Con l’avvio del 2026 si pone all’attenzione degli Enti del Terzo Settore (ETS) l’adempimento cruciale della redazione, approvazione e deposito del rendiconto relativo all’esercizio 2025. La materia trova la propria disciplina organica nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito “CTS”) e nelle successive modifiche apportate dalla L. 22 giugno 2024, n. 104, che ha introdotto significative novità tanto in ordine ai modelli di bilancio adottabili quanto ai termini di deposito[1].
L’adempimento in esame riveste natura essenziale per tutti gli ETS iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), costituendo non solo un obbligo di legge, ma anche uno strumento di trasparenza e accountability nei confronti degli associati, dei sostenitori, dei beneficiari e della collettività tutta[2].
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La disciplina degli obblighi contabili e di bilancio degli ETS si articola su più livelli normativi, che occorre esaminare in modo coordinato.
L’articolo 13 del Codice del Terzo Settore
L’art. 13 CTS costituisce la norma cardine in materia di scritture contabili e bilancio degli ETS. Il comma 1 stabilisce che gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie[3].
La norma, tuttavia, prevede una significativa deroga per gli enti di minori dimensioni. Segnatamente, il comma 2 dell’art. 13 CTS – nella formulazione modificata dalla L. 104/2024 – dispone che il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa[4].
Il successivo comma 2-bis, introdotto dalla medesima L. 104/2024, prevede un’ulteriore semplificazione: per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata (c.d. rendiconto per cassa semplificato)[5].
Per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il comma 4 dell’art. 13 CTS prevede l’obbligo di redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis o 2435-ter c.c., a seconda della dimensione[6].
Il Decreto Ministeriale 5 marzo 2020, n. 39
In attuazione del comma 3 dell’art. 13 CTS, è stato emanato il D.M. 5 marzo 2020, n. 39, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020, recante “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”[7].
Il decreto individua quattro modelli di documenti contabili:
- Modello A: Stato patrimoniale;
- Modello B: Rendiconto gestionale;
- Modello C: Relazione di missione;
- Modello D: Rendiconto per cassa.
I modelli A, B e C devono essere adottati obbligatoriamente dagli ETS aventi entrate annuali pari o superiori a 220.000 euro (soglia che, con le modifiche della L. 104/2024, deve intendersi elevata a 300.000 euro per gli enti privi di personalità giuridica)[8].
Il modello D (rendiconto per cassa) può essere utilizzato dagli ETS con entrate inferiori alle predette soglie. Con l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 13 CTS, il rendiconto per cassa può essere compilato in forma semplificata (entrate e uscite aggregate) per gli enti sotto i 60.000 euro di entrate[9].
L’art. 3 del D.M. 39/2020 stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto (18 aprile 2020). Pertanto, per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, i nuovi schemi si applicano ai bilanci a partire dall’esercizio 2021[10].
Le novità della Legge 22 giugno 2024, n. 104
La L. 104/2024 ha apportato significative modifiche al CTS, con particolare riferimento ai termini di deposito dei bilanci. Prima di tale intervento, il termine di deposito era fisso al 30 giugno di ciascun anno per tutti gli ETS non commerciali[11].
La nuova formulazione dell’art. 48, comma 2, CTS, introdotta dalla L. 104/2024, prevede ora che gli ETS non commerciali devono depositare il bilancio presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Si tratta del passaggio da un termine fisso a un termine mobile, che offre maggiore flessibilità, soprattutto per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare[12].
Le nuove regole si applicano a tutti i bilanci approvati dopo la data del 3 agosto 2024 (data di entrata in vigore della L. 104/2024)[13].
Per gli ETS che esercitano esclusivamente o principalmente attività di impresa commerciale, il comma 3 dell’art. 48 CTS prevede che il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 60 giorni dalla sua approvazione[14].
I MODELLI DI BILANCIO APPLICABILI: QUADRO SINOTTICO
La scelta del modello di bilancio applicabile dipende da tre fattori: la dimensione dell’ente (misurata in termini di entrate), la presenza o assenza di personalità giuridica e la natura commerciale o non commerciale dell’attività svolta.
| Tipologia ETS | Entrate annue | Personalità | Modello bilancio |
| ETS non commerciale | Fino a 60.000 € | Sì o No | Rendiconto per cassa semplificato (Mod. D) |
| ETS non commerciale | Da 60.001 a 220.000 € | Con personalità | Stato patrimoniale + Rendiconto gestionale |
| giuridica | + Relazione missione (Mod. A+B+C) | ||
| ETS non commerciale | Da 60.001 a 300.000 € | Senza personalità | Rendiconto per cassa (Mod. D) |
| giuridica | |||
| ETS non commerciale | Oltre 300.000 € | Sì o No | Stato patrimoniale + Rendiconto gestionale |
| + Relazione missione (Mod. A+B+C) | |||
| ETS commerciale | Qualsiasi | Sì o No | Bilancio civilistico (artt. 2423 ss. c.c.) |
| oppure opzione per Mod. A+B+C |
Table 1: Modelli di bilancio applicabili agli ETS in funzione delle entrate e della natura giuridica
REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2025
Termini di approvazione
Per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), l’art. 2364 c.c., applicabile anche agli enti del Terzo settore, stabilisce che il bilancio deve essere approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo che lo statuto preveda un termine maggiore (non superiore a 180 giorni) in presenza di particolari esigenze[15].
Per il bilancio 2025 (esercizio chiuso al 31 dicembre 2025), il termine ordinario di approvazione scade quindi il 30 aprile 2026. Qualora lo statuto dell’ente preveda un termine fino a 180 giorni, il termine può essere prorogato fino al 29 giugno 2026[16].
Per gli ETS con esercizio non coincidente con l’anno solare, il termine di 120 giorni (o 180, se statutariamente previsto) decorre dalla data di chiusura dell’esercizio specifico dell’ente.
Contenuto del bilancio
A seconda del modello applicabile, il bilancio deve contenere:
Per gli ETS oltre i 300.000 euro (o oltre 220.000 con personalità giuridica):
- Stato patrimoniale (Modello A): espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio, con indicazione degli elementi dell’attivo e del passivo;
- Rendiconto gestionale (Modello B): evidenzia i proventi e gli oneri dell’esercizio, con distinzione tra attività di interesse generale, attività diverse e attività di raccolta fondi;
- Relazione di missione (Modello C): illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con particolare riferimento alle attività svolte, ai beneficiari, alle risorse umane impiegate e agli obiettivi raggiunti[17].
Per gli ETS tra 60.000 e 300.000 euro (o 220.000) senza personalità giuridica:
- Rendiconto per cassa (Modello D): espone le entrate e le uscite dell’esercizio secondo il criterio di cassa, con distinzione per categorie omogenee e con indicazione separata delle movimentazioni relative ad attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi[18].
Per gli ETS fino a 60.000 euro:
- Rendiconto per cassa semplificato (Modello D in forma aggregata): le entrate e le uscite possono essere indicate in forma sintetica, senza necessità di un dettaglio analitico per singola categoria[19].
Documentazione del carattere secondario delle attività diverse
L’art. 13, comma 6, CTS prevede che l’organo di amministrazione documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 CTS (attività diverse da quelle di interesse generale) a seconda dei casi:
- nella relazione di missione, per gli enti che redigono il bilancio completo (Modelli A+B+C);
- in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa, per gli enti che redigono il Modello D;
- nella nota integrativa al bilancio, per gli ETS commerciali che redigono il bilancio civilistico[20].
Tale documentazione è essenziale per dimostrare che le attività diverse non hanno carattere prevalente, come richiesto dal CTS ai fini del mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore.
DEPOSITO DEL BILANCIO 2025 PRESSO IL RUNTS
Il deposito del bilancio presso il RUNTS costituisce un adempimento obbligatorio per tutti gli ETS non commerciali, funzionale alla pubblicità e trasparenza dell’attività dell’ente.
Termine di deposito per gli ETS non commerciali
Come anticipato, la L. 104/2024 ha modificato i termini di deposito, introducendo un termine mobile di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo del precedente termine fisso del 30 giugno[21].
Per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare (chiusura al 31 dicembre 2025), il termine di 180 giorni decorre dal 1° gennaio 2026 e scade il 30 giugno 2026. Qualora il 30 giugno cada in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo[22].
Per gli ETS con esercizio non coincidente con l’anno solare, il termine di 180 giorni decorre dalla data di chiusura del rispettivo esercizio. Ad esempio, un ETS con esercizio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 dovrà depositare il bilancio entro il 27 dicembre 2026 (180 giorni dal 30 giugno 2026)[23].
Termine di deposito per gli ETS commerciali
Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese (e non presso il RUNTS) entro 60 giorni dalla sua approvazione da parte dell’assemblea[24].
Tale termine, quindi, non è calcolato dalla chiusura dell’esercizio, ma dalla data dell’assemblea di approvazione. Ad esempio, se l’assemblea approva il bilancio 2025 in data 25 aprile 2026, il deposito presso il Registro delle Imprese dovrà avvenire entro il 24 giugno 2026.
Modalità di deposito
Il deposito avviene in modalità telematica attraverso la piattaforma RUNTS, accessibile all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/runts/. Possono effettuare il deposito:
- il legale rappresentante dell’ETS, munito di credenziali SPID, CIE o CNS;
- un delegato (ad esempio, il commercialista o un membro del consiglio direttivo);
- la rete associativa di appartenenza, qualora l’ETS sia affiliato a una rete che offre tale servizio[25].
La pratica di deposito bilancio richiede l’inserimento dei seguenti dati:
- anno di riferimento del bilancio;
- totale entrate dell’esercizio (campo introdotto dal 10 giugno 2025 per migliorare la base informativa del sistema RUNTS)[26];
- caricamento del file del bilancio in formato PDF/A;
- caricamento del verbale assembleare di approvazione;
- eventuale caricamento di ulteriori documenti richiesti (rendiconti raccolte fondi, bilancio sociale).
Documenti da depositare
Insieme al bilancio di esercizio, devono essere depositati presso il RUNTS:
- il verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio;
- i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora l’ente abbia effettuato raccolte fondi nel corso dell’esercizio (art. 22, comma 2, CTS)[27];
- il bilancio sociale, per gli ETS con entrate superiori a 1 milione di euro, in conformità alle Linee Guida ministeriali di cui al D.M. 4 luglio 2019[28].
Il bilancio sociale, oltre ad essere depositato nel RUNTS, deve anche essere pubblicato sul sito internet dell’ente, qualora questo sia presente[29].
IL BILANCIO SOCIALE: OBBLIGO ULTERIORE PER GLI ETS DI MAGGIORI DIMENSIONI
Ambito soggettivo
L’art. 14, comma 1, CTS dispone che sono tenuti alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale:
- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro;
- i centri di servizio per il volontariato;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (ai sensi del D.Lgs. 112/2017)[30].
Per gli ETS che superano la soglia di 1 milione di euro, l’obbligo di redazione del bilancio sociale si aggiunge a quello del bilancio di esercizio.
Linee Guida ministeriali
Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle Linee Guida di cui al D.M. 4 luglio 2019, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019. Tali linee guida si applicano ai bilanci sociali relativi al primo esercizio successivo a quello in corso alla data del 9 agosto 2019, quindi, per i soggetti “solari”, ai bilanci sociali relativi all’esercizio 2020 e successivi[31].
Contenuto e struttura
Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione, con l’obiettivo di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati[32].
Il D.M. 4 luglio 2019 indica la seguente struttura minima del bilancio sociale:
- Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale;
- Informazioni generali sull’ente;
- Struttura, governo e amministrazione;
- Persone che operano per l’ente;
- Obiettivi e attività;
- Situazione economico-finanziaria;
- Altre informazioni;
- Monitoraggio svolto dall’organo di controllo[33].
In caso di omissione di una o più sotto-sezioni, l’ente è tenuto ad illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell’informazione.
Approvazione e deposito
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo competente sulla base dello statuto, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo, il quale integra il documento con le informazioni sul monitoraggio svolto e l’attestazione di conformità alle Linee Guida[34].
Il deposito presso il RUNTS deve avvenire entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio:
- 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per gli ETS non commerciali (quindi, entro il 30 giugno 2026 per l’esercizio 2025);
- 60 giorni dall’approvazione per gli ETS commerciali, con deposito presso il Registro delle Imprese[35].
Oltre al deposito, il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet dell’ente, ove esistente.
RENDICONTI DELLE RACCOLTE FONDI
Disciplina delle raccolte fondi
L’art. 22 CTS disciplina le raccolte fondi effettuate dagli ETS, distinguendo tra:
- raccolte occasionali, effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (massimo due all’anno);
- raccolte continuative o abituali, che richiedono la preventiva comunicazione al RUNTS[36].
Obbligo di rendicontazione
Il comma 2 dell’art. 22 CTS impone agli ETS che effettuano raccolte pubbliche di fondi di redigere un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare:
- le entrate derivanti dalla raccolta;
- le spese direttamente sostenute per l’organizzazione e l’effettuazione della raccolta;
- il risultato economico della raccolta[37].
Deposito presso il RUNTS
Il rendiconto di ciascuna raccolta fondi deve essere depositato presso il RUNTS contestualmente al bilancio di esercizio nel quale la raccolta è stata effettuata[38].
Pertanto, per le raccolte fondi effettuate nel corso del 2025, il relativo rendiconto dovrà essere depositato entro il 30 giugno 2026 (per gli ETS non commerciali con esercizio solare) insieme al bilancio 2025.
Il RUNTS cura la pubblicazione dei rendiconti depositati, assicurando così la massima trasparenza nei confronti dei donatori e della collettività.
CONSEGUENZE DELL’OMESSO O IRREGOLARE DEPOSITO
Sanzioni amministrative
L’art. 90, comma 1, lettera d), CTS prevede che l’omesso deposito del bilancio presso il RUNTS (o presso il Registro delle Imprese per gli ETS commerciali) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro[39].
La sanzione è applicata dall’Ufficio del RUNTS competente, previo procedimento sanzionatorio che consente all’ente di presentare deduzioni difensive.
Cancellazione dal RUNTS
L’art. 50, comma 3, CTS prevede che la mancata presentazione del bilancio, se reiterata per due anni consecutivi, può costituire causa di cancellazione d’ufficio dell’ente dal RUNTS[40].
La cancellazione comporta la perdita della qualifica di ente del Terzo settore e, di conseguenza, di tutti i benefici fiscali e contributivi ad essa connessi (regime forfettario fiscale, detrazioni per le erogazioni liberali, agevolazioni IRES, ecc.).
Prima di procedere alla cancellazione, l’Ufficio del RUNTS deve diffidare l’ente ad adempiere entro un termine congruo (non inferiore a 90 giorni).
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori dell’ente rispondono verso l’ente stesso e verso i terzi per i danni derivanti dall’omesso o irregolare adempimento degli obblighi contabili e di bilancio, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., applicabili anche agli enti del Terzo settore in quanto compatibili.
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SCADENZE 2026 (ESERCIZIO 2025)
| Adempimento | Termine | Riferimento normativo |
| Approvazione bilancio 2025 | Entro 30 aprile 2026 | Art. 2364 c.c. |
| (termine ordinario) | (120 gg. da chiusura esercizio) | |
| Approvazione bilancio 2025 | Entro 29 giugno 2026 | Art. 2364 c.c. |
| (termine prorogato) | (180 gg. se previsto da statuto) | |
| Deposito bilancio RUNTS | Entro 30 giugno 2026 | Art. 48, co. 2, CTS |
| (ETS non commerciali) | (180 gg. da chiusura esercizio) | (L. 104/2024) |
| Deposito bilancio Registro Imprese | Entro 60 gg. da approvazione | Art. 48, co. 3, CTS |
| (ETS commerciali) | (L. 104/2024) | |
| Deposito rendiconti raccolte fondi | Entro 30 giugno 2026 | Art. 22, co. 2, CTS |
| (con bilancio) | (contestualmente al bilancio) | |
| Deposito bilancio sociale | Entro 30 giugno 2026 | Art. 14 CTS + |
| (ETS oltre 1 mln €) | (insieme al bilancio) | Art. 48, co. 2, CTS |
| Pubblicazione bilancio sociale | Entro 30 giugno 2026 | Art. 14, co. 1, CTS |
| su sito internet | (insieme al deposito) |
Table 2: Scadenze 2026 per l’adempimento degli obblighi di bilancio relativi all’esercizio 2025
INDICAZIONI OPERATIVE E SUGGERIMENTI PRATICI
Pianificazione anticipata
Si raccomanda agli organi amministrativi degli ETS di pianificare con anticipo le attività necessarie per l’adempimento degli obblighi di bilancio, evitando di concentrare tutte le operazioni nelle settimane immediatamente precedenti le scadenze.
È opportuno:
- avviare le attività di chiusura contabile già nei primi giorni di gennaio 2026;
- convocare l’organo di controllo (collegio dei revisori o revisore unico, ove presente) con congruo anticipo per l’esame del bilancio;
- predisporre la documentazione per l’assemblea di approvazione con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data assembleare;
- verificare la regolarità delle credenziali di accesso alla piattaforma RUNTS;
- assicurarsi che il professionista delegato (commercialista) disponga di delega valida e credenziali attive[41].
Corretta determinazione delle entrate
Particolare attenzione deve essere posta alla corretta determinazione dell’ammontare delle entrate dell’esercizio, dato che da tale parametro dipende:
- la scelta del modello di bilancio applicabile (rendiconto per cassa o bilancio completo);
- l’obbligo o meno di redigere il bilancio sociale (soglia di 1 milione di euro);
- l’inserimento del dato nella pratica di deposito RUNTS (campo “Totale entrate” introdotto dal 10 giugno 2025)[42].
Occorre computare nell’ammontare delle entrate tutti i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, incluse le erogazioni liberali, i contributi pubblici, i proventi da attività di interesse generale, i proventi da attività diverse e i proventi da raccolta fondi.
Verifica dei requisiti per il bilancio sociale
Gli ETS che si avvicinano alla soglia di 1 milione di euro di entrate devono prestare particolare attenzione, in quanto il superamento di tale soglia determina l’insorgere dell’obbligo di redazione del bilancio sociale a partire dall’esercizio successivo.
Ad esempio, un ETS che nel 2024 ha avuto entrate pari a 950.000 euro e nel 2025 ha raggiunto 1.050.000 euro dovrà redigere il bilancio sociale per l’esercizio 2025, da approvare e depositare entro il 30 giugno 2026.
Coordinamento tra bilancio e rendiconti raccolte fondi
Gli ETS che hanno effettuato raccolte pubbliche di fondi nel corso del 2025 devono assicurarsi che i dati esposti nei rendiconti delle singole raccolte siano coerenti con i dati del bilancio di esercizio.
In particolare, la somma delle entrate da raccolte fondi risultanti dai singoli rendiconti deve corrispondere alla voce “proventi da raccolta fondi” del rendiconto gestionale (Modello B) o del rendiconto per cassa (Modello D)[43].
Utilizzo di software gestionali conformi
Si consiglia l’adozione di software gestionali specifici per gli ETS, che consentano la generazione automatica dei documenti di bilancio secondo gli schemi ministeriali (Modelli A, B, C, D del D.M. 39/2020).
Numerosi fornitori di software contabili hanno adeguato i propri prodotti alla normativa degli ETS, permettendo la tracciabilità delle movimentazioni contabili per tipologia di attività (attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi) e la generazione automatica dei prospetti richiesti.
Ruolo dell’organo di controllo
L’organo di controllo (revisore legale, collegio dei revisori o, per gli enti minori, sindaco unico) svolge un ruolo cruciale nella verifica della regolarità del bilancio.
In particolare, l’organo di controllo deve:
- verificare la corrispondenza del bilancio agli schemi ministeriali;
- accertare la corretta applicazione dei criteri di valutazione;
- controllare la coerenza tra relazione di missione (o annotazioni in calce al rendiconto) e dati contabili;
- attestare, nel bilancio sociale, la conformità dello stesso alle Linee Guida ministeriali[44].
CONCLUSIONI
L’adempimento degli obblighi di bilancio per l’esercizio 2025 si presenta, come ogni anno, quale momento cruciale per la vita degli Enti del Terzo Settore. Le novità introdotte dalla L. 104/2024 – in particolare, il passaggio a un termine mobile di 180 giorni per il deposito – offrono maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Resta ferma l’importanza di una gestione contabile rigorosa, trasparente e conforme alla normativa, non solo quale adempimento formale, ma quale strumento essenziale di accountability verso tutti gli stakeholder dell’ente: associati, volontari, sostenitori, beneficiari, pubbliche amministrazioni e collettività nel suo complesso.
La corretta redazione e il tempestivo deposito del bilancio costituiscono, al contempo, presupposto imprescindibile per il mantenimento dell’iscrizione al RUNTS e, conseguentemente, per la fruizione del regime fiscale agevolato e degli altri benefici riservati agli enti del Terzo settore.
Gli amministratori degli ETS sono quindi chiamati a operare con la massima diligenza, avvalendosi, ove necessario, del supporto di professionisti qualificati, al fine di assicurare la piena conformità della propria rendicontazione al quadro normativo vigente.



