
L’Imposta Municipale Propria (IMU) è una delle tasse sulla proprietà immobiliare più importanti in Italia, e ogni anno porta con sé aggiornamenti e modifiche che è fondamentale conoscere per non incorrere in sanzioni o perdere opportunità di risparmio. Il 2025 non fa eccezione, introducendo cambiamenti rilevanti che impatteranno proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Scopriamo insieme le principali novità e conferme per l’anno in arrivo.
Chi Deve Pagare l’IMU? I Soggetti Passivi L’IMU è un’imposta dovuta dal possessore dell’immobile. Nello specifico, i soggetti passivi dell’IMU includono:
- Il proprietario dell’immobile.
- Il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.
- Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di un provvedimento del giudice.
- Il concessionario in caso di concessione di aree demaniali.
- Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing).
È importante sottolineare che l’IMU è dovuta esclusivamente da questi soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile.
Scadenze e Modalità di Pagamento per il 2025 Per il 2025, le scadenze per il versamento dell’IMU sono state stabilite come segue:
- La prima rata (acconto) scade lunedì 16 giugno 2025. L’acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, calcolata applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
- La seconda rata (saldo) scade martedì 16 dicembre 2025. Il saldo tiene conto dell’imposta dovuta per l’intero anno, con un eventuale conguaglio sulla prima rata.
- È anche possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro la scadenza della prima rata, ovvero il 16 giugno 2025.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale compatibile. In futuro, potrà essere utilizzata anche la piattaforma pagoPA, a seguito dell’adozione di un apposito decreto.
La Grande Novità 2025: Il Prospetto Ministeriale Obbligatorio per le Aliquote A partire dal 2025, la novità più rilevante riguarda l’obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. I Comuni dovranno caricare la delibera delle aliquote sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, affinché siano pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro questo termine, si applicheranno le aliquote base stabilite per legge. Questo significa maggiore trasparenza e uniformità nella consultazione delle aliquote comunali.
Esenzioni IMU 2025: Quando Non Si Paga Per l’anno 2025, sono confermate diverse categorie di immobili e terreni che godono dell’esenzione dall’IMU:
- Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze. Si tratta degli immobili (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) dove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le pertinenze sono esenti fino a un massimo di un’unità per ogni categoria C/2 (magazzini, cantine), C/6 (box, rimesse) e C/7 (tettoie). Le abitazioni classificate come di lusso (A/1, A/8, A/9) non godono di questa esenzione.
- Immobili assimilati all’abitazione principale per legge:
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (D.M. 22/04/2008).
- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari (anche senza residenza anagrafica per questi ultimi).
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice.
- Un solo immobile posseduto e non locato dal personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Prefettizi, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.
- Immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria o iniziata azione giudiziaria penale, e sia presentata comunicazione al Comune.
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) iscritti nella previdenza agricola.
- Terreni agricoli situati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001) o in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993).
- Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile.
- Immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessaria la Dichiarazione IMU ENC).
- Immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc.).
- Immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze.
- Gli immobili di proprietà della Santa Sede.
- Immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art. 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197).
- Fabbricati del gruppo catastale E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.
- Fabbricati posseduti dallo Stato, dai Comuni, Regioni, Province, Comunità Montane, consorzi e enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- Fabbricati appartenenti a Stati esteri e organizzazioni internazionali con esenzione da accordi internazionali.
- A partire dal 2022, sono esenti anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti “fabbricati merce), purché mantengano tale destinazione e non siano locati.
Va ricordato che i Comuni possono, con proprio regolamento, prevedere ulteriori esenzioni per immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale/non commerciale, o per esercizi commerciali/artigianali in zone precluse al traffico per lavori pubblici di lunga durata.
Riduzioni IMU 2025: I Vantaggi per i Contribuenti Oltre alle esenzioni, sono previste diverse riduzioni sull’IMU per il 2025:
- Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni in comodato gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori). Questa agevolazione si applica per immobili non di lusso (escluse A/1, A/8, A/9), a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda in Italia solo l’abitazione concessa in comodato (oltre eventualmente la propria abitazione principale, se non di lusso) e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile.
- Riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico.
- Riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati.
- Riduzione del 25% (o aliquota al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato.
- Riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
- Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate come terreni agricoli (beneficiando quindi della tassazione più favorevole o dell’esenzione, se applicabile), a condizione che siano possedute e condotte da tali soggetti iscritti nella previdenza agricola e che su di esse persista l’utilizzazione agrosilvo-pastorale.
Ravvedimento IMU 2025: Cosa Fare in Caso di Ritardo Per chi dovesse effettuare il pagamento dell’IMU in ritardo, è possibile avvalersi del “ravvedimento operoso”. A seguito della riforma del sistema sanzionatorio (Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87), per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione minima è ridotta al 25% (dal precedente 30%). Per il 2025, le sanzioni del ravvedimento operoso per l’IMU sono applicate con le seguenti misure, che si riducono progressivamente a seconda della tempestività del versamento:
- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza.
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza.
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza.
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione o entro un anno dalla scadenza.
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Conclusioni Il panorama dell’IMU 2025 presenta alcune importanti novità e molte conferme, soprattutto in termini di esenzioni e riduzioni. Essere ben informati sulle scadenze, sulle aliquote (specialmente con l’introduzione del prospetto ministeriale) e sulle agevolazioni disponibili è fondamentale per una corretta gestione fiscale dei propri immobili. Per calcoli dettagliati e ulteriori approfondimenti, è sempre consigliabile consultare le guide specifiche o rivolgersi a professionisti del settore.
Riepilogo della Disciplina dell’IMU
Ecco un rapido riepilogo dei concetti chiave relativi alla disciplina generale dell’IMU, basato sulle informazioni fornite:
- Definizione e Contesto Storico: L’IMU è l’Imposta Municipale Propria, introdotta dal 2012 (art. 13 D.L. 201/2011) in sostituzione dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Ha fatto parte della IUC (Imposta Unica Comunale) dal 2014 al 2019, insieme a TASI e TARI. La IUC e la TASI sono state abolite dal 2020 (Legge 160/2019), mentre l’IMU è rimasta in vigore, ridisciplinata.
- Applicazione Territoriale: L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, fatta salva l’autonomia impositiva del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano (dove si applicano rispettivamente IMIS e IMI).
- Presupposto dell’Imposta: Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati (escluse abitazioni principali non di lusso), aree fabbricabili e terreni agricoli.
- Abitazione Principale: Non è dovuta per l’abitazione principale (dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente), salvo che rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette “abitazioni di lusso”), per le quali si applica l’imposta con una detrazione di 200 euro. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale, fino a un’unità per categoria, quelle classificate come C/2, C/6 e C/7.
- Assimilazioni Legali all’Abitazione Principale: Comprendono unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa (per soci assegnatari o studenti), alloggi sociali, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, e un solo immobile posseduto da alcune categorie di personale in servizio (Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, Prefettizi) non locato. Dal 2020, l’unità immobiliare posseduta da cittadini AIRE pensionati all’estero non è più assimilata. I comuni possono assimilare ad abitazione principale l’immobile di anziani o disabili ricoverati in istituti, se non locato.
- Soggetti Passivi: Sono il proprietario, il titolare di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il genitore assegnatario della casa familiare per provvedimento del giudice, il concessionario di aree demaniali e il locatario in caso di leasing. L’occupante non è soggetto passivo.
- Base Imponibile: Per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore della rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per specifici coefficienti per categoria. Per le aree fabbricabili, è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio, tenendo conto di zona, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento e prezzi di mercato. I comuni possono predeterminare valori per limitare l’accertamento. Per i terreni agricoli, è il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
- Aliquote: La legge stabilisce aliquote “standard” che i comuni possono modificare entro specifici margini. Dal 2025, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta tramite un’applicazione informatica e pubblicata sul Portale del federalismo fiscale.
- Esenzioni Generali: Oltre alle esenzioni già menzionate per il 2025, le fonti indicano esenzioni per immobili statali/comunali destinati a compiti istituzionali, fabbricati del gruppo E, fabbricati ad uso culturale o di culto, proprietà della Santa Sede, fabbricati di Stati esteri/organizzazioni internazionali con esenzione da accordi, e immobili non utilizzabili o disponibili a causa di occupazione abusiva con denuncia. Sono esenti anche i “fabbricati merce” dal 2022.
- Agevolazioni/Riduzioni: Oltre a quelle già citate per il 2025, includono la riduzione del 50% per fabbricati di interesse storico/artistico e per quelli inagibili/inabitabili, la riduzione del 50% per abitazioni in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado e la riduzione del 25% dell’imposta per le abitazioni locate a canone concordato.
- Modalità di Computo: L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Un mese è computato per intero se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente.
- Dichiarazione IMU: L’obbligo sorge solo in caso di modificazioni soggettive o oggettive che non sono immediatamente conoscibili dal comune e che modificano l’imposta dovuta. Deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.
FAQ – Domande Frequenti sull’IMU 2025
1. Qual è la differenza principale tra IMU ed ICI/TASI? L’IMU (Imposta Municipale Propria) ha sostituito l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) a partire dal 2012. Successivamente, l’IMU è stata parte dell’IUC (Imposta Unica Comunale) insieme alla TASI e alla TARI. Dal 2020, la TASI è stata abolita, e l’IMU è rimasta in vigore come imposta a sé stante, con una sua ridisciplina (Legge 160/2019). La differenza principale è che la TASI coinvolgeva anche l’occupante non proprietario, mentre l’IMU è dovuta solo dal possessore.
2. La mia abitazione principale è sempre esente dall’IMU? No, non sempre. La tua abitazione principale è esente dall’IMU solo se non rientra nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Se la tua abitazione principale è classificata in una di queste categorie (le cosiddette “abitazioni di lusso”), l’IMU è dovuta, ma si applica una detrazione di 200 euro.
3. Ho concesso un immobile in comodato gratuito a mio figlio. Ho diritto a qualche riduzione IMU? Sì, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Per beneficiarne, l’immobile non deve essere di lusso (escluse A/1, A/8, A/9), il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato, tu (il comodante) devi possedere in Italia solo l’immobile concesso in comodato (oltre eventualmente la tua abitazione principale, se non di lusso), e devi risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso.
4. Cosa succede se pago l’IMU in ritardo? Ci sono sanzioni? Sì, ci sono sanzioni, ma puoi regolarizzare la tua posizione tramite il “ravvedimento operoso”. Le sanzioni per il 2025 variano in base al ritardo nel pagamento. Ad esempio, se paghi entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è dello 0.083% giornaliero. Questa percentuale aumenta progressivamente all’aumentare del ritardo. La riforma del 2024 ha ridotto la sanzione minima al 25% (dal precedente 30%) per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
5. Dove posso trovare le aliquote IMU aggiornate per il mio Comune per il 2025? A partire dal 2025, i Comuni sono obbligati a caricare le delibere delle aliquote su un prospetto ministeriale disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze. Le aliquote dovrebbero essere pubblicate entro il 28 ottobre 2025. Se non vengono pubblicate entro questa data, si applicano le aliquote base previste dalla legge.