Welfare aziendale: quali sono i vantaggi fiscali per i datori di lavoro

>Il welfare aziendale è l’insieme di benefici e prestazioni erogati ai dipendenti nell’intento di integrare la componente meramente monetaria della retribuzione, sia in funzione di sostegno al reddito, sia in funzione del miglioramento della vita privata e lavorativa. Quali sono i beni e i servizi che possono essere messi a disposizione dei beneficiari? Quali sono i vantaggi fiscali per i datori di lavoro?

Che cos’è il welfare aziendale?

Con l’espressione welfare aziendale si identificano somme, beni, prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale ed esclusi, in tutto o in parte, dal reddito di lavoro dipendente. Si tratta, quindi, dell’insieme delle iniziative di natura volontaria o obbligatoria che il datore di lavoro promuove per incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia.

L’Agenzia delle Entrate lo ha definito come l’insieme di benefici e prestazioni erogato ai dipendenti nell’intento di integrare la componente meramente monetaria della retribuzione sia in funzione di sostegno al reddito sia in funzione di miglioramento della vita privata e lavorativa.

L’INPS con la circolare n. 49/2023 lo ha definito come l’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa.

Chi sono i beneficiari del welfare aziendale?

Il welfare aziendale, inteso somme, beni, prestazioni, opere e servizi per beneficiare del particolare regime dell’esclusione, in tutto o in parte, dal reddito di lavoro dipendente deve essere offerto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee.

Con la circolare n. 5/2018 l’Agenzia delle Entrate è entrata sulla definizione di categorie di lavoratori ai fini del welfare aziendale.

Secondo l’agenzia, affinché le predette somme e valori risultino, in tutto o in parte detassati, è necessario, però, che l’offerta sia rivolta alla “generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”.

L’AE chiarisce che “con le predette locuzioni il legislatore ha voluto riferirsi alla generica disponibilità di opere, servizi o somme ecc. verso un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle predette “utilità””.

L’espressione “categorie di dipendenti” non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte

Posso riconoscere il welfare aziendale ad un solo lavoratore?

No, l’eventuale riconoscimento di beni e servizi di welfare aziendale ad un solo lavoratore nell’ambito della generalità di dipendenti, comporta la perdita del beneficio fiscale e contributivo in capo al percettore, con la conseguenza che gli importi si devono intendere come retribuzione imponibile.

Posso riconoscere il welfare aziendale agli stagisti o ai lavoratori somministrati?

Si, è possibile.

Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni e servizi saranno messi a disposizione dall’Agenzia in qualità di datore di lavoro e addebitati all’utilizzatore.

Per quanto riguarda i tirocinanti, è possibile coinvolgerli in un piano welfare in quanto percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Chi sono i beneficiari del welfare?

I beni e servizi di welfare aziendale possono essere utilizzati, a seconda della tipologia da:
– lavoratore destinatario;
– suo familiare;
– lavoratore e suo familiare.

Chi sono i familiari beneficiari del welfare?

Fino al 31 dicembre 2024 per quanto riguarda i familiari, la norma fa riferimento ai famigliari di cui all’ art. 12 del TUIR, che a suo volta richiama l’art. 433 cc ovvero::

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato Figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati Genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi Fratelli e le sorelle germani o unilaterali
Adottanti Generi e nuore Suocero e la suocera Partner unione civile

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), all’art. 1 co. 11 interviene sull’art. 12 del TUIR sostituendo parte del previgente testo (comma 1 lettera d, quella che regola la situazione di “carico” fiscale). Nello specifico le parole: “…da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o…” sono sostituite dalla seguente frase: “…da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni ascendente che conviva con il contribuente o…”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 quando ora si fa riferimento ai familiari indicati all’art. 12 TUIR che possono essere beneficiari di misure di welfare, si devono intendere soltanto:

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato Figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati Ascendenti

Per beneficiare delle misure di welfare non è necessario che i familiari siano anche conviventi o fiscalmente a carico del lavoratore, a meno che la misura specifica non lo preveda espressamente (circ. Min. finanze 22 dicembre 2000, n. 238/E).

Quali sono i beni e servizi che posso offrire/mettere a disposizione dei diversi beneficiari?

Tipologia di beni/servizi Soggetti beneficiari
Oneri e servizi di utilità sociale – Lavoratori
– Familiari
Spese di istruzione Familiari
Assistenza anziani e familiari non autosufficienti Familiari
– anziani: soggetti che hanno compiuto 75 anni
– non autosufficienti: coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vista quotidiana – persona che necessita di sorveglianza continuativa (risultante da certificazione medica)
Contributi o premi versati contro il rischio di non autosufficienza – Lavoratori
– Familiari fiscalmente a carico
Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale – Lavoratori
– Familiari fiscalmente a carico
Contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN Lavoratori
Previdenza complementare (NO TFR) Lavoratori
Mensa – Servizio sostitutivo mensa (ticket restaurant) Lavoratori
Beni ceduti e servizi prestati Lavoratori

Come posso introdurre il welfare aziendale in azienda?

L’offerta o erogazione dei servizi di welfare può essere posta in conformità a disposizioni di:
– contratto o di accordo;
– regolamento aziendale;
– volontariamente.

Per quanto riguarda il contratto o accordo, il riferimento è l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 ai sensi del quale salvo diversa previsione, ai fini del D.Lgs. n. 81/2015, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Quali sono i vantaggi fiscali e contributivi per il lavoratore del welfare?

Il welfare aziendale è una misura che riconosce dei benefici fiscali e contributivi per il lavoratore destinatario.

In particolare, dal punto di vista fiscale, le misure previste dal TUIR, art. 51, comma 2 e comma 3 alle condizioni ivi previste, sono escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (in virtù della loro natura sociale in deroga al principio di omnicomprensività del reddito di cui al comma 1).

Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, l’art. 6, D.Lgs n. 314/1997, ha sancito, in via generale, l’armonizzazione tra imponibili fiscali e contributivi. Questo significa che ciò che non costituisce reddito imponibile fiscalmente, non è reddito neanche dal punto di vista contributivo. Dunque i valori riconosciuti come welfare aziendale sono esclusi dal versamento dei contributi a carico lavoratore sul tali misure (oltre che dell’azienda).

Con la circolare n. 49/2023 l’INPS è intervenuta, a distanza di quasi 7 anni rispetto alle novità in vigore dal 2016 per fornire alcuni chiarimenti in merito al regime contributivo delle somme erogate o messe a disposizione come welfare aziendale. A tal proposito l’istituto ricorda che nonostante il D.Lgs n. 314/1997 preveda l’armonizzazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, il regime di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi è più ampio di quello fiscale, poiché accanto alle voci di esenzione individuate dal legislatore al co. 2 dell’art. 51 del TUIR, ve ne sono altre aventi rilevanza ai soli fini previdenziali, come individuate dall’art. 12 l. n. 153/1969 (come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997).

Si tratta in particolare di quanto previsto al co. 2 dell’art. 51 del TUIR e, segnatamente, quelle individuate alle lettere a) e f-quater, ovvero:

a) contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali, che dovranno operare secondo il principio di mutualità e solidarietà, oltre ad essere iscritti nell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi. Per effetto delle modifiche, non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, in conformità a contratti collettivi di cui all’ art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 (o di regolamento aziendale), per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-ter),

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie, che sono da assoggettare al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.

Quali sono i vantaggi fiscali per le aziende?

E’ prevista, dall’art. 95, comma 1, TUIR, la possibilità di dedurre dal reddito dell’impresa tutte le spese sostenute in denaro o in natura per il lavoro dipendente, pertanto anche quelle relative all’erogazione di prestazioni di welfare.

L’eccezione è rappresentata dall’art. 100 del TUIR (Oneri di utilità sociale), in base al quale, la deducibilità dal reddito di impresa è limitata al 5 per mille delle spese per il personale dipendente con riferimento agli oneri sostenuti per opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, destinati alla generalità o a categorie di dipendenti e che siano state sostenute volontariamente, ossia per atto liberale dal datore di lavoro.

Author: Antonello

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