Approvato dal Senato, nella mattinata di oggi, 16 maggio, il decreto n. 39/2024, con 101 sì, 64 no e nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera per concludere l’iter della conversione in legge. Tante le novità apportate al testo originario.
Vediamo in sintesi quelle relative ai bonus edilizi.
Le novità in materia di bonus edilizi del D.L. n. 39/2024 | |
In dichiarazione bonus ripartiti in dieci anni | Le detrazioni relative a oneri 2024 del tipo superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus (compreso il sismabonus acquisti) vanno ripartite in 10 anni, anziché in quattro/cinque.
L’obbligo di ripartizione in dieci anni vale solo per la detrazione diretta in dichiarazione e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno a utilizzarli in base all’attuale ripartizione in 4 rate, se relativi al superbonus e in 5 quote se connessi a interventi da sismabonus, sismabonus acquisti e bonus barriere architettoniche (anche se i crediti fanno riferimento a spese sostenute dal 1° gennaio 2024). |
Cessione delle rate residue non più possibile | Chi ha già detratto la 1° rata di bonus casa in dichiarazione, non potrà più cedere le rate residue, ma dovrà detrarre tutte le rate residue in dichiarazione negli anni successivi. Non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi collegati ai bonus casa. La novità riguarda tutti i bonus cedibili, non soltanto il superbonus, ma anche il bonus ristrutturazioni, l’eco-bonus e il sismabonus. |
Ristrutturazioni, il bonus scende al 36% dal 2025 e poi al 30% dal 2028 al 2033 | Taglio del bonus ristrutturazioni a partire dal 2028 e fino al 2033; l’agevolazione non sarà più del 36%, ma del 30%. Attualmente lo sconto è del 50% fino al 31 dicembre 2024. Cambiano, in questo contesto, anche i plafond di spesa massimi. Dall’attuale 96.000 euro, a gennaio 2025 si passa alla metà, pari a 48.000 euro. |
Banche, contributi Inps e Inail non più compensabili dal 2025 | Dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con:
Nei casi di violazione del divieto, è previsto il recupero di indebitamente compensato, con interessi e sanzione tributaria amministrativa. |
Penalizzati i crediti a prezzi stracciati | Banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%, a partire dal 2025 dovranno applicare a queste rate la ripartizione in sei quote annuali.
Le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere ripartite ulteriormente, oppure cedute. La norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022. I nuovi obblighi non scattano se banche e intermediari hanno acquistato i crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle detrazioni e ciò è attestato con dichiarazione sostitutiva. Va precisato che i prezzi di mercato, per le banche, sono stati superiori alla soglia indicata dalla legge (attualmente siamo all’83/85%). |
Aree colpite dal sisma con risorse aggiuntive per la ricostruzione | Creazione di un fondo con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da superbonus su immobili danneggiati da eventi sismici sisma verificatesi dal 1° aprile 2009, diversi da quelli localizzati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Il contributo verrà erogato su richiesta dei soggetti interessati. Con un futuro decreto verranno stabiliti il limite massimo di contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell’istanza e le modalità applicative delle disposizioni. |