
Il panorama delle sanzioni tributarie italiane è profondamente cambiato con la pubblicazione e progressiva entrata in vigore del D.Lgs. 173/2024. La disciplina operativa va letta con attenzione tenendo conto di tre periodi di osservazione, che incidono sia sull’aliquota sia sulle modalità di calcolo e sulle opportunità di ravvedimento.
fino al 31 agosto 2025: si applicano le tradizionali regole dei D.Lgs. 471/97 e 472/97;
dal 1 settembre 2025 al 31 dicembre 2025: si passa gradualmente alle regole innovative del 173/2024, che si applicano col regime “ponte” solo alle violazioni commesse in questo periodo;
dal 1 gennaio 2026: entra pienamente in vigore il testo unico del decreto 173/2024, definitivamente abrogando il vecchio sistema.
Vediamo ora in che modo cambia il quadro operativo per ciascuna imposta, distinguendo tra infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e versamenti, e con riferimenti normativi utile per verifica di ogni dato.
Sanzioni tributarie: IRPEF/IRES (imposte sui redditi)
Periodo | Infedele dichiarazione | Omessa dichiarazione | Norme di riferimento |
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Fino al 31/08/2025 | 90%-180% della maggiore imposta dovuta | 120%-240% della maggiore imposta (minimo €250) | Art. 1, 2, D.Lgs. 471/97 |
01/09/25 – 31/12/25 | 70%-130% della maggiore imposta | 120%-240% (confermato) | Art. 27, D.Lgs. 173/2024 |
Dal 01/01/2026 | 70%-130% (definitivo) | 120%-240% (confermato) | Art. 27, D.Lgs. 173/2024 |
Sanzioni tributarie: IVA
Periodo | Infedele/Omessa registrazione/fatturazione | Omesso versamento | Norme di riferimento |
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Fino al 31/08/2025 | 90%-180% dell’IVA non dichiarata o registrata | 30% dell’IVA non versata | Art. 5, 6, 13 D.Lgs. 471/97 |
01/09/25 – 31/12/25 | 70%-130% dell’IVA | 25% dell’IVA non versata | Art. 31, 38 D.Lgs. 173/2024 |
Dal 01/01/2026 | 70%-130% dell’IVA | 25% (definitiva) | Art. 31, 38 D.Lgs. 173/2024 |
Sanzioni tributarie: Registro, Bollo, Successioni
Periodo | Omessa o infedele dichiarazione | Omessa registrazione atti | Norme di riferimento |
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Fino al 31/08/2025 | 120%-240% dell’imposta | 120%-240% dell’imposta (minimo €250) | Art. 10 D.Lgs. 471/97, DPR 131/86 |
01/09/25 – 31/12/25 | 120%-240% dell’imposta (confermato) | 120%-240% dell’imposta | Art. 41 D.Lgs. 173/2024 |
Dal 01/01/2026 | 120%-240% dell’imposta (fisso) | 120%-240% dell’imposta | Art. 41 D.Lgs. 173/2024 |
Ravvedimento operoso
Periodo | Riduzione ordinaria per dichiarazioni | Omessi versamenti (tempistiche) | Norme di riferimento |
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Fino al 31/08/2025 | Fino a 1/6 della sanzione minima | Da 0,1%/giorno a 1,5%-3,75%-4,29%-5% | Art. 13 D.Lgs. 472/97 |
01/09/25 – 31/12/25 | Fino a 1/7 della sanzione | Riduzioni aggiornate secondo nuove tempistiche | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 |
Dal 01/01/2026 | 1/7 (definitivo) | Variazioni analoghe | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 |
Dal 01/01/2026 | 1/9 ravvedimento “breve” | entro 30 giorni | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 |
Compliance
In presenza di inviti alla compliance (es. comunicazioni di anomalie dell’Agenzia Entrate) la disciplina segue le regole del ravvedimento ordinario dell’anno di commissione:
Fino al 31/8/2025: si applicano le riduzioni art. 13 D.Lgs. 472/97.
Dal 1/9/2025: si applicano le nuove riduzioni, ravvedimento agevolato (art. 14+20 D.Lgs. 173/2024).
Nelle ipotesi di annullamento parziale la sanzione può essere ulteriormente ridotta ad 1/3 (art. 20 D.Lgs. 173/2024).
Accertamento e definizione
Se la violazione è oggetto di accertamento (avviso di accertamento, PVC ecc.), decadono le riduzioni del ravvedimento. Si applicano le sanzioni ordinarie per ciascuna imposta in base alla data della violazione.
Possibili ulteriori sconti si applicano solo in caso di adesione o definizione agevolata secondo le regole del periodo:
Art. 27-31 D.Lgs. 173/2024 (dal 1/9/25)
Art. 13 D.Lgs. 471/97 e D.Lgs. 218/97 (fino al 31/8/25)
Tabella riassuntiva a confronto
Imposta | Violazione | Fino 31/08/2025 | 01/09/25 – 31/12/25 | Dal 01/01/2026 (Testo Unico) |
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IRPEF/IRES | Infedele dichiarazione | 90%-180% (ravvedimento 1/6) | 70%-130% (ravvedimento 1/7) | 70%-130% (ravvedimento 1/7) |
IRPEF/IRES | Omessa dichiarazione | 120%-240% | 120%-240% | 120%-240% |
IVA | Infedele dichiarazione | 90%-180% (ravvedimento 1/6) | 70%-130% (ravvedimento 1/7) | 70%-130% (ravvedimento 1/7) |
IVA | Omesso versamento | 30% (riduzioni progressive art.13) | 25% (riduzioni progressive art.14) | 25% (definitiva) |
Registro/etc. | Omessa dichiarazione | 120%-240% | 120%-240% | 120%-240% |
IVA | Indebita compensazione | 30% / 90%–200% | 25% / 70%–100% | 25% / 70%–100% |
In conclusione, la costante evoluzione normativa ha portato a una razionalizzazione delle sanzioni, rendendo il quadro più equilibrato e con migliori opportunità di ravvedimento.
Fonti normative di riferimento
Per approfondire il quadro sanzionatorio aggiornato e verificare il testo vigente dei decreti legislativi citati, si rimanda ai seguenti link ufficiali su Normattiva:
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I testi sono aggiornati alla versione vigente e consultabili per articolo, con possibilità di confronto storico. Si consiglia di verificare sempre la data della violazione per applicare il corretto regime sanzionatorio.
Violazioni residuali e aspetti operativi
La guida fin qui proposta copre le principali fattispecie sanzionatorie, ma per una visione completa è utile considerare anche alcune violazioni meno evidenti e aspetti documentali spesso trascurati.
1. Violazioni formali non sanzionabili
Norma: Art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/97
Le violazioni formali prive di impatto sostanziale sull’imposta non sono punibili.
Esempi: errori di codifica F24, omissioni non rilevanti ai fini del calcolo.
Nota operativa: la distinzione tra violazioni formali e sostanziali è ora basata su criteri concreti, come l’effettiva incidenza sull’obbligazione tributaria. È quindi necessario documentare l’assenza di impatto fiscale per escludere la sanzionabilità.
2. Omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili
Norma: Art. 9 D.Lgs. 471/97
Sanzioni:
- €1.000–8.000 per mancata tenuta
- €500–4.000 per mancata conservazione
Nota: il D.Lgs. 173/2024 non modifica queste sanzioni.
Operatività: verificare annualmente la conservazione digitale e backup dei registri.
Nota integrativa: l’art. 9 D.Lgs. 471/97 è stato formalmente abrogato, ma le sanzioni sono state recepite nel nuovo impianto del D.Lgs. 173/2024 senza modifiche sostanziali.
3. Violazioni continuative e cumulo giuridico
Norma: Art. 12 D.Lgs. 472/97
Le violazioni ripetute (es. omessi versamenti mensili) possono essere sanzionate una sola volta.
Novità: il D.Lgs. 173/2024 conferma il cumulo giuridico con criteri di proporzionalità.
Operatività: documentare la continuità e applicare la sanzione una sola volta, con nota esplicativa.
Attenzione: l’estensione del cumulo giuridico anche ai fini del ravvedimento operoso si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, come previsto dal D.Lgs. 87/2024. Non ha effetto retroattivo.
4. Indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti
Norma: Art. 13 D.Lgs. 471/97, modificato dal D.Lgs. 87/2024 e recepito nel D.Lgs. 173/2024
Sanzioni applicabili:
Tipo di credito | Fino al 31/08/2025 | Dal 01/09/2025 |
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Non spettante | 30% | 25% |
Inesistente | 90%–200% | 70%–100% |
Definizioni operative:
- Credito non spettante: esiste formalmente ma è utilizzato in modo errato (es. fuori tempo, senza requisiti).
- Credito inesistente: privo di presupposto oggettivo o soggettivo, non rilevabile da controlli automatizzati.
Operatività:
- Verificare la data di compensazione per determinare il regime sanzionatorio.
- Conservare documentazione del credito (liquidazione, dichiarazione, calcolo).
- In caso di ravvedimento, applicare le riduzioni del periodo in cui è avvenuta la violazione.
Nota integrativa: la riduzione al 25% per crediti non spettanti si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2025, come previsto dal D.Lgs. 87/2024. Verifica la distinzione tra crediti “non spettanti” e “inesistenti” per evitare contestazioni.
5. Omessa comunicazione telematica
Norme: Art. 11 D.Lgs. 471/97, Provvedimenti ADE
Esempi: CU, esterometro, IVA trimestrale non trasmessi.
Sanzioni: €100–2.000 per ogni comunicazione omessa o errata.
Operatività: attivare alert automatici per scadenze e protocollazione.
6. Sanzioni accessorie e interdittive
Norma: Art. 12 D.Lgs. 472/97
Applicazioni: sospensione licenze, interdizione da appalti, pubblicazione della sentenza.
Novità: limitate ai casi di frode o evasione sistematica.
Operatività: documentare la non gravità e la collaborazione attiva per evitarle.
7. Documentazione del ravvedimento operoso
Norme: Art. 13 D.Lgs. 472/97, Art. 14 D.Lgs. 173/2024
Documenti richiesti:
- Copia F24
- Annotazione nel registro
- Protocollazione della dichiarazione corretta
Suggerimento: creare una cartella “Ravvedimenti” per ogni contribuente, con che riepiloga:
- Tipo di violazione
- Data di regolarizzazione
- Sanzione ridotta applicata
- Normativa di riferimento
- Documenti allegati
Determinazione del momento della violazione: collocazione temporale, cumulo giuridico e ravvedimento
Occorre identificare il momento della violazione che è il riferimento essenziale per stabilire il regime sanzionatorio applicabile. Tale momento coincide con la data in cui l’obbligo tributario è stato violato: per i versamenti, è la scadenza originaria; per le dichiarazioni, è la data di presentazione o la scadenza non rispettata; per le comunicazioni, è la data limite di trasmissione. Questo riferimento temporale determina la collocazione della violazione in uno dei tre regimi normativi: previgente (fino al 31 agosto 2025), ponte (dal 1 settembre al 31 dicembre 2025), o definitivo (dal 1 gennaio 2026).
In presenza di violazioni ripetute dello stesso obbligo (es. omessi versamenti mensili IVA), si applica il principio del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/97, confermato dal nuovo decreto: la sanzione si calcola una sola volta, prendendo come riferimento la prima violazione per singolo anno e tributo. È questa prima violazione che determina il regime sanzionatorio e le aliquote applicabili, anche se le omissioni successive ricadono in un periodo normativo diverso.
Il ravvedimento operoso, se effettuato prima della contestazione formale, consente una riduzione significativa della sanzione, secondo le regole del periodo in cui la violazione è collocata. In caso di cumulo giuridico, il ravvedimento si applica sull’intera sanzione cumulata, ma la riduzione segue le aliquote e le tempistiche del primo episodio. È quindi fondamentale, in sede di regolarizzazione, documentare con precisione la data della prima violazione e allegare la nota esplicativa che ne giustifica la collocazione temporale e la base normativa.
Cumulo giuridico e ravvedimento operoso – Esempi pratici per imposta e periodo
Imposta | Tipo di violazione | Periodo violazione | Prima violazione (ai fini del cumulo) | Aliquota base | Ravvedimento applicabile | Sanzione ridotta | Note operative |
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IVA | Omessi versamenti mensili (gen–mag) | Gen–Mag 2025 | Gennaio 2025 | 30% | Art. 13 D.Lgs. 472/97 | 1/6 → 5% | Cumulo su gennaio; ravvedimento su sanzione unica |
IRPEF | Infedele dichiarazione 2024 | Presentata 30/09/25 | 30 settembre 2025 | 70%–130% | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 | 1/7 → 10% | Rientra nel regime ponte; ravvedimento agevolato |
Registro | Omessa registrazione atti multipli | Apr–Lug 2026 | Primo atto omesso: 2 aprile 2026 | 120%–240% | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 | 1/7 → 17.14% | Cumulo su primo atto; nota esplicativa necessaria |
IVA | Omessa fatturazione trimestrale | Ott–Dic 2025 | Ottobre 2025 | 70%–130% | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 | 1/7 → 10% | Regime ponte; cumulo su primo trimestre |
IRPEF | Omessi versamenti acconto/saldo | Giu–Nov 2026 | Giugno 2026 | 25% | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 | Riduzione progressiva | Ravvedimento breve se entro 30 giorni |
FAQ operative – Sanzioni e ravvedimento dopo il D.Lgs. 173/2024
1️⃣ Ho dimenticato di inviare la CU entro il 16 marzo. Posso ravvedermi?
Sì. La CU è una comunicazione telematica soggetta a sanzione da €100 a €2.000 (art. 11 D.Lgs. 471/97). Se invii entro 60 giorni, puoi ravvederti con sanzione ridotta a 1/9 (es. €11,11 per CU singola). Norma: Art. 13 D.Lgs. 472/97; Art. 14 D.Lgs. 173/2024.
2️⃣ Ho presentato una dichiarazione IRPEF infedele nel 2024. Posso fare integrativa nel 2025?
Sì, ma attenzione alla data. La violazione si colloca nel regime previgente (fino al 31/08/2025). Puoi fare integrativa e ravvederti con sanzione ridotta a 1/6 della sanzione base (90%–180%). Norma: Art. 1 D.Lgs. 471/97; Art. 13 D.Lgs. 472/97.
3️⃣ Ho omesso il versamento IVA di aprile 2025. Posso ravvedermi a ottobre?
Sì, ma la riduzione sarà minore. La sanzione base è 30% (regime previgente). A ottobre, sei oltre i 90 giorni → ravvedimento lungo → sanzione ridotta a 3,75%. Norma: Art. 13 D.Lgs. 472/97.
4️⃣ Ho compensato un credito IVA non spettante nel 2026. Qual è la sanzione?
Dal 01/01/2026, si applica la nuova sanzione del 25% (art. 38 D.Lgs. 173/2024). Se il credito era “inesistente”, la sanzione sale a 70%–100%. Puoi ravvederti se non c’è contestazione formale. Norma: Art. 13 D.Lgs. 471/97; Art. 14 D.Lgs. 173/2024.
5️⃣ Ho omesso la registrazione di un contratto di locazione. Posso regolarizzarlo?
Sì. La sanzione è 120%–240% dell’imposta di registro. Puoi ravvederti con riduzione a 1/7 se regolarizzi prima della contestazione. Norma: Art. 10 D.Lgs. 471/97; Art. 14 D.Lgs. 173/2024.
6️⃣ Ho presentato una dichiarazione IVA integrativa nel 2025. Qual è la sanzione?
Dipende dalla data della violazione originaria. Se l’errore è del 2024 → regime previgente → sanzione base 90%–180%, ravvedimento 1/6. Se l’errore è del Q3 2025 → regime ponte → sanzione 70%–130%, ravvedimento 1/7. Norma: Art. 5 D.Lgs. 471/97; Art. 31 D.Lgs. 173/2024.
7️⃣ Ho ricevuto una comunicazione di compliance per mancato versamento IRPEF. Posso ravvedermi?
Sì. La compliance segue le regole del ravvedimento ordinario. Se la violazione è del 2025 → ravvedimento agevolato con riduzione a 1/7. Norma: Art. 14 D.Lgs. 173/2024; Art. 20 D.Lgs. 173/2024.
8️⃣ Ho omesso versamenti mensili IVA da gennaio a maggio 2025. Come si applica il cumulo?
Si applica il cumulo giuridico: una sola sanzione calcolata sulla prima violazione (gennaio). Ravvedimento operoso si applica sull’intera sanzione cumulata, con riduzione 1/6. Norma: Art. 12 D.Lgs. 472/97; Art. 13 D.Lgs. 472/97.