E’ ormai quasi un anno che sono state emanate le linee-guida per la redazione del bilancio sociale cui sono tenuti gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro, nonchè i centri di servizio per il volontariato, le imprese e le cooperative sociali, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Le linee-guida si applicano ai bilanci sociali relativi al primo esercizio successivo a quello in corso alla data del 9 agosto 2019 (quindi, per i soggetti “solari”, ai bilanci sociali relativi all’esercizio 2020).
In attesa della istituzione del RUNTS, momento a cui si è vincolata la effettiva entrata in vigore di tutto il novellato sistema del terzo settore, utilizziamo queste pagine per fare una sintesi delle novità che andremo ad affrontare.
PREMESSA |
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EFFICACIA delle NUOVE NORME |
Le nuove linee-guida si applicano ai bilanci sociali relativi al primo esercizio successivo a quello in corso alla data del 9 agosto 2019 (quindi, per i soggetti “solari”, ai bilanci sociali relativi all’esercizio 2020). Norme abrogate |
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RIFORMA del TERZO SETTORE |
Per effetto della riforma del Terzo Settore, l’obbligo di redigere il bilancio sociale è così disciplinato:
Soggetti non obbligati |
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VALUTAZIONE di IMPATTO SOCIALE |
Sarà oggetto di specifiche linee-guida. |
BILANCIO SOCIALE: DEFINIZIONE e FINALITÀ |
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DEFINIZIONE |
È uno “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio” (Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011). “Accountability” “Trasparenza” “Compliance” |
FINALITÀ |
Il bilancio sociale si pne quindi i seguenti obiettivi:
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DIFFERENZE con la RELAZIONE di MISSIONE |
La relazione di missione forma – insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario – il bilancio di esercizio degli enti e “illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie” (art. 13, D.Lgs. n. 117/2017). |
BILANCIO SOCIALE: DISCIPLINA |
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PRINCIPI di REDAZIONE |
La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai seguenti principi:
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STRUTTURA |
Il D.M. 4 luglio 2019 indica la seguente struttura del bilancio sociale:
In caso di omissione di una o più sotto-sezioni, l’ente è tenuto ad illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell’informazione. |
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APPROVAZIONE |
Il bilancio sociale dev’essere approvato dall’organo competente sulla base dello statuto, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle linee-guida in esame. |
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DEPOSITO presso il RUNTS |
Gli enti obbligati a redigere il bilancio sociale devono inoltre:
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Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 9, comma 2;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 14, comma 1 e art. 61, comma 1 , lett. l);
- D.M. 4 luglio 2019.