FAQ: il subappalto nel comparto edilizia è sempre in reverse charge in quanto sub-appalto?

Quesito: il subappalto nel comparto edilizia è sempre in reverse charge in quanto sub-appalto?

Risposta: non è sempre soggetto a reverse charge, sul punto si veda quanto di seguito riportato.

Sul punto si ricorda che l’istituto del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui i soggetti subappaltatori rendano servizi, compresa la manodopera, ad imprese del comparto dell’edilizia, che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio.

Il reverse charge è applicabile nel caso in cui ricorrano, allo stesso tempo, i presupposti di seguito elencati (circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E): la prestazione di servizi deve avere natura “edilizia”.

Restano, invece, escluse dal reverse charge le prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti (ad esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, ecc.), che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di manodopera, e risultano comunque estranee alle tipologie di attività considerate dalla norma, nonché le forniture di beni con posa in opera, sempre che il prezzo dei beni sia prevalente rispetto al costo totale dell’operazione e che la prestazione di servizi consista nella mera posa dei beni, senza alterarne la natura; si deve essere in presenza di contratti di subappalto o d’opera.

Infatti, la disposizione si applica non solo ai subappalti riconducibili alla tipologia dell’appalto, ma anche ai subappalti relativi ai contratti d’opera (come lavori di intonacatura o tinteggiatura), in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto all’organizzazione dei mezzi approntati per l’esecuzione del servizio; sia il subappaltatore, che l’appaltatore principale devono operare entrambi nel quadro di un’attività riconducibile al settore edile (ambito soggettivo).

Per individuare il settore edile, occorre fare riferimento ai codici della Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECOFIN (2004) – ora codici ATECO 2007 – e, per meglio dire:

  • lavori generali di costruzione;
  • lavori speciali per edifici e opere di ingegneria civile;
  • lavori di completamento del fabbricato;
  • lavori di installazione in esso dei servizi.

Sono, inoltre, inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.

Sono, invece, escluse le seguenti attività, non comprese nei codici della Sezione F della Tabella ATECOFIN:

  • installazione e manutenzione di prati e giardini;
  • costruzione o installazione di attrezzature industriali;
  • pulizia di immobili.

Author: Antonello