FAQ – Impianti Fotovoltaici: Aspetti Autorizzativi, Tecnici e Normativi

Queste FAQ forniscono una panoramica completa e aggiornata degli aspetti autorizzativi, tecnici e normativi relativi agli impianti fotovoltaici, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 190/2024 e alle disposizioni specifiche per la Regione Sardegna in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, con riferimento all’articolo pubblicato in questa pagina.

1. Quali documenti servono per la SCIA-PAS per impianto fotovoltaico?

La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), che opera mediante il meccanismo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), richiede una documentazione completa e dettagliata da presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Documentazione obbligatoria

La documentazione da allegare alla dichiarazione SCIA-PAS comprende i seguenti elementi:

  • Modello PAS firmato digitalmente dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta individuale, anche tramite procura speciale;

  • Scheda tecnica dell’impianto con i dati identificativi del proponente e la descrizione dettagliata dell’impianto;

  • Progetto di fattibilità tecnico-economica che illustra le caratteristiche tecniche e i costi dell’intervento;

  • Relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra) che attesta la conformità urbanistica, normativa e strutturale delle opere da eseguire;

  • Elaborati progettuali completi, comprensivi di planimetrie, sezioni, prospetti e particolari costruttivi;

  • Relazione tecnica con dati del proponente e descrizione dettagliata dell’impianto;

  • Documenti di assenso, quando necessari, quali autorizzazioni paesaggistiche, idrogeologiche, ambientali e vincoli di tutela;

  • Cronoprogramma dei lavori con indicazione delle tempistiche di realizzazione;

  • Relazione di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici;

  • Estratti catastali, fotografie e planimetrie aggiornate dell’area di intervento;

  • Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del progettista;

  • Procura per la presentazione telematica, se richiesta dal regolamento locale;

  • Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria comunali.

Autorizzazione paesaggistica

Quando l’impianto ricade in aree soggette a vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), è necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. Tale documentazione deve essere allegata alla SCIA-PAS prima della presentazione.

Certificato di collaudo finale

Al termine dei lavori, deve essere presentato il certificato di collaudo finale, firmato da un tecnico abilitato, che certifica la regolare esecuzione in conformità al progetto approvato. L’assenza di uno qualsiasi dei documenti obbligatori può determinare la sospensione della pratica da parte del Comune.

Modalità di presentazione

La SCIA-PAS deve essere trasmessa attraverso la piattaforma telematica SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) o SUER (Sportello Unico per l’Edilizia Residenziale), mediante invio con firma digitale. In alcuni casi specifici previsti dal regolamento locale, può essere ammessa la presentazione cartacea.

Conseguenze dell’omissione

L’assenza della SCIA-PAS nei casi previsti costituisce abuso edilizio, con possibili sanzioni amministrative o penali. Il principio del silenzio-assenso si applica solo se la SCIA è correttamente presentata e completa di tutti gli allegati richiesti.


2. Quando è necessaria l’Autorizzazione Unica per impianti fotovoltaici?

L’Autorizzazione Unica (AU) rappresenta il regime autorizzativo più complesso e articolato per l’installazione di impianti fotovoltaici, riservato agli interventi di maggiore impatto o potenza.

Soglie di potenza per l’Autorizzazione Unica

L’Autorizzazione Unica è richiesta nei seguenti casi:

  • Impianti con potenza nominale superiore a 10 MW in aree idonee;

  • Impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 1 MW nelle aree non idonee, oppure 10 MW nelle aree idonee;

  • Impianti con potenza superiore a 50 kW quando non ricorrono le condizioni per la PAS o l’attività libera;

  • Impianti che comportano impatti significativi sul territorio, indipendentemente dalla potenza, per vincoli paesaggistici, ambientali o territoriali.

Incremento delle soglie in aree specifiche

Il D.L. n. 13/2023 (Decreto PNRR) ha innalzato le soglie di potenza per cui è richiesto il procedimento di Autorizzazione Unica, portandola da 1 MW a 10 MW per impianti fotovoltaici a terra in aree idonee, e fino a 20 MW in specifici contesti territoriali. Questa modifica normativa ha significativamente semplificato l’iter per impianti di media-grande potenza localizzati in aree idonee.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con una potenza complessiva superiore a 10 MW sono soggetti a VIA statale. Tuttavia, queste soglie sono state aumentate da 1 a 10 MW e da 10 a 20 MW, secondo l’articolo 47, comma 11-bis del D.L. n. 13/2023, per gli impianti situati in determinate aree.

Procedimento amministrativo

L’Autorizzazione Unica richiede il rilascio di un’autorizzazione formale da parte dell’autorità competente, previo espletamento della conferenza di servizi. La conferenza di servizi è convocata dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e assensi necessari da parte delle amministrazioni coinvolte.

Modello unico per l’Autorizzazione Unica

Con il D.M. n. 441/2025, è stato introdotto il modello unico obbligatorio per la richiesta dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2024. L’Allegato B del D.M. 441/2025 costituisce il modello che deve essere utilizzato per tutte le richieste presentate a partire dall’11 dicembre 2025.

Modello Unico Semplificato

Per alcuni casi specifici, è previsto un Modello Unico Semplificato che si rivolge solamente a quegli impianti che andranno realizzati presso realtà già dotate di punti di prelievo in bassa tensione, con una potenza non superiore a quella disponibile in prelievo, con una potenza nominale superiore a 20 kW, senza altri impianti di produzione nello stesso punto di prelievo, installati in maniera integrata o aderente al tetto, con richiesta contestuale dell’opzione dello scambio sul posto.


3. Come cambiano le regole per fotovoltaico a terra dopo il D.Lgs. 190/2024?

Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che costituisce il Testo Unico delle Fonti Energetiche Rinnovabili, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del fotovoltaico a terra, con particolare riferimento alle aree idonee e ai divieti in zone agricole.

Definizione di aree idonee

Il D.Lgs. n. 190/2024, modificato dal D.L. n. 175/2025, ha ampliato e precisato le aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici. Sono considerate aree idonee:

  • I siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;

  • Le aree dei siti oggetto di bonifica;

  • Le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

  • Gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

  • Le aree industriali, artigianali, commerciali, direzionali, di logistica e data center;

  • I parcheggi (solo coperture);

  • Gli invasi idrici e i laghi di cava;

  • Gli impianti del servizio idrico integrato;

  • Le aree adiacenti agli stabilimenti industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) entro 350 metri;

  • Le aree adiacenti alle autostrade entro 300 metri.

Divieto di fotovoltaico a terra in zone agricole

L’art. 11-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024 stabilisce che l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita esclusivamente:

  • Nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;

  • Nelle aree limitate specificamente individuate dalla norma (cave, discariche, stabilimenti industriali + 500 metri, autostrade + 300 metri);

  • Per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

  • Per i progetti PNRR/PNC;

  • Per gli impianti agrivoltaici, che sono sempre consentiti.

Definizione di impianto agrivoltaico

Una novità rilevante del D.Lgs. n. 190/2024 è l’introduzione, all’art. 4, comma 1, lett. f-bis, della definizione di impianto agrivoltaico: “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

Limiti di Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

L’art. 11-bis, comma 4, lett. g) stabilisce che le aree agricole qualificabili come idonee a livello regionale non possono essere inferiori allo 0,8 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) né superiori al 3 per cento della SAU. Sono possibili percentuali specifiche a livello comunale secondo la lettera h).

Fascia di rispetto dai beni tutelati

L’art. 11-bis, comma 4, lett. m) stabilisce una fascia di rispetto di 500 metri per il fotovoltaico e di 3 km per l’eolico dai beni tutelati. Tale limite è vincolante per la qualificazione delle aree idonee da parte delle Regioni.

Divieto di divieti generici

Una disposizione particolarmente innovativa è contenuta nell’art. 11-bis, comma 4, lett. d), che stabilisce espressamente l’impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Tale norma impedisce alle amministrazioni locali di adottare provvedimenti generici di divieto senza specifiche motivazioni tecniche.

Parere paesaggistico non vincolante in aree idonee

Per gli impianti ricadenti interamente in aree idonee, il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante. La realizzazione degli impianti negli Allegati A e B in aree idonee non è subordinata ad autorizzazione paesaggistica. I termini per il rilascio del parere sono ridotti di un terzo.


4. Quali sono i requisiti tecnici e antincendio per impianti con batterie BESS?

I sistemi di accumulo elettrochimico (BESS – Battery Energy Storage System) sono soggetti a specifici requisiti tecnici e di sicurezza antincendio, disciplinati dalle Linee Guida emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Normativa di riferimento

I requisiti antincendio per i sistemi BESS sono definiti dalle seguenti fonti normative:

  • Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 21021 del 23 dicembre 2024, contenente le linee guida di prevenzione incendi inerenti i sistemi di accumulo di energia elettrica;

  • Nota del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. n. 9467 del 5 giugno 2025;

  • Nota del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. n. 14030 del 1° settembre 2025;

  • D.M. 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) e successive modifiche.

Requisiti per gli impianti elettrici

Gli impianti elettrici associati ai sistemi BESS devono rispondere agli obiettivi di sicurezza antincendio definiti nei paragrafi S.10.5 (“Obiettivi di sicurezza antincendio”) ed S.10.6.1 (“Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica”) del D.M. 3 agosto 2015.

In particolare, gli impianti devono essere:

  • Suddivisi in circuiti terminali distinti, assicurando l’autonomia dei circuiti che alimentano i servizi di sicurezza rispetto a quelli destinati ai servizi per il pubblico;

  • Protetti dal fuoco, conformemente alle specifiche previste dalle normative tecniche di riferimento applicabili, con requisiti non inferiori a quanto riportato nella tabella di classificazione della resistenza al fuoco degli impianti.

Sistema di rilevazione automatica di incendio

I locali dedicati alle batterie e i container per batterie devono essere dotati di rilevatori automatici di incendio, in conformità alla norma UNI 9795/EN 54-1, che impiegano sensori per rilevare gas, fumo e/o calore.

Nel caso in cui i valori di sicurezza vengano superati, è previsto l’intervento del sistema antincendio per garantire la messa in sicurezza del sistema. Inoltre, il sistema dovrà essere equipaggiato con dispositivi per la prevenzione e gestione delle miscele esplosive.

Impianti fissi antincendio

All’interno dei container batterie o nei locali batterie devono essere installati impianti fissi antincendio con caratteristiche specifiche definite dalle linee guida. Tali impianti devono essere progettati in modo da garantire l’intervento automatico in caso di rilevazione di condizioni anomale.

Separazione e compartimentazione

I sistemi BESS devono essere installati in locali dedicati o container appositamente progettati, con adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco e compartimentazione. La separazione dei sistemi di accumulo da altre aree dell’impianto fotovoltaico è essenziale per limitare la propagazione di eventuali incendi.

Disciplina delle garanzie per impianti BESS

Per gli impianti BESS realizzati in modalità stand-alone, è prevista una specifica disciplina delle garanzie, definita dagli allegati regionali. Ad esempio, la Regione Veneto ha adottato l’Allegato B “Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone” e l’Allegato B1 “Schema di contratto di garanzia inerente gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone”.

Conformità ai requisiti tecnici

I sistemi BESS devono rispettare gli standard tecnici di sicurezza definiti dalle norme CEI EN e dalle linee guida del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La conformità deve essere attestata mediante certificazioni e dichiarazioni di conformità rilasciate da tecnici abilitati.


5. Quali sono le linee guida regionali per comunità energetiche rinnovabili (CER) in Sardegna?

La Regione Autonoma della Sardegna ha adottato una disciplina specifica per promuovere e sostenere la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con l’obiettivo di favorire l’autoconsumo e la condivisione dell’energia prodotta dai membri delle comunità.

Normativa regionale di riferimento

Il quadro normativo regionale per le CER in Sardegna è definito da:

  • Legge Regionale 13 ottobre 2022, n. 15, che stabilisce le disposizioni per favorire la costituzione e il funzionamento delle comunità energetiche rinnovabili;

  • Legge Regionale sulle Aree Idonee, approvata dalla Giunta Todde, che declina i criteri che rendono un’area idonea o non idonea all’installazione di impianti rinnovabili e stanzia circa 700 milioni di euro per le comunità energetiche, impianti fotovoltaici e accumuli di energia elettrica per autoconsumo dal 2025 al 2030.

Obiettivi e finalità

La normativa regionale persegue i seguenti obiettivi:

  • Il supporto alle pubbliche amministrazioni per favorire la creazione di comunità energetica da fonti energetiche rinnovabili (FER) e la loro partecipazione diretta;

  • La rimozione degli ostacoli normativi e amministrativi per lo sviluppo delle comunità energetiche da FER;

  • La promozione della cooperazione con ARERA e i gestori delle reti di distribuzione e i produttori di energia per facilitare il perseguimento degli obiettivi delle comunità energetiche da FER e l’accesso ai mercati.

Contributi e finanziamenti regionali

La Giunta Regionale della Sardegna ha approvato, con delibera del 10 settembre 2025, uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro per contributi a fondo perduto destinati a:

  • Studio di fattibilità tecnico-economica, con finanziamento nella misura del 100 per cento;

  • Supporto alla costituzione e all’avvio delle CER.

La Legge Regionale sulle Aree Idonee stanzia circa 700 milioni di euro per il periodo 2025-2030, destinati a:

  • Cittadini sardi per impianti fotovoltaici sui tetti;

  • Imprese per impianti da realizzare presso i loro manufatti edili (compresi piazzali, parcheggi, ecc.);

  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

  • Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e altri enti pubblici regionali per impianti collocati presso i propri manufatti edili.

I fondi sono erogati tramite sovvenzioni a fondo perduto e attraverso il ricorso a strumenti finanziari.

Progetto CER Sardegna

Il progetto “CER Sardegna”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, si pone il duplice obiettivo di promuovere il modello CER su tutto il territorio dell’isola e di formare e affiancare il personale degli enti locali nel processo di avvio, costituzione e gestione delle comunità energetiche rinnovabili.

Il progetto prevede:

  • Un Corso di Alta Formazione sulle Comunità di Energia Rinnovabile per gli enti locali, con l’obiettivo di promuovere e favorire la transizione energetica;

  • Un servizio di assistenza tecnica che si realizzerà tramite un supporto puntuale da parte di consulenti ed esperti individuati all’interno del progetto.

Soggetti attuatori del progetto

Il progetto è realizzato da:

  • Sosor S.p.A., società in house della Regione Sardegna, particolarmente esperta nella progettazione e attuazione di progetti complessi per conto di organizzazioni, enti e amministrazioni pubbliche, nella conduzione di progetti con utilizzo delle nuove tecnologie, nella gestione di azioni di affiancamento consulenziale alle organizzazioni;

  • Green Integration Partners S.r.l., leader nelle riqualificazioni energetiche in Sardegna, posizionata come facilitatore nei processi di collegamento ed interazione tra il settore pubblico e privato.

Finalità delle comunità energetiche

L’obiettivo primario della comunità energetica è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e l’immagazzinamento dell’energia attraverso sistemi di accumulo. La disciplina regionale mira a creare un modello di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, con benefici in termini di risparmio economico per cittadini, aziende e amministrazioni.

Accesso ai contributi

I contributi regionali sono destinati a Comuni e altri enti pubblici per lo studio di fattibilità tecnico-economica e per le attività di costituzione e avvio delle CER. La misura rappresenta uno strumento concreto per superare la principale barriera all’avvio delle comunità energetiche, costituita dai costi iniziali di progettazione e costituzione.

Author: Antonello

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