Chi detiene beni all’estero, cioè investimenti e/o attività finanziarie all’estero nonché criptoattività, deve compilare il Quadro RW evidenziando il monitoraggio fiscale degli investimenti immobiliari e finanziari detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e le imposte dovute a titolo di IVIE e di IVAFE, rispettivamente per i beni immobili e per le attività finanziarie.
Vediamo cosa fare per evitare sanzioni, come sanare l’omessa o infedele compilazione del quadro RW e infine quali codici tributo indicare nel modello F24.
Ravvedimento operoso quadro RW: le sanzioni
L’adempimento richiede particolare attenzione per non incorrere nell’irrogazione delle sanzioni poiché:
- per l’IVIE e l’IVAFE le sanzioni vengono applicate nella misura dal 90% al 180% nel caso di infedeltà dichiarativa, mentre l’aliquota dell’IVIE è pari all0 0,76% e per l’IVAFE dello 0,2%;
- per le irregolarità del monitoraggio la sanzione è irrogata nella misura dal 3% al 15% degli importi che non sono stati dichiarati, la sanzione è elevata dal 6% al 30% per i beni posseduti nei paradisi fiscali; in qualsiasi caso si applicano le imposte eventualmente dovute.
La sanzione viene irrogata soltanto quando il contribuente ha omesso di indicare il valore dei beni nel quadro RW o ha indicato i valori in misura inferiore, ma non anche quando l’irregolarità è riferita al codice identificativo errato o al codice fiscale dei cointestatari del conto corrente.
Il quadro RW non è una dichiarazione a sé stante, ma solo una parte del modello della dichiarazione dei redditi.
La Corte di cassazione (sentenza 4.11.2021, n. 31626) ha affermato che “se la dichiarazione dei redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l’ipotesi dell’omessa presentazione della dichiarazione, ed è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa”.
Secondo l’art. 5, comma 2, del d.l. 28.6.1990, n. 167, si applica la sanzione nella misura fissa di 258 euro se la dichiarazione tardiva del quadro RW è presentata entro 90 giorni dalla scadenza.
L’Agenzia delle entrate (risoluzione 24.12.2020, 82/E) ha affermato che l’omessa presentazione del quadro RW può essere sanata con l’applicazione della sanzione nella misura fissa, fermo restando quanto è dovuto per IVIE e IVAFE per tardivo versamento che è regolarizzabile con la procedura di ravvedimento operoso.
Anche l’infedeltà del quadro può essere sanata entro 90 giorni con applicazione della sanzione in misura fissa e non proporzionale dal 3% al 15%, che è elevata dal 6% al 30% per i paradisi fiscali (Circolare 12.10.2016, n. 42/E). Per effetto del ravvedimento operoso, la sanzione viene ridotta a 28,67 euro, cioè 1/9 di euro 258. Ma se la procedura è avviata successivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo la sanzione minima del 3%, (ovvero del 6% se l’investimento è detenuto in tati o territori a regime fiscale privilegiato) è elevata da 1/9 a 1/8 del minimo.
Se la regolarizzazione avviene dopo il decorso di 90 giorni, va considerata la sanzione in misura proporzionale non solo quando il contribuente integra la dichiarazione dei redditi ma anche se la dichiarazione è stata omessa.
Ravvedimento operoso quadro RW: codici tributi modello F24
Nel modello F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:
- 8911 per gli errori commessi in merito al monitoraggio fiscale;
- per l’IVIE – imposta sul valore degli immobili situati all’estero:
- 4041 saldo;
- 4042 società fiduciarie – saldo;
- 4044 primo acconto;
- 4045 secondo acconto o acconto in unica soluzione;
- 4046 società fiduciarie – acconto;
- 8942 sanzione per ravvedimento;
- 1942 interessi per ravvedimento;
- per l’IVAFE – imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero:
- 4043 saldo;
- 4047 primo acconto;
- 4048 secondo o unico acconto;
- 8943 sanzione per ravvedimento;
- 1943 interessi per ravvedimento.
Se l’irregolarità è riferita soltanto agli omessi o tardivi versamenti degli acconti, per ciascuna infrazione, cioè sia per il primo acconto sia per il secondo, va effettuato il ravvedimento operoso con distinto conteggio sia della sanzione del 30% ridotta il relazione al ritardo dell’adempimento sia degli interessi legali.