Nuovo Testo Unico IVA: approfondimenti operativi, transizione, mapping e impatti concreti – Parte 2

agenziaentrate1 537979

Il nuovo Testo Unico IVA che entrerà a regime dal 1° gennaio 2027 non è solo una riscrittura ordinata del vecchio DPR 633/72: è un cambio di prospettiva. Nella prima parte dell’articolo hai visto l’impianto generale, la struttura e le principali novità sistematiche. Questa seconda parte vuole restare agganciata a quel quadro, ma scendere di più nel terreno operativo: come si attraversa il 2026, come si leggono i nuovi articoli rispetto ai vecchi, cosa succede ai regimi speciali, ai depositi IVA, ai rapporti con San Marino e Vaticano, e cosa cambia davvero per chi lavora ogni giorno con l’imposta.

Le tabelle di mapping che seguono hanno finalità esclusivamente operative e non sostituiscono la consultazione del testo ufficiale del D.Lgs. 10/2026 e delle successive norme di prassi.

Un quadro normativo che va tenuto insieme

Il nuovo TU IVA non nasce nel vuoto, ma si colloca all’incrocio di più livelli normativi. Alla base c’è la direttiva 2006/112/UE, che da anni rappresenta l’ossatura del sistema IVA europeo e che il legislatore italiano ha finalmente deciso di recepire in modo più lineare, abbandonando la stratificazione del DPR 633/72. La legge delega n. 111/2023 ha fissato i principi: testi unici, semplificazione, coordinamento con il diritto UE, razionalizzazione delle aliquote e degli adempimenti. La legge n. 120/2025 ha dato attuazione a quella delega, aprendo la strada al decreto legislativo 19 gennaio 2026 n. 10, che contiene il nuovo Testo Unico IVA destinato a sostituire, dal 2027, il vecchio impianto.

Su questo sfondo si innestano anche i regolamenti europei collegati al pacchetto “VAT in the Digital Age” (ViDA), che non sono ancora pienamente operativi ma che hanno chiaramente influenzato la struttura del TU: fatturazione elettronica armonizzata, obblighi di rendicontazione digitale quasi in tempo reale, disciplina delle piattaforme. Il risultato è un testo che, pur essendo nazionale, è pensato per dialogare in modo naturale con un contesto europeo sempre più integrato.

Dal DPR 633/72 al nuovo TU: come orientarsi nel cambio di numerazione

Uno dei problemi pratici più immediati per chi lavora con l’IVA è: “Dove è finito l’articolo che conoscevo?”. Il nuovo TU non si limita a rinumerare, ma raggruppa e razionalizza. I presupposti dell’imposta, prima dispersi nei primi articoli del DPR 633/72, sono ora raccolti in modo più compatto nei primi articoli del TU, con una sequenza più leggibile. La territorialità, che nel vecchio sistema era affidata a un mosaico di articoli (7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, ecc.), viene ora concentrata in un blocco organico di disposizioni che seguono la logica della direttiva: prima le regole generali, poi le deroghe, poi i casi particolari.

Per dare un riferimento concreto, si può pensare ad esempio al vecchio art. 7-ter, che disciplinava la territorialità dei servizi: nel nuovo TU il contenuto viene assorbito in un gruppo di articoli (indicativamente tra il 17 e il 23) che trattano in modo sistematico la materia, distinguendo con maggiore chiarezza tra B2B e B2C. Lo stesso accade per la fatturazione: il vecchio art. 21 trova il suo corrispettivo in una sezione del TU dedicata interamente ai documenti fiscali, con articoli che vanno, ad esempio, dal 72 all’83, dove la disciplina è riscritta tenendo già conto delle esigenze di fatturazione elettronica e dei futuri standard europei.

Per alcune aree, il passaggio è ancora più evidente: la disciplina dei depositi IVA, prima concentrata soprattutto nell’art. 50-bis, viene completamente riorganizzata in un titolo autonomo del TU, con una serie di articoli (ad esempio dal 120 al 130) che definiscono in modo più preciso cosa si intende per deposito IVA, quali operazioni possono beneficiare del regime e quali obblighi documentali e di tracciabilità sono richiesti.

Tabella 1 – Raccordo normativo tra DPR 633/72 e nuovo TU IVA

Questa è la tabella “madre”, quella che ogni professionista cercherà quando dovrà capire dove ritrovare le norme che conosceva.

Vecchio DPR 633/72Nuovo TU IVAOggettoCosa cambia operativamente
Art. 1–4Art. 1–6Presupposti dell’impostaStruttura più lineare; definizioni armonizzate con la direttiva UE
Art. 7, 7‑bis, 7‑ter, 7‑quater, 7‑quinquies, 7‑sexies, 7‑septiesArt. 17–33Territorialità beni e serviziRazionalizzazione completa; distinzione B2B/B2C più chiara; recepimento pieno della logica UE
Art. 8–9Art. 24–28Non imponibilità (export, servizi internazionali)Categorie più ordinate; criteri di prova più coerenti
Art. 10Art. 34–45EsenzioniRiorganizzazione per macro‑aree; maggiore leggibilità
Art. 13–16Art. 50–60Base imponibileChiarezza su sconti, abbuoni, operazioni collegate
Art. 17–19Art. 61–71AliquoteCoordinamento con Tabella A e con direttiva UE
Art. 21Art. 72–83FatturazioneStruttura pensata per e‑invoicing UE e ViDA
Art. 23–25Art. 84–92Registri IVADigitalizzazione e maggiore coerenza con DRR
Art. 26Art. 93–98Note di variazioneRafforzata disciplina temporale; coordinamento con transizione 2026–2027
Art. 27–30Art. 99–110Liquidazioni e versamentiMaggiore chiarezza sui termini e sui criteri
Art. 32–38Art. 111–119Detrazione e pro‑rataRegole più trasparenti; allineamento alla giurisprudenza UE
Art. 50‑bisArt. 120–130Depositi IVARiscrittura totale; tracciabilità elettronica obbligatoria
Art. 74 e seguentiArt. 131–160Regimi specialiCollocazione organica; coordinamento con OSS/IOSS

Tabella 2 – Confronto operativo: vecchio vs nuovo regime

Questa tabella non è un mapping, ma un confronto concettuale: come cambia la logica applicativa.

TemaVecchio regime (DPR 633/72)Nuovo regime (TU IVA)
TerritorialitàNorme frammentate (7, 7‑bis, 7‑ter…)Blocco unico coerente con direttiva UE
Effettuazione operazioniRegole non sempre coordinateCriteri unificati e più leggibili
EsenzioniElenco eterogeneoClassificazione per macro‑aree
Non imponibilitàNorme sparseRazionalizzazione e criteri probatori più chiari
FatturazioneArt. 21 come norma “onnicomprensiva”Sezione dedicata, pensata per e‑invoicing UE
Registri IVAObblighi formali tradizionaliStruttura orientata al digital reporting
Note di variazioneRegole spesso oggetto di interpretazioneDisciplina più rigida e coordinata con transizione
Depositi IVANorma speciale (50‑bis)Titolo autonomo, definizioni e tracciabilità
Regimi specialiCollocazione disomogeneaSezione organica e coordinata con OSS/IOSS
Rapporti internazionaliNorme e prassi non sempre allineateIntegrazione con Accordo San Marino 2021 e disciplina Vaticano
ViDANon integratoStruttura predisposta per DRR e e‑invoicing UE

La fase di transizione: 2026 come anno di confine

Il 2026 è l’anno in cui si gioca la partita della transizione. Il principio di fondo è semplice, ma le ricadute pratiche non lo sono sempre: per stabilire se si applica il vecchio DPR 633/72 o il nuovo TU IVA, conta la data di effettuazione dell’operazione, determinata secondo le regole vigenti in quel momento.

Se un’operazione si considera effettuata entro il 31 dicembre 2026, continua a essere disciplinata dal vecchio regime, anche se la fattura viene emessa o incassata nel 2027. Se invece l’effettuazione cade dal 1° gennaio 2027 in avanti, si applica il nuovo TU. Questo criterio, apparentemente lineare, diventa delicato quando si parla di operazioni complesse o continuative.

Si pensi, ad esempio, a una fornitura di beni consegnati materialmente il 29 dicembre 2026: anche se il pagamento avviene a gennaio 2027, l’operazione resta nel perimetro del DPR 633/72. Diverso il caso di una prestazione di servizi continuativa che copre il periodo novembre 2026–marzo 2027: qui occorre distinguere la quota di corrispettivo riferibile al periodo fino al 31 dicembre 2026 (vecchio regime) da quella riferibile al 2027 (nuovo regime), con tutte le conseguenze in termini di fatturazione e detrazione.

Un capitolo a parte riguarda le note di variazione. Se la variazione si riferisce a un’operazione effettuata nel 2026, la regola di principio è che si applicano le norme del vecchio regime, anche se la nota viene emessa nel 2027. Tuttavia, quando la variazione dipende da un evento sopravvenuto nel 2027 (ad esempio una risoluzione contrattuale o uno sconto concordato successivamente), il TU può prevedere regole specifiche, imponendo di guardare non solo al momento originario dell’operazione, ma anche alla natura dell’evento che genera la variazione.

Ancora più delicata è la gestione dei contratti pluriennali già in corso. Per i contratti con corrispettivi periodici o continuativi, non è realistico pensare a una “chiusura” al 31 dicembre 2026 e a una “riapertura” dal 1° gennaio 2027. In pratica, gli operatori dovranno rileggere i contratti alla luce del nuovo TU, verificando se cambiano i criteri di territorialità, le regole di effettuazione, la modalità di fatturazione degli acconti e dei saldi. In molti casi non sarà necessario rinegoziare il prezzo, ma sarà indispensabile adeguare i flussi amministrativi.

Tabella 3 – Transizione 2026–2027: quale norma si applica?

Questa tabella serve a chiarire la gestione delle operazioni “a cavallo”.

SituazioneRegime applicabileCriterio
Consegna beni entro il 31/12/2026Vecchio regimeEffettuazione secondo regole 2026
Prestazione continuativa che prosegue nel 2027MistoQuota 2026 → vecchio; quota 2027 → nuovo
Acconto incassato nel 2026 per operazione 2027Vecchio regime sull’accontoEffettuazione dell’acconto
Nota di variazione su operazione 2026Vecchio regimeCollegamento all’operazione originaria
Nota di variazione per evento sopravvenuto nel 2027Nuovo regimeRileva l’evento, non l’operazione originaria
Contratto pluriennale già in corsoRegime mistoAdeguamento dei flussi dal 2027

Regimi speciali: meno dispersione, più coerenza

Il nuovo TU dedica una parte autonoma ai regimi speciali, con l’obiettivo di togliere quella sensazione di “appendice” che spesso si aveva leggendo il DPR 633/72. Il regime agricolo viene confermato, ma con un aggiornamento delle percentuali di compensazione e un maggiore coordinamento con le regole europee sulle aliquote ridotte. L’idea è di rendere più trasparente il rapporto tra regime speciale e regime ordinario, evitando sovrapposizioni e zone grigie.

Per le agenzie di viaggio, il TU recepisce in modo più fedele il regime del margine previsto a livello UE, chiarendo meglio la territorialità dei servizi complessi che combinano trasporto, alloggio e altri servizi accessori. Anche il regime dei beni usati, degli oggetti d’arte e da collezione viene razionalizzato: la logica del margine resta, ma viene affiancata da obblighi di tracciabilità digitale che rendono più controllabile la catena delle operazioni.

Un capitolo importante è quello dei regimi OSS e IOSS, che nel vecchio impianto erano percepiti quasi come “corpi estranei” rispetto al DPR 633/72. Nel nuovo TU, invece, trovano una collocazione organica, con rinvii chiari alle regole europee e un coordinamento più stretto con la disciplina delle vendite a distanza e dei servizi digitali B2C.

Tabella 4 – Regimi speciali: struttura e collocazione

RegimeVecchia collocazioneNuova collocazioneNovità principali
AgricolturaArt. 34–37Art. 131–140Percentuali aggiornate; coordinamento UE
Agenzie viaggioArt. 74‑terArt. 141–150Allineamento al margin scheme UE
Beni usati / arteArt. 36–40Art. 151–155Tracciabilità digitale
OSS/IOSSNorme sparse e rinviiArt. 156–160Collocazione organica nel TU

Depositi IVA: da norma speciale a sistema strutturato

La disciplina dei depositi IVA è uno dei punti in cui il cambio di passo è più evidente. Nel vecchio sistema, l’art. 50-bis era spesso vissuto come una norma tecnica, da specialisti, con margini di interpretazione che nel tempo hanno generato anche abusi. Il nuovo TU sceglie una strada diversa: definisce in modo chiaro cosa si intende per deposito IVA, quali requisiti deve avere la struttura, quali soggetti possono gestirlo e quali operazioni possono transitare in regime di non imponibilità.

L’obiettivo è triplice: ridurre gli spazi di utilizzo distorto dello strumento, semplificare le prove documentali richieste agli operatori corretti e armonizzare la disciplina con le logiche europee, in particolare con i modelli di “call-off stock” e con i regimi doganali. La tracciabilità elettronica dei movimenti in entrata e in uscita dal deposito diventa un elemento centrale: non si tratta più solo di conservare documenti, ma di poter ricostruire in modo digitale e tempestivo il percorso dei beni.

Tabella 5 – Depositi IVA: prima e dopo

ProfiloPrima (art. 50‑bis)Dopo (TU IVA)
DefinizioneNon unitariaDefinizione normativa chiara
Operazioni ammesseElenco frammentatoCatalogo organico e coerente
Prove documentaliPrevalenza di documenti cartaceiTracciabilità elettronica
Rapporti con doganaCoordinamento non sempre lineareIntegrazione strutturale
Rischi di abusoElevatiRidotti grazie a controlli digitali

San Marino e Vaticano: rapporti speciali, gestione più digitale

I rapporti con San Marino e con la Città del Vaticano restano “speciali”, ma il modo di gestirli cambia. Per San Marino, il nuovo TU recepisce in modo pieno l’Accordo del 2021, spingendo con decisione verso procedure digitali: la prova dell’uscita dei beni dal territorio italiano e l’allineamento delle fatture elettroniche diventano passaggi centrali. Per gli operatori abituali, il sistema del plafond viene mantenuto, ma inserito in un contesto più strutturato, con controlli più chiari e meno spazio per soluzioni improvvisate.

Per la Città del Vaticano, il TU conferma il regime di non imponibilità per le cessioni verso gli enti vaticani, ma rafforza la dimensione documentale e di verifica. Non basta più “sapere” che il cliente è un ente vaticano: occorre poterlo dimostrare in modo tracciabile, con un sistema di autorizzazioni e controlli che tende sempre più a essere elettronico. Anche qui, la logica è quella di proteggere i regimi agevolati da utilizzi impropri, senza penalizzare chi opera correttamente.

ViDA e nuovo TU: due binari che si stanno avvicinando

Il pacchetto “VAT in the Digital Age” non è ancora pienamente operativo, ma il nuovo TU è chiaramente scritto pensando a quel futuro. La disciplina della fatturazione, ad esempio, è strutturata in modo da dialogare con un modello di e‑invoicing europeo, in cui gli standard tecnici e i flussi di trasmissione saranno sempre meno nazionali e sempre più armonizzati. Allo stesso modo, la configurazione dei registri IVA e degli obblighi di tenuta e conservazione è pensata per integrarsi con i futuri obblighi di digital reporting, che richiederanno l’invio periodico (e in alcuni casi quasi in tempo reale) dei dati delle operazioni.

Un altro punto di contatto è la disciplina delle piattaforme digitali, soprattutto per i servizi e le vendite B2C. Il TU recepisce la logica per cui, in molti casi, la piattaforma viene trattata come soggetto “deemed supplier”, con responsabilità dirette in materia di IVA. Questo rende più coerente il sistema e prepara il terreno a un’applicazione più uniforme delle regole in tutta l’Unione.

Professionisti: dove cambiano davvero le regole del gioco

Per i professionisti, il nuovo TU non è solo un cambio di numerazione. La gestione delle prestazioni continuative viene armonizzata con la direttiva, con una maggiore chiarezza sul momento di effettuazione e sulle regole applicabili agli acconti. Gli anticipi diventano imponibili solo quando sono collegati a un’operazione sufficientemente determinata: questo riduce alcune ambiguità del passato, ma richiede attenzione nella redazione dei contratti e nella descrizione delle prestazioni in fattura.

Tabella 6 – Professionisti: impatti concreti

AmbitoVecchio regimeNuovo regime
Prestazioni continuativeRegole non sempre chiareArmonizzazione con direttiva UE
AnticipiImponibilità spesso automaticaImponibilità solo se operazione determinata
Servizi digitaliNorme frammentateCoordinamento con OSS e marketplace
Pro‑rataCriteri complessiMaggiore trasparenza e coerenza UE

La territorialità dei servizi digitali, in particolare quelli resi a privati consumatori in altri Stati membri, viene riallineata alle regole europee, con un coordinamento più stretto con i regimi OSS e con il ruolo dei marketplace. Per chi opera in questi settori, non sarà più possibile considerare l’IVA come un tema “secondario”: la scelta del canale, del regime e della struttura contrattuale avrà impatti immediati sulla gestione dell’imposta.

Infine, la disciplina della detrazione e del pro‑rata viene resa più trasparente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Il TU cerca di chiarire meglio quali operazioni rilevano ai fini del calcolo, come trattare le operazioni esenti e come gestire le situazioni miste. Per i professionisti che assistono soggetti con attività complesse (banche, assicurazioni, enti misti), questo significa avere un quadro più leggibile, ma anche meno spazio per soluzioni “creative”.

Author: Antonello

Rispondi