
Tra le modifiche contenute nel Decreto Correttivo Omnibus, degna di attenzione per i suoi riflessi operativi è l’art 22 che riguarda i componenti negativi di reddito pluriennali per i quali l’orientamento giurisprudenziale (Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 25.03.2021, n. 8500) consente all’Amministrazione finanziaria di contestare ciascuna quota annuale di un costo anche molti anni dopo la sua originaria iscrizione in bilancio.
La riforma fiscale si è posto l’obiettivo di intervenire anche nell’ambito dei costi pluriennali, prevedendo la decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo di imposta nel quale si è verificato il fatto generatore.
Orientamento della Corte di Cassazione a sezioni unite
L’orientamento giurisprudenziale produceva effetti pratici a dir poco discutibili con implicazioni di non poco conto. Per esempio, nel caso di un fabbricato acquistato nel 2000 con un piano di ammortamento del 3% ogni anno, posto che esporrà l’ultima quota di ammortamento (salvo dismissioni) nel 2033, obbligherebbe il contribuente a conservare la documentazione fino all’anno 2039. Fino a quel momento, infatti, l’Agenzia delle Entrate, qualora in occasione di un controllo ritenesse non deducibile il costo di quel fabbricato, potrebbe recuperare l’ultima quota di ammortamento imputata nel 2033 che soggiace ai termini di decadenza fino al 31 dicembre 2039.
Sebbene coerente con il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, questa ricostruzione presenta conseguenze operative particolarmente gravose in quanto obbliga il contribuente a conservare la documentazione relativa al fatto generatore per un tempo lungo.
L’intervento legislativo
Attuando il criterio direttivo della legge delega, il correttivo ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 43 D.P.R. 600/1973, in base al quale, per i componenti negativi del reddito d’impresa ad efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di decadenza decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.
La nuova norma si presenta particolarmente criptica e da un punto di vista operativo, le cose dovrebbero cambiare nella seguente maniera per quanto concerne i soli componenti negativi (ammortamenti, accantonamenti, spese pluriennali):
- le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le quote delle spese relative a più esercizi, la regola si applica alle violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa. Quindi, rientrano nell’ambito del controllo le contestazioni sui presupposti originari della deduzione, quali l’esistenza, l’inerenza, la corretta qualificazione e quantificazione del costo;
- restano accertabili anno per anno gli errori relativi alle singole quote, come l’applicazione di coefficienti superiori a quelli ammessi.
La modifica introduce un principio chiaro: per i componenti negativi pluriennali d’impresa, il vizio originario deve essere contestato entro il termine collegato alla prima deduzione. Restano invece controllabili anno per anno gli errori relativi alla quantificazione delle singole quote. La verifica del corretto termine di accertamento richiederà quindi di individuare, prima di tutto, la natura del componente, il momento in cui è sorto il vizio, l’anno della prima deduzione e la specifica annualità alla quale si riferisce l’eventuale errore di quantificazione
La disciplina riguarda i componenti negativi pluriennali del reddito d’impresa, come:
- ammortamenti di beni materiali e immateriali;
- spese relative a più esercizi;
- altri componenti negativi con efficacia pluriennale.
Restano invece esclusi:
- le operazioni inesistenti;
- le plusvalenze rateizzate;
- le detrazioni d’imposta utilizzabili in più anni;
- i crediti d’imposta;
- le perdite d’impresa.
Per questi componenti resta fermo il principio affermato dalle Sezioni Unite del controllo anno per anno.
Anche il reddito di lavoro autonomo resta fuori dalla nuova disciplina, in quanto la norma riguarda espressamente i componenti negativi del reddito d’impresa.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Non sono quindi previsti effetti retroattivi sui procedimenti già in corso e, secondo quanto evidenziato nelle fonti, per i componenti originati nei periodi precedenti continua ad applicarsi la disciplina previgente.



