Obblighi Contributivi per i Lavoratori dello Spettacolo: FPLS vs Gestione Separata INPS

Il mondo dello spettacolo, con le sue specificità legate alla flessibilità e alla saltuarietà delle prestazioni, ha da sempre richiesto una disciplina previdenziale dedicata. Storicamente, questa gestione era affidata all’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo), un ente che dal 1° gennaio 2012 è stato incorporato nell’INPS. Oggi, la previdenza per la maggior parte dei professionisti del settore è gestita dal Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), una delle gestioni previdenziali speciali confluite nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Chi Rientra nel FPLS? L’Obbligo Assicurativo

L’obbligo di iscrizione e contribuzione al FPLS non dipende dalla natura del rapporto di lavoro (potrebbe essere subordinato, parasubordinato o autonomo, anche con Partita IVA), ma dalla qualifica professionale del lavoratore e dal tipo di attività svolta. L’obbligo assicurativo sorge per il semplice svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative espressamente previste dalla legge, in particolare dall’articolo 3 del D.C.P.S. n. 708/1947 e dal successivo decreto ministeriale 15 marzo 2005, come integrato.

Questo elenco comprende una vasta gamma di professionisti che lavorano “sotto i riflettori” o dietro le quinte, come musicisti, cantanti, attori, ballerini, registi, ma anche tecnici del suono e delle luci, amministratori di compagnie teatrali e altri collaboratori artistici e tecnici. Per molte di queste figure, l’appartenenza alla categoria professionale è di per sé sufficiente a far scattare l’obbligo di iscrizione al FPLS. Per altre figure non strettamente artistiche o tecniche (come truccatori, parrucchieri, impiegati amministrativi), l’obbligo può dipendere dalla strumentalità della loro prestazione alla realizzazione di un prodotto artistico o ricreativo, o dal fatto che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con determinate tipologie di imprese del settore.

L’obiettivo del legislatore è stato quello di fornire una tutela previdenziale estesa a queste categorie di lavoratori, tenendo conto della discontinuità e della varietà delle forme contrattuali tipiche del settore.

Come Funziona la Contribuzione al FPLS

La contribuzione previdenziale al FPLS si basa generalmente su un’aliquota del 33% del compenso lordo. Esiste un’eccezione per ballerini e tersicorei, per i quali l’aliquota è del 35,70%.

Questa aliquota è ripartita tra il soggetto che si avvale della prestazione (il datore di lavoro o committente) e il lavoratore stesso:

  • Due terzi (23,81%) sono a carico del datore di lavoro o del committente.
  • Un terzo (9,19%) è a carico del lavoratore. Questa quota a carico del lavoratore viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro/committente dal compenso lordo e deve essere evidenziata, ad esempio, nella fattura emessa dal lavoratore autonomo come “ritenuta ex-ENPALS”.

L’Onere Burocratico: Chi Fa Cosa?

Nella maggior parte dei casi, l’obbligo di denunciare le prestazioni e versare i relativi contributi al FPLS ricade sul committente, anche quando il rapporto è di lavoro autonomo. È quindi il cliente che deve farsi carico degli adempimenti INPS legati all’ex-ENPALS per conto del lavoratore, trattenendo la quota del lavoratore dal compenso pattuito.

Un adempimento specifico per i lavoratori non subordinati è la richiesta del “certificato di agibilità”. Questo documento, rilasciato dall’INPS, attesta la regolarità assicurativa e contributiva dei lavoratori impiegati in un evento (come un concerto o uno spettacolo teatrale) e serve come controllo preventivo e strumento di deterrenza dall’evasione. Generalmente, è il committente a richiederlo, ma in alcuni casi (come vedremo per i musicisti autonomi) può essere il lavoratore stesso.

Il Caso Particolare di Musicisti e Cantanti Autonomi

Pur rientrando nelle categorie obbligatoriamente iscritte al FPLS, i lavoratori autonomi che esercitano attività musicali (come musicisti e cantanti con Partita IVA) sono soggetti a un’importante eccezione burocratica, introdotta in parte dalla Legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).

Prendendo atto delle difficoltà che i committenti, specialmente i più piccoli (come i gestori di locali), potevano avere nel gestire gli adempimenti previdenziali per i musicisti autonomi, la legge ha attribuito direttamente ai musicisti stessi la facoltà di provvedere ai versamenti. Questo significa che, a differenza della regola generale, per i musicisti autonomi è spesso il musicista stesso a dover occuparsi di:

  1. Effettuare l’iscrizione al FPLS.
  2. Versare i contributi all’INPS e trasmettere le denunce.
  3. Presentare il certificato di agibilità per le proprie prestazioni.

È fondamentale che il musicista autonomo e il suo cliente concordino preventivamente chi si occuperà di questi adempimenti per evitare problematiche, ma nella pratica l’onere ricade frequentemente sul musicista.

FPLS e Gestione Separata INPS: Una Distinzione Cruciale

Un punto fondamentale da comprendere è il rapporto tra la contribuzione al FPLS e quella alla Gestione Separata INPS.

Se un lavoratore è soggetto alla contribuzione obbligatoria al FPLS per la sua attività, NON deve versare contributi anche alla Gestione Separata INPS per quella stessa attività. La contribuzione ex-ENPALS, comprensiva sia della quota a carico del committente/datore di lavoro sia di quella trattenuta al lavoratore, è considerata “tutto compreso” dal punto di vista previdenziale e sostituisce la necessità di iscriversi e versare contributi alla Gestione Separata INPS per le prestazioni che rientrano nell’obbligo FPLS. In altre parole: le due contribuzioni non si sommano. Anche un musicista o cantante con Partita IVA, che applica la ritenuta ex-ENPALS sulle sue fatture, non deve versare anche i contributi della Gestione Separata INPS per quei compensi soggetti a FPLS.

Esiste una specifica eccezione, ma riguarda altre figure professionali. Ad esempio, gli istruttori e direttori tecnici sportivi che svolgono attività autonoma o parasubordinata al di fuori dei settori professionistici, dal 1° luglio 2023, sono stati indirizzati verso l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, a meno che non abbiano esercitato l’opzione per rimanere nel FPLS (se vi erano già iscritti). Ma per le figure artistiche come musicisti e cantanti che rientrano nell’obbligo FPLS, vige la regola generale dell’esclusione dalla Gestione Separata per i compensi soggetti a FPLS.

Le Prestazioni e la Pensione

Il versamento regolare dei contributi al FPLS dà diritto a diverse prestazioni previdenziali, tra cui l’indennità di maternità, i congedi parentali, l’indennità di malattia (ospedaliera e domiciliare), l’indennità di discontinuità (una forma di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo), gli assegni al nucleo familiare e, naturalmente, la pensione (vecchiaia, anticipata, invalidità).

Ai fini pensionistici, i lavoratori del FPLS sono suddivisi in gruppi (A, B, C) a seconda della natura e durata del rapporto di lavoro. Il diritto alla pensione e il riconoscimento dell’annualità contributiva si basano su un certo numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa coperte da contribuzione, che varia a seconda del gruppo di appartenenza (ad esempio, 90 giornate per alcune categorie di artisti nel Gruppo A, 260 o 312 per altri gruppi).

In Conclusione

Per musicisti, cantanti e la maggior parte dei lavoratori dello spettacolo, la contribuzione di riferimento è quella al FPLS (ex-ENPALS). È fondamentale identificare correttamente l’inquadramento professionale per capire se si è soggetti a questo regime speciale. Se l’attività rientra tra quelle coperte dal FPLS, l’obbligo contributivo è verso questo fondo e la contribuzione (comprendente la quota committente e la quota lavoratore) sostituisce quella della Gestione Separata INPS. I musicisti autonomi, in particolare, devono prestare attenzione agli specifici adempimenti a loro carico per l’iscrizione, il versamento e la richiesta dell’agibilità. Comprendere queste regole è essenziale per garantire una corretta posizione contributiva e l’accesso alle prestazioni previdenziali.


FAQ – Domande Frequenti

D: Sono un musicista/cantante con Partita IVA. Devo iscrivermi e versare contributi alla Gestione Separata INPS? R: Se la sua attività rientra tra quelle obbligatoriamente assicurate al FPLS (ex-ENPALS) e applica la ritenuta ex-ENPALS sulle sue fatture, i contributi vanno versati al FPLS. La contribuzione al FPLS per quei compensi sostituisce quella della Gestione Separata INPS. Non deve versare ad entrambe le gestioni per la stessa attività soggetta a FPLS.

D: Chi è responsabile del versamento dei contributi ex-ENPALS? R: Generalmente, l’obbligo di denuncia e versamento dei contributi è a carico del committente o datore di lavoro, anche per le prestazioni autonome. Tuttavia, per i lavoratori autonomi che esercitano attività musicali, l’onere burocratico (iscrizione, versamenti, agibilità) ricade spesso sul musicista stesso.

D: Cos’è il certificato di agibilità e a cosa serve? R: È un documento rilasciato dall’INPS che certifica che i lavoratori non subordinati impiegati in un evento sono regolarmente assicurati e in regola con i contributi. Serve come controllo preventivo.

D: Qual è l’aliquota contributiva per il FPLS? R: L’aliquota generale è del 33% del compenso lordo, ripartita tra committente/datore di lavoro (23,81%) e lavoratore (9,19%). Per ballerini e tersicorei è del 35,70%.

D: Quali prestazioni previdenziali sono coperte dal FPLS? R: Il versamento al FPLS dà diritto, tra l’altro, a indennità di maternità, congedi parentali, indennità di malattia, indennità di discontinuità, assegni al nucleo familiare e pensione.

D: Come si calcola un anno contributivo ai fini pensionistici nel FPLS? R: L’annualità contributiva si basa sulle giornate di effettiva prestazione lavorativa. Il numero minimo di giornate necessarie per maturare un anno varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore (ad esempio, 90, 260 o 312 giornate).

Author: Antonello

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