretta classificazione delle spese e la coerenza della relazione illustrativa.

Quali spese si possono rendicontare

Il principio è netto: il rendiconto si redige per cassa.

Effettiva: tutte le spese devono essere realmente pagate (con l’eccezione degli eventuali importi inseriti nella macrovoce “accantonamento”), sicché il rendiconto va redatto secondo il criterio di cassa.  — D.D. 257/2026, Allegato 1, par. 9

Per essere ammissibile ogni spesa deve essere, oltre che pertinente alle attività di interesse generale e coerente con le finalità statutarie:

  • effettiva (pagata, quindi non basta la fattura);
  • comprovabile: documentazione conservata in originale (fatture, buste paga, ricevute o documenti contabili equivalenti, come le copie dei bonifici);
  • tracciabile (v. riquadro sotto);
  • contabilizzata: deve risultare dalle registrazioni contabili dell’ente;
  • legittima: conforme al D.Lgs. 111/2017 e al D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Sul periodo: le spese devono ricadere nei 12 mesi successivi alla percezione (fa eccezione l’accantonamento). L’ente può rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi con gli importi spettanti. Attenzione però: se dopo la pubblicazione emergono situazioni temporaneamente ostative all’erogazione, le spese sostenute tra la pubblicazione dell’elenco e la percezione restano a carico dell’ente, perché si possono rendicontare solo quelle sostenute dalla data di effettiva erogazione.

Pagamento tracciato: l’obbligo da non dimenticare

Ogni spesa deve essere pagata con uno strumento che ne renda provabile il pagamento: bonifico, carta di debito o credito, assegno, con le contabili bancarie riconducibili all’ente e alla spesa e, quando serve, l’estratto conto. Per gli assegni va conservata la copia.

Il contante è ammesso solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Eccezione assoluta: gli importi esposti nelle voci 4.2 (erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati) e 4.3 (erogazioni a enti terzi) devono essere pagati esclusivamente con strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, assegno). Il contante non è mai ammesso.

Nella voce 4.4 (erogazioni a persone fisiche) sono invece ammessi anche i pagamenti in contanti, sempre nei limiti di legge.

Spese non ammesse e altri divieti

Le linee guida (par. 9.1) escludono dal rendiconto:

  • le spese di pubblicità per campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione del 5 per mille (art. 16, comma 4, del D.P.C.M.);
  • gli investimenti finanziari;
  • le multe e sanzioni, civili e amministrative;
  • le spese pagate tramite compensazione di crediti (non sono esborsi finanziari);
  • le spese poi rimborsate da altri, per la quota rimborsata;
  • le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale (ad esempio dopo la delibera di messa in liquidazione).

In più: l’IVA è riconoscibile solo se e nella misura in cui non è recuperabile; vale il divieto di doppio finanziamento — una spesa già imputata ad altri contributi pubblici o privati può essere rendicontata solo per la parte residua; i giustificativi vanno annullati con una dicitura che attesti che la spesa è stata sostenuta con il «contributo cinque per mille» e l’anno finanziario (per i documenti nativamente digitali, come le fatture elettroniche e le buste paga, fa fede l’elenco dei giustificativi).

Le voci del rendiconto

VoceContenutoCosa spiegare nella relazione
1Risorse umane: personale, rimborsi e assicurazioni dei volontari (artt. 17-18 CTS), compensi ai titolari di cariche se consentiti, viaggi istituzionaliNumero di unità, tipo di attività, tipo di contratto
2Funzionamento: pulizie, canoni di locazione, manutenzioni, spese condominiali, cancelleria, utenze, assicurazione veicoliStruttura cui si riferiscono i canoni; per i veicoli numero, targa, tipo e uso
3Beni e servizi, di norma non ricorrenti: servizi e prestazioni professionali, affitti occasionali per eventi, noleggi, acquisto di immobili e veicoliNatura delle prestazioni; per gli immobili destinazione, ubicazione, costo, modalità di pagamento, stato dei lavori; per i veicoli targa e modello
4.1Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione (i beni non strumentali vanno in 4.5)Numero dei riceventi, destinazione d’uso, collegamento con le attività di interesse generale
4.2Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliatiDestinatari, importi, motivi del trasferimento. Solo pagamenti tracciabili
4.3Erogazioni a enti terzi non lucrativi, solo per progetti riferibili alle proprie attività di interesse generaleEnte destinatario, importo, settore, obiettivi e tempi. Solo pagamenti tracciabili
4.4Erogazioni a persone fisiche (borse di studio, assegni di ricerca, sussidi)Numero dei destinatari e collegamento con le attività di interesse generale
4.5Altre spese per attività di interesse generaleCollegamento della spesa con le attività di interesse generale
5Accantonamento per progetti pluriennali (massimo 3 anni)Finalità dell’accantonamento

L’elenco dei giustificativi è la terza parte del rendiconto: un unico file PDF che per ogni giustificativo indica la voce (da 1 a 4.5), la data di pagamento, l’importo imputato al 5 per mille e una breve descrizione. I giustificativi veri e propri non si inviano, nemmeno in copia: si conservano in originale e si esibiscono se il Ministero li chiede. L’obbligo di pubblicazione non si estende all’elenco dei giustificativi.

La relazione illustrativa è discorsiva: una prima parte (massimo una pagina) presenta l’ente e le sue attività di interesse generale; una seconda parte spiega, in modo sintetico, chiaro e trasparente, le attività concretamente svolte con le somme ricevute, a supporto degli importi del rendiconto. Poiché il link al rendiconto sarà pubblicato dal Ministero, le linee guida richiamano il rispetto del GDPR: attenzione ai nomi di persone fisiche (beneficiari di sussidi, per esempio) nel testo che verrà reso pubblico.

L’accantonamento e il Modello B

Se l’ente ha progetti pluriennali di durata massima triennale può, con una preventiva e apposita delibera dell’organo statutariamente competente, accantonare tutto il contributo o una parte, rinviandone l’uso fino a 36 mesi dall’accredito. Nel Mod. A (da redigere entro 12 mesi) si inserisce l’importo accantonato nella voce 5 e la relazione ne spiega le finalità. Una volta impiegate le somme, l’ente redige e trasmette, entro gli stessi 36 mesi, il Mod. B (rendiconto dell’accantonamento) con una relazione descrittiva delle spese e l’elenco dei giustificativi. In caso di verifica va esibito il verbale dell’organo che ha deliberato l’accantonamento e la destinazione futura delle somme. Sulla piattaforma (contributi da 20.000 €) è presente anche una sezione di restituzione spontanea per gli importi eventualmente restituiti.

Controlli e sanzioni

Il Ministero, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, può chiedere documentazione o informazioni aggiuntive e fare verifiche amministrativo-contabili, anche presso la sede dell’ente. Nel corso dell’istruttoria può chiedere integrazioni, anche relative a spese diverse e sostitutive di quelle indicate, purché ricadenti nel periodo di ammissibilità, giustificate e comunque nei limiti del contributo.

La sanzione amministrativa

Se un ente tenuto alla pubblicazione (contributo pari o superiore a 20.000 €) non pubblica, il Ministero lo diffida a pubblicare assegnando 30 giorni; in caso di inerzia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile (art. 16, comma 6, del D.P.C.M.). Le linee guida chiariscono che non disporre di un sito internet non esonera dall’obbligo: se l’ente non ha un proprio sito, può pubblicare sul sito della rete associativa cui aderisce (art. 41 CTS), altrimenti la mancata pubblicazione è comunque una violazione sanzionabile.

Il recupero del contributo

Indipendentemente dalla sanzione, l’art. 17 del D.P.C.M. prevede il recupero del contributo nei casi in cui:

  • l’erogazione sia stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali (in questo caso il Ministero trasmette gli atti all’Autorità giudiziaria);
  • il contributo sia stato usato per finalità diverse da quelle istituzionali o per spese di pubblicità in violazione dell’art. 16, comma 4;
  • le somme non siano state oggetto di rendicontazione;
  • l’ente ometta l’invio del rendiconto e della relazione quando tenuto alla trasmissione;
  • a seguito di controlli risulti privo dei requisiti per l’ammissione;
  • successivamente all’erogazione venga accertato che l’ente aveva già cessato l’attività, oppure non svolgeva più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme.

In quest’ultima ipotesi, ciò che rileva è che la cessazione o il venir meno dell’attività fosse anteriore all’erogazione, anche se accertato successivamente. La disposizione si coordina con l’articolo 13, comma 5, dello stesso D.P.C.M., che esclude il diritto alla corresponsione del contributo quando tale situazione risulta già prima del pagamento.

Il recupero segue un procedimento in contraddittorio. L’ente è tenuto a riversare all’erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione l’importo percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici Istat («prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati») e maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data di erogazione. In mancanza, si procede al recupero coattivo, salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Commento. Le due conseguenze sono diverse e non si sostituiscono: la sanzione del 25% punisce la mancata pubblicazione, il recupero colpisce la mancata o irregolare rendicontazione. Per un contributo di 30.000 €, la prima vale 7.500 €; il secondo può significare restituire l’intero importo, rivalutato e con gli interessi. Una spesa priva di documentazione adeguata o di prova del pagamento può essere contestata in sede di controllo. L’ente deve quindi conservare sia il giustificativo della spesa sia la documentazione che dimostra il pagamento e il collegamento con l’attività finanziata.

Checklist operativa del rendiconto

Quando arriva il contributo

☐  Registrare l’incasso in prima nota alla data effettiva dell’accredito (è la data di percezione, da cui partono tutti i termini).

☐  Annotare l’anno finanziario del contributo (un ente può avere più annualità aperte: ognuna ha la sua rendicontazione, con invii separati).

☐  Calcolare e mettere in agenda le scadenze: redazione (12 mesi); se pari o superiore a 20.000 €, trasmissione (+30 giorni), pubblicazione (+60 giorni), comunicazione (+7 giorni dalla pubblicazione).

☐  Valutare l’eventuale accantonamento e adottare preventivamente l’apposita deliberazione dell’organo competente, indicando finalità e importo. Monitorare separatamente le somme accantonate e le relative scadenze di utilizzo e rendicontazione.

Durante l’anno

☐  Preferire strumenti di pagamento tracciabili anche quando non obbligatori e conservare la documentazione del pagamento. Per le voci 4.2 e 4.3 la tracciabilità è obbligatoria.

☐  Per le voci 4.2 e 4.3: solo bonifico o assegno, mai contante.

☐  Verificare che il pagamento ricada nel periodo di ammissibilità illustrato sopra. Il termine finale ordinario resta fissato a 12 mesi dalla percezione; l’eventuale ammissibilità delle spese anteriori all’accredito deve essere verificata in base alla pubblicazione dell’elenco definitivo e alle condizioni indicate dalle linee guida.

☐  Escludere pubblicità sul 5 per mille, multe, investimenti finanziari, compensazioni, spese rimborsate da altri, spese dopo la liquidazione.

☐  Verificare di non avere già imputato la stessa spesa ad altri contributi: se sì, rendicontare solo la parte residua.

☐  Annullare ogni giustificativo con la dicitura «contributo cinque per mille» e l’anno finanziario (per i documenti digitali basta l’elenco).

☐  Classificare ogni spesa nella voce giusta (1, 2, 3, 4.1-4.5) e, se una fattura è pagata solo in parte con il 5 per mille, annotare la quota imputata.

Alla redazione

☐  Compilare Parte 1 (anagrafica ente, legale rappresentante, anno finanziario, importo e data di percezione).

☐  Compilare Parte 2 con i totali per voce; controllare che il totale non superi il contributo percepito.

☐  Preparare l’elenco dei giustificativi (PDF unico: voce, data di pagamento, importo imputato, descrizione).

☐  Scrivere la relazione illustrativa: una pagina di presentazione dell’ente, poi una spiegazione per ogni voce valorizzata; togliere i dati personali dei terzi.

☐  Far datare e sottoscrivere il rendiconto al legale rappresentante (Mod. A) e conservare tutto per 10 anni dalla data di redazione.

Dai 20.000 € in su

☐  Accedere alla piattaforma con SPID o CIE, registrare il profilo dell’ente ed eventuali deleghe.

☐  Compilare il rendiconto sulla piattaforma (un campo di relazione per ogni voce valorizzata) e inviarlo entro 30 giorni dalla data ultima di redazione; scaricare il PDF generato e il codice identificativo.

☐  Pubblicare il PDF sul sito dell’ente (o della rete associativa) entro 60 giorni.

☐  Comunicare il link entro 7 giorni dalla pubblicazione, dalla piattaforma («Modifica link»).

Se c’è un accantonamento

☐  Conservare la delibera dell’organo competente e indicare le finalità nella relazione del Mod. A.

☐  Spendere entro 36 mesi dalla percezione e redigere/trasmettere il Mod. B con relazione descrittiva ed elenco dei giustificativi.

Domande frequenti

Il mio contributo è di 8.000 €: devo pubblicare qualcosa?

No: l’obbligo di pubblicazione riguarda i contributi pari o superiori a 20.000 €. Per gli importi inferiori la pubblicazione è facoltativa, anche se le linee guida la raccomandano per ragioni di trasparenza. Devi però redigere il rendiconto e la relazione entro 12 mesi e conservarli per 10 anni con i giustificativi.

Da quale data parte il termine dei 12 mesi?

Dalla data di percezione, cioè dal giorno in cui la somma è accreditata. Non dalla data in cui l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi.

Posso rendicontare una spesa pagata prima di ricevere il contributo?

Sì, ma solo se pagata a partire dalla pubblicazione dell’elenco definitivo dell’Agenzia delle entrate con gli importi spettanti. Se emerge poi un ostacolo temporaneo all’erogazione, le spese sostenute tra la pubblicazione dell’elenco e la percezione restano a carico dell’ente.

Una fattura del fornitore è di 1.000 €: posso imputare al 5 per mille solo 400 €?

Sì, nulla lo vieta: nell’elenco dei giustificativi si indica l’importo imputato al 5 per mille. Il resto può essere coperto da altre risorse; basta non imputare la stessa quota a due contributi (divieto di doppio finanziamento).

Ho pagato in contanti: la spesa è valida?

Il contante è ammesso nei limiti della normativa vigente, ma rende più fragile la prova del pagamento e non è mai ammesso per le voci 4.2 e 4.3. Se hai una scelta, usa lo strumento tracciabile.

Ho pagato una fattura ma non ho ancora la contabile del bonifico. Posso inserirla?

La spesa è rendicontabile se è stata pagata e puoi provarlo con documenti riconducibili all’ente e alla spesa (contabile, estratto conto). Senza una prova del pagamento rischia di essere contestata.

Cosa succede se sbaglio la voce di una spesa?

Il Ministero può chiedere chiarimenti o documenti. Per questo la relazione illustrativa deve spiegare il collegamento tra ogni spesa e le attività di interesse generale; una classificazione incerta è meglio motivarla che ometterla.

Posso girare il contributo a un altro ente?

Sì, nei limiti delle voci 4.2 (articolazioni territoriali e soggetti collegati o affiliati) e 4.3 (enti terzi non lucrativi, per progetti riferibili alle tue attività di interesse generale). Resti tu responsabile dell’impiego e della rendicontazione dell’intero contributo, e i pagamenti devono essere tracciabili. Un ente in scioglimento non può più erogare fondi del 5 per mille a un altro soggetto.

Non ho un sito internet: come pubblico?

Puoi pubblicare sul sito della rete associativa cui aderisci (art. 41 CTS), se esiste. Non avere un sito idoneo non esonera dall’obbligo e la mancata pubblicazione è sanzionabile.

Posso rinviare l’uso di una parte del contributo?

Sì, con l’accantonamento per progetti pluriennali di durata massima triennale, deliberato preventivamente dall’organo competente. Le somme vanno spese e rendicontate con il Mod. B entro 36 mesi dalla percezione.

Per quanto tempo devo conservare i documenti?

10 anni dalla data di redazione del rendiconto, presso la sede dell’ente: rendiconto, relazione e giustificativi.

Cosa rischio se non faccio nulla?

La mancata rendicontazione, oppure il mancato invio quando obbligatorio, può comportare il recupero del contributo con rivalutazione e interessi. Per gli enti soggetti all’obbligo di pubblicazione, la mancata pubblicazione può comportare, dopo la diffida e in caso di persistente inadempimento, una sanzione pari al 25% del contributo percepito.

Come iXtudiu tratta il 5 per mille nel modulo ETS

Nel modulo di Contabilità ETS di iXtudiu il 5 per mille non è un foglio di calcolo a parte: è una funzione collegata alla prima nota, la stessa che l’ente usa per tenere i conti. Si accede da una scheda dedicata nella pagina principale del modulo. Il principio di progetto è ridurre il doppio lavoro: la spesa si registra una volta sola e si indica quanta parte è stata coperta dal contributo.

  • Una scheda per ogni annualità. Quando il contributo arriva, il programma propone gli incassi sul conto del 5 per mille non ancora collegati; l’utente crea la scheda per l’anno finanziario, con data e importo percepiti.
  • Imputazione sulla riga di prima nota. In una registrazione di costo o di pagamento si indica il contributo, la voce (1, 2, 3, 4.1-4.5) e la quota: così si può dividere una fattura tra 5 per mille e altre risorse. Le registrazioni già confermate si possono imputare senza riportarle in bozza.
  • Controlli di cassa e di tracciabilità. Il programma applica il criterio di cassa: se il pagamento non risulta in prima nota segnala un errore; se avviene in contanti lo segnala come avviso, e come errore per le voci 4.2 e 4.3. Segnala come errore anche le spese fuori dal periodo ammesso.
  • Scadenze automatiche. Redazione, trasmissione, pubblicazione e accantonamento diventano scadenze del modulo Scadenze, con promemoria.
  • Relazione guidata e informazioni sempre a portata di mano. Per ogni voce un popup spiega cosa dice il decreto e cosa scrivere nella relazione; la guida in-app riporta l’intero quadro normativo con i riferimenti.
  • Documenti pronti. Il programma produce l’elenco dei giustificativi, un prospetto riepilogativo e compila i modelli ministeriali ufficiali (Mod. A e Mod. B) con i dati dell’ente, presi dall’anagrafica unica, senza doverli riscrivere. Per i contributi pari o superiori a 20.000 euro relativi agli anni finanziari dal 2021 in avanti, prepara i dati da riportare nella piattaforma ministeriale; l’inserimento, la verifica e l’invio restano a cura dell’ente.
  • Blocco alla redazione. Una volta redatto il rendiconto, le registrazioni collegate non si modificano più; per intervenire occorre riaprirlo indicando il motivo, che resta nel registro delle operazioni.

Il modulo ETS tratta con lo stesso metodo anche il bilancio (Modelli D ed E, insieme al bilancio ordinario con i controlli sulle soglie) e i controlli RUNTS: verbali interni dell’approvazione e del deposito, registro dei controlli ricevuti con le scadenze dei 20 e 15 giorni e promemoria periodico sulla PEC dell’ente.

Una precisazione

iXtudiu supporta l’organizzazione dei dati, il calcolo delle scadenze e la predisposizione dei documenti. Il suo utilizzo non sostituisce la verifica dell’ente sulla correttezza dei dati, sulla scelta del modello di bilancio e sull’ammissibilità delle spese, né l’eventuale valutazione di un professionista. Gli obblighi di redazione, conservazione, trasmissione e pubblicazione restano in capo al beneficiario e devono essere assolti secondo la disciplina applicabile all’annualità e all’importo del contributo.
Ulteriori informazioni su https://ixtudiu.sssr.it.

Fonti e riferimenti

Bilancio e deposito al RUNTS

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore: articolo 13, per i modelli di bilancio, e articolo 48, comma 3, per il deposito al RUNTS.

  • Legge 4 luglio 2024, n. 104, articolo 4: modifiche alla disciplina contabile e agli obblighi di deposito degli ETS.

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 6 del 9 agosto 2024: sezioni A–C sui modelli e sui nuovi limiti dimensionali; sezione E sui termini di deposito.

  • D.M. 5 marzo 2020, «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020.

  • D.M. 18 febbraio 2026, «Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026.

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 6 del 17 aprile 2026: utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata, ambito soggettivo e decorrenza.

Rendicontazione del 5 per mille

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, «Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche»: quadro legislativo generale.

  • D.P.C.M. 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020: articolo 13, comma 5, sul diritto all’erogazione; articolo 15 sugli obblighi delle amministrazioni; articolo 16 sugli obblighi dei beneficiari; articolo 17 sul recupero dei contributi.

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. n. 257 del 15 ottobre 2026, articoli 1–3 e Allegati 1 e 2: modelli aggiornati, istruzioni di rendicontazione e distinzione per annualità e importo del contributo.

Controlli amministrativi sugli ETS

  • D.M. 7 agosto 2025, n. 125, sulla disciplina dei controlli sugli Enti del Terzo settore.

  • Decreto del Capo Dipartimento n. 198 del 10 agosto 2026, con i relativi allegati contenenti la modulistica dei verbali di controllo.


Articolo a carattere informativo, aggiornato al 30 ottobre 2026. L’applicazione delle disposizioni richiede la verifica delle caratteristiche dell’ente, dell’esercizio interessato e dell’annualità del contributo. Il contenuto non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

Author: Antonello

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