Non è raro riscontrare nella pratica il caso in cui si sia di fronte al mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore. Questo nonostante il pagamento della stessa sia stato correttamente effettuato. Si tratta, di un elemento molto importante, in quanto, come sappiamo, ai fini IVA, ma anche per la determinazione del reddito imponibile, non è possibile prescindere dall’aspetto documentale dell’operazione.
Questo al fine di legittimare la deduzione del costo, o la detrazione dell’IVA pagata al fornitore. Occorre vedere quanto disposto dall’articolo 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97. In questi casi l’imprenditore o il professionista che, nell’esercizio della propria attività:
- non ricevere la fattura dal proprio fornitore entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione,
- riceva una fattura irregolare,
è tenuto ad adottare i provvedimenti di seguito indicati.
Mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore
In caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione si deve regolarizzare la posizione. Entro il trentesimo giorno successivo il contribuente è chiamato a pagare l’imposta relativa all’operazione. Contestualmente è necessario presentare all’Ufficio competente un’autofattura in duplice esemplare.
Un esemplare dell’Autofattura, è restituita dall’Ufficio competente all’interessato. L’ufficio restituisce l’Autofattura con l’attestazione di avvenuto pagamento o avvenuta regolarizzazione. In fine il contribuente deve registrare il documento nel registro IVA degli acquisti.
Ricevimento di una fattura irregolare da parte del fornitore
In caso di ricevimento di una fattura irregolare entro il trentesimo giorno successivo occorre regolarizzare la situazione. Entro 30 giorni dalla registrazione contabile della stessa si deve presentare all’Ufficio competente un’Autofattura integrativa, che deve essere emessa sempre in duplice esemplare.
Questo previo versamento della maggiore imposta dovuta. Un esemplare dell’Autofattura, è restituita dall’Ufficio competente all’interessato. L’ufficio restituisce l’Autofattura con l’attestazione di avvenuto pagamento o avvenuta regolarizzazione. In fine il contribuente deve registrare il documento nel registro IVA degli acquisti.
Emissione di autofattura elettronica in caso di mancato ricevimento della fattura
Le disposizioni in materia di Fattura Elettronica disciplinano soltanto la fattispecie della c.d. Autofattura Denuncia emessa ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del DLgs n 471/97. Si tratta della fattispecie secondo cui se il cessionario/committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all’emissione della stessa (come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione. Per quest’ipotesi, il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, prevede che il documento sia emesso in formato elettronico (XML) utilizzando il codice di tipo documento “TD20“.
Da questo è possibile estendere l’obbligo di emissione dell’Autofattura Elettronica anche alla fattispecie della regolarizzazione dell’avvenuto splafonamento da parte dell’esportatore abituale. Questo posto che con la R.M. n. 16/E del 2017 l’Agenzia ha richiamato la medesima procedura di cui all’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/97.
In caso di emissione di Autofattura per regolarizzare l’omessa o errata fatturazione ex articolo 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 è necessario predisporre il documento con queste indicazioni:
CAMPO DEL DOCUMENTO | COMPILAZIONE |
TIPO DI DOCUMENTO | TD20 |
DATI DEL CEDENTE/PRESTATORE | Dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura |
DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE | Dati relativi al soggetto che emette e trasmette Autofattura tramite SdI |
SOGGETTO EMITTENTE | CODICE “CC” (cessionario/committente) |
Si evidenzia che non è previsto da parte dell’Ufficio il recupero dell’imposta nei confronti dell’acquirente/committente poiché l’imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario (circolare n. 23/E/1999, punto 2.7).
Riferimenti normativi
Artt. 6 e 21, Dpr n. 633/1972
Art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997
Circolare n. 23/E/1999