Cartelle esattoriali: come funziona la rottamazione quinquies introdotta nel 2026

La rottamazione quinquies è la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che consente di estinguere una vasta platea di debiti, le odiate cartelle esattoriali, pagando solo il capitale e poche voci accessorie, azzerando sanzioni e interessi di mora. Si tratta della quinta “pace fiscale” sulle cartelle, con una disciplina più selettiva ma allo stesso tempo più strutturata, scadenze precise e un forte impatto operativo per contribuenti e professionisti.

Il legislatore ha scelto di introdurre una quinta rottamazione con l’obiettivo dichiarato di ridurre l’enorme magazzino di crediti iscritti a ruolo ormai di difficile realizzo e, al tempo stesso, di razionalizzare il sistema della riscossione, rendendolo più efficiente e maggiormente focalizzato sui debiti effettivamente esigibili. In questo quadro, la rottamazione quinquies si affianca, senza sostituirli, ai piani di rateazione ordinaria già in corso, rispetto ai quali occorre valutare attentamente se convenga proseguire nel vecchio piano o migrare alla nuova definizione agevolata, tenendo conto sia del risparmio su sanzioni e interessi sia della maggiore rigidità delle nuove scadenze. Proprio per questo, la convenienza ad aderire non può mai essere data per scontata, ma va analizzata caso per caso, verificando composizione del debito, capacità di pagamento e presenza di altre procedure (come accordi di ristrutturazione o piani di sovraindebitamento), preferibilmente con l’assistenza di un professionista di fiducia.

Cos’è la rottamazione quinquies e quali debiti riguarda

La rottamazione quinquies è una procedura straordinaria che permette di definire in modo agevolato i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della Legge di bilancio 2026 e relativi commi dedicati alla nuova definizione agevolata. L’agevolazione opera in modo analogo alle precedenti rottamazioni: il contribuente estingue il debito iscritto a ruolo versando le imposte e i contributi originariamente dovuti, oltre alle spese di notifica ed eventuali spese esecutive, mentre sono cancellate sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

La principale novità rispetto alle edizioni precedenti è il perimetro oggettivo più ristretto: la rottamazione quinquies si applica principalmente ai debiti derivanti da dichiarazioni presentate ma non integralmente pagate e da controlli automatizzati e formali (liquidazioni ex articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e 54‑bis del DPR 633/1972), riducendo lo spazio per imposte accertate con veri e propri avvisi di accertamento. Restano tendenzialmente escluse imposte come registro, successione e donazione, nonché una parte dei tributi locali, salvo specifiche delibere di adesione da parte degli enti interessati, che devono essere verificate caso per caso.

Debiti inclusi, esclusi e soggetti che possono aderire

Rientrano nel campo di applicazione della rottamazione quinquies, in linea generale, i carichi affidati all’agente della riscossione che abbiano ad oggetto imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, addizionali e altri tributi erariali, purché il titolo derivi da somme dovute sulla base delle dichiarazioni o dai successivi controlli automatizzati e formali. Sono incluse anche molte posizioni già oggetto di precedenti definizioni agevolate divenute inefficaci per decadenza, il che consente di “recuperare” debiti rimasti sospesi dopo la perdita dei benefici delle rottamazioni precedenti, purché i carichi rientrino nella finestra temporale 2000‑2023.

Non sono invece rottamabili, se non nei casi espressamente disciplinati, i debiti derivanti da accertamenti esecutivi veri e propri, da liti fiscali pendenti non ancora iscritte a ruolo o da atti di recupero non trasformati in cartella o avviso di addebito, oltre a molte tipologie di entrate patrimoniali non tributarie. Sono inoltre esclusi i carichi al di fuori dell’arco temporale indicato e, per i tributi locali e le sanzioni amministrative (ad esempio le multe stradali), l’applicazione effettiva dipende dalla scelta degli enti creditori, che possono decidere se estendere o meno la definizione alle proprie entrate con appositi atti.

Possono aderire alla rottamazione quinquies tutti i contribuenti – persone fisiche, imprese, professionisti, enti non commerciali – che risultino intestatari di carichi rientranti nel perimetro oggettivo e temporale della norma, senza particolari limiti di importo. L’accesso è espressamente consentito anche a chi sia decaduto dalle precedenti rottamazioni (compresa la rottamazione‑quater), con la possibilità di rideterminare il debito residuo nei nuovi termini agevolati, ma con l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle nuove regole più stringenti in tema di pagamenti e decadenza.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il rapporto tra rottamazione quinquies e contenzioso pendente. Quando le somme oggetto di giudizio sono già state iscritte a ruolo ed affidate all’agente della riscossione, l’adesione alla definizione agevolata comporta, di fatto, la rinuncia alla prosecuzione del ricorso limitatamente ai carichi inclusi nella domanda. Ciò impone una valutazione preventiva attenta: in presenza di un contenzioso con buone probabilità di esito favorevole, può risultare preferibile proseguire nel giudizio; al contrario, in situazioni in cui l’esito del ricorso appare incerto o sfavorevole, la rottamazione può rappresentare una soluzione pragmatica per chiudere la partita riducendo il peso complessivo del debito.​

Scadenze, modalità operative e disciplina dei pagamenti

Le modalità operative della rottamazione quinquies sono disciplinate dall’articolo 1, commi dedicati, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché dai provvedimenti attuativi e dalla regolamentazione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026, utilizzando i servizi messi a disposizione sul sito dell’Agente della riscossione e indicando i carichi che si intende definire, con la facoltà di selezionare singole cartelle o specifici carichi all’interno delle cartelle.

Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione è tenuto a comunicare al contribuente l’esito della richiesta, l’ammontare complessivo dovuto ai fini della definizione, il dettaglio delle singole rate e le relative scadenze, fermo restando che le rate non possono avere importo inferiore a 100 euro, salvo il caso di debiti di importo complessivo inferiore. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure mediante un piano di pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni: le prime tre rate scadono rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026, mentre dalla quarta alla cinquantunesima la scadenza è fissata agli ultimi giorni dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno a partire dal 2027, con le ultime tre rate in scadenza nel 2035.

Sulle somme oggetto di dilazione si applicano interessi di dilazione in misura ridotta pari al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026, rispetto alle aliquote maggiori previste in passato, con un significativo alleggerimento del costo del pagamento rateale. Un elemento particolarmente delicato è l’assenza di qualsiasi margine di tolleranza per i ritardi di pagamento: la mancata corresponsione, anche solo parziale, di una rata entro la scadenza comporta la decadenza immediata dai benefici della definizione, salva solo la consueta regola di differimento della scadenza al primo giorno lavorativo successivo quando la data cade di sabato, domenica o festivo.

FaseScadenzaContenuto
Presentazione domanda di rottamazione quinquies30 aprile 2026Invio telematico dell’istanza tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, con indicazione dei carichi che si intendono definire. 
Comunicazione somme dovute da parte di ADER30 giugno 2026Invio della comunicazione con esito dell’istanza, importo dovuto, numero di rate e calendario dei pagamenti. 
Pagamento in unica soluzione31 luglio 2026Versamento dell’intero importo dovuto ai fini della definizione agevolata. 
1ª rata piano rateale31 luglio 2026Pagamento della prima rata del piano (fino a 54 rate bimestrali). 
2ª rata piano rateale30 settembre 2026Pagamento della seconda rata. 
3ª rata piano rateale30 novembre 2026Pagamento della terza rata. 
4ª‑51ª rata piano ratealeDal 2027 al 2035
(ultimi giorni di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre)
Pagamento delle rate bimestrali intermedie secondo il piano comunicato da ADER. 
Ultime tre rate (52ª‑54ª)2035
(scadenze finali indicate nel prospetto ADER)
Conclusione del piano di pagamento, nel limite massimo di 9 anni complessivi (54 rate).

Riferimenti normativi e differenze rispetto alle rottamazioni precedenti

La disciplina di dettaglio della rottamazione quinquies è contenuta nella Legge di bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025, n. 199, e in particolare nei commi dell’articolo 1 dedicati alla nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, che riprendono lo schema delle precedenti rottamazioni ma con una serie di aggiustamenti sia sul perimetro sia sui profili finanziari. Il riferimento all’estensione ai soggetti coinvolti in procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento è espressamente previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge, che consente di ricomprendere nella definizione anche debiti inseriti in piani omologati, nei limiti e secondo le modalità fissate dai provvedimenti giudiziali.

La rottamazione quinquies non sostituisce automaticamente i piani di rateazione ordinaria ex DPR 602/1973 eventualmente già in essere: il contribuente deve scegliere in modo consapevole se mantenere la dilazione “classica” oppure aderire alla nuova definizione agevolata. In concreto è opportuno richiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione un prospetto aggiornato dei debiti residui e delle rate ancora da versare, per confrontare numericamente il costo complessivo del piano ordinario con quello della rottamazione, tenendo conto sia del risparmio su sanzioni e interessi sia della maggiore rigidità delle scadenze previste dalla quinquies. Questa analisi comparativa, svolta possibilmente con l’assistenza di un professionista, consente di evitare scelte affrettate e di individuare la soluzione più sostenibile nel medio‑lungo periodo.​

Rispetto alle precedenti definizioni agevolate, la rottamazione quinquies si distingue per almeno tre profili: innanzitutto, la limitazione oggettiva ai debiti da dichiarazioni e controlli automatizzati/formali, che rappresenta una restrizione rispetto alla maggiore ampiezza della prima rottamazione introdotta dall’articolo 6 del DL 193/2016 e alle successive edizioni. In secondo luogo, la misura prevede un tasso di interesse sul rateizzo ridotto al 3% annuo, che rende più sostenibile il pagamento dilazionato rispetto alle rottamazioni precedenti, dove il costo degli interessi risultava più elevato; in terzo luogo, la disciplina della decadenza è più rigorosa, poiché non consente la tolleranza di cinque giorni successivamente introdotta per la rottamazione‑quater, imponendo un controllo particolarmente attento sulle scadenze da parte dei contribuenti.

Un ulteriore elemento di differenziazione risiede nella possibilità di accesso per i contribuenti decaduti dalle precedenti edizioni, che viene esplicitamente riaffermata ma al tempo stesso inquadrata in un contesto di maggiore selettività dei carichi definibili, al fine di evitare che la nuova rottamazione si trasformi in un perenne azzeramento di sanzioni su qualsiasi tipologia di debito. In prospettiva sistematica, la rottamazione quinquies si colloca inoltre accanto ad altri strumenti previsti dalla stessa manovra, come gli interventi su saldo‑stralcio e inesigibilità, contribuendo a ridisegnare il rapporto tra contribuenti, riscossione e gestione del magazzino dei crediti pubblici.

Implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti

Dal punto di vista dei contribuenti, la rottamazione quinquies rappresenta un’opportunità importante per ridurre il peso complessivo delle posizioni debitorie accumulate negli anni, soprattutto in presenza di cartelle che incorporano un volume significativo di sanzioni e interessi di mora. La possibilità di definire i debiti su un arco temporale molto ampio, con l’azzeramento delle componenti accessorie e un piano rateale esteso fino a 9 anni, consente di programmare una graduale uscita dalla situazione di esposizione verso il fisco e gli enti previdenziali, purché si valuti con attenzione la reale sostenibilità delle rate e il rischio di nuova decadenza.

Per i professionisti e gli studi di consulenza fiscale e legale, la rottamazione quinquies impone un’analisi sistematica del magazzino cartelle dei propri assistiti, con una ricognizione puntuale dei carichi per anno di affidamento, natura del debito, stato delle procedure e rapporto con precedenti definizioni agevolate o piani di rateazione ordinaria. Occorre inoltre coordinare le scelte di adesione con eventuali strumenti di composizione della crisi d’impresa o del sovraindebitamento, sfruttando la compatibilità riconosciuta dalla legge tra definizione agevolata e piani omologati per ottimizzare, sul piano complessivo, il carico fiscale definibile e la sostenibilità dei flussi di cassa.

In termini operativi, diventa essenziale predisporre per tempo un calendario di lavoro che consenta di rispettare il termine del 30 aprile 2026 per la presentazione delle domande, raccogliendo le deleghe dei clienti, verificando le posizioni presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e simulando diversi scenari di pagamento in unica soluzione o in forma rateale. La maggiore rigidità sulle scadenze e la mancanza di tolleranza sui ritardi richiedono una gestione accurata dei reminder di pagamento e un dialogo continuo con i contribuenti, affinché la definizione agevolata non si traduca in una nuova serie di decadenze, ma in un effettivo percorso di rientro dal debito che valorizzi le possibilità offerte dalla rottamazione quinquies.

Domande frequenti – FAQ

Che cos’è la rottamazione quinquies? È la nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2026 che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo capitale, spese di notifica e diritti di riscossione, senza sanzioni e interessi di mora.

Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies? Sono ammessi i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione  fino al 31 dicembre 2023. Rientrano imposte erariali, contributi previdenziali e, se deliberati dagli enti, tributi locali. Le multe stradali possono rientrare solo per la componente interessi, e solo se il Comune o l’ente ha deliberato l’adesione alla definizione.

Quali debiti sono esclusi? Restano fuori le risorse proprie UE, i recuperi di aiuti di Stato, le condanne della Corte dei Conti, le sanzioni penali e altre tipologie espressamente escluse dalla legge.

Chi può aderire alla rottamazione quinquies? Possono aderire persone fisiche, imprese, professionisti e soggetti in procedure concorsuali o di crisi, senza limiti di reddito o requisiti particolari.

Come si presenta la domanda? L’adesione avviene online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, accedendo con SPID, CIE o CNS. È necessario selezionare i carichi da definire e inviare l’istanza.

Cosa si paga con la rottamazione quinquies? Si paga il capitale del debito, le spese di notifica, i diritti di riscossione e gli interessi ridotti al tasso previsto dalla norma. Non si pagano sanzioni e interessi di mora.

È possibile pagare a rate? Sì. La legge prevede un numero massimo di rate con scadenze prestabilite. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio.

Cosa succede se ho una rateazione ordinaria in corso? Puoi mantenerla oppure sostituirla con la rottamazione quinquies. I pagamenti già effettuati non vengono rimborsati.

Conviene aderire alla rottamazione quinquies? Dipende dalla tipologia del debito, dall’importo residuo e dalla capacità di sostenere il piano rateale. È consigliabile una valutazione personalizzata.

Cosa succede se non pago una rata? Si decade dalla definizione agevolata e il debito torna integralmente esigibile, con ripristino di sanzioni e interessi originari.

 

Author: Antonello

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