Perché il D.lgs. 201/2022 è una riforma “strutturale” per gli enti locali

Il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 riordina la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, inserendosi tra le riforme richieste dal PNRR in materia di concorrenza e servizi di interesse economico generale.​
Non è una riforma “tecnica” per addetti ai lavori della sola PA: definisce un modello stabile per istituire, affidare, regolamentare e controllare i servizi di interesse economico generale a livello locale, con impatti diretti sulla gestione economico‑finanziaria di enti e società partecipate.​

Il decreto si colloca come disciplina generale e integrativa delle normative settoriali (idrico, rifiuti, trasporti, energia, ecc.), che continuano ad applicarsi per gli aspetti specifici di ciascun servizio.​
Per i commercialisti rappresenta quindi un nuovo “ambiente regolato” in cui leggere numeri, contratti e organizzazione, muovendosi tra diritto UE, contabilità pubblica e analisi economico‑aziendale.​

Ambito di applicazione: servizi di interesse economico generale locali e SPL a rilevanza economica

L’art. 1 chiarisce che il decreto disciplina i “servizi di interesse economico generale prestati a livello locale”, che gli enti locali devono assicurare quando la legge o i bisogni della comunità richiedono un intervento pubblico per garantire accesso e qualità.​
All’interno di questo perimetro, particolare attenzione è riservata ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, cioè ai servizi erogati o suscettibili di essere erogati a fronte di corrispettivi su un mercato, che non sarebbero forniti, o lo sarebbero a condizioni peggiori, in assenza di intervento pubblico.​

L’ente locale deve quindi, prima di tutto, “riconoscere” quali servizi rientrano nel novero dei servizi di interesse economico generale locali e, tra questi, quali sono a rilevanza economica, tenendo conto della disciplina settoriale e della reale struttura del mercato sul territorio.​
Questo inquadramento non è neutro: da esso discendono obblighi di motivazione, regole sugli affidamenti, vincoli tariffari, modalità di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e un preciso set di controlli e adempimenti verso ANAC.​

L’istituzione del servizio e la verifica di “liberalizzabilità”

La prima fase del ciclo di vita del servizio è l’istituzione, che il decreto collega strettamente alla verifica dei bisogni della comunità e alla possibilità che il mercato privato li soddisfi senza intervento pubblico.​
L’ente è chiamato a valutare se il risultato può essere perseguito imponendo obblighi di servizio pubblico a operatori che operano in concorrenza, senza contingentare il numero dei soggetti, oppure se sia necessario istituire un servizio pubblico locale di rilevanza economica in senso pieno.​

Questa analisi preliminare – che in dottrina è stata letta come “verifica di liberalizzabilità” – sposta il baricentro dalla mera “scelta della forma di gestione” alla giustificazione stessa dell’esistenza del servizio pubblico locale.​
Ne deriva l’obbligo di una motivazione sostanziale: non basta dire che “si è sempre fatto così”, ma occorre dimostrare che l’intervento pubblico è necessario, proporzionato e coerente con la concorrenza e con il principio di sussidiarietà.​

La scelta della forma di gestione (art. 14)

Il cuore operativo della riforma, per gli enti affidanti, è l’art. 14, che disciplina la scelta della forma di gestione per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.​
L’ente può optare, in sintesi, per: affidamento a terzi mediante gara (con preferenza per la concessione, così da trasferire il rischio operativo al concessionario), affidamento in house providing, società miste pubblico‑private o gestione in economia, quando consentita.​

La scelta deve essere sorretta da una specifica relazione, da adottarsi prima dell’affidamento, nella quale l’ente:

  • descrive il servizio e i bisogni da soddisfare;

  • illustra le alternative gestionali possibili e i relativi pro e contro;

  • motiva la soluzione prescelta in termini di universalità, qualità, efficienza, tariffe orientate ai costi efficienti, investimenti e coerenza con il quadro normativo.​

Questa relazione è il luogo in cui si collegano le esigenze della comunità locale, la disciplina UE su concorrenza e SIEG e le scelte concrete di governance (gara, in house, mista, ecc.).​

Contratto di servizio, compensazioni e tariffe

Una volta individuata la forma di gestione, il decreto insiste molto sul contratto di servizio, che deve definire con precisione: contenuti del servizio, standard qualitativi, obblighi di servizio pubblico, sistema di monitoraggio, penali e modalità di copertura dei costi.​
Per i servizi a rete, le autorità di regolazione (ARERA, ART, ecc.) sono chiamate a fissare costi di riferimento, schemi‑tipo di piani economico‑finanziari, indicatori e livelli minimi di qualità, che diventano parametri oggettivi per la valutazione degli affidamenti e per la determinazione delle tariffe.​

Le tariffe devono essere correlate ai “costi efficienti”, all’equilibrio economico‑finanziario della gestione e alla corretta quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico‑finanziario.​
Laddove l’ente riconosca compensazioni economiche per obblighi di servizio pubblico, esse devono essere strutturate in modo compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sui servizi di interesse economico generale, evitando sovracompensazioni.​

Affidamenti in house e controlli rafforzati

L’affidamento in house non viene vietato, ma circondato da cautele: deve essere oggetto di motivazione rafforzata nella relazione ex art. 14 e supportato da un assetto di controllo analogo effettivo e da adeguate condizioni di equilibrio economico‑finanziario.​
In tale contesto assume rilievo la capacità dell’ente di dimostrare che l’in house garantisce risultati almeno equivalenti (in termini di qualità, efficienza, investimento, tariffe) rispetto al mercato, e che la società affidataria dispone di un’organizzazione e di strumenti di controllo coerenti con il ruolo di gestore di un SIEG.​

La disciplina si coordina con il TUSP (D.lgs. 175/2016) e con il Codice dei contratti pubblici per gli aspetti legati alla costituzione delle società, al perimetro delle attività consentite e alla qualificazione degli affidamenti come concessioni o appalti.​
Ne deriva un sistema integrato in cui la scelta dell’in house non è più un riflesso automatico, ma una opzione che comporta obblighi stringenti di motivazione, controllo e trasparenza.​

Trasparenza e ruolo di ANAC

Un elemento qualificante del D.lgs. 201/2022 è l’affidamento ad ANAC del compito di pubblicare la documentazione relativa agli affidamenti e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmessa dagli enti locali.​
Sul portale ANAC confluiranno gli atti fondamentali (delibere, contratti di servizio, relazioni ex art. 14 e art. 30, dati gestionali), consentendo un controllo diffuso sulla coerenza delle scelte degli enti, sulla qualità dei servizi e sul rispetto delle regole di concorrenza.​

La trasparenza non ha solo una funzione “anticorruzione”, ma anche di accountability economica: i dati e i documenti inviati diventano la base per confronti tra territori, per analisi settoriali e per verifiche di efficienza e sostenibilità delle gestioni.​
Questo rende ancora più delicata la qualità tecnica delle relazioni, dei PEF e dei report di monitoraggio predisposti dagli enti affidanti e dai gestori.​

La ricognizione periodica ex art. 30: un “tagliando” obbligatorio

L’art. 30 introduce l’obbligo, per Comuni sopra i 5.000 abitanti (e altri enti indicati dalla norma), di una ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.​
La ricognizione deve rilevare, per ciascun servizio affidato, l’andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto, con un livello di dettaglio che consenta all’ente di valutare se la forma di gestione e le condizioni dell’affidamento restano adeguate.​

Questa verifica non è una mera fotografia, ma una base per decisioni: continuare, modificare o rimettere in gara il servizio, rinegoziare il contratto di servizio, intervenire su tariffe e standard, o persino riconsiderare la stessa istituzione del servizio.​
In pratica, l’ente è chiamato a gestire i servizi pubblici locali come un portafoglio di attività da monitorare con criteri economico‑aziendali, non solo giuridico‑formali.​

Un nuovo spazio professionale per i commercialisti

In questo quadro normativo, il commercialista può svolgere un ruolo che va ben oltre la tradizionale revisione contabile degli enti e delle partecipate.​
Le competenze che trovano corrispondenza diretta nelle esigenze della riforma sono, in particolare:

  • analisi economico‑finanziaria e supporto alla redazione delle relazioni ex art. 14 (confronto tra forme di gestione, scenari di costo, valutazione dell’impatto tariffario e sugli equilibri di bilancio);​

  • costruzione, verifica e asseverazione dei piani economico‑finanziari, anche alla luce delle linee guida e degli schemi‑tipo indicati dalle autorità di regolazione e dalla normativa nazionale;​

  • progettazione di sistemi di controllo di gestione e cruscotti informativi per il controllo analogo e il monitoraggio dei servizi affidati, integrando indicatori di performance, indici di crisi e dati qualitativi;​

  • supporto operativo alla ricognizione periodica ex art. 30, traducendo gli obblighi normativi in report strutturati e leggibili per organi politici e struttura amministrativa;​

  • consulenza su governance, contratti di servizio e rapporti tra ente locale, società partecipate e regolatori, con attenzione al coordinamento tra D.lgs. 201/2022, TUSP, Codice dei contratti pubblici e discipline settoriali.​

Per chi esercita la professione, il mondo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica si presenta dunque come un campo in cui le competenze tipiche del commercialista – pianificazione, controllo, analisi di sostenibilità, cultura del dato – diventano leve essenziali per aiutare Comuni e gestori a trasformare un obbligo normativo complesso in scelte consapevoli e in servizi migliori per le comunità locali.

Author: Antonello

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