
Le recenti decisioni legislative e le variazioni dei tassi di interesse europei hanno un impatto significativo sul calcolo delle sanzioni applicate in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali. Capire queste modifiche è fondamentale per imprese e professionisti per gestire correttamente i propri obblighi ed evitare oneri eccessivi. Analizziamo le novità principali alla luce della Circolare INPS n. 34 del 4 febbraio 2025.
Nuove Regole per le Sanzioni Contributive INPS: guida Completa al Ravvedimento Operoso
(Aggiornato a Febbraio 2025)
La Circolare INPS n. 34 del 04/02/2025 delinea un quadro aggiornato del regime sanzionatorio per le violazioni contributive, con particolare attenzione all’istituto del ravvedimento operoso.
La Circolare INPS n. 34 comunica che la Banca Centrale Europea (BCE), con decisione del 30 gennaio 2025, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (l’ex TUR). Questo tasso, a decorrere dal 5 febbraio 2025, è stato fissato al 2,90%. Tale variazione è cruciale perché incide direttamente sulla determinazione sia dell’interesse di dilazione e differimento, sia sulla misura di diverse sanzioni civili previste dall’articolo 116 della Legge n. 388/2000.
Ci concentriamo sul nuovo ravvedimento operoso contributivo, applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Questo istituto differisce dal ravvedimento tributario e presenta termini per il perfezionamento “particolarmente stringenti”. Le modifiche sono state introdotte dall’articolo 30, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 2024, che è intervenuto sull’articolo 116, comma 8, della Legge n. 388 del 2000.
Distinguono principalmente due scenari di violazione:
- Mancato o Ritardato Pagamento (Omesso Versamento): riguarda contributi o premi il cui ammontare è già rilevabile dalle denunce obbligatorie, ma che non sono stati versati o sono stati versati in ritardo. La sanzione civile standard è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 5,5 punti, in ragione d’anno. Con il tasso BCE al 2,90%, questa sanzione è quindi pari all’8,40% annuo a partire dal 5 febbraio 2025. Questa sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non versati.
- Evasione: si verifica in caso di registrazioni, denunce o dichiarazioni omesse o non veritiere, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi, occultando rapporti di lavoro, retribuzioni o altri fatti rilevanti. La misura standard della sanzione civile è pari al 30% in ragione d’anno. Questa sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi non versati.
Le Novità sul Ravvedimento Operoso
Le modifiche introdotte dal DL 19/2024, in vigore dal 1° settembre 2024, riguardano specificamente le possibilità di riduzione delle sanzioni attraverso il ravvedimento spontaneo:
- Ravvedimento per Omesso Versamento (Violazioni dal 01/09/2024): per i pagamenti di contributi o premi (il cui ammontare è noto) effettuati entro 120 giorni dalla scadenza di legge, spontaneamente e prima di contestazioni, la maggiorazione di 5,5 punti non si applica più. La sanzione è calcolata nella misura del solo Tasso Ufficiale di Riferimento, che dal 5 febbraio 2025 è il 2,90% in ragione d’anno. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione, sebbene questo possa avvenire anche con versamenti plurimi purché effettuati entro il limite dei 120 giorni e per l’importo totale dovuto.
- Ravvedimento per Evasione (Violazioni dal 01/09/2024): se la situazione debitoria dovuta a evasione viene denunciata spontaneamente prima di contestazioni, e comunque entro dodici mesi dal termine di pagamento, la sanzione civile per evasione viene “degradata” alla misura dell’omissione:
- se il versamento in unica soluzione avviene entro trenta giorni dalla denuncia spontanea, la sanzione è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,40% annuo dal 5 febbraio 2025. La sanzione non può superare il 40%.
- se il versamento in unica soluzione avviene entro novanta giorni dalla denuncia spontanea, la sanzione è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 7,5 punti, quindi al 10,40% annuo dal 5 febbraio 2025. La sanzione non può superare il 40%.
- per questa tipologia di violazione (evasione regolarizzata spontaneamente entro 12 mesi), la regolarizzazione è possibile anche in forma rateale, ma questo richiede la presentazione di una domanda di rateazione e il versamento della prima rata entro i termini previsti per beneficiare della riduzione. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata successiva comporta l’applicazione della misura standard del 30%.
È importante notare che, nel caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte sono calcolate sulla base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (oggi 2,90%) per l’omissione e su tale tasso maggiorato di due punti (quindi 4,90%) per l’evasione. Questa riduzione è subordinata al pagamento integrale dei contributi e delle spese.
Infine, la Circolare ricorda che per i casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze (giurisprudenziali o amministrative) successivamente riconosciute, sono dovuti i soli interessi legali (pari al 2% dal 1° gennaio 2025).
Pro e Contro delle Nuove Regole (Basate sulle Fonti)
Pro:
- Incentivo all’Adempimento Spontaneo: le nuove regole, in particolare per l’omesso versamento entro 120 giorni, offrono una sostanziale riduzione della sanzione (dal TUR + 5.5% al solo TUR), favorendo la regolarizzazione prima dell’intervento dell’ente impositore.
- Riduzione Sanzioni per Evasione Spontanea: anche in caso di evasione, la denuncia spontanea entro 12 mesi e il pagamento nei 30 o 90 giorni successivi consentono di “declassare” la sanzione da un fisso del 30% a percentuali legate al TUR (8,40% o 10,40%), con un limite massimo del 40% anziché 60%.
- Flessibilità di Pagamento per Evasione Spontanea: l’opzione del pagamento rateale per l’evasione spontaneamente denunciata offre una via d’uscita anche in assenza di liquidità immediata, sebbene con condizioni stringenti.
Contro:
- Termini Stretti per l’Omesso Versamento: la finestra di 120 giorni per beneficiare della riduzione massima per l’omesso versamento è relativamente breve.
- Complessità del Quadro Normativo: distinguere tra omissione ed evasione e capire quale tasso applicare in base a tempi e spontaneità può essere complesso per il contribuente.
- Condizioni Stringenti per le Rateazioni: la possibilità di rateazione nel caso di evasione spontanea richiede una specifica domanda e il rispetto rigoroso delle scadenze delle rate per mantenere la sanzione ridotta.
Passi per il Ravvedimento Operoso
- Identificare la Violazione: stabilire se si tratta di omesso versamento (importo dovuto noto) o evasione (importo dovuto non dichiarato).
- Verificare la Data della Violazione: le nuove regole si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
- Agire Spontaneamente: il ravvedimento è possibile solo se effettuato prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.
- Calcolare l’Importo Dovuto: determinare i contributi/premi non versati.
- Calcolare gli Interessi/Sanzioni Ridotte:
- omesso Versamento (entro 120 giorni dalla scadenza): calcolare gli interessi al tasso del 2,90% annuo (TUR dal 05/02/2025).
- evasione (denuncia spontanea entro 12 mesi):
- pagamento entro 30 giorni dalla denuncia: calcolare le sanzioni all’8,40% annuo (TUR + 5.5%). La sanzione totale non supera il 40%.
- pagamento entro 90 giorni dalla denuncia: calcolare le sanzioni al 10,40% annuo (TUR + 7.5%). La sanzione totale non supera il 40%.
- pagamento rateale: richiedere la rateazione e pagare la prima rata in tempo utile. Le sanzioni sono quelle del pagamento in unica soluzione entro 30 o 90 giorni.
- Effettuare il Pagamento: versare l’importo totale dei contributi dovuti e gli interessi/sanzioni calcolati. Per l’omesso versamento entro 120 giorni, il pagamento “in unica soluzione” può essere effettuato con versamenti multipli entro il termine.
Consigli Utili
- Monitorare le Scadenze: rispettare rigorosamente i termini (120 giorni, 12 mesi, 30 giorni, 90 giorni) è fondamentale per beneficiare delle riduzioni.
- Agire con Tempismo: la spontaneità è un requisito chiave. Non aspettare l’intervento dell’ente impositore.
- Distinguere Correttamente: comprendere se si tratta di omesso versamento o evasione è il primo passo per applicare le regole corrette.
- Prestare Attenzione ai Tassi: il tasso base (TUR) è cambiato al 2,90% dal 5 febbraio 2025, influenzando i calcoli.
- Documentare Tutto: conservare prova delle denunce spontanee (se applicabile), dei calcoli effettuati e dei versamenti eseguiti.
- Verificare Situazioni Specifiche: procedure concorsuali o oggettive incertezze seguono regole particolari.
Conclusione
Il nuovo quadro sanzionatorio contributivo, in vigore dal 1° settembre 2024 e influenzato dalla variazione del tasso BCE dal 5 febbraio 2025, offre significative opportunità per i contribuenti di sanare spontaneamente le proprie posizioni debitorie con sanzioni ridotte. Tuttavia, la complessità delle regole e la stringenza dei termini richiedono attenzione e precisione. Comprendere le differenze tra omesso versamento ed evasione e applicare correttamente i tassi e le scadenze è essenziale per sfruttare al meglio le nuove disposizioni e favorire l’adempimento.
Domande Frequenti (FAQ)
- Qual è la principale novità sulle sanzioni contributive? La principale novità è l’introduzione di un nuovo “ravvedimento operoso” per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, che prevede significative riduzioni sanzionatorie in caso di regolarizzazione spontanea entro termini definiti. Inoltre, il tasso di interesse di riferimento (TUR) è cambiato al 2,90% dal 5 febbraio 2025, modificando il calcolo di interessi e sanzioni.
- Qual è la differenza tra “omesso versamento” ed “evasione”? L’omesso versamento riguarda contributi dovuti e noti dalle denunce obbligatorie ma non pagati. L’evasione si verifica quando i contributi non sono pagati a causa di denunce false, omesse o incomplete, con l’intenzione di nascondere l’obbligo.
- Come funziona il ravvedimento per omesso versamento? Se si paga spontaneamente e prima di contestazioni entro 120 giorni dalla scadenza di legge, la sanzione non include la maggiorazione di 5,5 punti ed è calcolata al solo tasso di interesse di riferimento (TUR), pari al 2,90% dal 5 febbraio 2025. Il pagamento può essere fatto anche con più versamenti, purché entro i 120 giorni totali.
- Posso regolarizzare l’evasione con sanzioni ridotte? Sì, se denunci spontaneamente la situazione debitoria entro 12 mesi dalla scadenza e paghi. La sanzione è ridotta all’8,40% se paghi in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, o al 10,40% se paghi in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. È possibile anche la rateazione.
- Qual è il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)? È il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea. Dal 5 febbraio 2025 è pari al 2,90%.
- Ci sono limiti massimi alle sanzioni? Sì, la sanzione per omesso versamento non può superare il 40% dell’importo dovuto. La sanzione per evasione non può superare il 60%. Nel caso di evasione con denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento entro 30 o 90 giorni, la sanzione non può superare il 40%.
- Quando sono entrate in vigore queste regole? Le nuove regole sul ravvedimento operoso introdotte dal DL 19/2024 sono in vigore dal 1° settembre 2024. La variazione dei tassi legati al TUR è efficace dal 5 febbraio 2025.
Novità su Tassi, Sanzioni e Ravvedimento Contributi Previdenziali (Circolare INPS n. 34/2025 e D.L. 19/2024)
Qui trovi le risposte alle domande più frequenti riguardo alle recenti modifiche sui tassi di interesse, le sanzioni civili e l’introduzione di un nuovo istituto di ravvedimento operoso per i contributi previdenziali.
1. Qual è la causa principale delle recenti variazioni nei tassi e nelle sanzioni sui contributi previdenziali? La causa principale è duplice:
- La decisione della Banca Centrale Europea (BCE) del 30 gennaio 2025, che ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) di 25 punti base, portandolo al 2,90% con decorrenza dal 5 febbraio 2025. Questa variazione incide sui tassi di dilazione, differimento e sulla misura delle sanzioni civili.
- Le modifiche introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato l’articolo 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000. Queste modifiche, in vigore dal 1° settembre 2024, hanno rivisto il regime sanzionatorio e introdotto una nuova fattispecie di ravvedimento operoso per le violazioni contributive.
2. Qual è il nuovo tasso di interesse per la dilazione e il differimento dei contributi? A decorrere dal 5 febbraio 2025, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi sono entrambi pari al tasso dell’8,90% annuo. Per il differimento, il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025. I piani di rateazione già approvati e notificati prima di questa data non subiranno modifiche.
3. Come cambiano le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei contributi (omesso versamento)? Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi (la cui misura è rilevabile dalle denunce obbligatorie, Art. 116, comma 8, lettera a)), la sanzione civile è pari all’8,40% in ragione d’anno. Questo tasso si ottiene sommando il nuovo tasso di rifinanziamento principale (2,90% dal 5 febbraio 2025) alla maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non versati.
4. È possibile ridurre la sanzione per omesso versamento tramite ravvedimento operoso? Sì. A decorrere dal 1° settembre 2024, il D.L. n. 19/2024 ha introdotto una nuova fattispecie di ravvedimento operoso per l’omesso versamento. Se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, spontaneamente e prima di contestazioni o richieste, la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, quindi nella misura del solo tasso di rifinanziamento principale (2,90% in ragione d’anno) dal 5 febbraio 2025.
5. Il pagamento per il ravvedimento entro 120 giorni deve essere in un’unica soluzione? La Circolare INPS n. 90 del 4 ottobre 2024 ha specificato che il pagamento “in unica soluzione” per beneficiare del ravvedimento operoso entro 120 giorni può intendersi effettuato anche con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, purché siano tutti effettuati entro il limite dei centoventi giorni dalla scadenza legale e per l’importo totale dovuto.
6. Quando si applica la nuova fattispecie di ravvedimento operoso entro 120 giorni? La nuova procedura di ravvedimento operoso introdotta dal D.L. n. 19/2024 è applicabile alle violazioni contributive commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Ad esempio, per i contribuenti con scadenza trimestrale il 18 novembre 2024 (terza rata 2024) o il 2 dicembre 2024 (II acconto INPS), il ravvedimento si applica per gli inadempimenti relativi a tali scadenze.
7. Quali sono le sanzioni civili in caso di evasione contributiva? Nelle ipotesi di evasione (connessa a denunce o registrazioni omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi, Art. 116, comma 8, lettera b)), la sanzione civile è pari al 30 per cento in ragione d’anno, nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi non versati.
8. Come funziona il ravvedimento operoso in caso di evasione contributiva? Se la denuncia della situazione debitoria per evasione è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste e comunque entro dodici mesi dal termine di pagamento, le sanzioni civili per evasione vengono “degradate” alla misura dell’omissione. La misura esatta dipende dalla tempistica del pagamento:
- Se il versamento in unica soluzione è effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, la sanzione è pari al tasso di rifinanziamento principale maggiorato di 5,5 punti (cioè 8,40% annuo dal 5 febbraio 2025).
- Se il versamento in unica soluzione è effettuato oltre trenta giorni ma entro novanta giorni dalla denuncia, la sanzione è pari al tasso di rifinanziamento principale maggiorato di 7,5 punti (cioè 10,40% annuo dal 5 febbraio 2025). È possibile il pagamento rateale, ma l’applicazione di queste misure ridotte è subordinata al versamento della prima rata nei termini stabiliti.
9. Cosa cambia per le sanzioni civili in caso di Procedure Concorsuali? In caso di procedure concorsuali, se avviene l’integrale pagamento dei contributi e delle spese, le sanzioni civili sono ridotte. La riduzione è stabilita sulla base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR):
- Nell’ipotesi di omesso versamento (Art. 116, comma 8, lettera a)), la sanzione ridotta è pari al TUR, cioè 2,90% dal 5 febbraio 2025.
- Nell’ipotesi di evasione (Art. 116, comma 8, lettera b)), la sanzione ridotta è pari al TUR aumentato di due punti, cioè 4,90% (2,90% + 2%) dal 5 febbraio 2025. La riduzione non può essere inferiore al tasso degli interessi legali. Poiché dal 5 febbraio 2025 il TUR (2,90%) è superiore all’interesse legale (2% dal 1° gennaio 2025), la riduzione opera sulla base del TUR (2,90%).
10. Quali interessi si applicano in caso di “oggettive incertezze” sull’obbligo contributivo? Nei casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze (connesse a contrasti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa), a partire dal 1° settembre 2024, sono dovuti solo gli interessi legali (pari al 2% annuo dal 1° gennaio 2025), a condizione che il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.