Informativa in pillole sulla NaSpi

La NASpI rappresenta una misura volta a sostenere un lavoratore dipendente che abbia perso (involontariamente) la propria occupazione. Tale trattamento rappresenta, dunque una misura che va a sostituire il reddito da lavoro dipendente, perso involontariamente dal lavoratore disoccupato. Nel rispetto dell’art. 6 del TUIR, secondo il quale i proventi conseguiti in sostituzione di altri, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, le regole di imposizione, in termini di aliquote, esenzioni e detrazioni, sono quelle previste per i redditi di lavoro dipendente.

La NASpI viene tassata secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 51 del TUIR.
L’art. 1 co. 12 della L. 160/2019 prevede che l’erogazione in unica soluzione della NASpI sia da considerarsi, nel rispetto di determinate condizioni, non imponibile IRPEF.
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, procederà ad applicare le ritenute alla fonte sulle somme erogate e consegnerà al soggetto in NASpI la Certificazione Unica.

Anticipo della NASpI

Gli aventi diritto per la c.d. “autoimprenditorialità” hanno diritto all’erogazione in unica soluzione della NASpI (art. 8 co. 2 del DLgs. 22/2015).
L’erogazione in unica soluzione della NASpI è da considerarsi non imponibile IRPEF nel caso sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di cooperativa, qualora il rapporto mutualistico abbia per oggetto la prestazione di attività di lavoro da parte del socio, con criteri da stabilire a mezzo di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 12 della L. 160/2019; provvedimento 17.6.2020 n. 155130; circ. INPS 26.11.2021 n. 178).

I documenti da allegare alla domanda di anticipazione per ottenere l’esenzione sono:

  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322.

L’avente diritto che percepisce l’importo nel modo e per i titoli sopra evidenziati, che dovesse rioccuparsi durante il periodo di fruizione della NASpI, con rapporto di lavoro subordinato, sarà tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito, salvo per rapporto instaurato con la cooperativa di cui ha sottoscritto quota del capitale.

La prestazione NASpI può essere oggetto di sospensione, decadenza o, in determinate ipotesi, essere liquidata in via anticipata.
Regole speciali sono previste in caso di:

  • incentivo all’autoimprenditorialità;
  • nuovo rapporto di lavoro subordinato;
  • lavoro intermittente;
  • lavoro autonomo;
  • prestazioni di lavoro occasionali;
  • borse di lavoro, tirocini professionali;
  • attività in ambito societario.

Incentivo all’autoimprenditorialità

L’importo NASpI spettante non ancora erogato può essere liquidato in via anticipata e in un’unica soluzione, come incentivo all’autoimprenditorialità (art. 8 del DLgs. 22/2015) nei casi di:

  • avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In tale caso, l’importo erogato non è imponibile ai fini IRPEF (art. 1 co. 12 della L. 27.12.2019 n. 160 circ. INPS 26.11.2021 n. 178).

Per ottenere la liquidazione anticipata dell’indennità NASpI, il lavoratore interessato deve presentare all’INPS apposita domanda telematica (circ. INPS 94/2015):

  • entro il termine decadenziale di 30 giorni dall’inizio dell’attività;
  • entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale (circ. INPS. 94/2015).
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non dà diritto:

  • alla contribuzione figurativa;
  • all’assegno per il nucleo familiare.

La NASpI, quando erogata in un’unica soluzione a titolo di “incentivo all’autoimprenditorialità”, nei casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, non è imponibile ai fini IRPEF (Provv. AdE 17.6.2021 n. 155130)

Nuovo rapporto di lavoro subordinato

Il lavoratore che durante il periodo di percezione della NASpI instaura un rapporto di lavoro subordinato (anche in uno Stato UE o extracomunitario) il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.500 euro dal 2024, circ. AE 6.2.2024 n. 2) decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi (art. 9 del DLgs. 22/2015). In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del nuovo lavoro. Al termine del periodo di sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini dei requisiti per l’accesso e ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, alle seguenti condizioni (circ. INPS 94/2015):

  • il percettore deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto;
  • il datore di lavoro o l’utilizzatore (in caso di contratto di somministrazione) devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore titolari del rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale che cessi da uno dei due a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale ex art. 7 della L. 604/66 e il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR, ha diritto, in presenza di tutti gli altri requisiti, a percepire la NASpI:

  • ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto;
  • a condizione che comunichi all’INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Lavoro a chiamata

Nell’ipotesi in cui il lavoratore – titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con indennità di disponibilità – faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, è ammesso l’accoglimento della domanda a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di 8.500 euro (messaggio INPS 16.3.2018 n. 1162).
Nell’ipotesi in cui il lavoratore – titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità – faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta. In tale ultima ipotesi qualora il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di NASpI può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.500 euro e a condizione che il lavoratore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività. Nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a 6 mesi, è applicabile l’istituto del cumulo (messaggio INPS 16.3.2018 n. 1162).

Lavoro autonomo

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (5.500 euro), il beneficiario continua a percepire la NASpI nella misura ridotta dell’80% (art. 10 del DLgs. 22/2015). Il titolare è tenuto ad informare l’INPS:

  • entro un mese dall’inizio dell’attività;
  • entro un mese dalla domanda di NASpI, se l’attività era preesistente;
  • dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o, in mancanza di tale obbligo, il beneficiario dovrà presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato, entro il 31 marzo di ciascun anno.
In mancanza, il lavoratore deve restituire la NASpI percepita dall’inizio dell’attività lavorativa.
La relativa contribuzione è versata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (circ. INPS 94/2015).
I soggetti già iscritti alla Gestione separata INPS in data antecedente alla domanda di NASpI possono svolgere attività lavorativa in forma autonoma (co.co.co, dottorato o assegno ricerca con borsa di studio) a condizione che comunichino nella domanda di richiesta dell’indennità, il reddito ricavabile in tali ambiti (messaggio INPS 22.10.2021 n. 3608). A tal fine è stata aggiornata la domanda nella quale è stata inserita l’obbligatorietà dell’indicazione del reddito presunto anche se pari a zero.
I percettori di NASpI che durante l’anno 2023 hanno effettuato la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, dovranno comunicare il reddito presunto riferito al corrente anno 2024 anche se pari a zero, onde evitare la sospensione dell’erogazione della prestazione (messaggio INPS n. 4361/2023).

Prestazioni di lavoro occasionali

Un soggetto percettore di prestazioni occasionali (ex voucher) di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017, conv. L. 96/2017, come modificate dall’art. 1 co. 342 L. 29.12.2022 n. 197, può fruire della NASpI fino al limite massimo di 5.000 euro per anno civile. In tal caso il beneficiario dell’indennità di disoccupazione non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività. In tale evenienza, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alla NASpI, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali (circ. INPS 23.11.2017 n. 174).

Titolari di borse di lavoro, stage e tirocini professionali

Nel caso in cui il soggetto percettore della NASpI sia titolare di una borsa lavoro, o di uno stage o ancora di un tirocinio professionale, ovvero percepisca premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, non ravvisandosi lo svolgimento di un’attività lavorativa con correlativa remunerazione, le somme percepite a tale titolo sono interamente cumulabili con l’indennità di disoccupazione senza alcun obbligo di comunicare all’INPS né l’attività né la relativa remunerazione (circ. INPS 23.11.2017 n. 174). Diversamente, in caso di titolarità di una borsa di studio o un assegno di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), trattandosi di attività ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse la prestazione di DIS-COLL, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato (art. 9 DLgs. 22/2015). Pertanto, i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di 8.500 euro ed il soggetto interessato, a pena di decadenza, ne deve dare informazione all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Sono totalmente cumulabili con l’indennità NASpI i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, senza obbligo di alcuna comunicazione all’Istituto di previdenza (circ. INPS 23.11.2017 n. 174). Diversamente, per i tirocini attivati all’interno dell’iniziativa Garanzia Giovani che godono di condizioni particolari, si deve fare riferimento al messaggio INPS 28.5.2015 n. 3632 nel quale è affermato che se l’importo dell’indennità di tirocinio è inferiore o uguale all’ASpI, Mini ASpI o NASpI, l’indennità di tirocinio non viene pagata; se l’indennità di tirocinio è superiore all’importo dell’indennità di disoccupazione, l’Istituto eroga la differenza solo se superiore a 10 euro.

Attività in ambito societario

Nell’ipotesi di percettore di indennità di disoccupazione titolare di redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società, trattandosi di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. c) bis del TUIR trova applicazione la riduzione dell’importo della prestazione erogata prevista in caso di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato, ed il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.500 euro. Anche in questo caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. Per quanto attiene ai soci di società a responsabilità limitata che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale e che per tal motivo sono iscrivibili alla Gestione previdenziale degli artigiani o dei commercianti  o per l’Agricoltura, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività è pari a 5.500 euro previa informazione all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI, se la suddetta attività era preesistente, attraverso la quale dichiarare il reddito annuo che si prevede di trarne anche ove sia pari a zero. Il beneficiario della prestazione anche in questo caso deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero (circ. INPS 23.11.2017 n. 174).
Per il socio di società di persone e di società di capitali, se il reddito percepito si configura come utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, la NASpI è percepita interamente.
Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza con conseguente iscrizione alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Lo stesso dicasi per i soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore e dunque iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti. In tal caso il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 5.500 euro. Pena la decadenza dal trattamento, il beneficiario della prestazione deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Diverso è il caso in cui fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, per il quale trova applicazione la disciplina della riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata ove il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.500 euro, previa comunicazione all’INPS (circ. INPS 174/2017).

Servizio civile universale

È possibile cumulare pienamente le prestazioni di NASpI e DIS-COLL con l’assegno percepito da coloro che, durante il periodo di fruizione di tali indennità, svolgano il servizio civile universale ex DLgs. 40/2017; pertanto, tali soggetti non sono tenuti ad effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto (messaggio INPS 28.4.2022 n. 1800).

Comunicazione del reddito

Per le prestazioni di disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da zero, è necessario comunicare entro il 31.1.2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024.
Tale adempimento è indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l’anno 2024 è pari a zero.
In assenza della predetta comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa al 31.12.2023.
Per coloro che abbiano comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a zero, l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31.1.2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da zero (messaggio INPS 5.12.2023 n. 4361).

Decadenza

Il lavoratore decade dal trattamento nelle ipotesi elencate dall’art. 11 del DLgs. 22/2015 e cioè in caso di:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata o in forma autonoma senza provvedere alle comunicazioni di rito all’INPS ex artt. 9 e 10 del DLgs. 22/2015;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
  • violazione delle regole di condizionalità di cui sopra.

L’interruzione dell’erogazione si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina (circ. INPS 94/2015). Qualora il lavoratore abbia continuato a percepire il trattamento di NASpI oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo, sorge per lui l’obbligo di restituire l’indennità indebitamente percepita.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio per i periodi di fruizione della NASpI e deve essere rapportata alla retribuzione utile al calcolo della stessa (art. 4 co. 1 del DLgs. 22/2015) entro un limite pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità medesima per l’anno in corso.

Per il 2024, essendo l’importo massimo di erogazione pari a 1.550,42 euro (circ. INPS 29.1.2024 n. 25), la relativa contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di 2.171 euro (1.550,42 × 1,4 = 2.171).

La contribuzione figurativa non trova applicazione, invece, in caso di erogazione anticipata dell’indennità in un’unica soluzione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità (art. 8 del DLgs. 22/2015).

Author: Antonello

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