Il sistema sanzionatorio tributario italiano è stato oggetto di una profonda revisione normativa tra il 2024 e il 2025, con l’adozione di due decreti distinti ma complementari: il D.Lgs. 87/2024, che ha riformato le sanzioni amministrative, e il D.Lgs. 173/2024, che ha introdotto il nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie, applicabile dal 1° gennaio 2026.
Questa transizione normativa ha generato un quadro articolato, in cui la corretta qualificazione delle violazioni e la scelta del regime applicabile dipendono da variabili temporali, soggettive e procedurali.
La determinazione del momento della violazione tributaria è un aspetto centrale nella disciplina delle sanzioni; non si tratta di un passaggio banale o formale. Al contrario, è proprio da questa individuazione che dipende tutto: dalla normativa da applicare alle percentuali delle sanzioni, dalle possibilità effettive di ravvedimento alle strategie con cui affrontare eventuali regolarizzazioni.
Il “quando” viene commessa la violazione coincide, infatti, con il pilastro su cui poggia ogni valutazione successiva: per i versamenti omessi o carenti, il riferimento indiscutibile sarà sempre la scadenza originaria del pagamento, quella fissata dalla legge e non rispettata dal contribuente.
Per le dichiarazioni tardive o infedeli, invece, assume rilievo la data in cui la dichiarazione doveva essere presentata, oppure la data effettiva di presentazione se questa avviene oltre il termine; mentre per le comunicazioni periodiche o annuali, tutto ruota intorno al termine ultimo stabilito dai relativi provvedimenti.
Questo criterio temporale non è un dettaglio: da esso dipende la “collocazione” della violazione all’interno di uno dei molti regimi sanzionatori che si sono succeduti nel tempo e, soprattutto, si decide in quale delle tre fasi previste dal legislatore la condotta si inserisce. Tutto ciò comporta conseguenze concrete per chi deve regolarizzare, tanto in termini di importi quanto di tempistiche.
La disciplina attuale prevede, infatti, una scansione precisa:
- se la violazione è stata commessa fino al 31 agosto 2024, ci si muove ancora nell’alveo delle regole tradizionali dettate dai decreti legislativi 471 e 472 del 1997, cioè il vecchio sistema sanzionatorio ben noto ai professionisti del settore;
- se invece la violazione riguarda il periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, entra in funzione quel regime innovativo e transitorio dettato dal decreto 173 del 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2024 ed entrato in vigore dal 1° luglio, ma solo per le violazioni commesse in questo breve arco temporale;
- chi si trova, infine, a dover considerare violazioni sorte dal 1° gennaio 2026 è chiamato ad applicare esclusivamente il nuovo testo unico delle sanzioni tributarie, che riforma la cornice sanzionatoria del precedente impianto e si impone come riferimento unico per tutti gli obblighi tributari.
Si rammenta che dal 1° settembre 2024 il regime previgente è stato modificato dal D.Lgs. 87/2024, che ha introdotto sanzioni fisse, nuovi minimi edittali e frazioni aggiornate per il ravvedimento operoso. Queste modifiche si applicano alle violazioni commesse da tale data in avanti, pur restando nel quadro normativo dei decreti 471/472.
Capire in quale di questi tre periodi si “incastra” la propria violazione non è affatto irrilevante: scegliendo il riferimento sbagliato si rischia, oltre all’errore materiale nel conteggio, anche un’irregolarità nella stessa procedura di regolarizzazione.
In presenza di più violazioni della stessa natura, riferite allo stesso tributo e allo stesso periodo d’imposta (es. omessi versamenti IVA mensili), si applica il principio del cumulo giuridico disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, confermato dal D.Lgs. 173/2024. Tale principio impone il calcolo unitario della sanzione, da determinarsi una sola volta, con riferimento alla data della prima violazione. Le sanzioni non vanno quindi applicate singolarmente per ciascun mese, ma riunite in un’unica sanzione, calcolata sull’importo complessivo e riferita temporalmente alla prima omissione.
In sede di accertamento, ravvedimento operoso o definizione agevolata, la prassi dell’Agenzia delle Entrate può discostarsi dall’applicazione strettamente normativa, adottando criteri più favorevoli al contribuente. In particolare, l’ufficio può considerare l’intero atto di accertamento come unitario, anche in presenza di violazioni formalmente distinte, consentendo l’applicazione del cumulo giuridico in forma estensiva. Ciò consente di calcolare una sanzione unica sull’intero importo omesso, applicando la frazione ridotta del ravvedimento (es. 1/9), anche a violazioni che, singolarmente, sarebbero escluse per decorrenza dei termini.
Ai fini della regolarizzazione, è necessario verificare preventivamente con l’ufficio competente se tale impostazione cumulativa sia accettata. La riuscita dell’operazione dipende da tre condizioni operative fondamentali:
– tempestività dell’intervento;
– coerenza tra tributi, importi e periodi;
– tracciabilità documentale di ogni versamento e comunicazione.
La data della prima violazione non è un mero dato formale: essa determina il regime sanzionatorio applicabile, la frazione di ravvedimento utilizzabile e l’interazione con eventuali riforme normative sopravvenute. In caso di stratificazione normativa (es. violazioni commesse nel 2025 ma regolarizzate nel 2026), la corretta individuazione del periodo di riferimento è essenziale per evitare errori nel calcolo e nella qualificazione giuridica della condotta.
Non meno importante è la ricaduta di questo inquadramento nel campo del ravvedimento operoso. Lo strumento del ravvedimento, che costituisce spesso la via d’uscita più conveniente per il contribuente pentito, continua a produrre i suoi effetti migliori solo se attivato prima dell’avvio di una contestazione formale da parte degli uffici (cioè prima che il contribuente venga raggiunto da atti o richieste che “cristallizzano” la violazione). Ma attenzione: nel caso in cui siano coinvolte serie di omissioni assimilabili, la riduzione concessa dal ravvedimento va calcolata sempre sulla somma della sanzione complessiva determinata, ma secondo le regole vigenti alla data della prima omissione. Di fatto, tutte le riduzioni, aliquote e tempistiche fanno capo a quel primo errore ed è quel “momento” a governare la regolarizzazione di tutto il blocco di pendenze.
Dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha esteso il cumulo giuridico anche ai fini del ravvedimento operoso. Questo consente di applicare la riduzione su una sanzione unica, ma solo per violazioni commesse da tale data in avanti.
Fonti normative di riferimento
L’attuale evoluzione normativa in tema di sanzioni tributarie si distingue non solo per l’introduzione, con il D.Lgs. 173/2024, di un impianto più razionale, ma anche per il parallelo processo che ha anticipato e tarato singole misure operative con il D.Lgs. 87/2024, culminato successivamente nel D.Lgs. 123/2025 e nel nuovo Testo Unico dei tributi indiretti.
L’iter normativo del D.Lgs. 173/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2024 ed entrato in vigore il 1° luglio 2024, segna il passaggio da un regime sanzionatorio frammentato a una disciplina transitoria che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, si applica alle violazioni commesse nella finestra temporale specifica. Le disposizioni del D.Lgs. 87/2024, operative dal 1° settembre 2024, hanno anticipato aspetti sostanziali e procedurali — in particolare la riallocazione di alcune fattispecie di omesso versamento e la riformulazione delle frazioni del ravvedimento breve — che il D.Lgs. 173/2024 ha poi incluso e coordinato nella cornice transitoria e nel testo unico definitivo. A partire dal 1° gennaio 2026 il testo unico diventa il punto di riferimento esclusivo: i decreti storici 471 e 472/1997 vengono definitivamente abrogati e sostituiti dalla nuova normativa.
Si segnala anche il D.Lgs. 81/2025 che interviene come norma di raccordo e rifinitura tecnica nel nuovo impianto sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 173/2024. Le modifiche introdotte non stravolgono l’architettura generale, ma ne affinano la coerenza sistematica, soprattutto in relazione alla definizione agevolata delle sanzioni e alla disciplina delle violazioni formali.
Parallelamente, il D.Lgs. 123/2025, pubblicato in G.U. n. 186 del 12 agosto 2025, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, abrogando il DPR 131/1986 (registro), il D.Lgs. 346/1990 (successioni) e il D.Lgs. 347/1990 (ipotecaria e catastale). Il nuovo Testo Unico riunisce tutta la disciplina sui tributi indiretti (imposta di registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, successioni e donazioni, IVAFE e tributi minori) in un corpus coordinato, razionalizzando l’enorme quantità di regole e rimandi che ha caratterizzato decenni di normativa fiscale italiana. L’art. 204 stabilisce che le nuove regole si applicano ai fatti sorti dal 1° gennaio 2026, mentre i procedimenti pregressi seguiranno la normativa precedente.
Questo doppio binario evolutivo, sanzioni tributarie e tributi indiretti (qui non approfondito ma citato solo per completezza), rafforza il quadro di riferimento e consente agli operatori di gestire il ravvedimento e la regolarizzazione tenendo conto di norme aggiornate e favorendo la compliance. Per una verifica operativa e sistematica, si consigliano questi riferimenti ufficiali:
| Norma | Ambito oggettivo | Periodo di applicazione | Articoli chiave | Testo ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| D.Lgs. 471/1997 | Sanzioni tributarie (imposte dirette, IVA, altre imposte) | Fino al 31 dicembre 2025 | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 | def.finanze · Normattiva |
| D.Lgs. 472/1997 | Disciplina generale sanzioni, cumulo giuridico, ravvedimento | Fino al 31 dicembre 2025 | 12, 13 | def.finanze · Normattiva |
| D.Lgs. 173/2024 | Nuovo regime sanzionatorio, testo unico sulle sanzioni tributarie | Dal 1° gennaio 2026 | 14, 20, 27, 31, 38, 41 | def.finanze · Normattiva |
| D.Lgs. 87/2024 | Correttivo e adeguamento tecnico D.Lgs. 471/97 e 472/97 | Dal 1° settembre 2024 fino al 31/12/2025 | 1–5 | def.finanze · Normattiva |
| DPR 131/1986 | Imposta di registro (abrogato dal 2026), disciplina pregressa | Fino al 31 dicembre 2025 | 1, 10 | def.finanze · Normattiva |
| D.Lgs. 123/2025 | Testo Unico tributi indiretti (registro, successioni, ipotecaria/catastale, bollo, IVAFE, tributi minori) | Dal 1° gennaio 2026 | 1–204 | Normattiva |
Le informazioni e i riepiloghi contenuti in questa guida hanno finalità pratica e divulgativa, ma non sostituiscono in alcun modo la consultazione diretta delle norme e dei testi ufficiali.
Si raccomanda sempre di verificare la disciplina vigente attraverso le fonti normative aggiornate.
Questa guida vuole essere un utile punto di partenza operativo per orientarsi tra le nuove regole.
Vediamo ora in che modo cambia il quadro operativo per ciascuna imposta, distinguendo tra infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e versamenti, e con riferimenti normativi per la verifica di ogni dato. Le percentuali indicate si riferiscono alla sanzione edittale applicata sulla maggiore imposta accertata o sull’imposta non versata; l’applicazione dipende dal momento della violazione come nella tabella di cui sopra identificato, è determinante per decidere il regime sanzionatorio (es. cumulo giuridico, cambio aliquote).
Sanzioni tributarie: IRPEF/IRES
| Periodo di violazione | Infedele dichiarazione (sanzione edittale) | Omessa dichiarazione (sanzione edittale) | Omesso versamento (sanzione edittale) | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|
| Fino al 31/08/2024 | 90%–180% | 120%–240%; min. €250 |
25% – 30% (per casi residuali non compresi nei commi 1, 2, 3 o 4‑bis) | D.Lgs. 471/1997 (art.1, art.2, art.10) ante D.Lgs.87/2024 |
| 01/09/2024 – 31/12/2025 | 70%–130% | 120%–240% | 25% | D.Lgs. 87/2024 e modifica art.13 D.Lgs.471/1997); |
| Dal 01/01/2026 | 70%–130% | 120%–240% | 25% (definitivo) | D.Lgs. 173/2024 (art.27, art.31); abrogazioni/riordini Testo Unico |
Sanzioni tributarie: IVA
| Periodo di violazione | Infedele dichiarazione (sanzione edittale) |
Omessa dichiarazione (sanzione edittale) |
Omesso versamento (sanzione edittale) |
Compensazioni: credito non spettante / credito inesistente | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fino 31/08/2024 | 90%–180% | 120%–240%; min. €250 |
30% | Credito non spettante: applicazioni variabili; credito inesistente: 70% (aumenti possibili) |
Normativa previgente D.Lgs. 471/1997 art.13 e commi correlati |
| 01/09/2024 – 31/12/2025 | 70%–130% | 120%–240% | 25% | Credito non spettante: 25%; credito inesistente: 70% – 140% |
D.Lgs. 87/2024 (modifiche art.13 D.Lgs.471/1997) |
| Dal 01/01/2026 | 70%–130% | 120%–240% | 25% | Credito non spettante: 25%; credito inesistente: 70% – 140% |
D.Lgs. 173/2024 (Testo Unico; articoli di riordino). |
Commento sintetico: la riforma tecnica introdotta dal D.Lgs. 87/2024 rialloca alcune fattispecie sanzionatorie dell’art.13 su misure ridotte (25%) soprattutto per omessi versamenti collegati a liquidazioni specifiche e per l’uso in compensazione di “credito non spettante”, mentre il D.Lgs. 173/2024 ridefinisce le forbici edittali per le infedeli riducendole a 70%–130% nel regime transitorio e definitivo
Sanzioni tributarie: Registro, Bollo, Successioni
| Periodo | Omessa o infedele dichiarazione | Omessa registrazione atti | Norme di riferimento |
|---|---|---|---|
| Fino al 31/12/2025 | 120%-240% dell’imposta | 120%-240% dell’imposta (minimo €250) | Art. 10 D.Lgs. 471/97 – DPR 131/86 |
| Dal 01/01/2026 | 120%-240% dell’imposta | 120%-240% dell’imposta | Art. 41 D.Lgs. 173/2024 |
Il DPR 131/1986 è abrogato dal 1° gennaio 2026 per effetto del D.Lgs. 123/2025, che istituisce il nuovo Testo Unico dei tributi indiretti.
Per le operazioni fino al 31/12/2025, restano applicabili:
– art. 10 DPR 131/1986 → sanzioni per omessa registrazione;
– art. 1 DPR 131/1986 → definizione dell’imposta.
Dal 2026, le stesse fattispecie sono disciplinate dalla Parte I del D.Lgs. 123/2025, con struttura coordinata e rinumerata. Le sanzioni restano regolate dall’art. 41 del D.Lgs. 173/2024, che mantiene la cornice sanzionatoria per i tributi indiretti diversi dall’IVA.
Forse, anche in questo caso è utile uno schema riassuntivo che ci aiuta ad inquadrare la norma sostanziale quale base giuridica che definisce l’obbligo violato e la norma sanzionatoria che determina l’aliquota e le modalità di calcolo:
| Norma sostanziale | Norma sanzionatoria | |
|---|---|---|
| Fino al 31/12/2025 | DPR 131/1986 | Art. 10 D.Lgs. 471/1997 |
| Dal 01/01/2026 | D.Lgs. 123/2025 | Art. 41 D.Lgs. 173/2024 |
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è lo strumento che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie versando la differenza dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta la cui entità dipende dalla tempestività dell’adempimento. Per determinare correttamente la frazione applicabile è indispensabile accertare la data della prima violazione e la fattispecie concreta, poiché le riduzioni sono correlate sia alla finestra temporale normativa sia al comma che disciplina il caso specifico.
Il ravvedimento può sanare omissioni di versamento, omissioni o errori nella dichiarazione e taluni usi irregolari di crediti in compensazione quando la violazione non sia già stata oggetto di atto formale di accertamento, notifica di liquidazione o contestazione. La possibilità di ravvedimento cessa con la notifica di atti formali impositivi o sanzionatori; accessi, ispezioni o verifiche non formalmente notificati non impediscono di norma il ricorso al ravvedimento, salvo disposizioni specifiche per fattispecie particolari (compensazioni, crediti inesistenti ecc.).
Frazioni di sanzione: quadro comparato ante/post D.Lgs. 87/2024 e ante/post D.Lgs. 173/2024
- Finestra ante D.Lgs. 87/2024 (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
- Dichiarazioni: riduzioni storiche fino a 1/6 della sanzione minima applicabile per autocorrezione prima di notifica; la disciplina previgente prevedeva inoltre meccanismi e aliquote specifiche per singole violazioni.
- Versamenti: regime con aliquote giornaliere e frazioni previste dalla normativa storica, con calcolo progressivo delle maggiorazioni in funzione del ritardo.
- Finestra post D.Lgs. 87/2024 (violazioni commesse dal 01/09/2024 al 31/12/2025)
- Per le fattispecie espressamente ricomprese nei commi riformulati dell’art. 13 (in particolare quelle relative a omessi versamenti collegati a liquidazioni e all’uso in compensazione di crediti non spettanti) si applicano le nuove frazioni pratiche: ravvedimento entro 30 giorni → 1/9; entro 90 giorni → 1/8; entro 1 anno → 1/7.
- Per le violazioni non richiamate testualmente nei commi riformulati permane la disciplina previgente (compresi i casi in cui la riduzione massima riportata fosse fino a 1/6), salvo diversa disposizione normativa.
- Dichiarazioni: riduzione massima praticabile generalmente fino a 1/7 nei casi ricompresi; il quadro transitorio armonizza criteri e tempistiche.
- Regime definitivo (dal 01/01/2026)
- Il D.Lgs. 173/2024 stabilisce il testo unico definitivo che consolida il ravvedimento breve (1/9 entro 30 giorni), le riduzioni progressive (1/8 entro 90 giorni; 1/7 entro 1 anno) e la gerarchia delle misure applicabili per le fattispecie ricomposte.
- Per le fattispecie non ricomprese testualmente nella riorganizzazione il testo unico chiarisce i criteri di ricomposizione o conferma la disciplina residua fino ad abrogazione espressa delle norme antecedenti.
Tabella riepilogativa del ravvedimento operoso per periodo, fattispecie e riferimenti normativi
| Periodo | Riduzione per dichiarazioni | Riduzione per omessi versamenti | Norme di riferimento |
|---|---|---|---|
| Fino al 31/08/2024 | Fino a 1/6 della sanzione minima | Aliquote giornaliere e meccanismi progressivi: partendo da 0,1% al giorno con scaglioni che portano a circa 1,5% / 3,75% / 4,29% / 5% a seconda della durata del ritardo | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 ante D.Lgs.87/2024 |
| 01/09/2024 – 31/12/2025 | 1/9, 1/8, 1/7 * | 1/9, 1/8, 1/7 * | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 coordinato e modificato dal D.Lgs. 87/2024 |
| Dal 01/01/2026 | 1/7 della sanzione minima (fissa) con conferma del ravvedimento breve 1/9 entro 30 giorni | Riduzioni analoghe al periodo transitorio; ravvedimento breve confermato 1/9 entro 30 giorni | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 (Testo Unico) |
* solo per le fattispecie espressamente ricomprese nei commi riformulati; per le ipotesi non richiamate permane la disciplina previgente.
Addenda: suggerimenti operativi
- Tempestività e cause ostative: il ravvedimento è possibile solo se non è stata notificata una misura formale di accertamento o liquidazione. In presenza di accessi o ispezioni non formalmente comunicati, il ravvedimento resta invece ammesso.
- Ravvedimento parziale: consente di sanare alcune violazioni dopo lettere di compliance o comunicazioni di anomalie, purché le somme versate siano complete per quanto riguarda le posizioni regolarizzate.
- Applicazione per diverse imposte: le aliquote e frazioni di riduzione si applicano uniformemente a imposte dirette, IVA e tributi locali, secondo data e tipologia di violazione.
- Documentazione: è buona prassi conservare copia del pagamento (modello F24) e della comunicazione di regolarizzazione per eventuali contestazioni future.
- Dal 1° settembre 2024, in base al comma 2-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 471/1997, in caso di dichiarazione infedele regolarizzata tramite dichiarazione integrativa presentata entro i termini di decadenza dell’accertamento e prima di avere formale conoscenza di accessi, verifiche o altre attività ispettive, la sanzione applicabile è pari al 50% della maggiore imposta dovuta. Questa misura rappresenta il raddoppio della sanzione base del 25% prevista dall’art. 13, comma 1, e costituisce una significativa riduzione rispetto alla sanzione ordinaria da infedele dichiarazione, che è pari al 70%. Qualora non siano dovute imposte, la sanzione minima applicabile è di 150 euro. Questa disposizione rappresenta un forte incentivo alla compliance spontanea, premiando l’autoregolamentazione con una sanzione più favorevole rispetto all’accertamento d’ufficio. Va sottolineato che la sanzione del 50% può essere autoliquidata dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso, che consente ulteriori riduzioni in base alla tempestività della regolarizzazione.
Terminata la panoramica sul funzionamento del ravvedimento operoso, è fondamentale capire cosa cambia quando entrano in gioco le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o veri e propri atti di accertamento. Infatti, a seconda che il contribuente riceva solo un invito bonario (compliance) oppure una notifica formale (accertamento o PVC), variano regole, tempi e possibili riduzioni delle sanzioni. Nei prossimi paragrafi vedremo in modo chiaro quali sono le differenze operative e le opportunità offerte in ciascuna situazione.
Compliance
In presenza di inviti alla compliance (es. comunicazioni di anomalie dell’Agenzia Entrate) la disciplina segue le regole del ravvedimento ordinario dell’anno di commissione:
-
fino al 31/8/2024: si applicano le riduzioni art. 13 D.Lgs. 472/97,
-
dal 1/9/2024: si applicano le nuove riduzioni, ravvedimento agevolato (art. 14+20 D.Lgs. 173/2024).
Nelle ipotesi di annullamento parziale la sanzione può essere ulteriormente ridotta ad 1/3 (art. 20 D.Lgs. 173/2024).
Accertamento e definizione
Se la violazione è oggetto di accertamento (avviso di accertamento, PVC ecc.), decadono le riduzioni del ravvedimento. Si applicano le sanzioni ordinarie per ciascuna imposta in base alla data della violazione.
Possibili ulteriori sconti si applicano solo in caso di adesione o definizione agevolata secondo le regole del periodo:
-
Art. 27-31 D.Lgs. 173/2024 – dal 1/9/25;
-
Art. 13 D.Lgs. 472/97 e D.Lgs. 218/97 (definizione agevolata) – fino al 31/8/25.
Tabelle riassuntive a confronto
Tabella 1 — Violazioni diverse dai versamenti (art. 1–12 D.Lgs. 471/1997)
| Imposta | Violazione | Sanzione edittale ante D.Lgs. 87/2024 | Sanzione edittale post D.Lgs. 87/2024 | Testo Unico D.Lgs. 173/2024 | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| IRPEF / IRES | Infedele dichiarazione | 90%–180% | 90%–180% (con riallocazioni) | 70%–130% | Art. 1, D.Lgs. 471/1997 |
| IRPEF / IRES | Omessa dichiarazione | 120%–240% (min. €250) | 120%–240% | 120%–240% | Art. 1, D.Lgs. 471/1997 |
| IVA | Infedele dichiarazione | 90%–180% | 90%–180% | 70%–130% | Art. 5, D.Lgs. 471/1997 |
| Registro / Bollo / Successioni | Omessa o infedele dichiarazione | 120%–240% | 120%–240% | 120%–240% | Art. 10, D.Lgs. 471/1997 |
| IVA | Indebita compensazione — credito non spettante | 30% | 25% (per fattispecie riallocate) | 25% | Art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 |
| IVA | Indebita compensazione — credito inesistente (ipotesi base) | 70% | 70% | 70% | Art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 |
| IVA | Indebita compensazione — credito inesistente (ipotesi aggravata) | 105%–140% (aumento da ½ a 2×) | 105%–140% | 105%–140% | Art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 471/1997 |
Tabella 2 — Violazioni da versamento
| Violazione | Sanzione edittale ante D.Lgs. 87/2024 | Sanzione edittale post D.Lgs. 87/2024 | Testo Unico D.Lgs. 173/2024 | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|
| Omesso versamento | 30% dell’imposta non versata | 25% (per fattispecie riallocate) | 25% | Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 |
| Versamento insufficiente | 30% sulla differenza | 25% (se ricompreso) | 25% | Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 |
| Versamento tardivo | 30% (per ritardi rilevanti); ravvedimento per ritardi brevi | 25% (se ricompreso); ravvedimento 1/9–1/8–1/7 | 25% | Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 |
Note operative
Le sanzioni per credito inesistente sono le uniche con aggravanti esplicitamente normate: comma 5-bis prevede un aumento “dalla metà al doppio” della sanzione base del 70%, portandola a 105%–140%.
Le sanzioni per omesso/insufficiente/tardivo versamento sono unificate nell’art. 13, comma 1, e differiscono solo per base di calcolo (intero importo, differenza, ritardo).
Le compensazioni non spettanti sono trattate separatamente dal credito inesistente: il discrimine è definito dall’art. 13, comma 4-bis.
Il cumulo giuridico impone che, per violazioni ripetute relative alla stessa imposta o allo stesso periodo, si calcoli una sanzione unica sulla somma delle imposte dovute e non una sanzione distinta per ogni singolo mancato versamento; questo evita applicazioni errate delle frazioni del ravvedimento su singoli mesi e determina un diverso esito economico a seconda della base (maggiore imposta accertata o imposta non versata). Nella pratica bisogna chiarire sempre la base di calcolo, indicare eventuali minimi edittali e distinguere i casi in cui il ravvedimento è ammesso (errori materiali, omissioni formali, buona fede documentabile) da quelli in cui è escluso (crediti inesistenti, frodi).
Cumulo giuridico e ravvedimento operoso – Esempi pratici per imposta e periodo
|
Imposta |
Tipo di violazione | Periodo violazione | Prima violazione (ai fini del cumulo) | Aliquota base | Ravvedimento applicabile | Sanzione ridotta | Note operative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Omessi versamenti mensili (gen–mag) | Gen–Mag 2025 | Gennaio 2025 | 30% | Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (previgente) | 1/6 → 5% | Cumulo su gennaio; ravvedimento su sanzione unica |
| IRPEF | Infedele dichiarazione 2024 | Presentata 30/09/2025 | 30 settembre 2025 | 70%–130% | Art. 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (transitorio) | 1/7 → 10% | Rientra nel regime transitorio; ravvedimento agevolato |
| Registro | Omessa registrazione atti multipli | Apr–Lug 2026 | Primo atto omesso: 2 aprile 2026 | 120%–240% | Art. 13, comma 3, D.Lgs. 471/1997 (Testo Unico) | 1/7 → 17.14% | Cumulo su primo atto; nota esplicativa necessaria |
| IVA | Omessa fatturazione trimestrale | Ott–Dic 2025 | Ottobre 2025 | 70%–130% | Art. 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (transitorio) | 1/7 → 10% | Regime transitorio; cumulo su primo trimestre |
| IRPEF | Omessi versamenti acconto/saldo | Giu–Nov 2026 | Giugno 2026 | 25% | Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (Testo Unico) | 1/9 → 2.78% se entro 30 gg | Ravvedimento breve se entro 30 giorni |
Disciplina delle Violazioni Residuali e Istituti Comuni nel Nuovo Quadro Normativo
Questo paragrafo si concentra sull’inquadramento normativo di violazioni che non rientrano nelle casistiche classiche di dichiarazione e versamento, enfatizzando la loro ricollocazione nel Testo Unico delle Sanzioni Tributarie (D.Lgs. 173/2024).
1. Principio di Non Punibilità delle Violazioni Formali
Il sistema normativo mantiene il principio secondo cui le violazioni formali prive di impatto sostanziale sull’imposta non sono punibili.
- Riferimento Normativo: Art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997.
- Coerenza Sistematica: Questo principio è integrato nel Titolo I del D.Lgs. 173/2024, che stabilisce le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative.
- Criteri: La non sanzionabilità si basa su criteri concreti, come l’effettiva incidenza sull’obbligazione tributaria.
2. Violazioni relative ai Tributi Indiretti: La Nuova Cornice
L’impianto sanzionatorio per i tributi indiretti (Registro, Bollo, Successioni) è ridefinito a seguito dell’istituzione del Testo Unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025).
- Entrata in Vigore: Il D.Lgs. 123/2025 è entrato in vigore il 13/08/2025, ma le nuove regole si applicano ai fatti sorti dal 1° gennaio 2026.
- Contenuto del TU: Il D.Lgs. 123/2025 riunisce la disciplina in un *corpus* coordinato, inclusi Imposta di Registro (Parte I), Imposte Ipotecaria e Catastale (Parte II), Imposta sulle Successioni e Donazioni (Parte III) e Imposta di Bollo (Parte IV).
- Disciplina Sanzionatoria: Le sanzioni per omessa registrazione e omessa o infedele dichiarazione sono consolidate. La sanzione edittale è mantenuta nel *range* tra il 120% e il 240% dell’imposta.
- Riferimento Definitivo: Dal 01/01/2026, la norma sanzionatoria per questi tributi è centralizzata nell’Art. 41 del D.Lgs. 173/2024. L’Art. 41 è collocato nel Titolo IV del Testo Unico sanzioni, dedicato specificamente a Imposta di Registro e altri tributi indiretti.
3. Disciplina dei Crediti Utilizzati in Compensazione
Il D.Lgs. 173/2024 mantiene la distinzione chiave tra la natura del credito, come definito dall’Art. 13, comma 4-bis del D.Lgs. 471/1997.
- Credito Non Spettante: Dal 01/09/2024, la sanzione è ridotta al 25% dell’importo compensato, misura introdotta dal D.Lgs. 87/2024. Il credito non spettante esiste formalmente ma è utilizzato in modo errato.
- Credito Inesistente: La sanzione edittale base è del 70%. Nei casi più gravi (violazione aggravata, Art. 13, comma 5-bis) la sanzione può variare dal 105% al 140%.
- Riferimento Sanzionatorio (Nota): Si rileva che l’articolo cita l’Art. 38 D.Lgs. 173/2024 come riferimento per la sanzione del 25% (dal 2026). Si osserva, sulla base della struttura del decreto, che l’Art. 38 è contenuto nel Titolo III (“Sanzioni in materia di Riscossione“).
4. Sanzioni per Omessa Tenuta/Conservazione e Violazioni Telematiche
La disciplina relativa alle violazioni documentali e comunicative viene riallocata nel nuovo Testo Unico.
- Omessa Tenuta o Conservazione: L’Art. 9 D.Lgs. 471/1997 è formalmente abrogato dal 01/01/2026, ma le sanzioni sono recepite nel D.Lgs. 173/2024 senza modifiche sostanziali. Le sanzioni vanno da €1.000–8.000 per la mancata tenuta e €500–4.000 per la mancata conservazione.
- Omessa Comunicazione Telematica (Es. Esterometro): Le sanzioni per l’omessa o errata trasmissione telematica (es. esterometro) sono pari a €100–€2.000 per ogni comunicazione. Nel D.Lgs. 173/2024, le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni e degli intermediari sono disciplinate dal Titolo VI (“Altre Sanzioni”), Capo IV (Art. 68 e seguenti).
5. Istituti Comuni: Cumulo Giuridico e Ravvedimento
La normativa rafforza gli istituti di gestione delle violazioni multiple.
- Cumulo Giuridico: L’Art. 12 del D.Lgs. 472/1997, confermato nel D.Lgs. 173/2024, impone che per violazioni omogenee ripetute la sanzione non sia calcolata autonomamente, ma una sola volta prendendo come riferimento la data della **prima violazione**.
- Estensione del Cumulo al Ravvedimento: Dal **1° settembre 2024**, il D.Lgs. 87/2024 ha esteso il cumulo giuridico anche ai fini del ravvedimento operoso, consentendo la riduzione su una sanzione unica complessiva. Questa estensione non ha effetto retroattivo.
- Incentivo alla Compliance (Dichiarazione Infedele): Per le violazioni commesse dal 01/09/2024, in caso di dichiarazione infedele regolarizzata tramite integrativa presentata prima della conoscenza formale di accessi/verifiche, la sanzione applicabile è pari al **50% della maggiore imposta dovuta**, rappresentando una riduzione significativa rispetto all’ordinario 70%–130%.
FAQ Operative – Sanzioni e Ravvedimento Post D.Lgs. 173/2024
1. Ho dimenticato di inviare la CU entro il 16 marzo. Posso ravvedermi?
Sì. L’omessa o tardiva trasmissione della Certificazione Unica (CU) è una violazione di comunicazione telematica sanzionata ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione edittale è compresa tra €100 e €2.000 per ogni comunicazione omessa o errata.
Ravvedimento Applicabile:
- Se l’invio avviene entro 60 giorni dalla scadenza, è possibile applicare la riduzione a 1/9 della sanzione minima.
- Per la singola CU, la sanzione ridotta (1/9 di €100) è pari a €11,11.
2. Ho presentato una dichiarazione IRPEF infedele nel 2024. Posso fare integrativa nel 2025?
Sì. La violazione (riferita all’anno 2024) è commessa nel regime previgente, cioè prima del 31 agosto 2025.
Sanzione Base Edittale: Si applica la sanzione base per infedele dichiarazione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta (Art. 1 D.Lgs. 471/1997).
Ravvedimento: La riduzione applicabile per la regolarizzazione prima di atti di contestazione formale è 1/6 della sanzione minima applicabile.
Nota sulla Compliance: Se la regolarizzazione avviene tramite dichiarazione integrativa prima della formale conoscenza di attività ispettive, la sanzione è ridotta al 50% della maggiore imposta dovuta (Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, introdotto dal D.Lgs. 87/2024), misura che può essere ulteriormente ridotta con il ravvedimento operoso.
3. Ho omesso il versamento IVA di aprile 2025. Posso ravvedermi a ottobre 2025?
Sì, è possibile, ma trattandosi di un ritardo significativo (Aprile – Ottobre), si rientra nel ravvedimento “lungo”.
Sanzione Base: La violazione è nel regime transitorio post 01/09/2024 (D.Lgs. 87/2024), ma l’articolo applica una sanzione base del 30% (regime previgente).
Sanzione Ridotta: Per la regolarizzazione oltre i 90 giorni, la sanzione ridotta è pari al 3,75% della somma non versata, secondo le frazioni previste dalla normativa storica per il ravvedimento lungo (Art. 13 D.Lgs. 472/1997).
4. Ho compensato un credito IVA non spettante nel 2026. Qual è la sanzione?
La violazione è commessa dal 01/01/2026 e si applica il **Nuovo Testo Unico delle Sanzioni** (D.Lgs. 173/2024).
Sanzioni Applicabili:
- Se il credito è “non spettante” (ovvero utilizzato in modo errato): la sanzione è del 25% dell’importo compensato.
- Se il credito è “inesistente” (privo di presupposto oggettivo): la sanzione è compresa tra il 70% e il 140%.
Riferimento Normativo: L’articolo indica che per il credito non spettante si applica l’Art. 38 D.Lgs. 173/2024 (Titolo III: Riscossione). Il ravvedimento è ammesso con le riduzioni del nuovo regime (es. 1/9 entro 30 giorni; 1/7 entro 1 anno).
5. Ho omesso la registrazione di un contratto di locazione. Posso regolarizzarlo?
Sì. L’omessa registrazione rientra nelle violazioni relative ai tributi indiretti (Art. 10 D.Lgs. 471/1997).
Sanzione Base: La sanzione edittale è compresa tra il **120% e il 240%** dell’imposta di registro dovuta.
Regime dal 2026: Dal 01/01/2026, la disciplina sostanziale è riordinata dal D.Lgs. 123/2025, ma le sanzioni restano regolate dall’**Art. 41 del D.Lgs. 173/2024**, che mantiene la cornice sanzionatoria per i tributi indiretti.
Ravvedimento: È possibile ravvedersi con una riduzione fino a **1/7** se la regolarizzazione avviene prima della contestazione (Art. 14 D.Lgs. 173/2024).
6. Ho presentato una dichiarazione IVA integrativa nel 2025. Qual è la sanzione?
La sanzione dipende dalla **data di commissione della violazione originaria**:
- Errore commesso nel 2024 (regime previgente, fino al 31/08/2025): Sanzione base **90%–180%** (Art. 5 D.Lgs. 471/1997). Ravvedimento massimo applicabile **1/6**.
- Errore commesso nel 2025 (regime transitorio, dal 01/09/2024 al 31/12/2025): Sanzione edittale ridotta al **70%–130%** (D.Lgs. 87/2024). Ravvedimento massimo applicabile **1/7** (o frazioni più brevi: 1/9 o 1/8), se la fattispecie è ricompresa nei commi riformulati.
7. Ho ricevuto una comunicazione di compliance per mancato versamento IRPEF. Posso ravvedermi?
Sì. La ricezione di comunicazioni di compliance non impedisce il ravvedimento ordinario, in quanto non costituiscono atti formali di accertamento.
Regime e Riduzione: Se la violazione è del 2025, si applica il ravvedimento agevolato del regime transitorio (D.Lgs. 173/2024). La riduzione massima applicabile è 1/7 (per ravvedimento entro un anno).
Vantaggi Aggiuntivi: Nelle ipotesi di annullamento parziale (es. annullamento parziale del tributo richiesto), la sanzione può essere ulteriormente ridotta a 1/3 (Art. 20 D.Lgs. 173/2024).
8. Ho omesso versamenti mensili IVA da gennaio a maggio 2025. Come si applica il cumulo?
Per violazioni omogenee commesse dal 1° settembre 2024 in avanti (D.Lgs. 87/2024), si applica il **cumulo giuridico** (Art. 12 D.Lgs. 472/1997).
Calcolo: Si determina un’unica sanzione sulla somma degli omessi versamenti, prendendo a riferimento la data della **prima violazione (Gennaio 2025)**.
Ravvedimento: Il ravvedimento operoso si applica sull’intera sanzione cumulata. L’articolo indica che per questa specifica fattispecie si applica la riduzione 1/6.
Nota: Sebbene le nuove frazioni (1/9, 1/8, 1/7) si applichino dal 01/09/2024, l’utilizzo della frazione 1/6 suggerisce che questi omessi versamenti specifici del 2025 non rientrano nelle fattispecie espressamente riformulate e richiamate dal D.Lgs. 87/2024 per il periodo transitorio, restando quindi soggetti alla disciplina previgente per la frazione di ravvedimento.
9. È possibile sanare l’omessa trasmissione dell’esterometro tramite ravvedimento operoso?
Sì. L’omessa o tardiva trasmissione dell’esterometro è soggetta a sanzione ed è sanabile tramite ravvedimento.
Sanzioni e Norme di Riferimento:
- La sanzione edittale è di **€2 per fattura**, con un massimo di **€1.000 per trimestre**.
- Fino al 31/08/2025: Art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997.
- Dal 01/09/2025: **Art. 38 del D.Lgs. 173/2024** (come citato dall’articolo).
È ammesso ravvedimento con riduzione proporzionale (**1/9, 1/8, 1/7**, ecc.) in base al tempo trascorso.
10. Quali sono le conseguenze dell’indicazione errata del regime fiscale nella dichiarazione IVA?
L’errata indicazione del regime (es. ordinario anziché forfettario) comporta conseguenze rilevanti, inquadrabili come violazione sostanziale:
- Applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele (Art. 5 D.Lgs. 471/1997 o Art. 31 D.Lgs. 173/2024).
- Possibile rettifica del credito IVA, con rischio di sanzione per utilizzo indebito (credito non spettante).
- Necessità di ricorrere al **ravvedimento operoso** per sanare l’infedeltà, applicando le riduzioni in base alla tempestività della correzione.




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