Le principali novità per professionisti e imprese nella Manovra 2027

Ravvedimento operoso 2026

Forfetario a 100.000 euro, nuove aliquote IRPEF, bonus edilizi, incentivi alle imprese e stretta sulle compensazioni: il DDL Bilancio 2027-2029 ridisegna il quadro fiscale, contributivo e previdenziale. Una panoramica delle principali novità contenute nei 157 articoli della manovra, con particolare attenzione alle misure che interessano imprese, professionisti e lavoratori. Il testo, bollinato, è ora all’esame del Parlamento e potrà subire modifiche prima dell’approvazione definitiva.

Manovra 2027: le misure in sintesi (DdL Bilancio 2027-2029)
Articolo Sintesi
Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato Fissa, per il triennio 2027-2029, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, rinviando all’Allegato I per gli importi di competenza e di cassa.
Art. 2 – Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa Proroga al 31 dicembre 2029 il regime rafforzato del Fondo prima casa e le garanzie per le categorie prioritarie e le famiglie numerose. Incrementa la dotazione del Fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.
Art. 3 – Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori Rende strutturale dal 2027 l’esenzione dal bollo per un solo veicolo, alle condizioni previste per auto fino a 80 kW, motocicli e ciclomotori. Prevede anche un contributo fino a 385,71 euro per alcune famiglie con più di tre figli e veicoli 6-9 posti.
Art. 4 – Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici Per le spese 2027 conferma bonus casa, ecobonus e sismabonus al 50% sull’abitazione principale e al 36% sugli altri immobili, con ripartizione in 10 quote. Proroga il bonus mobili al 50% su un massimo di 5.000 euro e rifinanzia il fondo elettrodomestici.
Art. 5 – Modifiche al regime della c.d. “cedolare secca” Estende ai contratti stipulati nel 2027 per negozi C/1 fino a 200 mq la cedolare secca al 21%, ridotta al 10% nei capoluoghi di città metropolitana. Prevede ulteriori aliquote ridotte per specifici contratti abitativi e clausole antielusive.
Art. 6 – Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali Applica nel 2027 un’imposta sostitutiva del 5% agli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali 2024-2027, per lavoratori privati con reddito 2026 non superiore a 33.000 euro, salvo rinuncia del dipendente.
Art. 7 – Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente Introduce per il 2027 regimi sostitutivi sul trattamento accessorio di lavoro dipendente, con particolare riguardo a lavoro notturno, festivo e turnazioni, entro i limiti e le soglie reddituali stabiliti dalla norma.
Art. 8 – Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale Proroga/rafforza il trattamento fiscale agevolato per specifiche somme corrisposte ai lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale, secondo i requisiti e i limiti indicati dalla disposizione.
Art. 9 – Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario Per il 2027 porta il limite superiore del secondo scaglione IRPEF da 50.000 a 55.000 euro (23%-33%-43%). Dal 2027 eleva a 100.000 euro la soglia del forfetario ai fini delle imposte sui redditi, mantenendo distinta la soglia IVA; cessazione immediata oltre 115.000 euro ai fini reddituali e oltre 100.000 euro ai fini IVA. Per il 2027, soglia redditi da lavoro dipendente a 35.000 euro.
Art. 10 – Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori Proroga al 2027 l’esenzione del 50% dei dividendi, fino a 1.500 euro annui, derivanti da azioni attribuite ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato.
Art. 11 – Misure in favore delle imprese del settore agricolo Conferma per il 2027 l’agevolazione IRPEF sui redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP: esenzione fino a 10.000 euro, imponibilità al 50% tra 10.000 e 15.000 euro e ordinaria oltre tale soglia.
Art. 12 – Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all’utilizzo di beni strumentali immateriali Riconosce alle imprese un credito d’imposta fino al 30% dei costi 2027-2029 per canoni di servizi e soluzioni cloud connessi a beni strumentali immateriali agevolabili, nel limite complessivo di 30 milioni annui. Il credito non concorre a reddito e IRAP.
Art. 13 – Riapertura termini assegnazione agevolata, trasformazione ed estromissione Riapre i termini per assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice; include anche l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. La trasformazione deve avvenire entro il 30 settembre 2027 secondo le condizioni previste.
Art. 14 – Rivalutazione beni immobili d’impresa Consente a imprese OIC e società di persone di rivalutare gli immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione di aree fabbricabili e immobili merce, secondo le modalità e le imposte sostitutive previste.
Art. 15 – Modifica delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie Raddoppia le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie: dallo 0,4% allo 0,8% sui trasferimenti interessati e dallo 0,04% allo 0,08% per le operazioni ad alta frequenza, lasciando invariati gli altri presupposti del tributo.
Art. 16 – Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali Riduce dal 50% al 45% la quota di utili percepiti dagli enti non commerciali che, al ricorrere dei requisiti, non concorre alla base imponibile IRES. Prevede regole specifiche per gli acconti 2027.
Art. 17 – Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali Introduce dal 1° gennaio 2027 un’exit tax per soggetti che non esercitano imprese commerciali quando il trasferimento della residenza fiscale all’estero comporta la perdita della potestà impositiva italiana su redditi finanziari latenti.
Art. 18 – Incremento addizionale IRES per il settore finanziario e modifiche all’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita Aumenta temporaneamente l’addizionale IRES per il settore finanziario dal 3,5% al 6,5% e introduce un’addizionale del 3% per le imprese assicurative per i due periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2026. Interviene anche sull’imposta sulle riserve matematiche vita.
Art. 19 – Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico Rivede, per intermediari finanziari e assicurazioni, la deducibilità di spese amministrative, pubblicità e interessi passivi, con effetti sulla determinazione della base imponibile e del valore della produzione netta.
Art. 20 – Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA Differisce quote di deduzione connesse a DTA, svalutazioni/perdite su crediti e altre componenti negative dal 2027 agli esercizi successivi. Riduce inoltre, in specifici casi, l’utilizzo di perdite fiscali ed eccedenze ACE a compensazione del maggior reddito imponibile.
Art. 21 – Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico Introduce una maggiorazione dell’aliquota IRAP per i soggetti che operano prevalentemente nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica e gas individuati dalla norma.
Art. 22 – Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio Per agenti e rappresentanti aumenta al 90% la deducibilità dei costi di veicoli elettrici e ibridi e porta a 35.000 euro il relativo limite di costo fiscalmente riconosciuto. Restano all’80% e con i precedenti limiti gli altri veicoli.
Art. 23 – Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 La disposizione interviene sulla disciplina degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), c.d. Il comma 2 incrementa di un punto percentuale l’aliquota del PREU applicabile agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) (AWP) e b) (VLT), del TULPS, che passa, rispettivamente, dal 24 al 25 per cento per gli apparecchi AWP e dall’8,6 al e dall’8,6 al 9,6 per cento per gli apparecchi VLT di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS.
Art. 24 – Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro L’articolo introduce disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro volte ad aggiornare il quadro normativo di settore e a completare il processo di regolarizzazione degli apparecchi installati anteriormente all’introduzione dell’attuale disciplina tecnica e amministrativa. Il comma 1 modifica l’articolo 110, comma 7, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), includendo espressamente, tra gli apparecchi disciplinati dalla disposizione, anche quelli meccanici, oltre a quelli elettromeccanici, e innalzando da 1 a 2 euro il costo massimo della singola partita.
Art. 25 – Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online La disposizione è finalizzata a introdurre una disciplina normativa per il settore dei cd. e-game (ovvero, electronic game), che rappresentano una particolare categoria di videogiochi offerti tramite il collegamento a piattaforme on line in sale dedicate, note come sale LAN (acronimo di Local Area Network), largamente presenti sul territorio nazionale e attualmente prive di una specifica disciplina, con conseguenti incertezze sul piano giuridico e tributario. Il comma 1, lettera b), introduce il comma 7.2 dopo il comma 7.1 dell’articolo 110 del TULPS, al fine di subordinare l’esercizio delle sale LAN e l’installazione degli apparecchi di cui alla nuova lettera c-quater) del comma 7 al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si rimette a un provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione delle condizioni e delle modalità di rilascio, sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni, nonché la disciplina dei tornei e dei requisiti e delle caratteristiche delle piattaforme utilizzabili, dei giochi e delle sale.
Art. 26 – Proroga delle concessioni di gioco pubblico Il comma 1 disciplina, in via transitoria ed eccezionale, la prosecuzione delle concessioni in materia di scommesse e di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro su rete fisica, in scadenza al 31 dicembre 2026, fino al 31 dicembre 2029. Per le concessioni relative alla realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro AWP e VLT, il comma 3 determina il corrispettivo della proroga sulla base dei titoli riferibili a ciascun concessionario, prevedendo, per l’intera durata della proroga, un importo pari a 150 euro per ciascun nulla osta relativo agli apparecchi AWP posseduto alla data del 30 novembre 2026 e a 7.500 euro per ciascun diritto relativo agli apparecchi VLT rilasciato alla medesima data. Il corrispettivo è versato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in nove rate, con scadenza il 15 marzo, 15 luglio e 1° ottobre di ciascun anno del periodo di proroga.
Art. 27 – Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo L’articolo reca disposizioni volte a disciplinare, in via transitoria ed eccezionale, il mantenimento delle concessioni in materia di raccolta del gioco del Bingo, in scadenza al 31 dicembre 2026, nonché a definire i relativi oneri economici, al fine, in particolare, di assicurare la continuità del servizio pubblico, la tutela della legalità e la stabilità delle connesse entrate erariali nelle more del completamento del processo di riordino del settore. La proroga delle concessioni di ulteriori trentasei mesi, fino al 31 dicembre 2029, è subordinata al versamento di un’indennità mensile commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell’anno immediatamente precedente a quello per il quale l’importo è dovuto. Il fatturato annuo è articolato in 81 scaglioni: l’indennità è pari a 6.500 euro mensili per il primo scaglione, relativo a un fatturato annuo non superiore a 1.200.000 euro, e aumenta di 100 euro per ciascuno degli 80 scaglioni successivi, ciascuno dei quali prevede un incremento del fatturato di 200.000 euro. L’indennità massima è pari a 14.500 euro mensili per fatturati annui superiori a 17 milioni di euro. Il versamento deve essere effettuato entro il decimo giorno del mese successivo.
Art. 28 – Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2029 la concessione per l’esercizio delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, affidata ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la cui scadenza è attualmente prevista per il 30 settembre 2028. In considerazione del vantaggio economico derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio e della posizione di concessionario unico, la proroga è subordinata al versamento di oneri concessori complessivamente pari a 188 milioni di euro, da corrispondere in due rate di pari importo, con scadenza il 31 marzo e il 30 settembre 2027.
Art. 29 – Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto La disposizione interviene sulla disciplina dei giochi numerici affidati in concessione, prevedendo l’introduzione di un’ulteriore estrazione settimanale del gioco del Lotto e del SuperEnalotto e dei relativi giochi opzionali e complementari. Il comma 1 prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento direttoriale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, istituisca un’ulteriore estrazione settimanale del gioco del Lotto e del SuperEnalotto, nonché dei giochi opzionali e complementari, da effettuarsi nella giornata di mercoledì; in caso di festività nazionale l’estrazione può essere differita al primo giorno feriale successivo o, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale precedente.
Art. 30 – Abolizione del contributo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 L’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2026, un contributo finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, il cui valore dichiarato non risulti superiore a 150 euro. Il successivo comma 127 ha fissato tale contributo nella misura di 2 euro per ciascuna spedizione. La disposizione in esame abroga il contributo e le relative norme attuative, eliminando il prelievo sulle spedizioni di modico valore.
Art. 31 – Lotteria dei corrispettivi La disposizione introduce misure volte ad assicurare l’attribuzione in modalità istantanea dei premi della lotteria dei corrispettivi, c.d. “Lotteria degli scontrini”, istituita dall’articolo 1, commi 540 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e disciplinata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall’articolo 78 del Testo unico allegato al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, agevolando la gestione del relativo pagamento. In particolare, per la lotteria dei corrispettivi a estrazione istantanea, la disposizione semplifica le modalità di riscossione dei premi e gli adempimenti degli esercenti e degli intermediari coinvolti, rinviando a provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate per gli aspetti tecnici.
Art. 32 – Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Al fine di assicurare il recupero del credito erariale delle somme residue derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la disposizione introduce una procedura facoltativa per la definizione delle posizioni debitorie residue relative al versamento una tantum previsto dalla medesima legge, a carico della filiera del gioco praticato mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS. La definizione consente ai soggetti interessati di estinguere le pendenze mediante il pagamento degli importi determinati secondo i criteri e le scadenze stabiliti dalla norma, con effetti estintivi delle residue pretese erariali nei limiti previsti.
Art. 33 – Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo L’articolo inserisce, nell’ambito del Testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), disposizioni finalizzate ad anticipare al 1° luglio 2027 le variazioni già programmate della misura dell’accisa gravante su alcuni prodotti rientranti nella categoria dei tabacchi lavorati e dell’imposta di consumo applicata ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, vengono rimodulate la componente specifica e le aliquote applicabili a sigarette, sigaretti, tabacco trinciato e prodotti di nuova generazione, con l’obiettivo di anticipare gli incrementi di gettito previsti dalla legislazione vigente.
Art. 34 – Riordino delle disposizioni concernenti le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina L’articolo interviene sulle modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA). Vengono ridefiniti i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, precisata la non cumulabilità con la titolarità di determinate rivendite e rafforzato il ricorso a sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati, anche ai fini della tracciabilità dei prodotti e dei controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 35 – Ritenuta d’acconto nelle transazioni business to business Dal 2028 introduce una ritenuta d’acconto B2B sui corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi d’impresa, se il percettore non aderisce al CPB e non è in adempimento collaborativo: 1% nel 2028 e 2% dal 2029.
Art. 36 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni Rafforza i vincoli alle compensazioni: riduce da 50.000 a 30.000 euro la soglia di debiti iscritti a ruolo scaduti oltre la quale è inibita la compensazione orizzontale, fatte salve le eccezioni previste per taluni crediti contributivi.
Art. 37 – Modifiche all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta Rafforza i controlli sui crediti d’imposta. Tra le misure, ripartisce in 10 rate le quote 2027 di determinati crediti da cessione/sconto relativi a spese Superbonus 2023 e introduce controlli preventivi su specifiche compensazioni.
Art. 38 – Misure per l’emersione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria I commi da 1 a 4 recano disposizioni volte a rafforzare le attività di individuazione dei veicoli sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, nonché a migliorare l’allineamento e l’interoperabilità delle banche dati pubbliche relative al parco veicolare circolante, al fine di favorire l’emersione delle posizioni irregolari e di attivare nuovi strumenti di contrasto al fenomeno. In particolare, il comma 5 disciplina l’utilizzo delle informazioni risultanti dalle banche dati e dai dispositivi di rilevazione per l’accertamento delle violazioni, nel rispetto delle garanzie procedimentali e della normativa sulla protezione dei dati personali.
Art. 39 – Riduzione dell’aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici La disposizione novella il nuovo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo TUIR), in materia di detrazioni per erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici. In particolare, a partire dal periodo d’imposta 2027, viene ridotta l’aliquota della detrazione spettante alle persone fisiche per le erogazioni di importo compreso tra 30 e 30.000 euro annui, con conseguente rideterminazione dell’agevolazione fiscale prevista per tali liberalità.
Art. 40 – Differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate Rinvia dal 1° gennaio al 1° luglio 2027 l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax.
Art. 41 – Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all’acquisto della prima casa Uniforma a due anni alcuni termini collegati alle agevolazioni prima casa, compresi quelli per trasferire la residenza/alienare il precedente immobile e per il credito d’imposta sul riacquisto, con applicazione transitoria ai termini non ancora scaduti.
Art. 42 – Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato Proroga al 31 dicembre 2027 gli esoneri contributivi per assunzioni a tempo indeterminato relativi a bonus donne, bonus giovani e bonus ZES, rifinanziandone gli oneri.
Art. 43 – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani Per il 2027 potenzia la maggiorazione del costo deducibile delle nuove assunzioni a tempo indeterminato: 80% per lavoratrici madri e 40% per lavoratori under 36, nel rispetto delle altre condizioni previste.
Art. 44 – Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori Per il 2027 introduce una flat tax dell’1% sulla quota incrementale di reddito di lavoro dipendente, fino a 2.500 euro, per lavoratori privati nati dopo il 31 dicembre 1997 con reddito non superiore a 28.000 euro.
Art. 45 – Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori Per il 2027 estende anche ai lavoratori under 31, pur senza figli a carico, il limite di 2.000 euro di non imponibilità per specifici fringe benefit e rimborsi (utenze, affitto e interessi sul mutuo dell’abitazione principale).
Art. 46 – Rafforzamento della funzionalità dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro La disposizione reca misure per favorire, attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, l’occupabilità, le transizioni professionali, l’aggiornamento delle competenze e la prevenzione dell’obsolescenza professionale. Il comma 3 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2027 per l’attuazione della misura.
Art. 47 – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali L’articolo dispone la proroga e il rifinanziamento, per l’anno 2027, di misure di integrazione salariale, sostegno al reddito e salvaguardia occupazionale, con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, alle imprese in riorganizzazione o cessazione di attività e a specifiche categorie di lavoratori. Il comma 2 interviene in materia di esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa autorizzate alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, secondo i limiti di spesa stabiliti.
Art. 48 – Misure in materia di lavoro nel settore artigianato La disposizione, al fine di sostenere la crescita imprenditoriale e occupazionale, interviene sulla legge quadro per l’artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, modificando l’articolo 4 relativo ai limiti dimensionali occupazionali entro cui un’impresa può essere qualificata come artigiana. È prevista la possibilità di mantenere la qualifica artigiana anche in caso di superamento dei limiti di personale dipendente previsti dalla disciplina vigente, entro condizioni e soglie definite dalla norma, favorendo così la crescita dimensionale delle imprese senza immediata perdita dello status artigiano.
Art. 49 – Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca L’articolo introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori del settore della pesca e per gli armatori imbarcati, disciplinandone requisiti di accesso, misura della prestazione, modalità di finanziamento ed effetti previdenziali. La misura riguarda i lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nei casi di sospensione dell’attività dovuti alle cause individuate dalla norma.
Art. 50 – Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio L’articolo reca disposizioni volte ad accelerare e semplificare la corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS), del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle altre indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici, mediante la progressiva riduzione dei tempi di liquidazione e l’ampliamento degli importi erogabili in un’unica soluzione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. Il comma 1 modifica l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, riducendo i termini di pagamento previsti dalla disciplina vigente.
Art. 51 – Ape sociale La disposizione proroga, per l’anno 2027, il regime dell’Ape sociale alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente. Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore dei soggetti che, al compimento dei sessantatré anni e sei mesi di età, si trovino in una delle condizioni previste dalla legge, tra cui disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa o svolgimento di attività gravose.
Art. 52 – Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro La disposizione stanzia risorse per il finanziamento di interventi riguardanti l’uscita dal mercato del lavoro. Il comma 1, al fine, in particolare, di finanziare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
Art. 53 – Misure in favore degli anziani La disposizione introduce misure in favore degli anziani volte, in particolare, a integrare il reddito disponibile. Il comma 1 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all’INPS, un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l’anno 2027, finalizzato al riconoscimento di una Carta valore a favore di soggetti che abbiano compiuto settantacinque anni e siano in possesso dei requisiti reddituali e delle ulteriori condizioni previste dalla norma.
Art. 54 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici L’articolo reca disposizioni volte a favorire la permanenza in attività dei lavoratori prossimi al pensionamento tramite un incentivo economico alternativo all’accredito della contribuzione previdenziale. Ferma restando la disciplina vigente in materia di pensione anticipata, il comma 1 estende l’istituto ai lavoratori dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2027 i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata, consentendo loro di rinunciare all’accredito della quota contributiva a proprio carico e di riceverne il corrispondente importo in busta paga.
Art. 55 – Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici L’articolo dispone in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per l’anno 2027, definendo le percentuali di perequazione da applicare ai diversi scaglioni di importo pensionistico. Il comma 1 prevede che la rivalutazione avvenga secondo il meccanismo riferito all’importo complessivo dei trattamenti percepiti dal pensionato, applicando percentuali differenziate in funzione dell’ammontare della pensione e salvaguardando maggiormente i trattamenti di importo più contenuto.
Art. 56 – Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense L’articolo modifica la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. A partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, l’aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e seconda quota di pensione secondo la normativa previgente, è fissata all’1,75 per cento; per redditi medi superiori alla soglia indicata dalla norma si applicano i coefficienti ridotti previsti per gli scaglioni eccedenti.
Art. 57 – Bonus lavoratrici madri Dal 2027 riconosce alle lavoratrici madri dipendenti e autonome con almeno due figli e reddito da lavoro fino a 40.000 euro un bonus di 100 euro mensili, non imponibile, secondo la durata collegata all’età dei figli. Erogazione INPS trimestrale.
Art. 58 – Fondo “Valore nuovi nati” La disposizione introduce una nuova misura avente ad oggetto l’istituzione di un “salvadanaio” previdenziale per i nuovi nati, mediante la costituzione di posizioni individuali di risparmio intestate ai minori e destinate, al raggiungimento della maggiore età, al trasferimento presso forme di previdenza complementare. Il comma 1 istituisce presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità separata, il Fondo “Valore nuovi nati”, destinato ai soggetti nati a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Art. 59 – Disposizioni in materia di congedo parentale La disposizione interviene sul congedo parentale al fine di rafforzare le misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, ampliando il riconoscimento dell’indennità all’80 per cento della retribuzione. È incrementato il numero dei mesi indennizzati in misura maggiorata in funzione del numero dei figli, con un ulteriore mese per il secondo figlio e ulteriori mesi per il terzo figlio e successivi, da fruire alternativamente tra i genitori entro i limiti temporali stabiliti dalla disciplina.
Art. 60 – Voucher per i servizi dell’infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi Introduce per lavoratori autonomi un voucher fino a 500 euro mensili, per massimo tre mesi e in alternativa al congedo parentale, per baby-sitting o servizi educativi per l’infanzia, alle condizioni previste.
Art. 61 – Misure in favore delle donne vittime di violenza L’articolo reca disposizioni finalizzate a rafforzare le misure di sostegno economico e di inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza, mediante il rifinanziamento del reddito di libertà e la proroga degli incentivi contributivi per la loro assunzione. Il comma 1 incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando risorse aggiuntive agli interventi di protezione, autonomia e reinserimento lavorativo.
Art. 62 – Fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore La disposizione incrementa le risorse destinate al finanziamento delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore. Il comma 1 dispone un rifinanziamento stabile di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 del fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, destinato al sostegno di progetti e iniziative promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.
Art. 63 – Contributo per l’acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria L’articolo rafforza il sostegno agli enti del Terzo settore per l’acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria e per altri mezzi impiegati nelle attività di interesse generale. Il comma 1 introduce nel Codice del Terzo settore una specifica autorizzazione di spesa a favore degli enti beneficiari, comprendendo autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per finalità istituzionali.
Art. 64 – Misure per la promozione dell’attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale promuovere l’accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e a favorirne l’inclusione sociale attraverso lo sport. Il comma 1 autorizza la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 destinata alla realizzazione di specifici progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale in favore del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Art. 65 – Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio La disposizione, analogamente a quanto previsto dalla legge di bilancio 2026, conferma anche per il 2027 misure fiscali di favore per il trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene prevista un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali su una quota del trattamento accessorio, entro i limiti reddituali e quantitativi stabiliti dalla norma, salvo rinuncia del lavoratore.
Art. 66 – Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego La disposizione reca misure in materia di turn over nel pubblico impiego. In particolare, per il 2027 vengono rimodulate le facoltà assunzionali di alcune amministrazioni, comprese le università statali, che possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro una percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente; sono inoltre introdotte disposizioni specifiche per singoli comparti e amministrazioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Art. 67 – Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato La disposizione interviene sui meccanismi di adeguamento stipendiale del personale non contrattualizzato, nonché dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato, chiarendo i criteri di determinazione della percentuale degli incrementi retributivi in coerenza con quelli conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici. Al fine di evitare duplicazioni, è previsto che nella base di calcolo non siano considerati gli arretrati già rilevati nella determinazione degli incrementi relativi ai periodi precedenti.
Art. 68 – Computo dell’Irap sui compensi e onorari per incentivi tecnici La disposizione interviene sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche e degli onorari, precisando le modalità di computo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali gravanti sulle relative risorse. Con norma di interpretazione autentica, viene chiarito che le somme destinate agli incentivi tecnici ai sensi del Codice dei contratti pubblici sono comprensive anche dell’IRAP e degli altri oneri a carico dell’amministrazione, evitando che tali costi gravino ulteriormente sui bilanci degli enti.
Art. 69 – Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria La disposizione provvede al rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e reca ulteriori misure in materia sanitaria. Tra gli interventi, per il 2027 le regioni e le province autonome possono incrementare la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto, entro un importo complessivo di 300 milioni di euro, al fine di ridurre le liste d’attesa e potenziare l’offerta di prestazioni.
Art. 70 – Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori frontalieri I commi 1 e 2 intervengono sulla quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dovuta dai lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera e dai relativi familiari, al fine di semplificare le modalità di determinazione del contributo ed evitare criticità applicative. La disposizione ridefinisce il criterio di calcolo della quota, i soggetti obbligati, le modalità di versamento e gli adempimenti informativi delle amministrazioni coinvolte.
Art. 71 – Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche La disposizione interviene sulla spesa farmaceutica per acquisti diretti, incrementando il relativo tetto e introducendo meccanismi premiali per gli investimenti delle aziende farmaceutiche, anche mediante la riduzione degli obblighi di ripiano. In particolare, a decorrere dal 2028 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è aumentato di 0,2 punti percentuali, con contestuale adeguamento dei meccanismi di payback e delle misure incentivanti.
Art. 72 – Accesso precoce ai farmaci innovativi La disposizione è finalizzata a rendere più tempestivo l’accesso ai medicinali innovativi per il trattamento di patologie gravi prive di valide alternative terapeutiche. In via sperimentale per il triennio 2027-2029, una quota non superiore a 70 milioni di euro del Fondo per i farmaci innovativi è destinata a rendere disponibili tali medicinali anche prima della conclusione dell’ordinario procedimento di autorizzazione alla rimborsabilità, secondo criteri definiti da AIFA.
Art. 73 – Ripiano dispositivi medici anni 2019-2023 e modifica dei tetti di spesa La disposizione interviene sulla razionalizzazione della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e sul ripiano degli scostamenti relativi agli anni 2019-2023. Dal 2027 il tetto di spesa nazionale per dispositivi medici è rideterminato nella misura del 4,7 per cento del fabbisogno sanitario nazionale, mentre per gli anni pregressi sono previste specifiche modalità di definizione e riparto degli oneri tra aziende fornitrici e regioni.
Art. 74 – Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati La disposizione interviene sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati. A decorrere dal 2027 è previsto un incremento di tre punti percentuali del limite di spesa determinato dalla normativa vigente, al fine di ampliare la capacità di acquisto di prestazioni dal privato accreditato e contribuire alla riduzione delle liste d’attesa.
Art. 75 – Disposizioni in favore della lotta alla droga La disposizione rafforza le azioni di contrasto alle dipendenze e di recupero delle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il comma 1 incrementa di ulteriori 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, le risorse destinate alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e agli interventi del Fondo nazionale per la lotta alla droga, prevedendo anche misure per favorire percorsi terapeutici e di detenzione domiciliare finalizzati al recupero.
Art. 76 – Interventi normativi in materia di energia Il comma 1 autorizza, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione della Commissione europea dell’8 ottobre 2026, gli interventi nel settore energetico previsti dal capo I, ad eccezione del Piano sociale per il clima di cui all’articolo 84. La disposizione costituisce quindi la cornice finanziaria e autorizzatoria per le misure nazionali in materia di sicurezza energetica, transizione ed efficienza.
Art. 77 – Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria Il comma 1 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per il 2027 e di 970 milioni di euro per il 2028 per interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nell’ambito del contratto di programma – parte Servizi. Il comma 2 destina ulteriori risorse al contratto di programma – parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, per il miglioramento della sicurezza, lo sviluppo tecnologico e il potenziamento della rete.
Art. 78 – Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici La disposizione reca misure per assicurare la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici. Il comma 1 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, da iscrivere in un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per la realizzazione degli interventi necessari alla manutenzione, al recupero e al mantenimento della funzionalità dei bacini idroelettrici.
Art. 79 – Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW La disposizione reca misure di sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione fino a 1 MW di potenza. Il comma 1 autorizza il GSE a concedere contributi in conto capitale, nel limite di 800 milioni di euro per il 2028 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, a favore dei soggetti che accedono al relativo meccanismo di sostegno e rispettano i requisiti stabiliti dalla disciplina attuativa.
Art. 80 – Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica La disposizione reca misure per la concessione di contributi destinati a interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio pubblico e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il comma 1 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per il 2028 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, destinando le risorse ai regimi di sostegno disciplinati dall’articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Art. 81 – Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano La disposizione reca misure per accelerare lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano. Il comma 4 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2028, per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE s.p.a.
Art. 82 – Sostegno temporaneo al costo dell’energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore La disposizione introduce un regime temporaneo di sostegno a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il comma 3 autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l’anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE e dispone sulla copertura dei restanti oneri, nel limite di spesa di 800 milioni di euro per il 2029 e 700 milioni di euro per il 2030.
Art. 83 – Sostegno temporaneo al costo dell’energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore La disposizione, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, mira a ridurre l’incidenza dei costi energetici sulle piccole e medie imprese non energivore, sostenerne la competitività e favorire gli investimenti per la transizione energetica. Il comma 3 autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per il 2027 e di 1.430 milioni di euro per il 2028, destinata al GSE per l’attuazione del regime di sostegno e per la concessione degli incentivi previsti.
Art. 84 – Piano sociale per il clima La disposizione definisce il quadro di governance per l’attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), predisposto dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) 2023/955, istitutivo del Fondo sociale per il clima per il periodo 2026-2032. Viene istituita un’Unità di missione responsabile del coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo, mentre l’attuazione degli interventi è affidata alle amministrazioni competenti secondo un modello multilivello ispirato alla governance del PNRR.
Art. 85 – Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica Rifinanzia il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica con ulteriori 1,4 miliardi di euro per il 2027 e 500 milioni per il 2028.
Art. 86 – Attuazione della riforma del “Codice degli incentivi” L’articolo reca disposizioni in materia di attuazione della riforma del Codice degli incentivi di cui al decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, apportando adeguamenti alla struttura del Fondo per la crescita sostenibile. L’obiettivo è assicurare una più puntuale classificazione delle risorse, una maggiore trasparenza nella gestione delle misure agevolative e il coordinamento con i nuovi strumenti e principi introdotti dal Codice degli incentivi.
Art. 87 – Misure in materia di trasformazione digitale L’articolo introduce misure volte al riassetto delle società pubbliche operanti nel settore della trasformazione digitale, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di sviluppo, manutenzione e gestione di software e servizi informatici strategici per la pubblica amministrazione. In particolare, sono disciplinati trasferimenti partecipativi e operazioni societarie che coinvolgono Sogei e altre società pubbliche del comparto, nonché i conseguenti adeguamenti statutari e organizzativi.
Art. 88 – Misure in materia di investimenti nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e per l’efficientamento energetico della flotta della pesca L’articolo interviene sul credito d’imposta “Agricoltura 4.0”, ampliandone le finalità per sostenere gli investimenti delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura orientati all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi. Sono incrementate le risorse destinate al contributo sotto forma di credito d’imposta e sono estesi gli interventi di efficientamento energetico della flotta peschereccia, secondo i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Art. 89 – Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo L’articolo rifinanzia le agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati nel settore turistico e degli interventi ad essi complementari e funzionali. In particolare, estende agli anni 2027 e 2028 le autorizzazioni di spesa destinate alla gestione dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo e alle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo della misura, rafforzando la dotazione disponibile per nuovi programmi di investimento.
Art. 90 – Disposizioni in materi di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico La disposizione disciplina i trasferimenti destinati al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Le risorse assegnate a legislazione vigente al Club alpino italiano e destinate alle attività del Corpo sono trasferite direttamente dal Ministero del turismo al bilancio autonomo del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, al fine di semplificare e rendere più diretta la gestione finanziaria delle attività istituzionali.
Art. 91 – Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa Il comma 1 autorizza, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione della Commissione europea dell’8 ottobre 2026, gli interventi recati dal Capo I della presente legge.
Art. 92 – Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa La disposizione reca misure finalizzate al rafforzamento delle capacità operative e organizzative del comparto difesa, nel quadro degli impegni assunti in ambito europeo. Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo pluriennale, con stanziamenti differenziati dal 2027 in avanti, destinato a finanziare successivi interventi normativi e programmi di potenziamento del settore.
Art. 93 – Assunzioni giovani per la leva e ausiliari La disposizione introduce nel Codice dell’ordinamento militare la figura dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, destinati a svolgere un servizio volontario temporaneo nell’Arma dei carabinieri. Sono disciplinati i requisiti di reclutamento, tra cui il limite di età e il titolo di studio, la formazione, la durata del servizio, il trattamento economico e le modalità d’impiego, nonché i contingenti annualmente reclutabili.
Art. 94 – Fondo per l’ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate L’articolo reca disposizioni volte a sostenere il processo di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo pluriennale destinato a interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, adeguamento tecnologico, energetico e di sicurezza delle infrastrutture militari.
Art. 95 – Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP L’articolo reca disposizioni volte a garantire la prosecuzione delle missioni internazionali e ad assicurare il finanziamento degli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del programma internazionale Global Combat Air Programme (GCAP). Il comma 1 incrementa di 520 milioni di euro per l’anno 2027 e di 803.579.339 di euro per l’anno 2028, la dotazione del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.
Art. 96 – Fondo per l’istituzione della figura dell’ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare L’articolo reca disposizioni finalizzate all’istituzione delle figure del finanziere ausiliario della riserva volontaria, dell’agente volontario della Polizia di Stato e dell’agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziaria. A tal fine viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo destinato a finanziare i successivi interventi normativi, organizzativi e assunzionali necessari alla loro introduzione.
Art. 97 – Corsi di formazione Viceispettore e Viceispettore tecnico La disposizione interviene sulla disciplina della durata dei corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato. Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro cui devono essere avviati i corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato la cui durata può essere ridotta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 98 – Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia L’articolo incrementa le risorse destinate ai Fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attuazione del principio di specificità del ruolo e delle funzioni. Gli stanziamenti aggiuntivi sono destinati alla valorizzazione del personale, al miglioramento dell’efficienza operativa e alla remunerazione di servizi connessi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 99 – Straordinari L’articolo reca disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria. Per il 2027 è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro per il pagamento di prestazioni straordinarie già effettuate, secondo i criteri di ripartizione stabiliti tra le diverse Forze di polizia.
Art. 100 – Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio L’articolo reca disposizioni finalizzate a potenziare il controllo del territorio attraverso il contributo delle Forze armate. Il comma 1, anche al fine di assicurare la prosecuzione del rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano proroga fino al 31 marzo 2027 l’impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate di cui all’articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190.
Art. 101 – Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata L’articolo è volto a potenziare il contrasto della criminalità organizzata attraverso assunzioni straordinarie di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. È autorizzata l’assunzione, negli anni dal 2027 al 2032, di un contingente complessivo di 180 unità, aggiuntive rispetto alle ordinarie facoltà assunzionali e nei limiti delle dotazioni organiche, ripartite tra le diverse Forze di polizia secondo quanto previsto dalla norma.
Art. 102 – Assunzioni di personale per la polizia locale L’articolo è finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana. Il comma 1 prevede che i comuni, a decorrere dall’anno 2027, per potenziare iniziative in materia di sicurezza urbana, possano assumere a tempo indeterminato personale del corpo della polizia locale, da inquadrare nell’Area degli istruttori prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni locali.
Art. 103 – Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali La disposizione modifica l’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di garantire la tempestiva gestione finanziaria delle consultazioni elettorali e referendarie. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nelle more dell’adozione del decreto annuale di trasferimento, ad anticipare al Ministero dell’interno le risorse necessarie per l’organizzazione dei servizi elettorali, con successiva regolarizzazione contabile.
Art. 104 – Buono scuola L’articolo proroga per l’anno 2027 il contributo riconosciuto alle famiglie per la frequenza di scuole paritarie secondarie, estendendo di un ulteriore anno l’applicazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2026. Il comma 1, lettera b), adegua conseguentemente l’autorizzazione di spesa prevista dal citato comma 519, disponendo lo stanziamento incrementale di 20 milioni di euro per l’anno 2027.
Art. 105 – Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari L’articolo è volto a ridurre il costo dei libri di testo scolastici e universitari e ad ampliare le modalità di accesso ai contenuti didattici. Viene introdotto l’obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione digitale stampabile dei libri di testo adottati nei percorsi di istruzione e formazione a un prezzo inferiore rispetto all’edizione cartacea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla disposizione.
Art. 106 – Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile La disposizione proroga e rifinanzia il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, estendendo anche alle annualità 2028 e 2029 il credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni di origine bancaria che effettuano versamenti al Fondo. La misura assicura la continuità del sostegno finanziario a progetti destinati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano le opportunità educative dei minori.
Art. 107 – Potenziamento dell’attività didattica e di ricerca delle università statali e Programma nazionale talenti per la ricerca La disposizione destina risorse al finanziamento di progettualità strategiche delle università per rafforzare ricerca, didattica e infrastrutture e istituisce il Programma Nazionale Talenti per la Ricerca. Il programma è finalizzato a valorizzare il capitale umano della ricerca e a sostenere giovani ricercatori attraverso opportunità di perfezionamento e sviluppo professionale in Italia o all’estero, con risorse dedicate a decorrere dal 2028.
Art. 108 – Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM La disposizione reca misure volte a migliorare la sostenibilità economico-finanziaria del sistema universitario e AFAM, intervenendo sulla disciplina dell’indicatore delle spese di personale e sui criteri di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. L’obiettivo è semplificare la gestione finanziaria e assicurare una rappresentazione più corretta della capacità di spesa e degli equilibri degli atenei.
Art. 109 – Ampliamento dell’ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura Estende, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, l’Art bonus a ulteriori erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore, enti ecclesiastici e altri soggetti operanti nella tutela e valorizzazione culturale, nei casi previsti.
Art. 110 – Misure in favore dell’editoria L’articolo introduce misure di sostegno alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e interviene sul pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti iscritti all’INPS. Per gli anni 2027 e 2028 viene riconosciuto alle imprese editrici il credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa, nei limiti e secondo le modalità già previste dalla disciplina vigente, e sono rifinanziate specifiche misure di sostegno al settore.
Art. 111 – Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura L’articolo reca disposizioni in materia di contributi statali per interventi conservativi sui beni culturali, modificando l’articolo 31 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La norma precisa il procedimento di ammissione e concessione dei contributi previsti per restauri e altri interventi conservativi volontari, rafforzando la programmazione delle risorse e il coordinamento tra autorizzazione dell’intervento e concessione del sostegno statale.
Art. 112 – Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP Applica in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, estendendo un regime analogo a quello previsto per gli ETS.
Art. 113 – Strutture commissariali sisma e alluvioni L’articolo assicura la continuità delle attività di ricostruzione e delle misure di sostegno nei territori colpiti da eventi sismici e calamitosi, attraverso proroghe e rifinanziamenti delle strutture commissariali, del personale dedicato e delle agevolazioni connesse alla ricostruzione pubblica e privata. Sono inoltre prorogati specifici contributi straordinari e regimi di sostegno economico per i territori interessati.
Art. 114 – Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità L’articolo istituisce un sistema digitale nazionale per rafforzare il coordinamento, la gestione e il monitoraggio dei processi di ricostruzione post-calamità, favorendo l’uniformità delle procedure e l’integrazione delle informazioni relative alle diverse gestioni commissariali. Gli oneri, pari a 1,8 milioni di euro per il 2027, 1,6 milioni per il 2028 e 650.000 euro per il 2029, sono posti a carico delle risorse individuate dalla disposizione.
Art. 115 – Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40 La disposizione chiarisce e semplifica alcuni profili applicativi della legge 18 marzo 2025, n. 40, recante la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Tra le modifiche, viene semplificata l’assegnazione del personale alle strutture di supporto dei Commissari straordinari e sono precisate le competenze e le procedure relative alla gestione degli interventi, al coordinamento amministrativo e all’attuazione delle misure di ricostruzione.
Art. 116 – Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici L’articolo reca disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico, rimodulando la distribuzione temporale delle risorse destinate al programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. La misura assicura la prosecuzione degli interventi nel medio periodo, ridefinendo gli stanziamenti annuali e mantenendo ferme le finalità di messa in sicurezza e adeguamento del patrimonio pubblico.
Art. 117 – Struttura per la prevenzione antimafia di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 L’articolo assicura la continuità operativa della Struttura per la prevenzione antimafia istituita nell’ambito della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016. Per il 2027 è autorizzata una spesa di 572.212 euro destinata a finanziare le attività di controllo, vigilanza e prevenzione delle infiltrazioni criminali nei lavori e nelle procedure di ricostruzione.
Art. 118 – Fondo per le emergenze nazionali L’articolo reca disposizioni volte a garantire il finanziamento degli interventi di protezione civile e di gestione delle emergenze, consentendo l’utilizzo di una quota delle risorse residue del Fondo per le emergenze nazionali derivanti da esercizi precedenti. Le somme disponibili possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi emergenziali, nel rispetto delle regole di finanza pubblica e delle procedure di autorizzazione previste.
Art. 119 – Disposizioni varie in favore delle Regioni L’articolo reca disposizioni in materia di autonomia tributaria delle regioni e di finanziamento del trasporto pubblico locale. Sono prorogate alcune misure relative all’addizionale regionale IRPEF e rafforzato il fondo destinato alle regolazioni finanziarie connesse alla compartecipazione regionale al gettito IRPEF, con ulteriori interventi di coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e regioni.
Art. 120 – Rifinanziamento del Fondo per l’assistenza ai minori L’articolo rafforza il sostegno finanziario ai comuni per le attività di assistenza ai minori allontanati dal nucleo familiare in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il comma 1 incrementa di 200 milioni di euro per il 2027 la dotazione del relativo fondo e aggiorna i criteri di riparto delle risorse, al fine di renderli maggiormente aderenti ai fabbisogni effettivi degli enti locali.
Art. 121 – Asili nido L’articolo interviene sul finanziamento dei servizi educativi per la prima infanzia, al fine di favorire l’ulteriore sviluppo dell’offerta di asili nido e il rafforzamento dei livelli di servizio sul territorio nazionale. Le risorse sono ripartite entro il 31 gennaio 2027 con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Art. 122 – Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 L’articolo amplia i compiti del tavolo tecnico istituito dall’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, rafforzandone il ruolo quale sede di monitoraggio, confronto e proposta in materia di finanza locale. Le funzioni sono estese agli effetti delle nuove regole della governance economica europea sugli enti territoriali e alla formulazione di proposte per l’adeguamento dei meccanismi di finanziamento e degli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 123 – Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria Nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo tecnico istituito dall’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la disposizione sostiene gli enti locali che versano in condizioni di difficoltà finanziaria e hanno fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali. A tal fine viene istituito un contributo destinato a favorire il riequilibrio finanziario e il risanamento strutturale degli enti individuati secondo i criteri stabiliti dalla norma.
Art. 124 – Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità L’articolo reca interventi a favore degli enti in difficoltà finanziaria che hanno contratto anticipazioni di liquidità. Dal 1° gennaio 2027 è prevista, per i comuni individuati nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico e in possesso dei requisiti richiesti, la cancellazione del debito nei confronti dello Stato relativo alle anticipazioni di liquidità e ai successivi rifinanziamenti, con conseguente adeguamento delle scritture contabili e dei piani di riequilibrio.
Art. 125 – Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo L’articolo reca disposizioni volte a favorire il percorso di riequilibrio finanziario e di risanamento strutturale degli enti locali che beneficiano delle misure di sostegno previste per i comuni in maggiore difficoltà finanziaria. In particolare, consente l’utilizzo delle risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo per specifiche finalità di bilancio e investimento, nel rispetto delle condizioni di equilibrio e delle verifiche previste dalla normativa.
Art. 126 – Avanzo libero degli enti territoriali La disposizione interviene sull’utilizzo dell’avanzo libero da parte degli enti territoriali, ampliando, in presenza di specifiche condizioni di affidabilità contabile e di equilibrio finanziario, la possibilità per regioni ed enti locali di applicare al bilancio di previsione le quote libere del risultato di amministrazione presunto. Sono previsti adeguati meccanismi di verifica, monitoraggio e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Art. 127 – Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica L’articolo modifica il meccanismo di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, precisando le modalità di accertamento degli obblighi di accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica e le conseguenze del mancato conseguimento degli obiettivi. La disciplina coordina le verifiche con i dati di rendiconto e con i flussi informativi trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Art. 128 – Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica L’articolo modifica le modalità di assolvimento del contributo alla finanza pubblica posto a carico delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali per gli anni 2027 e 2028, sostituendo le attuali modalità di versamento e trattenuta delle somme con un meccanismo di accantonamento. Analoga modifica è introdotta per ulteriori contributi previsti dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di semplificare la gestione contabile e rendere più coerente il concorso degli enti agli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 129 – Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica L’articolo reca disposizioni volte a rafforzare il presidio degli equilibri di finanza pubblica e ad assicurare una corretta rappresentazione contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato e di concessione, in coerenza con i criteri statistici europei e con le regole sull’indebitamento. Una disciplina analoga è introdotta anche per le università, con obblighi informativi e di contabilizzazione finalizzati a evitare l’elusione dei vincoli di finanza pubblica.
Art. 130 – Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione La disposizione reca misure finalizzate a garantire la coerenza tra la gestione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e la nuova governance economica europea. Il particolare, il comma 1 incrementa i limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione stabiliti all’articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Art. 131 – Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni L’articolato reca disposizioni di coordinamento e adeguamento della disciplina in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nell’ambito dei servizi sociali. Vengono modificate le procedure previste dalla legge di bilancio 2026, eliminando alcuni passaggi di diffida e commissariamento e ridefinendo gli strumenti di monitoraggio e intervento volti ad assicurare l’effettivo raggiungimento dei livelli di servizio su tutto il territorio nazionale.
Art. 132 – Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei LEP La disposizione attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di formulare ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, assicurando unitarietà metodologica, coerenza e comparabilità delle analisi. Per il biennio 2027-2028 il Ministero dell’economia e delle finanze è inoltre autorizzato ad assumere personale a tempo determinato per rafforzare le attività tecniche e istruttorie connesse alla definizione dei LEP.
Art. 133 – Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni La disposizione disciplina l’attività di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), affidandola ai Ministeri competenti per materia e prevedendo la condivisione di dati e informazioni tra amministrazioni statali, regioni ed enti locali. I Ministeri verificano i livelli di servizio e gli obiettivi connessi ai diritti civili e sociali, individuano eventuali scostamenti e trasmettono gli esiti del monitoraggio agli organi competenti per l’adozione delle misure correttive.
Art. 134 – Misure correttive e poteri sostitutivi La disposizione mira a garantire l’effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, introducendo misure correttive in presenza di criticità e prevedendo l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Il Ministero competente avvia un confronto con l’ente interessato e, in caso di mancato superamento delle criticità, può essere attivato il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario.
Art. 135 – Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa La disposizione reca misure di razionalizzazione della spesa pubblica e di efficientamento della gestione delle risorse, nonché interventi di coordinamento normativo in materia di Fondo unico giustizia, crisi d’impresa e patrocinio a spese dello Stato. Sono rimodulate dotazioni di competenza e di cassa delle amministrazioni e introdotte misure di revisione della spesa, salvaguardando gli interventi ritenuti prioritari e le spese obbligatorie.
Art. 136 – Disposizioni in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa L’articolo interviene sui Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nell’ambito del processo di revisione della spesa funzionale all’attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Anche per il 2027 trovano applicazione le disposizioni che disciplinano la predisposizione dei piani, il monitoraggio degli obiettivi di risparmio e la rendicontazione dei risultati da parte delle amministrazioni interessate.
Art. 137 – Rifinanziamento di fondi Il comma 1 incrementa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 il fondo di cui all’articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 volto al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il comma 2 rifinanzia, con l’importo di 1.900 milioni di euro per l’anno 2027, il fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.
Art. 138 – Stato di previsione dell’entrata L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2027, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata .
Art. 139 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2027 e contiene le relative disposizioni gestionali e contabili.
Art. 140 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l’anno finanziario 2027, autorizzando l’impegno e il pagamento delle spese. I successivi commi disciplinano specifiche variazioni contabili e la gestione di risorse destinate agli interventi di competenza del Ministero.
Art. 141 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2027, in conformità all’annesso stato di previsione.
Art. 142 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2027, autorizzando l’impegno e il pagamento delle spese in conformità alla Tabella n. 5. Sono inoltre previste disposizioni di carattere contabile e gestionale relative alle entrate, alle riassegnazioni e alle variazioni di bilancio del Ministero.
Art. 143 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’anno finanziario 2027, autorizzando l’impegno e il pagamento delle spese in conformità alla Tabella n. 6. I successivi commi regolano specifiche riassegnazioni e variazioni di bilancio connesse alle attività diplomatiche, consolari e di cooperazione internazionale.
Art. 144 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno finanziario 2027 e detta disposizioni connesse. Tra queste è prevista la riassegnazione al Fondo unico per l’edilizia scolastica delle somme individuate dalla norma e sono autorizzate le necessarie variazioni di bilancio per la gestione delle risorse destinate agli interventi nel settore dell’istruzione.
Art. 145 – Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2027, autorizzando l’impegno e il pagamento delle spese in conformità alla Tabella n. 8. I successivi commi recano disposizioni relative a riassegnazioni, variazioni contabili e gestione di fondi destinati alle funzioni istituzionali del Ministero.
Art. 146 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e disposizioni relative Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno finanziario 2027, in conformità all’annesso stato di previsione.
Art. 147 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2027, autorizzando l’impegno e il pagamento delle spese in conformità alla Tabella n. 10. Sono inoltre previste disposizioni relative alla gestione delle risorse per infrastrutture e trasporti e alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 148 – Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2027, in conformità all’annesso stato di previsione.
Art. 149 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2027, autorizzando l’impegno e il pagamento delle spese in conformità alla Tabella n. 12. I successivi commi disciplinano specifiche variazioni e riassegnazioni di bilancio relative alle attività e ai programmi della Difesa.
Art. 150 – Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’anno finanziario 2027. Sono autorizzate le spese della Tabella n. 13 e il Ministro dell’economia e delle finanze può apportare, con propri decreti, le variazioni compensative necessarie tra capitoli di parte corrente e in conto capitale per l’attuazione degli interventi di competenza del Ministero.
Art. 151 – Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero della cultura per l’anno finanziario 2027, autorizzando l’impegno e il pagamento delle spese in conformità alla Tabella n. 14. I successivi commi recano le disposizioni contabili necessarie alla gestione delle risorse e alle variazioni di bilancio relative alle attività del Ministero.
Art. 152 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative L’articolo approva lo stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2027, autorizzando l’impegno e il pagamento delle spese in conformità alla Tabella n. 15. Sono inoltre disciplinate le variazioni e le riassegnazioni di bilancio necessarie alla gestione delle risorse destinate alle funzioni sanitarie di competenza statale.
Art. 153 – Stato di previsione del Ministero del turismo Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 2027, in conformità all’annesso stato di previsione.
Art. 154 – Totali generali della spesa Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.222.274.428.476, in euro 1.235.782.832.184 e in euro 1.247.571.679.240 in termini di competenza, nonché in euro 1.244.025.811.905, in euro 1.251.802.720.018 e in euro 1.260.396.740.332 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2027-2029.
Art. 155 – Quadro generale riassuntivo È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2027-2029, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 156 – Disposizioni diverse L’articolo reca disposizioni diverse di carattere contabile e gestionale. In particolare, in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari, variazioni compensative di bilancio anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, competenza e cassa, comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di capitoli.
Art. 157 – Entrata in vigore Disciplina l’entrata in vigore della legge di bilancio 2027-2029.

Riferimenti normativi:

  • DDL Bilancio 2027
  • Relazione tecnica DDL Bilancio 2027

Author: Antonello

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