
Dal 1° gennaio 2026 è ufficialmente aumentato il valore massimo di esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto elettronici: il tetto passa infatti da 8 euro a 10 euro al giorno. La novità arriva con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) e si applica immediatamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente. Questo significa che, entro tale limite, il valore dei buoni pasto non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è soggetto a contributi previdenziali. Il superamento della soglia di 10 euro comporta invece la tassazione ordinaria e l’assoggettamento a contributi sulla parte eccedente.
Per le imprese, l’aumento del limite rappresenta un incentivo a riconoscere buoni di valore più alto senza costi contributivi aggiuntivi. Per i lavoratori, può significare più capacità di spesa giornaliera nei punti convenzionati.
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense aziendali;
le prestazioni sostitutive (buoni pasto) fino ai limiti di esenzione giornaliera;
le indennità sostitutive per lavori in cantieri o zone senza servizi di ristorazione, entro determinati importi.
Limiti di esenzione per tipologia di buono pasto
| Tipologia di benefit | Limite di esenzione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Buono pasto elettronico | 10,00 euro/giorno | Legge 199/2025 (Bilancio 2026) |
| Buono pasto cartaceo | 4,00 euro/giorno | Art. 51, c.2, lett. c), TUIR |
| Indennità sostitutiva per cantieri o zone prive di mensa | 5,29 euro/giorno | Art. 51, c.2, lett. c), TUIR |
Cosa cambia per imprese e lavoratori
Per i datori di lavoro
L’innalzamento del limite non impone un aumento automatico del valore dei buoni pasto. Tuttavia, offre la possibilità di riconoscere un benefit più consistente senza oneri fiscali o contributivi aggiuntivi, migliorando al contempo il clima aziendale e la fidelizzazione dei dipendenti.
Per i lavoratori
I buoni pasto elettronici restano utilizzabili anche presso supermercati e negozi convenzionati, non solo ristoranti o bar. Rimane il divieto di cessione, commercializzazione o conversione in denaro.
Inoltre, l’attribuzione del beneficio deve essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee individuate con criteri oggettivi: non è ammesso il riconoscimento individuale a un solo lavoratore.
Un esempio pratico
Un’azienda che nel 2025 forniva buoni elettronici da 8 euro al giorno poteva beneficiare dell’esenzione totale. Dal 2026, i buoni possono arrivare fino a 10 euro esenti. Se il datore di lavoro sceglie di mantenerli a 8 euro, nulla cambia; se decide di elevarli a 9,50 euro, tutto l’importo resta esente.
Solo l’eventuale eccedenza oltre i 10 euro (ad esempio, un buono da 11 euro) sarà tassata e contribuita per la parte di 1 euro.
Box legislativo
Riferimento normativo: Legge di Bilancio 2026 – Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Disciplina di base: Art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR (D.P.R. 917/1986)
Testo di riferimento: Normattiva – Articolo 51 TUIR



