E’ possibile cedere gratuitamente i bonus edilizi?

In linea generale, nessuna norma di legge impone che la cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi venga effettuata a titolo oneroso. Secondo quanto chiarito con dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 303/E/2019 , infatti (pur fornita in relazione ai primi meccanismi di cessione del credito come predisposti dal legislatore anteriormente al D.L. n. 34/2020 ), deve ritenersi legittima facoltà del contribuente quella di cedere il credito fiscale a titolo gratuito.

L’ipotesi che più di frequente si incontra nella pratica è quella del trasferimento tra coniuge “privato” e altro coniuge “titolare di partita IVA”, che ha maggiore facoltà di utilizzo del credito stesso in compensazione per il versamento di tributi e contributi, ex articolo 121 , comma 3, D.L. n. 34/2020.

In tal caso, salva la fattibilità dell’operazione, a parere di chi scrive si ritiene che la fattispecie costituisca una donazione non formale, e cioè una liberalità indiretta in quanto ricorrono:

  • sia il requisito dell’arricchimento del beneficiato (con contestuale “depauperamento” del disponente)
  • sia il c.d. “animus donandi”.

Si ricade, quindi, nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni ex articolo 1 del D.Lgs. n. 346/1990, applicabile però (ipotesi improbabile) solo sul valore complessivo netto eccedente la franchigia di 1.000.000 euro, prevista a favore del coniuge dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262/2006.

Altra ipotesi di trasferimento gratuito possibile abbastanza frequente riguarda:

  • il credito di proprietà dell’impresa individuale, titolare, nel proprio cassetto fiscale, di crediti che derivano da sconto in fattura ex art. 121 D.L. n. 34/2020;
  • ceduto alla S.r.l. controllata dal medesimo contribuente persona fisica.

Ovviamente, per la ricevente, si configura in questo caso una sopravvenienza attiva imponibile (risposta ad interpello n. 105/E/2020).

Risposta a istanza di interpello 15 aprile 2020 n. 105
Agenzia delle Entrate
Articolo 14, comma 2 sexies, del decreto legge n. 63 del 2013. Cessione del credito a valore più basso del nominale.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente QUESITO La società ALFA (di seguito, anche “l’istante” o “la società”) rappresenta di far parte della rete di imprese “GAMMA” insieme ad altre imprese, tra cui la società “BETA”, un’azienda che si occupa di servizi energetici integrati su edifici esistenti (prevalentemente interventi di riqualificazione energetica). L’istante evidenzia che la società “BETA” ha l’intenzione di realizzare molteplici interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti di proprietà e per conto di diverse persone fisiche. Con riferimento a tali ultimi soggetti, la società rappresenta che, in forza di tali interventi, le persone fisiche “avranno diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, ma vogliono optare per la cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I soggetti beneficiari sono tutti cosiddetti ‘capienti’ e vogliono cedere i crediti fiscali ad altre aziende collegate al rapporto che ha dato origine alla detrazione”. La società ALFA è interessata ad acquistare il credito da tali soggetti, non in qualità di fornitrice dell’intervento, ma perché collegata al rapporto che ha dato origine alla detrazione in quanto fa parte della rete di imprese GAMMA, rete a cui partecipa anche la “società BETA” (esecutrice degli interventi).

L’incertezza nasce dal fatto che nonostante “BETA” e “ALFA” facciano parte della stessa rete di imprese (ne condividono gli obiettivi strategici), le due aziende svolgono attività totalmente diverse. Più nello specifico, “BETA” svolge attività di servizi energetici integrati per l’edilizia mentre “ALFA” realizza piattaforme web in via prevalente. Tanto premesso, la società chiede di sapere se può acquisire il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Con documentazione integrativa acquisita con prot. R.U. n. —- del —- 2020, l’istante, oltre a definirsi per l’anno 2019 come “micro impresa” ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, precisa, che nel caso in cui possa acquistare il credito in commento, il valore nominale del credito sia pari a 100 e il costo sostenuto per l’acquisto dello stesso sia pari a 60, contabilizzerà tale operazione, nel momento in cui il credito verrà accreditato nel proprio cassetto fiscale, rilevando una sopravvenienza attiva per la differenza pari a 40.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene, sulla scorta della normativa citata e dei Provvedimenti attuativi pubblicati dall’Agenzia delle entrate, che possa acquisire direttamente dai soggetti beneficiari del bonus (clienti finali di BETA) i crediti fiscali corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto membro della stessa rete di impresa di cui fa parte la società BETA che effettua i richiamati interventi di riqualificazione energetica (di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013), a nulla rilevando l’attività effettivamente svolta dall’istante. Più nello specifico, l’istante ritiene che potrà acquisire direttamente dai soggetti beneficiari (con apposito contratto di cessione e con le modalità previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 10037/2019 e successive modificazioni) il richiamato credito (utilizzabile in compensazione in dieci rate annuali). La società ALFA dichiara che erogherà a mezzo bonifico bancario ai soggetti cedenti un corrispettivo di cessione immediato di importo pari al 60 per cento del valore nominale del credito fiscale acquisito. In sede di documentazione integrativa, l’istante ha evidenziato che la sopravvenienza attiva, generata dalla differenza tra il valore nominale del credito acquistato e il prezzo pagato per l’acquisto dello stesso dovrà essere poi riscontata per gli anni residui (9 anni) secondo il principio della competenza e quanto indicato all’OIC 18 par. 6.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che il seguente parere viene fornito nel presupposto, non verificato, che gli interventi posti in essere siano effettivamente detraibili (per tipologia di interventi eseguiti e per sussistenza delle condizioni per l’applicazione), che le spese sostenute rientrino tra quelle per le quali è possibile cedere il credito (Ecobonus) e che gli atti, i fatti e gli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa, siano completi, veritieri e di concreta realizzazione. Tale condizione, infatti, non si configura come oggetto dell’istanza ma viene data per presupposta dall’istante, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. L’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 prevede al comma 2 sexies che: ” Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui [al medesimo articolo 14], in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Tale possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9), della legge di Bilancio 2018) a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari. Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e, da ultimo, con il provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari. Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E, nonché con la circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito in commento, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla citata legge di Bilancio 2018. In particolare, in ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, con i menzionati documenti di prassi è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nella richiamata circolare n. 17/E del 2018è stato, inoltre, chiarito che – “nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese”. In sintesi, come chiarito dai richiamati documenti di prassi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Nella fattispecie in esame, si ritiene che la società ALFA potrà beneficiare del credito in argomento, in quanto fa parte della stessa rete di imprese della società BETA, che effettuerà i lavori, non rilevando il tipo di attività svolta dall’istante. Si precisa, infine, che, ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito.

IL DIRETTORE CENTRALE

Author: Antonello

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