Iperammortamento 2026 – Seconda Parte: applicazione pratica, contabilità e dichiarazione

Iperammortamento 2026

Questa Seconda Parte integra l’analisi del Disegno di Legge di Bilancio 2026 dedicata all’iperammortamento, concentrandosi sugli aspetti applicativi: ambito soggettivo e oggettivo, aggiornamento degli allegati alla Legge 232/2016, modalità di calcolo della maggiorazione, trattamento contabile e indicazioni dichiarative. Il riferimento principale è l’articolo 94 del DdL di Bilancio 2026 e il relativo emendamento 94.47, che interviene sugli Allegati A e B alla Legge 232/2016.

1. Ambito soggettivo, oggettivo e periodo agevolato

L’iperammortamento 2026 si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica: società di capitali, società di persone, imprese individuali in contabilità ordinaria, cooperative ed enti commerciali. Il presupposto oggettivo è la realizzazione di investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi i beni impiegati stabilmente in stabili organizzazioni all’estero.

Il DdL di Bilancio 2026 estende la finestra temporale rispetto alla bozza originaria: dalla formulazione iniziale limitata al 2026 (con eventuali code al 2027 in presenza di acconti significativi) si passa a un orizzonte pluriennale con termine al 31 dicembre 2028. In questo arco di tempo, gli investimenti che soddisfano i requisiti oggettivi e soggettivi possono beneficiare della maggiorazione, fermo restando il rispetto delle condizioni di effettuazione previste dall’articolo 109 del TUIR.

Ai fini dell’individuazione del periodo di competenza, per i beni mobili rileva la consegna o spedizione (o il trasferimento della proprietà se successivo); per i beni acquisiti in leasing rileva la consegna al locatario. Ordini e acconti sono rilevanti solo se la norma introduce specifiche clausole di “prenotazione” del beneficio, altrimenti non anticipano il momento di effettuazione dell’investimento.

2. Struttura della maggiorazione e aliquote

L’iperammortamento opera come maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili, ai soli fini delle imposte sui redditi. Il bene è iscritto in bilancio al costo storico e ammortizzato civilisticamente secondo i criteri ordinari; la maggiorazione agisce solo in dichiarazione, aumentando le quote deducibili rispetto all’ammortamento contabile.

La disciplina conferma una struttura a scaglioni della maggiorazione, applicata sull’ammontare del costo agevolabile:

  • maggiorazione del 180% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
  • maggiorazione del 100% per la quota di investimento compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • maggiorazione del 50% per la quota di investimento compresa tra 10 e 20 milioni di euro.

La logica è incentivare maggiormente la fascia di investimenti medio–bassi, senza escludere interventi di dimensione superiore. L’iperammortamento incide sulla base imponibile IRES/IRPEF; la sua estensione all’IRAP dipenderà da eventuali coordinamenti espliciti che dovranno essere verificati nei testi definitivi e nei provvedimenti attuativi.

3. Beni agevolabili e aggiornamento degli Allegati A e B

L’emendamento 94.47 al DdL di Bilancio interviene sugli Allegati A e B alla Legge 232/2016, aggiornando l’elenco dei beni materiali e immateriali che possono beneficiare dell’iperammortamento, con particolare riferimento alle tecnologie abilitanti Industria 4.0 e alle nuove componenti digitali e di sicurezza. L’individuazione del diritto all’agevolazione richiede quindi un confronto puntuale tra le caratteristiche del bene e le voci degli allegati aggiornati.

In estrema sintesi, rientrano nel perimetro:

  • Beni materiali (Allegato A): macchinari e impianti interconnessi, linee produttive automatizzate, robot industriali e collaborativi, sistemi di movimentazione automatica, sistemi di visione e controllo qualità, infrastrutture hardware dedicate a calcolo e AI, sistemi di monitoraggio e controllo dei processi, impianti accessori tecnologicamente integrati.
  • Beni immateriali (Allegato B): software e piattaforme per gestione e controllo dei processi produttivi, sistemi di data analytics e AI, ambienti di simulazione e digital twin, soluzioni di cybersecurity industriale, software per monitoraggio energetico ed emissioni.
  • Investimenti in energia rinnovabile: in particolare impianti per autoproduzione e autoconsumo e, in modo specifico, moduli fotovoltaici prodotti in UE/SEE che rispettano requisiti minimi di efficienza (valori percentuali fissati dalla norma per modulo e cella), cui è dedicata una disciplina mirata.

La stessa norma introduce un vincolo di provenienza per i beni agevolabili: i beni devono essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo. Questo vincolo incide direttamente sulla selezione dei fornitori e sulla documentazione da acquisire (dichiarazioni di origine, certificazioni tecniche, schede prodotto).

4. Perizia e documentazione tecnica

La disciplina dell’iperammortamento si coordina, sul piano applicativo, con lo schema già sperimentato per i crediti d’imposta 4.0. Per i beni di importo superiore a una certa soglia e per quelli caratterizzati da particolare complessità tecnica, è richiesto un livello più elevato di attestazione.

In coerenza con quanto previsto per i crediti d’imposta, per i beni di valore superiore a una soglia che i decreti attuativi potranno allineare ai 300.000 euro già visti in passato, è ragionevole attendersi l’obbligo di una perizia tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato (ingegnere, perito industriale) o una attestazione rilasciata dal produttore, che certifichi la riconducibilità del bene alle voci degli Allegati e il rispetto dei requisiti di interconnessione e funzionalità.

Per i beni di importo inferiore, la documentazione può tradursi in una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa acquirente, integrata dalla documentazione tecnica del produttore. In ogni caso, è opportuno predisporre un fascicolo documentale che raccolga contratto, fatture, schede tecniche, manuali, diagrammi di integrazione, dichiarazioni di origine UE/SEE e, per i fotovoltaici, attestazioni delle soglie di efficienza richieste.

5. Processo operativo: dalla decisione all’utilizzo in dichiarazione

Per applicare correttamente l’iperammortamento non basta verificare l’esistenza dei requisiti materiali: è necessario seguire un percorso che accompagni l’investimento dalla fase decisionale fino alla deduzione in dichiarazione.

5.1 Analisi dell’investimento e verifica dei requisiti

La prima fase consiste nell’analisi dell’investimento programmato: individuare il bene, definirne il ruolo nel ciclo produttivo, valutarne l’impatto organizzativo e confrontarne le caratteristiche con gli Allegati A e B. Questa verifica non è puramente formale: occorre accertare che il bene non solo rientri in una voce degli allegati, ma soddisfi anche i requisiti funzionali, come l’interconnessione ai sistemi aziendali, la capacità di scambio dati, la possibilità di controllo da remoto, ecc.

5.2 Pianificazione temporale e scelta del regime agevolativo

Una volta accertata l’agevolabilità, è necessario collocare l’investimento nella finestra temporale coperta dall’iperammortamento e confrontare tale misura con altri eventuali incentivi ancora fruibili. Poiché l’articolo 94 del DdL prevede la non cumulabilità dell’iperammortamento con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 sul medesimo investimento, l’impresa deve scegliere quale regime applicare, valutando il profilo temporale del beneficio e la propria capienza d’imposta negli esercizi di riferimento.

5.3 Contrattualistica, ordine e condizioni

Il contratto di fornitura deve riflettere con chiarezza le caratteristiche del bene: descrizione tecnica, componenti incluse, servizi accessori (installazione, formazione, manutenzione, aggiornamenti software), tempi di consegna, eventuali milestone di progetto. È opportuno riportare nei documenti contrattuali riferimenti alla riconducibilità del bene alla normativa agevolativa e alle dichiarazioni di provenienza UE/SEE, soprattutto per beni come i moduli fotovoltaici.

5.4 Consegna, collaudo e interconnessione

La consegna e il collaudo segnano il momento in cui il bene entra in funzione. Per i beni 4.0, non è sufficiente che il bene sia installato: occorre che sia effettivamente interconnesso ai sistemi informativi aziendali, secondo le modalità richieste dagli allegati (scambio dati bidirezionale, integrazione con sistemi di pianificazione e controllo, tracciabilità dei parametri produttivi). La data di interconnessione assume rilievo per la decorrenza della maggiorazione.

5.5 Perizia e formalizzazione del dossier

Completate installazione e interconnessione, si procede alla redazione della perizia o dell’attestazione, se richiesta. Il tecnico incaricato descrive il bene, ne illustra le funzionalità e comprova il rispetto dei requisiti normativi (inclusi quelli su provenienza e efficienza per i fotovoltaici). Parallelamente l’impresa formalizza il dossier interno, che sarà il punto di riferimento in caso di controlli.

5.6 Scritture contabili e gestione extracontabile

In contabilità generale il bene è iscritto nell’attivo immobilizzato al costo di acquisizione. L’ammortamento civilistico è calcolato applicando le aliquote ordinarie (ad esempio il 10% annuo su un macchinario), con rilevazione del relativo costo a conto economico e incremento del fondo ammortamento.

La maggiorazione viene applicata in via extracontabile. Si determina il “costo figurativo” aggiuntivo, ottenuto moltiplicando il costo storico per la percentuale di maggiorazione (ad esempio 180%). L’importo così ottenuto viene ripartito lungo la stessa vita utile del bene e dedotto mediante variazioni in diminuzione in dichiarazione, esercizio per esercizio. Non si eseguono scritture contabili che modifichino il valore del bene o del fondo ammortamento per effetto della maggiorazione.

5.7 Monitoraggio, sostituzione e dismissione

Durante l’intero periodo di ammortamento l’impresa deve monitorare le vicende del bene agevolato: trasferimenti, cessioni, dismissioni, delocalizzazioni. Se il bene viene ceduto o trasferito all’estero prima del completo utilizzo dell’iperammortamento, la disciplina consente di non perdere integralmente il beneficio, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta, l’impresa acquisisca un bene sostitutivo con caratteristiche analoghe o superiori, anch’esso agevolabile. Se il costo del nuovo bene è inferiore, la quota di maggiorazione residua dovrà essere ridotta in proporzione.

6. Esempio numerico pluriennale

Si ipotizza l’acquisto, nel 2026, di un bene strumentale nuovo riconducibile all’Allegato A, del costo pari a 100.000 euro, ammortizzabile civilisticamente al 10% annuo. L’impresa decide di applicare l’iperammortamento con maggiorazione del 180%.

1) Calcolo delle quote civilistiche e fiscali

  • Costo storico del bene: 100.000 euro.
  • Aliquota di ammortamento civilistica: 10%.
  • Quota di ammortamento civilistico annua: 10.000 euro.
  • Percentuale di maggiorazione: 180%.
  • Maggiorazione complessiva del costo: 100.000 × 180% = 180.000 euro.
  • Quota annua di maggiorazione (ripartita su 10 anni): 18.000 euro.

Per ciascuno dei primi tre esercizi la situazione, a livello di conto economico e dichiarazione, è la seguente:

  • Anno 1 (2026): ammortamento civilistico 10.000 euro; in dichiarazione, quota deducibile 10.000 + 18.000 = 28.000 euro; variazione in diminuzione extracontabile 18.000 euro.
  • Anno 2 (2027): ammortamento civilistico 10.000 euro; quota deducibile 28.000 euro; variazione in diminuzione 18.000 euro.
  • Anno 3 (2028): ammortamento civilistico 10.000 euro; quota deducibile 28.000 euro; variazione in diminuzione 18.000 euro.

2) Effetto sul reddito imponibile

Se si suppone un’aliquota IRES del 24%, la sola quota di maggiorazione (18.000 euro annui) genera un risparmio d’imposta annuo pari a 4.320 euro. Su dieci esercizi, a parità di aliquota, la maggiorazione complessiva di 180.000 euro determina un risparmio IRES di 43.200 euro, al quale si somma l’effetto del normale ammortamento del bene.

Il vantaggio non è immediato come nel caso di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ma si distribuisce nel tempo seguendo la vita utile del bene. Per la pianificazione fiscale dell’impresa è quindi essenziale proiettare l’effetto della maggiorazione sugli esercizi futuri, tenendo conto di redditività attesa e di eventuali altre deduzioni strutturali.

7. Coordinamento con altri incentivi (inclusa ZES)

L’articolo 94, comma 8, del DdL Bilancio 2026 prevede che l’iperammortamento non sia cumulabile, per i medesimi investimenti, con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. L’impresa deve quindi scegliere quale regime applicare, valutando la convenienza tra un beneficio distribuito in più esercizi (iperammortamento) e un credito d’imposta potenzialmente utilizzabile in compensazione in tempi più rapidi.

Resta invece possibile il coordinamento con altri incentivi (contributi a fondo perduto, misure regionali o europee, agevolazioni riconducibili ai regimi ZES o ad altre aree a fiscalità di vantaggio), a condizione che non si agevoli due volte la stessa porzione di costo e che la somma dei benefici non superi il costo effettivamente sostenuto. Ciò comporta la necessità di ridurre la base agevolabile dell’iperammortamento in presenza, ad esempio, di contributi in conto impianti o di aiuti ZES imputati in diminuzione del costo o iscritti in contropartita di un risconto passivo, con conseguente adeguamento della base di calcolo della maggiorazione.

La compatibilità va comunque verificata alla luce delle regole sugli aiuti di Stato e delle condizioni specifiche dei singoli regimi (ZES, bandi regionali, fondi europei), che possono prevedere limiti massimi di intensità di aiuto e vincoli sulla cumulabilità con altre misure fiscali.

8. Profili dichiarativi ed eventi telematici

La gestione dell’iperammortamento avviene in sede di dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione dei righi dedicati alla maggiorazione del costo dei beni strumentali. Il modello Redditi dovrà prevedere campi per indicare l’ammontare della maggiorazione complessiva, la quota dedotta nell’esercizio e la quota residua da riportare agli anni successivi.

Non sono generalmente previste comunicazioni telematiche preventive specifiche per l’iperammortamento; l’adempimento fondamentale è la corretta indicazione delle variazioni in diminuzione nel quadro di determinazione del reddito d’impresa, accompagnata dalla conservazione della documentazione tecnica e della perizia per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione e per i termini di accertamento. Eventuali ulteriori obblighi dichiarativi (ad esempio comunicazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato) dipenderanno dai provvedimenti attuativi e dalle regole di monitoraggio che verranno stabilite.

In presenza di più misure concorrenti sulla stessa area (iperammortamento, contributi, ZES, altri incentivi), la dichiarazione diventa il punto di sintesi in cui deve emergere, in modo coerente, l’applicazione dei limiti di cumulo e l’eventuale riduzione delle basi agevolabili per rispettare i massimali di aiuto previsti dalle norme.

Author: Antonello

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