730/2025: cosa c’è di nuovo?

Il modello 730, nella versione in bozza, è stato pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il perimetro applicativo del modello si amplia, infatti, da quest’anno i contribuenti non titolari di partita IVA potranno utilizzare il modello anche per indicare i redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva, che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi.

Negli scorsi giorni è stato approvato, seppur in modalità non definitiva, il modello 730/2025.

In linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 1/2024, il modello 730 si è arricchito di nuovi quadri volti a permettere ai contribuenti di dichiarare nuove fattispecie reddituali precedentemente escluse.

In attesa che tale modello venga reso definitivo, nel presente contributo ne illustreremo le principali novità.

Il modello 730/2025

L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024 (il c.d. Decreto “Adempimenti”) contiene una norma di carattere programmatico secondo cui:

“A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.”.

Quindi, la volontà del legislatore è chiara: il 730 progressivamente diventerà il modello generalizzato per dichiarare i redditi dei contribuenti non titolari di partita IVA.

Questo processo è iniziato già lo scorso anno, infatti già il modello 730/2024 si era arricchito di alcuni quadri e/o righi per dichiarare ulteriori tipologie reddituali.

Su tutti ricordiamo:

  • l’inserimento del quadro W, il quale contiene le informazioni relative agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, comprensive delle relative imposte sostitutive (IVAFE, IVIE e imposta cripto-attività);
  • la sezione I del quadro L relativa ai dati inerenti ai redditi prodotti a Campione d’Italia.

In continuità, dunque, con l’anno precedente sono diverse le novità che interessano il modello 730/2025:

  • è stato inserito il quadro M, il quale contiene le informazioni relative ai redditi assoggettati a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all’opzione per l’imposta sostitutiva relativa ai pensionati esteri. Inoltre, tale quadro potrà essere utilizzato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 282/2022 e ai premi delle assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi;
  • è stato previsto il quadro T, attraverso il quale possono essere dichiarate:
    • le plusvalenze generatesi a seguito di cessione di attività finanziarie a cui si applica l’imposta sostitutiva del 20% o 26%;
    • le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessioni di partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata, di OICR immobiliari o di cripto-attività.
    • le minusvalenze non compensate nell’anno.
  • l’IRPEF verrà calcolata seguendo la curva della progressività come disegnata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 216/2023.
    Le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito sono i seguenti:

    • fino a 28.000 euro di reddito viene applicata l’aliquota del 23%;
    • da 28.001 euro fino a 50.000 euro di reddito viene applicata l’aliquota del 35%;
    • oltre 50.000 euro di reddito si applica l’aliquota del 43%.

La disposizione sopra illustrata aveva un’efficacia limitata, infatti era applicabile solo al periodo d’imposta 2024, tuttavia l’art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) l’ha resa strutturale;

  • l’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2024 ha apportato importanti modifiche in relazione alla determinazione del reddito agrario, in particolare si segnalano le nuove assimilazioni al reddito agrario (art. 32, comma 2, del TUIR) in materia di colture “fuori suolo” e le attività di cessioni di beni materiali e immateriali che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici;
  • le novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate.
    A questo proposito si ricorda che con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Tuttavia, l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato;
  • nel nuovo modello dovrà essere indicato il “bonus tredicesima” previsto dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, ovvero l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari;
  • sono state aggiornate le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
    L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, infatti, ha modificato la disciplina degli impatriati a decorrere dal periodo d’imposta 2024, in particolare è stata rivista la misura dell’agevolazione e sono state corrette le condizioni di accesso;
  • è stata rideterminata la detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

Con l’introduzione del nuovo quadro T non sarà più necessario fare ricorso al modello Redditi per assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di attività finanziarie.
Ciò vale anche per le partecipazioni in società estere.

Come in precedenza osservato, già il modello 730/2024 prevedeva il quadro W (analogo al quadro RW del modello Redditi), attraverso il quale è possibile:

  • adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990;
  • liquidare le imposte patrimoniali estere, tra cui l’IVAFE.

In caso di realizzo di una plusvalenza era necessario predisporre ed inviare il modello Redditi comprensivo del frontespizio e del quadro RT.

Con il nuovo modello questo sdoppiamento viene meno grazie alla compresenza nel modello 730/2025 dei quadri W e T.

Per quanto attiene agli aspetti operativi, viene confermata la data del 30 settembre 2025 quale scadenza per l’invio del modello.

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 2 e 3;
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 1;
  • D.L. 9 agosto 2024, n. 113, conv., con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143art. 2-bis;
  • D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 2;
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 5;
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 14 gennaio 2025.

Author: Antonello