
Con il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 nasce il nuovo Testo Unico IVA, che raccoglie in un unico corpo normativo una disciplina oggi frammentata fra D.P.R. 633/1972, D.L. 331/1993 e una costellazione di norme sparse, circolari e interventi settoriali. Il decreto è in vigore dal 31 gennaio 2026, ma le nuove regole operative, salvo eccezioni, scatteranno dal 1° gennaio 2027, lasciando al 2026 il ruolo di anno‑ponte per l’adeguamento di prassi e software.
Riferimento: Gazzetta DLGS 19 gennaio 2026, n. 10 – Seconda parte
Perché un Testo Unico IVA oggi
La razionalizzazione dell’IVA non nasce dal nulla, ma dalla legge delega n. 111/2023 (poi ritoccata dalla legge 120/2025), che ha chiesto al Governo di ricondurre il sistema tributario a testi organici, coordinati e coerenti con la direttiva 2006/112/UE. Negli anni, la disciplina IVA è stata stratificata da continue riforme “a macchia di leopardo”: regole sulla territorialità riscritte a pezzi, aliquote agevolate sparse in leggi di settore, norme sugli scambi intra‑UE innestate nel D.L. 331/1993 senza un vero coordinamento sistematico.
L’obiettivo del nuovo Testo Unico non è, almeno nella sua prima versione, quello di “rivoluzionare” l’imposta, ma di riscriverla in modo ordinato: stessa impostazione della direttiva, definizioni aggiornate, rinvii coerenti, tabella delle aliquote ripulita e regole speciali riportate a sistema. Questo non significa che per il contribuente cambino dall’oggi al domani aliquote e adempimenti, ma che avremo finalmente un codice IVA unico e leggibile, destinato a diventare la base di ogni futuro intervento di riforma.
Struttura del nuovo Testo Unico e decorrenza
Il Testo Unico IVA si compone di 171 articoli, organizzati per titoli: soggetti passivi, presupposto oggettivo, territorialità, effettuazione delle operazioni, base imponibile e aliquote, esenzioni e non imponibilità, rivalsa e detrazione, volume d’affari, obblighi formali, riscossione e rapporti con il codice doganale. Nel nuovo impianto confluiscono le regole oggi contenute nel D.P.R. 633/1972 e nel D.L. 331/1993, coordinate fra loro e riallineate al lessico e alla sistematica dell’IVA europea, con modifiche puntuali solo dove necessario.
Sul piano temporale, il quadro è chiaro:
il D.Lgs. 10/2026 è in vigore dal 31 gennaio 2026;
il nuovo Testo Unico IVA si applica, in via generale, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027;
dal 2027 scatta l’abrogazione espressa delle parti del D.P.R. 633/1972, del D.L. 331/1993 e degli altri testi richiamati nell’articolo 170 del TU.
Fino al 31 dicembre 2026 resta operativo l’attuale impianto: per imprese, professionisti e software house il 2026 sarà quindi l’anno in cui mappare le corrispondenze tra vecchi e nuovi articoli, rivedere procedure interne e aggiornare documentazione e gestionali.
I pilastri sostanziali: campo di applicazione, territorialità, effettuazione
Operazioni imponibili e soggetti
Gli articoli iniziali del nuovo Testo Unico ridisegnano con chiarezza il campo di applicazione dell’IVA, senza strappi rispetto alla disciplina attuale.
L’articolo 1 definisce il perimetro dell’imposta: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti o professioni, importazioni e, fino all’entrata in vigore del regime definitivo, operazioni intra‑unionali disciplinate dallo stesso TU.
Gli articoli 3 e 4 precisano cosa si intende per “esercizio di imprese” e “esercizio di arti e professioni”, coordinando le definizioni con il codice civile (articoli 2135 e 2195 c.c.) e con le regole sugli enti non commerciali. Sono chiarite le attività che, per gli enti pubblici, assumono sempre natura commerciale e quelle che, invece, restano escluse dall’IVA, con un’impostazione che rende più lineare la distinzione fra sfera istituzionale e attività economica.
Territorialità “a sistema”
Il blocco da articolo 2 ad articolo 23 rimette ordine nel tema più delicato degli ultimi anni: la territorialità delle operazioni.
Si parte dalle definizioni di territorio dello Stato, territorio UE e territori esclusi, con il consueto trattamento differenziato per Livigno, Campione d’Italia, Lago di Lugano, Monaco, zone di sovranità del Regno Unito, ecc.
Per i beni, gli articoli 15 e 16 fissano in modo coordinato il luogo di tassazione di cessioni interne, vendite a distanza e operazioni intra‑UE, con soglia unica dei 10.000 euro per i piccoli operatori e disciplina espressa delle vendite a distanza di beni importati in regime IOSS. Per i servizi, gli articoli 17–23 consolidano la regola generale B2B/B2C e le deroghe per immobili, trasporti, ristorazione, eventi culturali e digital services, recependo pienamente la logica “place of supply” europea in un testo unitario.
Momento di effettuazione ed esigibilità
Un altro blocco centrale riguarda il momento di effettuazione delle operazioni, dalla cui corretta individuazione dipendono fatturazione, liquidazioni periodiche e decorrenza del diritto alla detrazione.
L’articolo 24 raccoglie le regole generali di effettuazione per cessioni e servizi (consegna, stipula, pagamenti anticipati, prestazioni continuative), mentre gli articoli 25 e 26 dettano regole specifiche per mercato elettrico, sistema del gas naturale e operazioni intra‑UE, con attenzione ai contratti estimatori e alle operazioni continuative oltre il mese.
Per il professionista questo significa avere, in un unico nucleo di norme, la sequenza logica: si determina dove l’operazione è territorialmente rilevante, si individua il momento di effettuazione, si applica l’aliquota e si decide quando l’imposta entra in esigibilità.
Aliquote, esenzioni e non imponibilità: la nuova Tabella A e il riordino delle fattispecie
Aliquote e Tabella A
Il nuovo Testo Unico conferma l’aliquota ordinaria al 22% e le aliquote ridotte del 4%, 5% e 10%, ma riorganizza in profondità la Tabella A allegata.
La tabella è strutturata in quattro parti (prodotti agricoli e ittici, beni e servizi al 4%, 5% e 10%), con eliminazione di riferimenti obsoleti e ricondotta al Testo Unico gran parte delle agevolazioni oggi disperse in norme speciali, comprese quelle in materia di interventi edilizi residenziali con aliquota al 10%.
La vera novità, più di politica normativa che di impatto immediato sui conti, è la collocazione “a sistema” delle aliquote agevolate: per molti beni e servizi non cambierà la misura dell’imposta, ma cambierà il riferimento normativo e la struttura logica cui ancorare future modifiche.
Esenzioni e operazioni non imponibili
L’articolo 37 contiene l’elenco coordinato delle operazioni esenti: servizi finanziari e assicurativi, operazioni immobiliari in determinate condizioni, prestazioni sanitarie e scolastiche, servizi sociali e molte altre fattispecie oggi sparse tra norme primarie e decreti.
È previsto uno specifico articolo sulle prestazioni di chirurgia estetica (articolo 38), che chiarisce quando l’intervento può essere ricondotto all’esenzione sanitaria, con necessità di idonea attestazione medica.
Gli articoli da 39 a 52 riorganizzano, in modo organico, il delicato capitolo delle operazioni non imponibili o non soggette: cessioni intra‑UE, call‑off stock, esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali e rapporti con Vaticano e San Marino. Il risultato è un quadro unitario che consente di leggere insieme plafond, regime degli esportatori abituali, non imponibilità dei servizi connessi al commercio estero e disciplina dei depositi IVA.
Detrazione, obblighi formali e profilo operativo per imprese e professionisti
Diritto alla detrazione e rettifiche
Il diritto alla detrazione è disciplinato principalmente dagli articoli 56–60, che riprendono e sistematizzano le regole tradizionali del D.P.R. 633/1972.
Viene confermata la regola per cui la detrazione spetta per l’IVA sugli acquisti inerenti ad operazioni imponibili e non imponibili che danno diritto a detrazione, con esclusione per gli acquisti afferenti operazioni esenti e non soggette salvo casi specificamente previsti.
Restano centrali il pro‑rata di detraibilità (articolo 57) e la disciplina della rettifica (articolo 59), con periodi di osservazione differenziati per beni ammortizzabili e immobili e obbligo di adeguamento in dichiarazione annuale in caso di mutamenti significativi dell’utilizzo o delle percentuali di detrazione. Per gli enti non commerciali, l’articolo 60 ribadisce la necessità di una contabilità separata tra attività istituzionale ed attività economica, condizione essenziale per la corretta quantificazione della detraibilità.
Fatturazione elettronica, corrispettivi e precompilata IVA
Il blocco 72–83 costituisce il “codice” degli adempimenti documentali: obbligo di fatturazione, fattura elettronica B2B e B2G via SdI, fatturazione semplificata, trasmissione telematica dei corrispettivi e memorizzazione elettronica tramite registratori telematici o soluzioni software evolute.
Le regole già operative negli anni scorsi vengono assorbite nel Testo Unico, evitando rinvii incrociati a decreti e leggi di conversione: per gli operatori non vi sono stravolgimenti, ma un quadro normativo più leggibile e stabile.
Un riferimento importante è l’articolo 89, che codifica la logica della dichiarazione IVA precompilata: l’Agenzia delle Entrate può mettere a disposizione bozze di registri, liquidazioni e dichiarazione annuale sulla base dei dati di fatture elettroniche e corrispettivi, prevedendo esoneri dalla tenuta dei registri per chi convalida o integra tali bozze. Si tratta di un passaggio chiave in ottica di progressiva automatizzazione dell’adempimento IVA, che richiederà però un serio allineamento dei dati di contabilità alle logiche di tracciamento digitale.
Scadenze, abrogazioni e cosa fare nel 2026
Le date da fissare in agenda
Il calendario, in sintesi, è il seguente:
30 gennaio 2026: pubblicazione del D.Lgs. 10/2026 sulla G.U. n. 24 (S.O. n. 4);
31 gennaio 2026: entrata in vigore formale del decreto;
31 dicembre 2026: ultimo giorno di applicazione generalizzata del “vecchio” impianto IVA (D.P.R. 633/1972, D.L. 331/1993 e norme correlate);
1° gennaio 2027: decorrenza generale delle disposizioni del nuovo Testo Unico IVA e abrogazione delle disposizioni indicate nell’articolo 170 TU.
Le eventuali regole specifiche con decorrenza diversa dovranno essere lette nelle singole disposizioni o nei decreti attuativi, ma l’idea di fondo è che il 2027 rappresenti il punto di switch complessivo dal “vecchio” al “nuovo” diritto dell’IVA.
Il 2026 come anno‑ponte operativo
Per imprese, professionisti e software house il 2026 non è un “anno in più” di calma, ma un anno da usare bene. In concreto, le attività chiave saranno:
mappare gli articoli del D.P.R. 633/1972 e del D.L. 331/1993 con i corrispondenti articoli del nuovo TU;
aggiornare manuali operativi, procedure interne e modulistica con riferimenti normativi corretti;
programmare gli adeguamenti dei gestionali contabili (codifica delle nature operative, nuove etichette degli articoli, aggiornamento della gestione intra‑UE e dei regimi speciali);
pianificare la formazione di personale interno e clienti sui nuovi riferimenti normativi, soprattutto per chi opera in settori con regimi speciali o con forte esposizione all’internazionale.
L’impegno richiesto è significativo, ma, se ben gestito, consentirà di entrare nel 2027 con un sistema IVA più ordinato, meno affidato alla “memoria storica” delle interpretazioni e più leggibile anche per chi si avvicina oggi alla materia.



