Intrastat: invio entro il 25 agosto 2025, novità e sanzioni

Il 25 agosto 2025 è il termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di luglio 2025. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state introdotte dal 1° gennaio 2022 alcune modifiche operative e di compilazione dei modelli Intrastat.Le novità consistono:

  • eliminazione dei modelli trimestrali Intra-2bis e Intra-2quater;
  • introduzione del nuovo modello Intra-1sexies, dedicato alle cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” (deposito presso cliente estero, con proprietà trasferita al momento dell’effettivo prelievo);
  • nel modello Intra-1bis, i soggetti che nell’anno precedente o, in caso di inizio attività, presumono di superare nell’anno il valore di 20 milioni di euro di spedizioni o di arrivi, devono inserire anche i dati dettagliati sulla natura della transazione, a due cifre (colonne A e B);
  • dal 1° ottobre 2021, inoltre, era stato abolito l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat per gli scambi di beni con San Marino.

Nuove modalità e tempistiche di invio – Gli elenchi Intrastat devono essere inviati esclusivamente per via telematica, utilizzando il nuovo software Intr@Web o tramite l’Agenzia delle Entrate. La cadenza di presentazione è mensile. Il termine per la presentazione è fissato al mese successivo al periodo di riferimento.

Invio e periodicità in base alle operazioni: 

Tipologia di operazioni Modello Frequenza Mensile Trimestrale
Cessioni di beni INTRA-1bis Mensile Ammontare trimestrale delle cessioni di beni > 50.000 euro (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori) ≤ 50.000 euro
Cessioni di beni (call-off stock) INTRA-1sexies Mensile Obbligatorio in caso di utilizzo del regime call-off stock Non applicabile
Prestazioni di servizi rese INTRA-1quater Mensile Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi rese > 50.000 euro ≤ 50.000 euro
Acquisti di beni INTRA-2bis Mensile Ammontare trimestrale degli acquisti di beni > 350.000 euro (ai soli fini statistici) Non dovuto
Prestazioni di servizi ricevute INTRA-2quater Mensile Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute > 100.000 euro (ai soli fini statistici) Non dovuto

La verifica in ordine al loro superamento delle soglie andrà fatta distintamente per ogni categoria di operazioni. Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Operazioni oggetto di dichiarazione:

  • cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
  • prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi UE.

Sono escluse le operazioni con San Marino (dall’ottobre 2021).

Sanzioni per la mancata o irregolare presentazione – L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede sanzioni in caso di:

  • omissione di invio dell’elenco;
  • compilazione incompleta, inesatta o irregolare.

La sanzione amministrativa varia da 500 a 1.000 euro per ogni elenco omesso o irregolare. Se il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio, provvede a regolarizzare la propria posizione, la sanzione viene dimezzata. Non è prevista sanzione nel caso di correzione spontanea degli errori o omissioni:

Tipologia di ravvedimento Termine per il versamento
della sanzione
Riduzione prevista Importo sanzione
Correzione entro 90 giorni Entro 90 giorni dalla data della violazione 1/9 della sanzione minima 55,56 euro
Correzione tra 91° giorno e dichiarazione Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione 1/8 della sanzione minima 62,50 euro
Correzione entro dichiarazione anno successivo (violazioni fino al 31 agosto 2024) Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello della violazione 1/7 della sanzione minima 71,43 euro
Correzione dopo dichiarazione anno successivo (violazioni fino al 31 agosto 2024) Dopo il termine della dichiarazione dell’anno successivo alla violazione 1/6 della sanzione minima 83,34 euro
Correzione dopo dichiarazione anno della violazione (dal 1° settembre 2024) Dopo il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione 1/7 della sanzione minima 71,43 euro
Nel modello F24, per il versamento della sanzione, si usa il codice tributo “8911”.
Scadenze 2025:
Soggetti con periodicità mensile
Periodo Scadenza di presentazione
Gennaio 25.02.2025
Febbraio 25.03.2025
Marzo 28.04.2025
Aprile 26.05.2025
Maggio 25.06.2025
Giugno 25.07.2025
Luglio 25.08.2025
Agosto 25.09.2025
Settembre 27.10.2025
Ottobre 25.11.2025
Novembre 29.12.2025
Dicembre 26.01.2026

 

Soggetti con periodicità trimestrale
Periodo Scadenza di presentazione
I trimestre 28.04.2025
II trimestre 25.07.2025
III trimestre 27.10.2025
IV trimestre 26.01.2026

I forfetari (legge n. 190/2014) devono presentare i modelli INTRA solo in relazione alle prestazioni di servizi rese e ricevute (C.M. n. 10/E/2016).

Author: Antonello

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