I compensi all’amministratore unico o agli amministratori di una società devono essere innanzitutto distinti in due tipologie:
- quelli erogati in favore di figure professionali iscritte in appositi albi o che, in ogni caso, operano come lavoratori autonomi con partita IVA;
- quelli erogati in favore di dipendenti della società considerata.
Nel primo caso – quello dei professionisti titolari di partita IVA che dichiarano il loro reddito come reddito da lavoro autonomo e che quindi fatturano alla società i compensi da amministratore – la deducibilità Irap è ammessa. Ciò in quanto si tratta di costi per servizi che – nell’ambito dello schema di conto economico obbligatorio di cui all’articolo 2425 del codice civile – devono essere ricompresi nella voce B7, pienamente deducibile ai fini Irap.
Nel secondo caso – ovvero quello dei dipendenti – la deducibilità dei compensi dell’amministratore unico o degli amministratori non è ammessa. Ciò in quanto i compensi percepiti da queste figure titolari di cedolino paga sono fiscalmente assimilati a quelli dei lavoratori dipendenti, per effetto di quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir. In questo caso, infatti, si tratta di una voce di costo da registrare – sempre seguendo lo schema di conto economico obbligatorio di cui all’articolo 2425 del codice civile – sotto la voce B9 costi del personale, indeducibile dalla base imponibile Irap.
Equiparazione posta in essere dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del Tuir
Come dicevamo, l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del Tuir equipara – ai fini delle imposte dirette – i compensi corrisposti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore, nonché in relazione ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con i redditi di lavoro dipendente.
Tale norma, in particolare, afferma che:
“Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità’ giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
Analisi dei principali documenti di prassi
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori ai fini delle imposte dirette.
Per ciò che rileva in questo contesto si segnalano, in particolare, i seguenti documenti di prassi:
- circolare Agenzia delle Entrate numero 105/E del 12 dicembre 2001;
- risoluzione Agenzia delle Entrate 56/E del 27 febbraio 2002;
- risoluzione Agenzia delle Entrate numero 132 del 4 aprile 2008.
Attività professionale
Un primo chiarimento ufficiale in materia di deducibilità ai fini Irap dei compensi ad amministratori, sindaci e revisori è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 105/E del 12 dicembre 2001. In questo documento di prassi l’amministrazione finanziaria, dopo aver richiamato l’equiparazione prevista dalla legge per i compensi in oggetto ai redditi di lavoro dipendente, afferma quanto segue:
“i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali”
E ancora:
“Per quanto concerne l’incarico di sindaco o revisore di società o enti, è stato invece chiarito che le relative attività possono essere ricondotte nel reddito professionale solo se poste in essere da ragionieri o dottori commercialisti”
Attenzione: l’interpretazione di cui al punto precedente – la riconduzione automatica a reddito professionale delle attività di revisore o sindaco ove vi sia iscrizione all’albo dei commercialisti – è stata poi parzialmente superata dalla successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 56/E del 7 febbraio 2002 (vedi paragrafo successivo).
E infine:
“la riconduzione, nelle ipotesi sopra descritte, dei compensi percepiti per l’attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti nella sfera del lavoro autonomo, assume rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRAP dovuta dal professionista e dal committente. Detti compensi, infatti, poiché rientranti tra i redditi dell’attività professionale di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, costituiscono componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP dovuta dal professionista. Per il soggetto erogante, d’altro canto, i compensi corrisposti configurano componenti negativi deducibili ai fini dell’IRAP dovuta”
Compensi percepiti dal revisore legale dei conti
Un altro importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è quello in materia di deducibilità ai fini Irap dei compensi percepiti dal revisore legale dei conti nello svolgimento delle sue funzioni.
A questo proposito, la risoluzione numero 56/E del 27 febbraio 2002 ha chiarito che:
“L’ufficio di revisore costituisce, per espressa previsione normativa, attività di collaborazione coordinata e continuativa, come tale produttiva di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 47, lettera c-bis, del TUIR). La riconduzione alla predetta categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente opera a prescindere dal livello di organizzazione impiegato nello svolgimento dell’attività.
Ciò non esclude che, in talune ipotesi, i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di revisione contabile possano essere attratti nella sfera dei redditi di lavoro autonomo, di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR. Ciò si verifica nell’ipotesi in cui il revisore svolge abitualmente un’altra attività di carattere professionale le cui funzioni tipiche si estrinsechino anche attraverso l’attività di controllo contabile ovvero quando sussista comunque una connessione oggettiva tra l’attività di controllo contabile e la diversa attività professionale svolta in via abituale dal contribuente. Circostanze, queste, che devono essere valutate anche in relazione ad attività professionali diverse da quelle dei ragionieri e dei dottori commercialisti, posto che per queste categorie la sussistenza di tale requisito è stata più volte ribadita dall’amministrazione finanziaria”.
Sui compensi erogati agli amministratori assunti con busta paga è possibile fruire delle deduzioni Irap di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 446/1997?
Molto importante da citare, infine, è la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 132/E del 4 aprile 2008.
L’oggetto della suddetta risoluzione è un interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 in materia di deducibilità ai fini Irap dei compensi corrisposti agli amministratori ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
La società istante – una Srl con qualifica di impresa artigiana – chiede se con riferimento ai costi sostenuti dalla società per gli uffici di amministratore, sia possibile fruire delle deduzioni Irap previste per i costi del lavoro sostenuti in relazione a personale dipendente impiegato a tempo indeterminato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) numeri 2 e 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate è negativo.
L’amministrazione finanziaria evidenzia, infatti, che le previsioni di agevolazione introdotte all’epoca con la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) al fine di ridurre la tassazione Irap del costo del lavoro:
“trovano applicazione a condizione che l’impresa, nel corso del periodo d’imposta, abbia avuto in forza lavoratori dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Tale condizione non risulta realizzata con riferimento ai costi sostenuti dall’impresa in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Conformemente al parere espresso dalla Direzione Regionale delle Marche, si precisa, pertanto, che le deduzioni previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2 e 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997 non possono trovare applicazione in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, per quanto oggetto della presente istanza di interpello, in relazione a compensi corrisposti ai propri soci per l’attività di amministratore”.
Delibera assembleare
Giova ricordare, in questa sede, che la deducibilità dei compensi agli amministratori ai fini delle imposte dirette richiede che il relativo importo risulti da un regolare verbale di assemblea ordinaria. Si veda a questo proposito l’importante sentenza della Commissione Tributarie Provinciale di Reggio Emilia numero 186/2010.