Documentazione cripto-attività: costi, fiscalità e report

cripto-attività

Operare in cripto-attività non richiede attenzione soltanto alle scelte di investimento. Ogni acquisto, vendita, conversione, trasferimento o remunerazione dovrebbe essere accompagnato da una documentazione capace di ricostruire l’origine delle attività, il percorso seguito nel tempo e il costo fiscalmente riconosciuto.Il saldo visualizzato su un exchange o in un wallet fotografa una situazione in un determinato momento, ma non dimostra, da solo, come quel saldo sia stato formato. Per una corretta gestione fiscale occorre poter ricostruire le operazioni con date, quantità, valori, controvalori, commissioni, trasferimenti e collegamenti tra le diverse piattaforme utilizzate.

La documentazione non è quindi un adempimento da affrontare soltanto quando si prepara la dichiarazione dei redditi. Deve essere costruita e conservata durante l’intero periodo di detenzione, perché la ricostruzione può diventare molto difficile quando sono trascorsi anni o quando sono intervenuti più exchange, wallet, conversioni e protocolli decentralizzati.

Il quadro fiscale di riferimento

La disciplina fiscale italiana delle cripto-attività è stata introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 1, comma 126, della legge n. 197/2022 ha inserito nell’articolo 67, comma 1, del TUIR la lettera c-sexies), riferita alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante operazioni aventi a oggetto cripto-attività.

La norma definisce le cripto-attività come:

«una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

La disciplina riguarda, tra l’altro, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, dal rimborso o dalla permuta di cripto-attività. L’Agenzia delle entrate ha illustrato il regime nella circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E, precisando che la nuova categoria reddituale comprende fenomeni diversi, accomunati dall’utilizzo di tecnologie DLT o analoghe. (link circolare agenziaentrate.gov)

Per le persone fisiche che non operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni, le plusvalenze e gli altri proventi rientranti nell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26 per cento. La disciplina prevede inoltre una soglia complessiva di irrilevanza pari a 2.000 euro per periodo d’imposta, secondo le modalità indicate dalla legge e dalle istruzioni dichiarative.

Il riferimento normativo deve essere coordinato con l’articolo 68 del TUIR, che disciplina le modalità di determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze. In concreto, il risultato fiscale dipende dalla differenza tra il corrispettivo o valore di realizzo e il costo o valore di acquisto fiscalmente riconosciuto, tenendo conto delle spese direttamente inerenti all’operazione quando ammesse dalla disciplina applicabile.

La documentazione del costo d’acquisto assume quindi un ruolo centrale. Se il contribuente non è in grado di dimostrare il costo o valore originario, il calcolo della plusvalenza può essere effettuato senza sottrarre il costo effettivamente sostenuto.

Il costo di acquisto deve essere dimostrabile

La circolare n. 30/E del 2023 richiama un principio particolarmente rilevante:

«Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero».

La conseguenza è concreta. Se una cripto-attività è stata acquistata per 100 e successivamente ceduta o convertita per 102, la plusvalenza dovrebbe essere pari a 2, prima delle altre verifiche fiscali applicabili. Se però l’acquisto originario non è documentabile con elementi certi e precisi, il costo può essere considerato pari a zero e il valore imponibile può coincidere con 102.

Non è sufficiente dichiarare di avere sostenuto una spesa o indicare un valore ricavato da una propria ricostruzione. Il contribuente deve poter collegare il costo a documenti, dati e registrazioni coerenti con l’operazione.

Possono assumere rilievo, a seconda dei casi:

  • la ricevuta o conferma dell’ordine emessa dall’exchange;

  • il report completo delle operazioni;

  • la contabile del bonifico o del pagamento utilizzato per l’acquisto;

  • la data e l’ora dell’operazione;

  • la quantità acquistata;

  • il prezzo unitario;

  • il controvalore in euro o in altra valuta avente corso legale;

  • le commissioni applicate;

  • l’identificativo della transazione;

  • i dati del conto o del wallet interessato;

  • la documentazione del trasferimento verso un altro indirizzo;

  • le evidenze blockchain, quando necessarie per collegare l’operazione a un wallet controllato dal contribuente.

Un singolo documento può non essere sufficiente in tutti i casi. Per esempio, un estratto conto bancario può dimostrare che è stato effettuato un pagamento verso un intermediario, ma potrebbe non indicare quali token siano stati acquistati, in quale quantità e a quale prezzo. Al contrario, il report dell’exchange può descrivere l’acquisto ma non dimostrare con chiarezza la provenienza delle somme.

La documentazione deve quindi essere valutata nel suo insieme. L’obiettivo è costruire una catena probatoria coerente tra pagamento, acquisto, detenzione, trasferimento e successiva cessione.

Il report dell’exchange come punto di partenza

Il report scaricato dalla piattaforma costituisce normalmente il primo documento da acquisire. Se è completo e leggibile, può contenere una parte significativa delle informazioni necessarie per la ricostruzione.

È opportuno verificare che il file riporti almeno:

  • data e ora della transazione;

  • tipo di operazione;

  • asset ceduto e asset ricevuto;

  • quantità movimentate;

  • prezzo unitario;

  • controvalore in euro o nella valuta di riferimento;

  • commissioni;

  • depositi;

  • prelievi;

  • conversioni;

  • trasferimenti;

  • eventuali reward o remunerazioni;

  • identificativi delle operazioni;

  • saldo progressivo o informazioni sufficienti per ricostruirlo.

La conservazione dovrebbe riguardare sia il formato originario sia una versione facilmente consultabile. In molti casi è utile conservare:

  • il file CSV o altro formato nativo esportato dalla piattaforma;

  • il PDF generato dall’exchange;

  • una copia della pagina o della schermata di esportazione, quando rilevante;

  • la data di estrazione del report;

  • il nome dell’account e della piattaforma;

  • le impostazioni utilizzate per generare l’esportazione;

  • eventuali comunicazioni dell’exchange relative a modifiche, migrazioni o chiusure del servizio.

Il CSV è utile per l’elaborazione dei dati, ma non dovrebbe essere sostituito esclusivamente da un file Excel modificato dal contribuente o dal consulente. Un foglio di calcolo può essere necessario per pulire e riconciliare le informazioni, ma deve rimanere distinguibile dal documento originario.

È quindi consigliabile conservare entrambe le versioni:

  1. il file originale prodotto dalla piattaforma;

  2. il file di lavoro utilizzato per la ricostruzione;

  3. il report finale elaborato dal software o dal consulente;

  4. le regole e le correzioni applicate ai dati.

In questo modo è possibile distinguere i dati acquisiti direttamente dalla piattaforma dalle successive classificazioni manuali.

Quando servono wallet ed evidenze on-chain

Il report dell’exchange può non essere sufficiente. La documentazione deve essere integrata quando l’operatività si è svolta anche al di fuori della piattaforma.

È il caso, per esempio, di:

  • acquisti effettuati su un secondo exchange;

  • trasferimenti tra più piattaforme;

  • spostamenti verso wallet personali;

  • movimentazioni tra wallet controllati dal medesimo contribuente;

  • operazioni su exchange decentralizzati;

  • utilizzo di protocolli DeFi;

  • staking e liquid staking;

  • airdrop;

  • reward;

  • bridge tra blockchain;

  • token migrati da un contratto a un altro;

  • token delistati o non più supportati dall’exchange;

  • commissioni pagate direttamente in cripto-attività.

Per i wallet personali è opportuno conservare gli indirizzi pubblici utilizzati, distinguendo quelli appartenenti al contribuente da quelli di terzi. Quando possibile, deve essere mantenuta anche la documentazione che consente di collegare il wallet alla persona che lo controlla.

La blockchain può dimostrare che una determinata quantità di token è stata trasferita da un indirizzo a un altro in una certa data. Non dimostra però automaticamente chi sia il titolare economico dell’indirizzo, né indica sempre la ragione dell’operazione. Per questo l’evidenza on-chain deve essere collegata alla documentazione dell’exchange, del wallet o dell’operazione economica sottostante.

Un hash di transazione, isolato dal resto, dimostra l’esistenza di una movimentazione tecnica. Per ricostruire il trattamento fiscale occorre comprendere anche la funzione economica dell’operazione: acquisto, vendita, trasferimento interno, pagamento di una fee, ricezione di un reward o interazione con un protocollo.

La continuità del costo nelle conversioni

La difficoltà non riguarda soltanto il primo acquisto. È necessario conservare la continuità del costo fiscale anche dopo conversioni e permute.

Un esempio può chiarire il problema:

  • il contribuente acquista bitcoin per 10.000 euro;

  • trasferisce parte dei bitcoin a un wallet personale;

  • converte i bitcoin in ether;

  • sposta gli ether su un altro exchange;

  • li converte in uno stablecoin;

  • utilizza lo stablecoin per acquistare un NFT;

  • vende successivamente l’NFT.

Ogni passaggio deve essere collegato al precedente. Se la documentazione si interrompe dopo il primo trasferimento, può diventare difficile stabilire quale parte del costo originario debba essere attribuita all’attività ricevuta nelle conversioni successive.

La mancata ricostruzione può produrre due problemi opposti:

  • un costo fiscale non dimostrabile, con conseguente rischio di considerare il costo pari a zero;

  • un costo duplicato o attribuito a più attività, con una rappresentazione non coerente delle plusvalenze e delle minusvalenze.

In termini pratici, il contribuente deve poter rispondere a domande come:

  • Da quale acquisto deriva il token venduto?

  • Quale quantità è stata trasferita?

  • Il trasferimento è avvenuto tra indirizzi riconducibili allo stesso soggetto?

  • Quale costo è stato trasferito all’attività ricevuta?

  • Quale valore è stato attribuito alla conversione?

  • La commissione è stata pagata in euro, in token ceduti o in un’attività diversa?

  • La conversione ha prodotto un evento fiscalmente rilevante?

  • Il software ha classificato l’operazione in modo corretto?

La risposta deve essere sostenuta da dati verificabili, non soltanto da un risultato numerico prodotto dal programma.

Le permute tra cripto-attività

L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR stabilisce che:

«non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».

L’Agenzia delle entrate ha commentato questa disposizione nella circolare n. 30/E del 2023, precisando che, dal 1° gennaio 2023, non costituisce una fattispecie realizzativa lo scambio di una criptovaluta con un’altra, come l’acquisto di ether mediante bitcoin. La circolare estende il principio, in generale, allo scambio di un NFT con un altro NFT. (link circolare in agenziaentrate.gov)

La stessa circolare chiarisce invece che è fiscalmente rilevante, a titolo esemplificativo, l’acquisto di un NFT mediante una criptovaluta. In questo caso le attività non hanno caratteristiche e funzioni uguali: la criptovaluta viene utilizzata per ottenere un NFT, che rappresenta un’attività diversa per natura e funzione economica.

La distinzione deve essere valutata in concreto. Non è sufficiente osservare che entrambe le attività sono indicate genericamente come “token”. Occorre considerare le caratteristiche, i diritti incorporati e la funzione economica dell’attività ceduta e di quella ricevuta.

Esempi di operazioni non realizzative

Possono rientrare nella permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni:

  • lo scambio di una criptovaluta con un’altra criptovaluta;

  • lo scambio di un NFT con un altro NFT;

  • altre operazioni in cui la funzione economica delle attività scambiate rimane omogenea, secondo la valutazione del caso concreto.

In queste ipotesi il valore fiscale dell’attività ceduta viene trasferito a quella ricevuta. La permuta non determina, in linea generale, la tassazione immediata dell’incremento maturato fino a quel momento.

Esempi di operazioni potenzialmente rilevanti

Sono invece diverse, tra le altre:

  • l’acquisto di un NFT mediante una criptovaluta;

  • la cessione di una cripto-attività per ottenere un’attività con caratteristiche e funzioni differenti;

  • lo scambio con un token che presenta una funzione economica diversa;

  • le operazioni in cui la cripto-attività è utilizzata per acquistare beni o servizi.

Particolare attenzione deve essere prestata agli stablecoin. La qualificazione fiscale dell’operazione non dovrebbe dipendere soltanto dal nome commerciale del token. Occorre verificare le caratteristiche concrete dell’attività e, quando rilevante, la relativa classificazione regolamentare.

La circolare n. 30/E richiama anche le categorie previste dal regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCA, tra cui gli e-money token e gli asset-referenced token. Il MiCA definisce le cripto-attività come:

«rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga».

La disciplina MiCA e la disciplina fiscale non coincidono automaticamente. La classificazione regolamentare può fornire elementi utili, ma l’analisi fiscale deve considerare la natura dell’operazione e la funzione delle attività coinvolte.

Perché bisogna documentare anche le operazioni non imponibili

La non imponibilità immediata di una permuta non elimina l’obbligo pratico di documentarla.

Se il costo fiscale dell’attività ceduta si trasferisce a quella ricevuta, è necessario conservare le informazioni che dimostrano il passaggio. In caso contrario, la vendita successiva può presentare un costo non dimostrabile.

Si consideri questo esempio:

  • il contribuente acquista una criptovaluta per 8.000 euro;

  • quando vale 12.000 euro, la converte in un’altra criptovaluta;

  • la seconda attività viene poi venduta per 15.000 euro.

Se la conversione è una permuta tra attività aventi eguali caratteristiche e funzioni, il passaggio intermedio non dovrebbe generare autonomamente una plusvalenza. Il costo fiscale della nuova attività dovrebbe rimanere collegato al costo originario di 8.000 euro.

Se però il contribuente non conserva la documentazione della conversione, potrebbe non riuscire a dimostrare che la seconda criptovaluta deriva dall’attività acquistata per 8.000 euro. Il rischio è che il costo venga contestato o considerato non provato.

La documentazione delle operazioni non imponibili ha quindi una funzione di continuità. Serve a dimostrare che l’incremento di valore non è stato realizzato durante una conversione fiscalmente neutrale, ma è maturato e si è manifestato soltanto in un momento successivo.

Il rischio di una doppia imposizione economica

La mancanza di tracciabilità può determinare un risultato sostanzialmente distorto.

Due token possono avere un controvalore equivalente nel momento dello scambio, ma questo non significa che il valore fiscale sia stato correttamente trasferito da uno all’altro. Se il passaggio non è documentato, il contribuente può non riuscire a dimostrare che il costo originario è già incorporato nell’attività ricevuta.

Il rischio è che la stessa crescita di valore venga considerata in momenti diversi senza un corretto riconoscimento del costo:

  • prima nella conversione, se classificata erroneamente come cessione imponibile;

  • poi nella vendita successiva, se il costo dell’attività ricevuta viene considerato pari a zero o viene ricostruito in modo incompleto.

Non si tratta necessariamente di una duplicazione formale dell’imposta sul medesimo atto, ma di una possibile duplicazione economica derivante dalla perdita della continuità documentale.

Il problema è più frequente quando intervengono:

  • stablecoin;

  • conversioni concatenate;

  • trasferimenti tra exchange;

  • wallet personali;

  • fee pagate in cripto-attività;

  • protocolli decentralizzati;

  • bridge tra reti diverse;

  • token wrapped;

  • staking e reward;

  • operazioni effettuate su piattaforme che non forniscono report completi.

Staking, reward, airdrop e DeFi

Le operazioni diverse dal semplice acquisto e dalla vendita richiedono una classificazione separata.

Per ogni reward o provento è opportuno conservare:

  • data di ricezione;

  • quantità;

  • token ricevuto;

  • wallet o piattaforma di destinazione;

  • protocollo o soggetto che ha erogato il provento;

  • valore attribuito al momento della ricezione;

  • eventuali commissioni;

  • riferimento alla transazione on-chain;

  • condizioni contrattuali o regolamentari del servizio;

  • report dell’exchange o del protocollo.

La documentazione deve consentire di distinguere una remunerazione da:

  • un trasferimento interno;

  • un rimborso;

  • una restituzione di capitale;

  • un bonus commerciale;

  • un airdrop;

  • una nuova emissione;

  • una conversione;

  • una variazione tecnica del saldo.

Nel settore DeFi, inoltre, una singola interazione con un contratto intelligente può generare più movimenti: approvazione del token, deposito, ricezione di un token rappresentativo, maturazione di reward, prelievo, conversione e pagamento di commissioni. Il report di un exchange centralizzato non può rappresentare ciò che è avvenuto direttamente sulla blockchain.

Per questo, nei casi complessi, occorre conservare sia i dati dell’applicazione utilizzata sia le evidenze on-chain.

La ricostruzione manuale: quando è praticabile

Una ricostruzione manuale può essere sufficiente quando:

  • le operazioni sono poche;

  • è stato utilizzato un solo exchange;

  • non sono presenti wallet personali;

  • non vi sono conversioni complesse;

  • le commissioni sono indicate in modo chiaro;

  • l’exchange conserva una cronologia completa;

  • gli anni interessati sono limitati;

  • non sono stati percepiti reward, airdrop o proventi da protocolli DeFi.

Anche in questi casi, il lavoro dovrebbe seguire una procedura ordinata:

  1. scaricare la cronologia completa;

  2. conservare i file originari;

  3. identificare depositi e prelievi;

  4. distinguere i trasferimenti dalle operazioni di acquisto e vendita;

  5. verificare le commissioni;

  6. controllare la coerenza dei saldi;

  7. individuare le conversioni;

  8. determinare il costo fiscale delle attività ancora detenute o cedute;

  9. conservare il prospetto finale insieme ai documenti di origine.

Il foglio di calcolo può essere utile, ma deve contenere una traccia delle correzioni effettuate. Non dovrebbe trasformarsi in una ricostruzione non verificabile, priva dei collegamenti con i dati originali.

Quando diventa necessario un software specializzato

L’utilizzo di un software specializzato diventa normalmente opportuno quando le operazioni sono numerose, distribuite su più anni o effettuate attraverso più fonti.

La complessità aumenta in presenza di:

  • diversi exchange;

  • più wallet personali;

  • trasferimenti frequenti;

  • conversioni ripetute;

  • stablecoin;

  • staking;

  • reward;

  • airdrop;

  • DeFi;

  • NFT;

  • bridge;

  • token migrati;

  • fee pagate in token;

  • dati storici incompleti;

  • piattaforme che utilizzano formati diversi;

  • report prodotti in valute differenti.

Il software non sostituisce la valutazione professionale. Serve a raccogliere, ordinare e riconciliare i dati, ma la classificazione fiscale delle operazioni deve essere verificata in relazione al caso concreto.

Un programma può importare correttamente una transazione dal punto di vista tecnico e attribuirle una classificazione fiscale non corretta. Può inoltre confondere un trasferimento interno con una vendita, duplicare un movimento o non riconoscere che due indirizzi appartengono allo stesso contribuente.

Il risultato deve quindi essere sottoposto a controllo.

La verifica deve iniziare prima

Il software dovrebbe essere attivato e verificato prima che la cronologia diventi troppo ampia.

Una procedura prudente consiste nel:

  1. creare l’account sul servizio scelto;

  2. collegare un exchange o un wallet;

  3. importare lo storico disponibile;

  4. controllare le prime operazioni;

  5. verificare depositi, prelievi, acquisti e vendite;

  6. aggiungere progressivamente le altre fonti;

  7. confrontare i saldi del software con quelli delle piattaforme;

  8. correggere le classificazioni errate;

  9. produrre un primo report;

  10. sottoporlo al commercialista.

La verifica iniziale consente di capire se il programma è realmente adatto alla propria operatività. Aspettare la dichiarazione dei redditi significa spesso scoprire troppo tardi che:

  • una piattaforma non è sincronizzata;

  • lo storico è incompleto;

  • alcuni dati non sono più disponibili;

  • i trasferimenti interni sono stati duplicati;

  • le fee sono state ignorate;

  • le conversioni sono state classificate in modo uniforme senza distinguere la funzione dei token;

  • i reward non sono stati riconosciuti;

  • le transazioni DeFi non sono state interpretate correttamente.

La disponibilità commerciale di un’integrazione non garantisce che tutti gli eventi storici siano importati e classificati correttamente.

Cosa deve verificare il software

Un programma destinato alla ricostruzione fiscale dovrebbe essere valutato almeno sotto questi profili:

  • sincronizzazione con gli exchange utilizzati;

  • importazione degli indirizzi wallet;

  • compatibilità con le blockchain interessate;

  • disponibilità dell’intera cronologia;

  • gestione dei dati CSV;

  • riconoscimento dei trasferimenti interni;

  • gestione delle commissioni;

  • riconciliazione dei depositi e dei prelievi;

  • classificazione di acquisti, vendite e conversioni;

  • gestione di staking, reward e airdrop;

  • supporto per NFT e DeFi;

  • trattamento dei token migrati o delistati;

  • segnalazione dei saldi negativi;

  • individuazione dei dati mancanti;

  • rilevazione delle duplicazioni;

  • tracciabilità delle modifiche manuali;

  • esportazione dei dati;

  • spiegazione dei criteri di calcolo;

  • conservazione dei report storici.

Sono particolarmente importanti i controlli sulle transazioni non riconciliate. Un saldo finale apparentemente corretto può nascondere errori nella storia degli acquisti e dei trasferimenti.

Il software deve permettere di risalire dal risultato complessivo alle singole operazioni. Un importo totale di plusvalenza, privo di dettaglio, è poco utile se non è possibile ricostruire come sia stato determinato.

Il controllo del commercialista

I primi report prodotti dal software dovrebbero essere consegnati al commercialista insieme alla documentazione sottostante.

Il professionista dovrebbe poter esaminare:

  • report dell’exchange;

  • file CSV originali;

  • estratti conto bancari;

  • indirizzi dei wallet;

  • hash delle principali transazioni;

  • prospetti delle conversioni;

  • documentazione di staking e reward;

  • dati delle operazioni DeFi;

  • classificazioni effettuate dal software;

  • elenco delle operazioni non riconciliate;

  • evidenza delle correzioni manuali;

  • precedenti dichiarazioni e calcoli.

Il controllo non dovrebbe limitarsi all’importo finale. Occorre verificare:

  • l’origine delle attività;

  • il collegamento tra acquisti e successive cessioni;

  • la continuità del costo nelle permute non imponibili;

  • la corretta individuazione delle operazioni fiscalmente rilevanti;

  • il trattamento delle commissioni;

  • la coerenza tra dati dell’exchange e dati on-chain;

  • la presenza di movimenti duplicati o mancanti;

  • la corretta distinzione tra trasferimenti interni e cessioni.

Il risultato deve essere trasparente, documentato ed esportabile. Una piattaforma che produce un importo senza consentire di comprendere le operazioni che lo compongono non offre una base sufficiente per un controllo professionale.

Exchange, CASP e obblighi informativi

La scelta e lo status della piattaforma utilizzata hanno rilievo anche sotto il profilo documentale.

Il regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCA, disciplina determinati emittenti e prestatori di servizi per le cripto-attività. I prestatori autorizzati sono comunemente indicati come CASP, cioè Crypto-Asset Service Providers.

La presenza di una piattaforma regolamentata non elimina l’obbligo del contribuente di conservare la propria documentazione. Un exchange può cessare l’attività, limitare l’accesso allo storico, modificare i formati dei report o non rendere più disponibili i dati relativi a determinati periodi.

La circolare n. 30/E del 2023 richiama inoltre la DAC8, direttiva UE 2023/2226, che prevede lo scambio automatico di informazioni sulle transazioni in cripto-attività. La circolare indica che le prime informazioni riguardano l’anno di riferimento a partire dal 1° gennaio 2026, con comunicazione entro nove mesi dalla fine dell’anno solare di riferimento.

L’eventuale comunicazione dei dati da parte del prestatore non sostituisce la documentazione personale. I dati trasmessi alle autorità fiscali possono essere aggregati, avere finalità informative e non contenere tutti gli elementi necessari per determinare il costo fiscale di ogni attività.

La documentazione conservata dal contribuente resta quindi essenziale anche quando l’exchange è autorizzato o soggetto a obblighi informativi.

La documentazione da conservare

Prima di effettuare nuove operazioni, vendite o conversioni, è opportuno organizzare un archivio completo.

Documenti degli exchange

Devono essere conservati:

  • cronologie complete;

  • report annuali;

  • file CSV originali;

  • PDF rilasciati dalla piattaforma;

  • ricevute di acquisto e vendita;

  • riepiloghi delle commissioni;

  • report dei depositi e dei prelievi;

  • documentazione delle conversioni;

  • comunicazioni relative a sospensioni, migrazioni o chiusure;

  • dati identificativi dell’account;

  • condizioni applicabili ai servizi utilizzati.

Documenti bancari

Quando vi sono acquisti o vendite contro euro o altra valuta avente corso legale, è utile conservare:

  • contabili dei bonifici;

  • estratti conto;

  • ricevute dei pagamenti;

  • documentazione dei prelievi;

  • riferimenti dell’ordinante e del beneficiario;

  • causali;

  • valuta e data di regolamento;

  • eventuali costi bancari.

La contabile bancaria non sostituisce il report dell’exchange, ma può completarlo dimostrando il flusso finanziario.

Documenti dei wallet

Per i wallet personali devono essere conservati:

  • indirizzo pubblico;

  • blockchain utilizzata;

  • data di apertura o di utilizzo;

  • cronologia delle transazioni;

  • hash delle operazioni;

  • dati esportati dal wallet;

  • documentazione che collega il wallet al contribuente;

  • evidenze dei trasferimenti verso o da exchange.

Le chiavi private e le seed phrase non devono essere inserite nei documenti destinati al commercialista o a software esterni. La conservazione fiscale deve riguardare i dati necessari alla ricostruzione, non le credenziali che consentono di disporre delle attività.

Operazioni particolari

È opportuno predisporre una cartella specifica per:

  • staking;

  • liquid staking;

  • lending;

  • borrowing;

  • reward;

  • airdrop;

  • referral;

  • mining;

  • DeFi;

  • NFT;

  • token migrati;

  • token delistati;

  • bridge;

  • wrapped token;

  • fee pagate in cripto-attività;

  • rimborsi;

  • distribuzioni promozionali.

Per ciascuna operazione dovrebbe essere annotata la natura economica, la piattaforma utilizzata, il token coinvolto, la quantità, la data, il valore e il collegamento alla transazione on-chain.

Dichiarazioni precedenti

Devono essere recuperate, quando disponibili:

  • dichiarazioni dei redditi;

  • quadri RW;

  • quadri RT;

  • prospetti di calcolo;

  • ricevute telematiche;

  • versamenti effettuati;

  • relazioni del consulente;

  • precedenti ricostruzioni;

  • documentazione relativa a eventuali regolarizzazioni.

La ricostruzione di un periodo d’imposta non dovrebbe ignorare quanto già dichiarato negli anni precedenti. Le consistenze e i costi devono mantenere una continuità logica.

Una procedura operativa consigliata

Una gestione ordinata può seguire questa sequenza:

  1. censire tutti gli exchange, i wallet e i protocolli utilizzati;

  2. scaricare lo storico completo da ogni piattaforma;

  3. conservare i file originali senza modificarli;

  4. identificare gli indirizzi wallet riconducibili al contribuente;

  5. acquisire le evidenze on-chain necessarie;

  6. importare i dati in un software specializzato, se la quantità o la complessità lo richiede;

  7. verificare la corretta importazione;

  8. riconciliare depositi, prelievi e trasferimenti;

  9. eliminare le duplicazioni;

  10. distinguere le operazioni imponibili dalle permute non realizzative;

  11. verificare il trasferimento del costo fiscale;

  12. analizzare le operazioni non riconciliate;

  13. correggere le classificazioni documentando le modifiche;

  14. produrre report analitici;

  15. sottoporre il materiale al commercialista;

  16. conservare report, fonti e versione finale dei calcoli.

La procedura dovrebbe essere ripetuta periodicamente, non soltanto alla fine dell’anno. Un controllo mensile o trimestrale riduce il rischio che una piattaforma diventi irraggiungibile o che la documentazione si disperda.

Conclusioni operative

La documentazione delle cripto-attività non consiste nel conservare soltanto il saldo finale o il riepilogo della plusvalenza. Deve consentire di ricostruire la storia delle attività: da dove provengono, quando sono state acquistate, quali costi sono stati sostenuti, su quali piattaforme sono transitate, quali conversioni hanno subito e in quale momento sono state cedute.

Il principio espresso dall’Agenzia delle entrate è chiaro: il costo o valore di acquisto deve essere documentato dal contribuente con elementi certi e precisi; in mancanza, il costo è pari a zero. La regola rende rischioso rinviare la raccolta dei documenti al momento della dichiarazione.

Anche le permute fiscalmente non rilevanti devono essere tracciate, perché il costo dell’attività ceduta deve seguire quella ricevuta. La neutralità dell’operazione riguarda il momento impositivo, non l’esigenza di dimostrare la continuità del costo.

Per operazioni limitate può essere sufficiente una ricostruzione manuale. Quando invece intervengono più exchange, wallet, conversioni, stablecoin, reward e protocolli DeFi, diventa opportuno utilizzare uno strumento specializzato e verificarne il funzionamento fin dall’inizio.

L’obiettivo non è produrre un numero, ma costruire un risultato verificabile: ogni valore dichiarato deve poter essere ricondotto a un’operazione effettiva, a un documento originario e a un criterio di calcolo comprensibile.

FAQ

Quali documenti servono per dimostrare il costo delle cripto-attività?

Sono utili i report originali degli exchange, le ricevute degli acquisti, le contabili dei pagamenti, i dati dei wallet e le evidenze on-chain. La documentazione deve consentire di collegare il costo sostenuto alla specifica attività successivamente ceduta.

Il saldo dell’exchange è sufficiente per la dichiarazione?

No. Il saldo finale non ricostruisce necessariamente l’origine delle attività, le date degli acquisti, le conversioni, i trasferimenti e le commissioni. È necessario conservare una cronologia completa delle operazioni.

Cosa succede se non posso dimostrare il costo di acquisto?

Il costo o valore di acquisto deve essere documentato dal contribuente con elementi certi e precisi. In mancanza, il costo può essere considerato pari a zero, con un possibile aumento della plusvalenza imponibile.

La conversione tra criptovalute è sempre “tassata”?

No. La permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non costituisce, in linea generale, una fattispecie fiscalmente rilevante. Lo scambio deve comunque essere documentato perché il costo fiscale dell’attività ceduta deve trasferirsi a quella ricevuta.

Perché bisogna conservare i dati dei wallet?

I dati dei wallet permettono di ricostruire trasferimenti, operazioni decentralizzate e movimenti non presenti nei report degli exchange. Sono particolarmente importanti per dimostrare la continuità tra acquisti, conversioni e successive vendite.

Quando serve un software per la fiscalità delle cripto-attività?

Il software è utile quando le operazioni sono numerose, distribuite su più anni o effettuate attraverso più exchange, wallet e protocolli. Deve comunque essere verificato e sottoposto al controllo del professionista.

 

Author: Antonello

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