Il regime forfettario, confermato anche per il 2026 come principale regime agevolato per professionisti e microimprese, continua a rappresentare una soluzione fiscale di riferimento per chi opera con volumi contenuti e desidera una gestione amministrativa semplificata.
Questo articolo offre una panoramica completa e aggiornata del quadro normativo, analizza nel dettaglio requisiti, vantaggi e criticità del regime, propone esempi numerici concreti e mette a confronto, attraverso tabelle operative, il funzionamento del forfettario rispetto al regime ordinario. La trattazione si conclude con una selezione di FAQ pensate per chiarire i dubbi più frequenti di contribuenti e consulenti.
1. Introduzione
Il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1, commi 54‑89, L. 190/2014 (link Normattiva), rappresenta il regime “naturale” per i piccoli imprenditori e professionisti che rispettano specifici limiti di ricavi, spese per personale e altri requisiti oggettivi e soggettivi.
La tassazione avviene applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi, con successiva imposizione mediante imposta sostitutiva del 15% o, al ricorrere delle condizioni di start‑up, del 5%, in sostituzione di IRPEF, addizionali e IRAP.
Questo regime è concepito per ridurre oneri burocratici e complessità contabile, offrendo una gestione fiscale più semplice e spesso più prevedibile, in alternativa al regime ordinario o semplificato analitico.
2. Evoluzione normativa
Il regime forfettario nasce con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), che introduce un sistema di determinazione forfettaria del reddito per persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, con l’obiettivo di sostituire gradualmente il regime dei “minimi” e altri regimi agevolativi.
In fase iniziale ha convissuto con il regime dei minimi, consentendo ai soggetti già in quel regime di permanervi fino alla naturale scadenza (cinque anni dall’avvio o compimento del trentacinquesimo anno d’età), prevedendo poi regole di transito verso il forfettario.
Nel corso degli anni diversi interventi legislativi hanno modificato soglie, cause ostative e dettagli applicativi.
Sono stati innalzati i limiti di ricavi/compensi fino agli attuali 85.000 euro annui, introdotto il meccanismo di fuoriuscita immediata oltre 100.000 euro, affinata la disciplina sulle partecipazioni in società e sui rapporti con l’ex datore di lavoro, e meglio definiti gli effetti in caso di superamento delle soglie.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate (tra cui le circolari 6/E 2015, 10/E 2016, 32/E 2023 e numerose risposte ad interpello) ha precisato aspetti operativi fondamentali: comportamento concludente nell’esercizio delle opzioni, modalità di passaggio tra regimi, gestione degli errori nell’applicazione del forfettario, rilevanza delle cause ostative e coordinamento con le norme IVA e contributive.
Con la Legge di Bilancio 2026 e i provvedimenti collegati, il quadro è stato sostanzialmente confermato, con proroga per il 2026 della soglia di 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente/pensione quale causa ostativa, mantenimento del limite di 85.000 euro, della soglia di 100.000 euro per la fuoriuscita immediata e della disciplina sulle spese per personale.
La riforma fiscale complessiva (in particolare il D.Lgs. 209/2023 e gli sviluppi successivi) ha inciso soprattutto sul coordinamento con altri regimi agevolativi, come quello per i lavoratori impatriati e nuovi incentivi per R&S, senza alterare l’impianto strutturale del regime forfettario.
3. Regime forfettario 2026: analisi tecnica
3.1 Requisiti di accesso e limiti
Nel 2026 il regime forfettario è accessibile alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni e che, nell’anno precedente, rispettano congiuntamente specifici requisiti quantitativi.
Il limite principale riguarda ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, che non devono superare 85.000 euro, soglia confermata per il 2026 e riferimento sia per l’accesso sia per la permanenza nel regime.
In aggiunta, le spese sostenute per lavoro dipendente, lavoro accessorio e compensi a collaboratori (anche a progetto) non devono eccedere complessivamente 20.000 euro lordi, senza ragguaglio ad anno, con misurazione sull’anno precedente a quello di applicazione.
Un ulteriore requisito, cui la Legge di Bilancio 2026 garantisce continuità, è l’assenza nel periodo d’imposta precedente di redditi di lavoro dipendente o di pensione di importo superiore a 35.000 euro lordi, considerati ostativi all’accesso, salvo alcune eccezioni legate alla cessazione del rapporto.
Il rispetto di tali condizioni va verificato con riferimento all’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime (ad esempio, per il 2026 si guarda al 2025), come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
3.2 Condizioni di permanenza e fuoriuscita
La permanenza nel regime richiede il mantenimento dei requisiti di accesso, con particolare attenzione all’andamento dei ricavi/compensi.
Se nel corso dell’anno i ricavi/compensi superano 85.000 ma non oltrepassano 100.000 euro, il contribuente resta nel forfettario per quell’anno ma dovrà transitare al regime ordinario a partire dall’anno successivo.
Se invece i ricavi/compensi superano 100.000 euro, il regime cessa immediatamente dal momento in cui si supera la soglia, con obbligo di assoggettare ad IVA le operazioni che determinano il superamento e adeguare conseguentemente la fatturazione e gli adempimenti IVA.
Le altre cause ostative (partecipazioni, regimi speciali IVA, prevalenza di operazioni verso ex datore di lavoro, ecc.) incidono sia in sede di accesso sia di permanenza: il loro sopravvenire comporta la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo a quello in cui si verificano o, nei casi specifici previsti dalla norma, anche nel corso dell’anno.
3.3 Coefficienti di redditività e determinazione del reddito
La determinazione del reddito imponibile è il tratto caratteristico del regime.
Per ciascun contribuente si individua il codice ATECO prevalente dell’attività esercitata, al quale è associato un coefficiente di redditività che esprime la quota di ricavi/compensi considerata “utile” ai fini fiscali.
Il reddito forfettario si ottiene moltiplicando il totale dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta per il coefficiente di redditività applicabile; ad esempio, per molte attività professionali il coefficiente è pari al 78%, mentre per il settore delle costruzioni può arrivare all’86%, con conseguente riconoscimento forfettario di costi nella misura, rispettivamente, del 22% e del 14%.
Nel caso di multi‑attività con più codici ATECO, si evidenzia che la soglia ricavi è unica e il coefficiente si applica pro‑quota ai ricavi delle singole attività.
Dal reddito così determinato si deducono esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori versati, sia quelli relativi all’attività (INPS gestione IVS, Gestione separata, casse professionali, se compatibili) sia quelli eventualmente versati per collaboratori, quando deducibili in capo al titolare.
Non è possibile dedurre in modo analitico ulteriori costi, né riconoscere quote di ammortamento su beni strumentali, con evidente differenza rispetto al regime ordinario o semplificato.
3.4 Aliquote 15% e 5%
Sul reddito forfettario, al netto dei contributi previdenziali, si applica un’imposta sostitutiva.
L’aliquota ordinaria è fissata al 15% e sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, semplificando così in modo significativo il quadro impositivo.
Per i contribuenti che avviano una nuova attività e rispettano determinate condizioni è prevista un’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.
La riduzione si applica quando il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività non rappresenta mera prosecuzione di lavoro dipendente o di attività svolta in precedenza (salve eccezioni, ad esempio per il praticantato); l’eventuale prosecuzione di attività altrui non deve comportare un trasferimento artificioso di ricavi.
3.5 Cause ostative
Le cause ostative hanno un ruolo centrale nella selezione dei soggetti ammessi.
Non possono accedere al regime, o vi restano esclusi, i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito, quali regime speciale agricoltura, editoria, agenzie di viaggio e turismo, regime del margine, vendite a domicilio, regime dei rottami e altri previsti dall’art. 74 del DPR 633/1972 e da norme collegate.
Costituiscono causa ostativa anche la residenza fiscale fuori dall’Italia (salvo residenti nello Spazio Economico Europeo con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia), la prevalente cessione di fabbricati o terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, nonché la presenza di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e, in determinati casi, in SRL riconducibili all’attività del contribuente.
È inoltre ostativo lo svolgimento di attività prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro, o di soggetti a esso riconducibili, se il rapporto è in corso o è esistito nei due anni precedenti, circostanza che mira a evitare l’uso strumentale del regime per trasformare rapporti di lavoro subordinato in false partite IVA.
Infine, per il 2026, la percezione nel 2025 di redditi di lavoro dipendente o di pensione superiori a 35.000 euro lordi impedisce l’accesso al regime, salvo specifiche situazioni di cessazione del rapporto che consentono la disapplicazione della causa ostativa.
3.6 IVA: esclusione e operazioni estere
Il contribuente in regime forfettario non applica l’IVA sulle proprie operazioni interne, non esercita il diritto di detrazione e non effettua liquidazioni periodiche dell’imposta.
Le fatture emesse devono riportare l’indicazione del regime applicato e l’assenza di IVA, con eventuale assolvimento dell’imposta di bollo ove dovuta; la fatturazione elettronica è generalmente obbligatoria anche per i forfettari, con alcune limitate eccezioni per contribuenti di minori dimensioni.
Per le operazioni transfrontaliere la disciplina è più articolata.
Gli acquisti intracomunitari di beni sono assoggettati a un regime semplificato fino al limite complessivo di 10.000 euro annui; superata tale soglia, il contribuente è tenuto ad applicare l’IVA con le regole ordinarie, mediante integrazione o autofattura.
Per i servizi generici ricevuti da soggetti esteri si applicano, di regola, le regole del reverse charge, con obblighi di integrazione e versamento dell’imposta, pur rimanendo precluso il diritto alla detrazione; per i servizi resi verso l’estero occorre verificare la territorialità e l’eventuale obbligo di emissione di fattura senza IVA, con le specifiche annotazioni del caso.
3.7 Previdenza e contributi INPS
Sul piano previdenziale, il regime forfettario non modifica le regole di base delle gestioni INPS, ma ne influenza la base di calcolo e la deducibilità.
Gli artigiani e i commercianti iscritti alla gestione IVS sono tenuti al versamento dei contributi fissi minimi e dei contributi eccedenti sui redditi superiori al minimale, con possibilità, per chi aderisce al regime, di richiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti, mediante specifica opzione verso l’INPS.
La riduzione del 35% comporta un risparmio immediato di cassa, ma determina anche un montante contributivo più basso, con un impatto proporzionale sulla futura pensione.
I professionisti privi di cassa di categoria sono assoggettati alla Gestione separata INPS, con contribuzione calcolata sul reddito forfettario determinato ai fini fiscali.
I contributi previdenziali obbligatori sono integralmente deducibili dal reddito forfettario prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, generando un effetto di mitigazione del carico fiscale, particolarmente rilevante per chi sostiene contributi significativi.
3.8 Vantaggi e svantaggi operativi
Il regime forfettario offre una semplificazione rilevante sul fronte contabile e dichiarativo.
L’assenza di obbligo di tenuta dei registri IVA (se non per esigenze di controllo interno), l’esonero da liquidazioni periodiche e dichiarazione IVA, la non applicazione degli ISA e la compilazione concentrata nel quadro LM di Redditi PF rendono il regime particolarmente attrattivo per contribuenti di piccole dimensioni.
Dal punto di vista della tassazione, l’applicazione di un’aliquota piatta, unita a coefficienti di redditività spesso favorevoli per attività a bassa incidenza di costi, consente in molti casi un’imposizione complessiva inferiore rispetto al regime ordinario o semplificato.
Sul versante opposto, l’impossibilità di dedurre analiticamente i costi, inclusi ammortamenti e oneri di gestione rilevanti, può rendere meno conveniente il forfettario per attività a forte intensità di spese o che richiedono investimenti significativi in beni strumentali.
La totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti comporta un aumento del costo effettivo degli investimenti e delle spese correnti rispetto a un soggetto in regime ordinario che può recuperare l’imposta a credito; ciò può incidere in maniera sensibile in settori in cui l’IVA sugli acquisti è rilevante.
Vanno infine considerati i limiti rigidi di accesso e permanenza, che impongono una costante verifica dei parametri quantitativi e delle situazioni soggettive (partecipazioni, rapporti di lavoro, regimi speciali IVA), pena la fuoriuscita dall’agevolazione.
4. Esempi pratici
4.1 Professionista: forfettario vs ordinario
Si consideri un professionista con codice ATECO cui si applica un coefficiente di redditività pari al 78%, con ricavi annui di 50.000 euro, contributi previdenziali versati per 8.000 euro e costi effettivi (esclusi contributi) pari a 5.000 euro.
In regime forfettario, il reddito imponibile si calcola moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività: 50.000 × 78% = 39.000 euro.
Si deducono i contributi previdenziali, ottenendo un reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva pari a 39.000 – 8.000 = 31.000 euro.
Applicando l’aliquota del 15%, l’imposta sostitutiva dovuta ammonta a 31.000 × 15% = 4.650 euro.
In regime ordinario semplificato, il reddito imponibile si determina per differenza tra ricavi e costi deducibili, comprensivi dei contributi: 50.000 – 5.000 – 8.000 = 37.000 euro.
Questo reddito è soggetto a IRPEF per scaglioni, addizionali e, se dovuta, IRAP; ipotizzando un’aliquota media complessiva del 27%, l’IRPEF e le addizionali ammonterebbero a circa 37.000 × 27% = 9.990 euro, cui si aggiungono i contributi previdenziali di 8.000 euro, già considerati nel calcolo del reddito ma comunque dovuti.
In uno scenario di questo tipo il regime forfettario risulta nettamente più favorevole sul piano dell’imposta personale, a fronte della rinuncia alla deduzione analitica dei 5.000 euro di costi.
4.2 Attività commerciale con costi elevati
Si supponga una ditta individuale che svolge attività di commercio, con coefficiente di redditività pari al 40%, ricavi di 80.000 euro, costi effettivi (merci, affitti, utenze, servizi) per 45.000 euro e contributi IVS per 5.000 euro.
In regime forfettario, il reddito forfettario è pari a 80.000 × 40% = 32.000 euro.
Deducendo i contributi previdenziali per 5.000 euro, si ottiene un reddito imponibile di 27.000 euro, su cui l’imposta sostitutiva al 15% ammonta a 4.050 euro.
In regime ordinario semplificato, il reddito si determina come 80.000 – 45.000 – 5.000 = 30.000 euro.
Applicando un’aliquota media del 27%, l’IRPEF e le addizionali sarebbero pari a 8.100 euro; a ciò va aggiunto il beneficio della detrazione dell’IVA sugli acquisti, che può ridurre in modo significativo il carico complessivo rispetto al forfettario, a seconda dell’incidenza dell’imposta sugli acquisti.
In questo caso il forfettario risulta comunque competitivo, ma la convenienza effettiva va valutata tenendo conto dell’IVA detraibile e della struttura dei costi: in attività con costi molto elevati e forte IVA a credito il regime ordinario può diventare preferibile.
4.3 Applicazione dell’aliquota 5% start‑up
Si ipotizzi un nuovo professionista che apre partita IVA nel 2026, senza aver esercitato attività analoghe nei tre anni precedenti, senza prosecuzione di un rapporto di lavoro dipendente e con ricavi annui di 30.000 euro, coefficiente di redditività 78% e contributi previdenziali per 4.000 euro.
Il reddito forfettario è pari a 30.000 × 78% = 23.400 euro.
Deducendo i contributi di 4.000 euro, il reddito imponibile scende a 19.400 euro; con l’aliquota agevolata al 5%, l’imposta sostitutiva dovuta è pari a 970 euro per ciascuno dei primi cinque periodi d’imposta, a condizione che permangano le condizioni per la fruizione del beneficio.
5. Tabella requisiti regime forfettario 2026
| Requisito | Descrizione | Valore/soglia 2026 | Note operative |
|---|---|---|---|
| Soggetto | Persona fisica che esercita attività di impresa, arte o professione | – | Sono escluse società di persone, di capitali ed enti; il regime è riservato alle persone fisiche. |
| Ricavi/compensi | Ricavi o compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno | ≤ 85.000 euro | Superare 85.000 ma non 100.000 comporta uscita dall’anno successivo; oltre 100.000, fuoriuscita immediata. |
| Spese per personale | Spese per lavoro dipendente, accessorio, collaboratori, anche a progetto | ≤ 20.000 euro lordi | Importo complessivo dell’anno precedente, senza ragguaglio ad anno; vanno considerati compensi lordi, contributi inclusi. |
| Redditi lavoro dipendente/pensione | Redditi ex artt. 49‑50 TUIR percepiti nell’anno precedente | ≤ 35.000 euro lordi | Soglia prorogata al 2026; oltre il limite opera causa ostativa, salvo cessazione del rapporto. |
| Regimi speciali IVA | Applicazione regimi speciali IVA o altri regimi forfettari di reddito | Non ammessi | L’applicazione di un regime speciale preclude il forfettario per tutte le attività del contribuente, con limitate eccezioni per l’agricoltura ex art. 32 TUIR. |
| Partecipazioni | Partecipazioni in società di persone, associazioni, imprese familiari, SRL collegate | Non ammesse | È necessario rimuovere le partecipazioni ostative prima dell’accesso; la prassi è rigorosa sul punto. |
| Rapporti con ex datore | Attività svolta prevalentemente verso attuale o recente datore di lavoro | Non ammessa | Rilevano rapporti in corso o pregressi nei due anni; la prevalenza va valutata sui compensi percepiti. |
| Aliquota imposta | Aliquota sostitutiva su reddito forfettario | 15% (5% start‑up) | Il 5% richiede nuova attività, assenza di attività analoghe nei tre anni precedenti e non mera prosecuzione di lavoro dipendente. |
| Contributi previdenziali | Trattamento dei contributi obbligatori | Deducibilità integrale | I contributi riducono il reddito forfettario prima dell’applicazione dell’imposta; rilevano anche ai fini delle soglie contributive. |
| IVA | Applicazione del tributo | Esclusione dall’applicazione | Non si addebita IVA in fattura né si detrae quella sugli acquisti; regole specifiche per operazioni intra ed extra UE. |
6. Tabella comparativa: forfettario vs ordinario/semplificato
| Aspetto | Regime forfettario 2026 | Regime ordinario/semplificato |
|---|---|---|
| Calcolo del reddito | Ricavi/compensi moltiplicati per coefficiente di redditività, meno contributi previdenziali deducibili. | Ricavi meno costi deducibili, inclusi costi di gestione, ammortamenti e contributi, secondo il principio di cassa o di competenza. |
| Aliquota d’imposta | Imposta sostitutiva fissa al 15% o, per le start‑up, al 5% per i primi cinque anni. | IRPEF per scaglioni, con aliquota marginale crescente, addizionali regionali e comunali; IRAP ove dovuta. |
| IVA | Esclusione dall’imposta: niente IVA in fattura, niente detrazione, niente liquidazioni periodiche. | Applicazione ordinaria dell’IVA, con addebito in fattura, liquidazioni periodiche e diritto di detrazione sull’imposta sugli acquisti. |
| Adempimenti contabili | Semplificati: esonero dai registri IVA, niente liquidazioni, niente ISA, quadro LM in Redditi PF. | Registri IVA, liquidazioni, comunicazioni, ISA, tenuta di prima nota e, talvolta, scritture più articolate; quadro RF/RE/RG in Redditi PF e dichiarazione IVA annuale. |
| Ritenute d’acconto | Di regola non si applicano ritenute sui compensi percepiti e il contribuente non agisce come sostituto d’imposta per i compensi corrisposti in ambito professionale. | I professionisti subiscono ritenute d’acconto e possono essere tenuti a operare ritenute su compensi a terzi, con obbligo di CU e modello 770. |
| Contributi previdenziali | Base contributiva coincidente con il reddito forfettario; per artigiani/commercianti possibile riduzione del 35% su richiesta. | Base contributiva legata al reddito ordinario; nessuna riduzione automatica collegata al regime fiscale. |
| Obblighi dichiarativi | Dichiarazione dei redditi con quadro LM per reddito forfettario e imposta sostitutiva; di norma esonero da dichiarazione IVA. | Dichiarazione dei redditi con quadri ordinari, dichiarazione IVA, eventuale dichiarazione IRAP e dichiarazioni correlate (ISA). |
| Vantaggi principali | Semplificazione amministrativa, prevedibilità del carico fiscale, imposta spesso più bassa per attività a bassa incidenza di costi, nessuna IVA da versare. | Possibilità di dedurre analiticamente i costi e detrarre l’IVA sugli acquisti, regime più adatto ad attività con costi elevati e importanti investimenti. |
| Criticità | Impossibilità di dedurre costi analitici e detrarre l’IVA, limiti di accesso e permanenza, incompatibilità con vari regimi speciali e altre agevolazioni. | Maggiore complessità contabile e fiscale, potenziale aliquota IRPEF effettiva più elevata, oneri amministrativi più gravosi. |
7. FAQ operative
Chi può accedere al regime forfettario nel 2026?
Possono accedere le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni e che nel 2025 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, sostenuto spese per personale non oltre 20.000 euro lordi, percepito redditi di lavoro dipendente o pensione non superiori a 35.000 euro lordi, e non si trovano in presenza di cause ostative quali partecipazioni in società di persone o regimi speciali IVA.
Cosa accade se supero la soglia dei ricavi?
Se nel 2026 i ricavi/compensi superano 85.000 ma non 100.000 euro si mantiene il regime per il 2026 e si passa all’ordinario dal 2027; se i ricavi oltrepassano 100.000 euro il regime cessa nello stesso 2026 dal momento del superamento e le operazioni che determinano il superamento devono essere assoggettate a IVA secondo le regole ordinarie.
Quando posso applicare l’aliquota del 5%?
L’aliquota del 5% è riservata ai contribuenti che avviano una nuova attività e, per i primi cinque anni, rispettano le condizioni previste dall’art. 1, comma 65, L. 190/2014, in particolare l’assenza di esercizio di attività analoghe nei tre anni precedenti, la non mera prosecuzione di lavoro dipendente (salvo eccezioni) e l’assenza di trasferimenti artificiosi di ricavi da parte di soggetti collegati.
Come funziona la fatturazione elettronica per i forfettari?
I contribuenti in regime forfettario sono tenuti alla fatturazione elettronica, salvo residuali esoneri, e devono emettere fatture senza indicare IVA, riportando il riferimento al regime agevolato e assolvendo l’imposta di bollo quando dovuta; non si espongono ritenute d’acconto e restano fermi gli obblighi di numerazione, conservazione e corretta indicazione dei dati del cliente.
È possibile passare dal regime ordinario al forfettario e viceversa?
Il passaggio dal regime ordinario o semplificato al forfettario è possibile dall’anno successivo a quello in cui risultano soddisfatti i requisiti di accesso e rimosse eventuali cause ostative, senza necessità di specifica opzione in sede di inizio (il forfettario è regime naturale) ma con le consuete attenzioni ai comportamenti concludenti e alle comunicazioni INPS per le agevolazioni contributive.
La fuoriuscita dal forfettario verso il regime ordinario può avvenire per opzione, manifestata tramite comportamento concludente e comunicata nel quadro VO della dichiarazione IVA, con vincolo minimo triennale, oppure per obbligo, in presenza di superamento delle soglie o sopravvenire di cause ostative.
Quali sono gli errori più frequenti da evitare?
Gli errori più ricorrenti consistono nell’ignorare la presenza di partecipazioni ostative, nel non considerare i limiti relativi ai redditi di lavoro dipendente o pensione, nell’applicare il coefficiente di redditività errato rispetto al codice ATECO, nel non monitorare correttamente il superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro e nel sottovalutare l’impatto della mancata detrazione IVA sugli acquisti, oltre a errori formali nella fatturazione elettronica (mancata indicazione del regime, gestione impropria dell’imposta di bollo).
Cosa devo fare se mi accorgo di aver applicato il regime forfettario senza averne diritto?
In caso di applicazione errata del regime, è necessario intervenire tempestivamente per evitare sanzioni più gravi. Il primo passo consiste nel ricalcolare correttamente il reddito e le imposte secondo il regime ordinario, predisponendo una dichiarazione integrativa per l’anno o gli anni interessati. Se sono state emesse fatture senza IVA quando invece era dovuta, occorre regolarizzare la posizione tramite autofattura o nota di variazione, a seconda dei casi. È inoltre opportuno verificare l’impatto sui contributi previdenziali e procedere con eventuali conguagli. Un intervento rapido riduce l’esposizione a sanzioni e interessi, per cui è consigliabile rivolgersi a un professionista per gestire correttamente la procedura.
8. Riepilogando
Il regime forfettario continua a rappresentare, anche nel 2026, uno strumento fiscale di grande utilità per professionisti e piccoli imprenditori che operano con volumi contenuti e desiderano una gestione amministrativa semplificata. La sua efficacia dipende però dalla corretta valutazione dei requisiti di accesso, dalla consapevolezza delle cause ostative e dalla capacità di monitorare costantemente la propria posizione fiscale. Il confronto con il regime ordinario evidenzia vantaggi significativi in termini di imposta e adempimenti, ma richiede attenzione per evitare errori che possono comportare conseguenze rilevanti. Una gestione informata e un controllo periodico dei parametri di legge permettono di sfruttare appieno le opportunità del regime, mantenendo al tempo stesso un elevato livello di compliance fiscale.



