
Le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 30mila abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione (articolo 24-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 145/2018 – link).
Il decreto Sostegni Ter (Dl 4/2022) ha ampliato la platea dei beneficiari del regime di favore: possono beneficiarne anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei comuni coinvolti nel terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009. Inoltre, il limite di 30mila abitanti (in precedenza non superiore a 20mila abitanti, limite ampliato dalla legge n. 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026), prima stabilito per i soli comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, viene esteso a tutti i comuni “agevolabili”, quindi anche a quelli interessati dagli eventi sismici, precedentemente vincolati al tetto di 3mila abitanti. Rientrano così nel perimetro di applicazione della disposizione di favore una serie di realtà prima escluse, come ad esempio Camerino, Matelica, Tolentino e Norcia.
Per individuare la popolazione residente nel comune in cui ci si trasferisce, si considera il dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat riferito al 1° gennaio dell’anno precedente il primo periodo di validità dell’opzione. Tale dato rileva per tutta la durata di validità dell’opzione, sempre che il contribuente non trasferisca la residenza in altro comune.
L’opzione rimane efficace anche se, a partire dal secondo periodo di imposta di validità, il contribuente si trasferisce in un altro comune “agevolabile”, per il quale va considerato il dato della popolazione risultante al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.
Come si perfeziona l’opzione
L’opzione per il regime sostitutivo si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza ed è efficace a decorrere da quella stessa annualità.
Nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare:
- lo status di non residente in Italia per almeno cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione,
- la giurisdizione, tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione,
- gli stati esteri per i quali non intende avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva,
- lo stato di residenza del soggetto estero che eroga i redditi da pensione,
- l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.
Quando si versa l’imposta
L’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, calcolata in via forfetaria con l’aliquota del 7%, deve essere versata, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi.
Il versamento va effettuato in unica soluzione, tramite modello F24.
Il codice tributo da indicare è il 1899, istituito con la risoluzione n. 19 del 21 aprile 2020 – pdf.
Revoca dell’opzione e decadenza dal regime
È possibile revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui la scelta è stata esercitata, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di validità. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
Gli effetti dell’opzione non si producono, se viene accertata l’insussistenza dei requisiti di legge, ovvero cessano, se questi ultimi vengono meno.
C’è decadenza dal regime anche in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, a meno che si rimedi entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui l’omissione si riferisce (in tal caso, sono comunque dovuti interessi e sanzioni per la tardività).
La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.



