FAQ: termine di prescrizione della tassa rifiuti (TARI)

E’ un quesito frequente: “Entro quando il Comune può agire per il recupero della tassa sui rifiuti non pagata? Come posso difendermi?”.
Nel tempo il prelievo rifiuti ha cambiato nome (TARSU, TIA, TARES, oggi TARI), ma non è mai cambiato un dato di fondo: chi occupa locali che producono rifiuti urbani ha l’obbligo di pagare la relativa tassa.
Spesso la TARI arriva in un’unica soluzione, o in poche rate, che si sommano alle altre scadenze fiscali e contributive, mettendo in difficoltà la capacità di far fronte a tutte le uscite.​
Può capitare quindi di non pagare una o più annualità e di ricevere richieste arretrate dopo anni: è essenziale capire quando il debito TARI è ormai prescritto e quando, invece, il Comune può ancora pretendere il pagamento.​

Natura della TARI

La TARI è un tributo comunale destinato a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, introdotto dall’art. 1, commi 639‑668 e 681‑704, legge 147/2013, in sostituzione della TARES.​
Il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle pertinenze scoperte e delle aree condominiali comuni non detenute in via esclusiva.​

Le somme riscosse sono destinate al Comune, che gestisce il servizio direttamente o tramite gare d’appalto affidandolo a un gestore.​
La disciplina generale è integrata dai regolamenti comunali, che stabiliscono criteri di calcolo, esenzioni e riduzioni.​

Come si determina l’importo

Ai Comuni sono riconosciuti ampi poteri nella determinazione degli importi, nel rispetto dei criteri fissati dal D.P.R. 158/1999 e dalla legge 147/2013.​

In sintesi, il metodo di calcolo si basa su:

  • determinazione dei costi del servizio (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento);​

  • suddivisione tra costi fissi e costi variabili, anche in funzione della tipologia dei locali (utenze domestiche e non domestiche);​

  • classificazione delle categorie di utenza (abitazioni, negozi, uffici, laboratori, ecc.), con applicazione di tariffe differenziate.​

Le superfici tassabili possono essere collegate alla superficie catastale (in genere l’80%) secondo quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti comunali.​

Avvisi e modalità di pagamento

Gli avvisi di pagamento TARI vengono normalmente inviati nel corso dell’anno, con la possibilità di pagare:​

  • in un’unica rata;

  • oppure in più rate (es. due, tre o quattro), secondo quanto stabilito dal Comune.

Il pagamento avviene, di regola, tramite modello F24 o sistemi pagoPA, anche in modalità online.​
È fondamentale conservare la quietanza di pagamento (F24 timbrato o ricevuta elettronica), perché rappresenta l’unica prova in caso di richieste di somme già versate.​

Prescrizione del debito TARI: quadro generale

La prescrizione riguarda il diritto del Comune di pretendere il pagamento; dal punto di vista del contribuente, si traduce nella estinzione del debito TARI per decorso del tempo.​

Tecnicamente la legge disciplina la prescrizione del diritto di credito del Comune, ma in questo articolo si userà sempre l’espressione “debito TARI del contribuente” per maggiore chiarezza.

L’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche che si pagano di anno in anno.​
La TARI rientra in questa categoria: è un tributo locale periodico e il debito TARI si prescrive in cinque anni, non in dieci.​

Se il termine di cinque anni decorre senza alcun atto interruttivo validamente notificato (avviso di accertamento, cartella, intimazione, ingiunzione), il debito TARI si considera prescritto ed è legittimo opporsi alle richieste tardive.​

Da quando decorre la prescrizione

Il termine di cinque anni decorre, in linea generale, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno di imposta cui si riferisce la TARI.​

Esempio di regola generale:

  • TARI 2020: il debito si prescrive, in via ordinaria, il 31/12/2025, salvo atti interruttivi;​

  • TARI 2021: il debito si prescrive il 31/12/2026;

  • e così via, con la stessa logica.

Ogni volta che interviene un atto interruttivo regolarmente notificato (avviso di accertamento, cartella, intimazione, ecc.), il termine quinquennale ricomincia a decorrere dalla data di notifica di quell’atto.​

Prescrizione “pura” al 31/12/2025: tabella esempi

Di seguito, uno schema esemplificativo che non tiene conto di eventuali notifiche interruttive (che vanno sempre verificate caso per caso).

Annualità Inizio decorrenza prescrizione
(1° gennaio anno successivo)
Scadenza prescrizione quinquennale Situazione al 31/12/2025
2018 01/01/2019 31/12/2023 Debito prescritto
2019 01/01/2020 31/12/2024 Debito prescritto
2020 01/01/2021 31/12/2025 Prescrizione matura il 31/12/2025
2021 01/01/2022 31/12/2026 Debito non ancora prescritto
2022 01/01/2023 31/12/2027 Debito non ancora prescritto
2023 01/01/2024 31/12/2028 Debito non ancora prescritto

In assenza di atti interruttivi, al 31/12/2025 risultano quindi prescritti i debiti TARI fino al 2020 compreso, mentre le annualità dal 2021 in avanti risultano ancora esigibili.​

Decadenza dall’accertamento: regola base

Oltre alla prescrizione del debito, esiste un altro limite temporale: la decadenza del potere di accertamento del Comune.​

L’art. 1, comma 161, legge 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.​

La Corte di cassazione, con ordinanza 12 giugno 2025, n. 15798, ha precisato che, per la TARI, il quinquennio di decadenza decorre dall’anno d’imposta quando l’occupazione dei locali è già in corso dall’inizio dell’anno, mentre decorre dall’anno successivo solo se l’occupazione inizia dopo tale data.

L’art. 1, comma 701, legge 147/2013 estende espressamente questa disciplina anche alla TARI.​ In sintesi:

  • se la violazione riguarda un omesso o insufficiente versamento, il termine di decadenza decorre dal 31 dicembre dell’anno in cui il pagamento doveva essere effettuato;​

  • se la violazione riguarda un’omessa dichiarazione TARI, la decorrenza segue regole specifiche, come si vede nel paragrafo successivo.​

Accertamenti TARI per omessa denuncia

L’omessa denuncia (omessa dichiarazione TARI) si verifica quando il contribuente non presenta la dichiarazione di inizio occupazione entro il termine fissato dal regolamento comunale (di solito 30 giugno dell’anno successivo).​

In questo caso il Comune procede ad accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge 296/2006.​
È possibile recuperare tutte le annualità per le quali il termine di decadenza non è ancora scaduto, calcolato secondo i criteri specifici per l’omessa dichiarazione.​

L’obbligo dichiarativo trova origine nel sistema TARSU (art. 70 d.lgs. 507/1993), al quale i regolamenti TARI comunali si richiamano per disciplina e termini.

Decorrenza della decadenza per omessa dichiarazione: esempio

La prassi e la giurisprudenza evidenziano che, per l’omessa dichiarazione, il termine quinquennale viene spesso computato a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.​

Esempio semplificato:

  • Utenza che inizia nel 2017.

  • Dichiarazione TARI dovuta entro il 30/06/2018 (regolamento tipo).

  • Termine di decadenza per l’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione: indicativamente fino al 31/12/2024 (salve sospensioni Covid di cui sotto).​

È importante ricordare che le date concrete vanno sempre verificate sul regolamento comunale applicabile e sulla base della specifica fattispecie.​

Prescrizione vs decadenza nella TARI

Per non confondere i due istituti, di seguito un quadro sintetico delle differenze tra prescrizione del debito TARI e decadenza dall’accertamento comunale.

Profilo Prescrizione del debito TARI Decadenza dall’accertamento TARI
Che cos’è Estinzione del debito TARI del contribuente per inerzia del Comune nel richiedere il pagamento. Perdita del potere del Comune di emettere e notificare l’avviso di accertamento. ​
Norma principale Art. 2948, n. 4, cod. civ. (5 anni per prestazioni periodiche). ​ Art. 1, comma 161, L. 296/2006 (5 anni per notificare l’avviso TARI). ​
Oggetto Riguarda il debito TARI del contribuente (fase di riscossione, anche dopo l’accertamento). ​ Riguarda il potere di accertamento del Comune (fase di accertamento). ​
Durata “ordinaria” 5 anni dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di imposta, salvo atti interruttivi. ​ 5 anni fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a dichiarazione/versamento dovuti. ​
Interruzione/sospensione Può essere interrotta da avvisi, cartelle, intimazioni, ecc., che fanno ripartire il quinquennio. ​ In linea di principio non si interrompe: decorre “a blocco” fino alla scadenza, salvo sospensioni legali (es. Covid 85 giorni). ​
Fase del procedimento Riguarda la fase successiva all’accertamento (riscossione volontaria/coattiva). ​ Riguarda la fase di formazione della pretesa (emissione/notifica dell’avviso). ​
Effetto per il contribuente Debito non più esigibile: è possibile opporsi alla riscossione per prescrizione. ​ Avviso tardivo nullo/illegittimo: si può eccepire decadenza dall’accertamento. ​
Come si fa valere Deve essere eccepita dal contribuente (non rilevabile d’ufficio). ​ Va contestata impugnando l’avviso (o gli atti successivi) per violazione dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006. ​

Sospensione Covid-19 di 85 giorni (art. 67 d.l. 18/2020)

L’art. 67 del d.l. 18/2020 (conv. in legge 27/2020) ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione degli enti impositori, dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni.​

Agenzia delle Entrate (circolare 11/E del 6/5/2020), Dipartimento delle Finanze e IFEL hanno chiarito che tale sospensione comporta lo spostamento in avanti dei termini di decadenza per la stessa durata (85 giorni), applicabile anche ai tributi locali come la TARI.​

Effetti sui termini di accertamento TARI

Secondo la nota IFEL del 2/11/2021, alla data dell’8 marzo 2020 risultavano pendenti:​

  • i termini per gli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento TARI anni 2015‑2019;

  • i termini per gli accertamenti esecutivi per infedele o omessa denuncia TARI anni 2014‑2018.

Per questi casi, ai termini di decadenza ordinari (31 dicembre del quinto anno) vanno aggiunti 85 giorni, fissando così i nuovi limiti (indicativamente) al 26 marzo degli anni successivi (ad esempio, per l’annualità 2015 il termine è stato considerato il 26/03/2021).​

La sentenza n. 6771/2022 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania ha ritenuto tempestivo un avviso TARI 2015 spedito il 22/03/2021, valorizzando sia la proroga Covid di 85 giorni sia il principio di “sdoppiamento” degli effetti della notifica postale precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 40543/2021).​

Casi in cui la proroga non si applica

IFEL ha chiarito che la proroga di 85 giorni non si applica ai termini che iniziano a decorrere dopo l’8 marzo 2020.​
Ad esempio:

  • omessa dichiarazione IMU 2019 (adempimento al 31/12/2020);

  • omesso versamento IMU 2020;

  • analoghe situazioni TARI con decorrenza successiva all’8/3/2020.

In questi casi i termini restano regolati in modo ordinario, senza allungamento di 85 giorni.​

Esempio pratico combinato (prescrizione e decadenza) al 31/12/2025

Per rendere il quadro più concreto, si può usare una tabella che tenga conto:

  • della prescrizione quinquennale del debito (art. 2948, n. 4 c.c.);​

  • dei normali termini di decadenza dall’accertamento (art. 1, comma 161, legge 296/2006), senza entrare nel dettaglio della proroga Covid (da valutare caso per caso sulla base delle annualità coinvolte).​

Annualità TARI Data prescrizione debito
(senza atti interruttivi)
Situazione al 31/12/2025 (prescrizione) Decadenza accertamento
(schema ordinario)
Nota operativa
2018 31/12/2023 Debito prescritto 31/12/2023 (salve proroghe Covid) In genere non più accertabile né esigibile
2019 31/12/2024 Debito prescritto 31/12/2024 (salve proroghe Covid) In genere non più accertabile né esigibile
2020 31/12/2025 Prescrizione matura il 31/12/2025 31/12/2025 (salve proroghe Covid) Ultimo giorno utile, in linea teorica, sia per accertare sia per riscuotere senza interruzioni
2021 31/12/2026 Debito non prescritto 31/12/2026 (salve proroghe) Ancora accertabile e riscuotibile
2022 31/12/2027 Debito non prescritto 31/12/2027 (salve proroghe) Ancora accertabile e riscuotibile

Questa tabella è esemplificativa e non sostituisce il controllo puntuale su:

  • eventuali atti già notificati (che interrompono la prescrizione);​

  • applicabilità concreta della sospensione Covid di 85 giorni e di altre proroghe (es. per ingiunzioni fiscali).​

Come contestare una TARI ormai prescritta

Se dai conteggi emerge che le annualità richieste sono prescritte, è possibile contestare l’atto ricevuto.​

Le principali strade sono:

  • ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, della cartella o dell’ingiunzione, facendo valere la prescrizione del debito e/o la decadenza dall’accertamento.​

  • istanza in autotutela al Comune o all’ente riscossore, chiedendo l’annullamento degli atti per intervenuta prescrizione o altre cause di illegittimità (errori di calcolo, intestazione errata, superfici sbagliate, ecc.).​

Se il debito è già stato iscritto a ruolo e l’ente della riscossione ha emesso cartella, è possibile presentare istanza motivata di sgravio o cancellazione.

L’art. 1, commi 528‑529, legge 228/2012 prevede, in alcune ipotesi, che la mancata risposta entro 220 giorni alle istanze del contribuente possa comportare l’estinzione di diritto di determinate posizioni, ma l’applicazione concreta richiede una valutazione professionale caso per caso.​

Oltre a prescrizione e decadenza, va sempre verificata anche la motivazione dell’avviso TARI: la Cassazione ha più volte ribadito il divieto di integrazione postuma della motivazione e la necessità che l’atto indichi chiaramente criteri di calcolo, superfici e aliquote applicate.

Conclusione operativa

Per il contribuente interessato alla prescrizione del debito TARI, i punti chiave, alla data del 31/12/2025, sono:

  • in linea di principio, sono prescritti i debiti TARI fino all’annualità 2020 compresa, se nel frattempo non sono stati notificati atti interruttivi;​

  • restano da valutare, per ogni singola annualità, la presenza di avvisi, cartelle o intimazioni che abbiano interrotto la prescrizione, nonché l’eventuale applicazione delle proroghe Covid ai termini di accertamento;​

  • se le richieste risultano tardive, è opportuno attivarsi tempestivamente, con l’assistenza di un professionista, per far valere la prescrizione e tutelarsi in via amministrativa o giudiziale.

 

Author: Antonello

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