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Sanzioni percentuali su imposta/base – Violazioni dichiarative e monitoraggio
Valori orientativi ricavati dal nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 173/2024 – TUSAN – e norme vigenti, incluse le modifiche all’art. 13 D.Lgs. 471/1997), utili per impostare la sanzione_base del motore. Le percentuali contrassegnate con * sono parametri medi interni di simulazione e non corrispondono a una misura “secca” prevista direttamente dalla norma.
| Caso reale | Impostazioni tool (tipo_tributo / tipo_violazione) | Base economica | Range / misura sanzione edittale (riferimento normativo) | sanzione_base nel motore |
|---|---|---|---|---|
| Omesso / tardivo versamento IRPEF, IRES, addizionali | IRPEF_SALDO, IRPEF_ACCONTO, IRES_SALDO, IRES_ACCONTO, ADD_REG_SALDO, ADD_COM_SALDO + OMESSO_VERSAMENTO |
Imposta non versata | 30% (violazioni anteriori alla riforma) → 25% per omessi/insufficienti/tardivi versamenti (art. 13 D.Lgs. 471/1997 come modificato e recepito nel TUSAN) | 0.30 se data < 01/09/2024, 0.25 se data ≥ 01/09/2024 |
| Omesso / tardivo versamento IVA periodica o saldo | IVA_PERIODICA, IVA_SALDO + OMESSO_VERSAMENTO |
IVA non versata | 30% → 25% nel nuovo quadro TUSAN per omessi/insufficienti/tardivi versamenti IVA (art. 13 D.Lgs. 471/1997 riformato) | 0.30 / 0.25 (vecchio/nuovo sistema) |
| Omesso versamento ritenute (es. 1040) | RIT_1040 + OMESSO_VERSAMENTO |
Ritenute operate e non versate | 30% → 25% nel nuovo sistema per omesso/insufficiente versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997 riformato; disciplina specifica sostituti d’imposta nel TUSAN) | 0.30 / 0.25 |
| Omesso versamento IMU | IMU + OMESSO_VERSAMENTO |
IMU non versata | Regime generale allineato al 25% per omessi/insufficienti/tardivi versamenti d’imposta, ferma restando la normativa speciale IMU e gli eventuali rinvii ai tributi erariali | 0.30 / 0.25 (allineamento al regime generale; verificare sempre disciplina IMU specifica) |
| Omesso versamento imposte sostitutive (es. cedolare secca) | IMPOSTE_SOSTITUTIVE + OMESSO_VERSAMENTO |
Imposta sostitutiva non versata | 30% → 25% su imposte non versate (art. 13 D.Lgs. 471/1997 riformato, con inquadramento nel TUSAN) | 0.30 / 0.25 |
| Dichiarazione redditi infedele (maggiore imposta accertabile) | DICHIARAZIONE_REDDITI + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_IMPOSTE |
Maggiore imposta accertabile | Nuovo quadro TUSAN: 70% della maggiore imposta come misura base, con minimi/massimi monetari e aggravanti per condotte più gravi | 0.70 (valore base allineato al TUSAN) |
| Dichiarazione redditi omessa con imposta dovuta | DICHIARAZIONE_REDDITI + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_IMPOSTE (caso “omessa”) |
Imposta dovuta non dichiarata | 120% dell’imposta dovuta come misura base nel nuovo impianto (superamento del vecchio range 120–240% nella prassi ricostruttiva del TUSAN) | 1.20 (valore minimo utilizzato come base di calcolo) |
| Dichiarazione IVA infedele | DICHIARAZIONE_IVA + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_IMPOSTE |
Maggiore IVA accertabile | 70% della maggiore imposta (misura base TUSAN, con possibili aggravanti in caso di frode) | 0.70 |
| Dichiarazione IVA omessa con imposta dovuta | DICHIARAZIONE_IVA + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_IMPOSTE (caso “omessa”) |
IVA dovuta non dichiarata | 120% dell’IVA dovuta come misura base nel nuovo quadro, con possibili incrementi in presenza di circostanze aggravanti | 1.20 (valore minimo come base di calcolo) |
| Tardiva integrazione / autofattura reverse charge | REVERSE_CHARGE + REVERSE_TARDIVA_AUTOFATTURA |
IVA che avrebbe dovuto essere integrata/autofatturata | Disciplina IVA specifica con sanzioni ridotte per regolarizzazione spontanea; non esiste una misura “unica” del 15% in norma (si rinvia alle disposizioni speciali IVA e al TUSAN) | 0.15* (valore medio interno di motore, da calibrare caso per caso) |
| Quadro RW / monitoraggio (attività in paesi “white list”) | RW_MONITORAGGIO + MONITORAGGIO |
Valore non dichiarato delle attività estere | 3%–15% del valore non dichiarato (art. 5 D.L. 167/1990 e s.m.i.; regole di monitoraggio tuttora applicabili, anche alla luce delle letture post‑TUSAN) | 0.05* (valore medio interno pari al 5%, entro la forbice 3–15%) |
| Quadro RW / monitoraggio (attività in paesi “black list”) | RW_MONITORAGGIO + MONITORAGGIO |
Valore non dichiarato | 6%–30% del valore non dichiarato (stessa base normativa, con raddoppio delle misure per Stati o territori a fiscalità privilegiata) | 0.05* (per ora valore medio interno; futuro adeguamento con flag white/black e possibile innalzamento, es. 0.10) |
Da fare – Reverse charge / tardiva autofattura (0,15)
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La percentuale 0,15 è una scelta di motore, non un dato diretto: la disciplina IVA sulle irregolarità in RC/autofattura prevede sanzioni ridotte rispetto alle ordinarie, ma l’entità non è un 15% fisso “di legge” e varia a seconda di casistiche (es. errori che non incidono sul versamento, regolarizzazioni spontanee, ecc.).
Da fare – Quadro RW / monitoraggio (3–15% e 6–30%)
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Le forchette 3–15% (white) e 6–30% (black) sono conformi al quadro normativo tradizionale del monitoraggio (art. 5 D.L. 167/1990 e s.m.i., tuttora richiamato anche nella prassi post‑TUSAN).
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La scelta di usare 0,05 come “media 5%” è una semplificazione: è ragionevole per il motore, ma non è un valore codificato.
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Per i Paesi black list, 6–30% è corretto; nel motore viene indicato 0,05, va considerato come “placeholder in attesa di flag white/black”, perché la norma consentirebbe anche valori medi più alti (es. 0,10).
Sanzioni fisse di base – Violazioni dichiarative e monitoraggio
Importi fissi “canonici” utilizzati come riferimento per violazioni formali e dichiarazioni tardive, con richiamo alle riduzioni da ravvedimento (1/10, 1/9 ecc.). Anche in questo caso, quando la sanzione è strettamente fissa, il motore può limitarsi a una nota descrittiva senza trasformarla in percentuale artificiale.
| Caso reale | Impostazioni tool (tipo_tributo / tipo_violazione) | Sanzione fissa di base | Riduzione tipica con ravvedimento | Come gestirla nel motore |
|---|---|---|---|---|
| Dichiarazione redditi tardiva entro 90 giorni | DICHIARAZIONE_REDDITI + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_FORMALE (+ eventuale OMESSO_VERSAMENTO per IRPEF) |
250 € sanzione fissa “canonizzata” per tardiva presentazione entro 90 giorni | Ravvedimento 1/10 → 25 € se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni rispetto al termine (schema post 01/09/2024) | Puoi simulare la componente “formale” con un importo fisso nel report (es. 25 €) oppure con una sanzione_base tecnica (es. 0.03 su una base convenzionale); la parte d’imposta segue la tabella degli omessi versamenti. |
| Dichiarazione IVA tardiva entro 90 giorni | DICHIARAZIONE_IVA + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_FORMALE (+ eventuale OMESSO_VERSAMENTO per IVA) |
250 € sanzione fissa per tardiva presentazione entro 90 giorni | Riduzione 1/10 → 25 € in ravvedimento | Stessa logica: indicare importo fisso per la parte formale; la componente di imposta non versata è calcolata come omesso versamento. |
| Dichiarazione IMU/TASI tardiva/omessa senza debito rilevante | DICHIARAZIONE_IMU_TASI + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_FORMALE |
Sanzioni fisse (es. 50–100 € a regime), spesso collegate a regolamenti locali e norme specifiche sugli enti locali | Ravvedimento con frazioni (1/10, 1/9, ecc.) in funzione del tempo e dei rinvii alla disciplina generale | Meglio un warning testuale che un calcolo percentuale: il motore può ricordare la presenza di sanzioni fisse IMU/TASI e invitare a verificare il regolamento locale. |
| Omessa/tardiva dichiarazione 770 (senza particolare debito d’imposta) | 770 + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_FORMALE |
Sanzioni fisse previste per omessa/tardiva dichiarazione dei sostituti d’imposta | Ravvedimento con riduzione a 1/10 se la dichiarazione è presentata entro i termini previsti | Gestibile come violazione formale con importo fisso riportato in nota; poco significativo trasformarlo in percentuale. |
| Quadro RW presentato entro 90 giorni (tardivo ma non omesso) | RW_MONITORAGGIO + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_FORMALE (solo per questa ipotesi) |
258 € sanzione fissa per tardiva presentazione entro 90 giorni | Ravvedimento con frazione (in passato 1/9 → 28,67 €; oggi da coordinare con le nuove regole TUSAN e prassi sul monitoraggio) | Nel motore è preferibile indicare un importo fisso in nota (es. “sanzione fissa 258 €, ridotta in ravvedimento”) e usare la tabella percentuale precedente solo per gli RW omessi/infedeli veri e propri. |
| Violazioni formali prive di impatto sull’imposta (errori che non pregiudicano i controlli) | DICHIARAZIONE_REDDITI, DICHIARAZIONE_IVA, 770 + VIOLAZIONE_DICHIARATIVA_FORMALE |
Sanzioni fisse contenute, talora non dovute se l’errore non incide sui controlli (principio di ininfluenza) | Eventuali ravvedimenti con frazioni ridotte (1/9, 1/8, ecc.) a seconda del tempo e della tipologia | Il tool può limitarsi a un messaggio informativo, lasciando all’utente l’indicazione dell’eventuale importo; non è opportuno proporre una sanzione_base standard. |
Nota generale: i valori di sanzione_base sono parametri interni al motore di calcolo, calibrati per fornire una simulazione orientativa delle sanzioni dichiarative, dei versamenti e del monitoraggio fiscale. Le percentuali marcate con * (reverse charge, RW “medio” ecc.) rappresentano scelte tecniche di modellizzazione e non misure dettate puntualmente dal legislatore. Per l’applicazione esatta dei minimi e massimi previsti dal Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) e dalle norme speciali (ad esempio monitoraggio RW e disciplina IVA del reverse charge), è necessario valutare il singolo caso concreto alla luce della normativa vigente e dei documenti di prassi.