Le sanzioni tributarie dopo il decreto 173/2024: una guida sintetica pratico-operativa

Tabella sanzioni tributarie e decreto 173/2024

Il panorama delle sanzioni tributarie italiane è profondamente cambiato con la pubblicazione e progressiva entrata in vigore del D.Lgs. 173/2024. La disciplina operativa va letta con attenzione tenendo conto di tre periodi di osservazione, che incidono sia sull’aliquota sia sulle modalità di calcolo e sulle opportunità di ravvedimento.

  • fino al 31 agosto 2025: si applicano le tradizionali regole dei D.Lgs. 471/97 e 472/97;

  • dal 1 settembre 2025 al 31 dicembre 2025: si passa gradualmente alle regole innovative del 173/2024, che si applicano col regime “ponte” solo alle violazioni commesse in questo periodo;

  • dal 1 gennaio 2026: entra pienamente in vigore il testo unico del decreto 173/2024, definitivamente abrogando il vecchio sistema.

Vediamo ora in che modo cambia il quadro operativo per ciascuna imposta, distinguendo tra infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e versamenti, e inserendo subito i riferimenti normativi a conferma di ogni dato.


Sanzioni tributarie: IRPEF/IRES (imposte sui redditi)

PeriodoInfedele dichiarazioneOmessa dichiarazioneNorme di riferimento
Fino al 31/08/202590%-180% della maggiore imposta dovuta120%-240% della maggiore imposta (minimo €250)Art. 1, 2, D.Lgs. 471/97
01/09/25 – 31/12/2570%-130% della maggiore imposta120%-240% (confermato)Art. 27, D.Lgs. 173/2024
Dal 01/01/202670%-130% (definitivo)120%-240% (confermato)Art. 27, D.Lgs. 173/2024
Commento: Il passaggio al nuovo regime comporta una sensibile riduzione della sanzione minima per le infedeltà dichiarative dal 1° settembre 2025. La sanzione per omessa dichiarazione resta stabile.

Sanzioni tributarie: IVA

PeriodoInfedele/Omessa registrazione/fatturazioneOmesso versamentoNorme di riferimento
Fino al 31/08/202590%-180% dell’IVA non dichiarata o registrata30% dell’IVA non versataArt. 5, 6, 13 D.Lgs. 471/97
01/09/25 – 31/12/2570%-130% dell’IVA25% dell’IVA non versataArt. 31, 38 D.Lgs. 173/2024
Dal 01/01/202670%-130% dell’IVA25% (definitiva)Art. 31, 38 D.Lgs. 173/2024
Commento: Dal 2025 riduzione sia delle sanzioni per omesso versamento che per infedele dichiarazione; importante verificare sempre la data effettiva di commissione della violazione.

Sanzioni tributarie: Registro, Bollo, Successioni

PeriodoOmessa o infedele dichiarazioneOmessa registrazione attiNorme di riferimento
Fino al 31/08/2025120%-240% dell’imposta120%-240% dell’imposta (minimo €250)Art. 10 D.Lgs. 471/97, DPR 131/86
01/09/25 – 31/12/25120%-240% dell’imposta (confermato)120%-240% dell’impostaArt. 41 D.Lgs. 173/2024
Dal 01/01/2026120%-240% dell’imposta (fisso)120%-240% dell’impostaArt. 41 D.Lgs. 173/2024

Ravvedimento operoso

PeriodoRiduzione ordinaria per dichiarazioniOmessi versamenti (tempistiche)Norme di riferimento
Fino al 31/08/2025Fino a 1/6 della sanzione minimaDa 0,1%/giorno a 1,5%-3,75%-4,29%-5%Art. 13 D.Lgs. 472/97
01/09/25 – 31/12/25Fino a 1/7 della sanzioneRiduzioni aggiornate secondo nuove tempisticheArt. 14 D.Lgs. 173/2024
Dal 01/01/20261/7 (definitivo), più ravvedimento “breve”Variazioni analogheArt. 14 D.Lgs. 173/2024
Commento: Il ravvedimento resta uno strumento fondamentale; dal 2025 il risparmio è ancora maggiore per le violazioni dichiarative, purché il ravvedimento preceda contestazione formale.

Compliance

In presenza di inviti alla compliance (es. comunicazioni di anomalie dell’Agenzia Entrate) la disciplina segue le regole del ravvedimento ordinario dell’anno di commissione:

  • Fino al 31/8/2025: si applicano le riduzioni art. 13 D.Lgs. 472/97.

  • Dal 1/9/2025: si applicano le nuove riduzioni, ravvedimento agevolato (art. 14+20 D.Lgs. 173/2024).
    Nelle ipotesi di annullamento parziale la sanzione può essere ulteriormente ridotta ad 1/3 (art. 20 D.Lgs. 173/2024).


Accertamento e definizione

Se la violazione è oggetto di accertamento (avviso di accertamento, PVC ecc.), decadono le riduzioni del ravvedimento. Si applicano le sanzioni ordinarie per ciascuna imposta in base alla data della violazione.
Possibili ulteriori sconti si applicano solo in caso di adesione o definizione agevolata secondo le regole del periodo:

  • Art. 27-31 D.Lgs. 173/2024 (dal 1/9/25)

  • Art. 13 D.Lgs. 471/97 e D.Lgs. 218/97 (fino al 31/8/25)


Tabella riassuntiva a confronto

ImpostaViolazioneFino 31/08/202501/09/25 – 31/12/25Dal 01/01/2026 (Testo Unico)
IRPEF/IRESInfedele dichiarazione90%-180% (ravvedimento 1/6)70%-130% (ravvedimento 1/7)70%-130% (ravvedimento 1/7)
IRPEF/IRESOmessa dichiarazione120%-240%120%-240%120%-240%
IVAInfedele dichiarazione90%-180% (ravvedimento 1/6)70%-130% (ravvedimento 1/7)70%-130% (ravvedimento 1/7)
IVAOmesso versamento30% (riduzioni progressive art.13)25% (riduzioni progressive art.14)25% (definitiva)
Registro/etc.Omessa dichiarazione120%-240%120%-240%120%-240%

In conclusione, la costante evoluzione normativa ha portato a una razionalizzazione delle sanzioni, rendendo il quadro più equilibrato e con migliori opportunità di ravvedimento. Per dettagli puntuali consiglio di consultare direttamente le norme di riferimento, sempre aggiornate sul sito Normattiva, facendo sempre attenzione alla data della violazione e della regolarizzazione.

Norma di riferimento: decreto.legislativo:2024-11-05;173


Violazioni residuali e aspetti operativi

La guida fin qui proposta copre le principali fattispecie sanzionatorie, ma per una visione completa è utile considerare anche alcune violazioni meno evidenti e aspetti documentali spesso trascurati.

1. Violazioni formali non sanzionabili

Norma: Art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/97 Le violazioni formali prive di impatto sostanziale sull’imposta non sono punibili. Esempi: errori di codifica F24, omissioni non rilevanti ai fini del calcolo. Nota operativa: distinguere nei controlli tra violazioni formali e sostanziali, specie in ambito IVA e CU.

2. Omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili

Norma: Art. 9 D.Lgs. 471/97 Sanzioni:

  • €1.000–8.000 per mancata tenuta
  • €500–4.000 per mancata conservazione Nota: il D.Lgs. 173/2024 non modifica queste sanzioni. Operatività: verificare annualmente la conservazione digitale e backup dei registri.

3. Violazioni continuative e cumulo giuridico

Norma: Art. 12 D.Lgs. 472/97 Le violazioni ripetute (es. omessi versamenti mensili) possono essere sanzionate una sola volta. Novità: il D.Lgs. 173/2024 conferma il cumulo giuridico con criteri di proporzionalità. Operatività: documentare la continuità e applicare la sanzione una sola volta, con nota esplicativa.

4. Indebita compensazione di crediti inesistenti

Norma: Art. 13 D.Lgs. 471/97 Sanzioni:

  • 30% per crediti non spettanti
  • 100% per crediti inesistenti Novità: conferma delle aliquote e introduzione di controlli preventivi. Operatività: conservare documentazione del credito prima della compensazione.

5. Omessa comunicazione telematica

Norme: Art. 11 D.Lgs. 471/97, Provvedimenti ADE Esempi: CU, esterometro, IVA trimestrale non trasmessi. Sanzioni: €100–2.000 per ogni comunicazione omessa o errata. Operatività: attivare alert automatici nei software CAF per scadenze e protocollazione.

6. Sanzioni accessorie e interdittive

Norma: Art. 12 D.Lgs. 472/97 Applicazioni: sospensione licenze, interdizione da appalti, pubblicazione della sentenza. Novità: limitate ai casi di frode o evasione sistematica. Operatività: documentare la non gravità e la collaborazione attiva per evitarle.

7. Documentazione del ravvedimento operoso

Norme: Art. 13 D.Lgs. 472/97, Art. 14 D.Lgs. 173/2024 Documenti richiesti:

  • Copia F24
  • Annotazione nel registro CAF
  • Protocollazione della dichiarazione corretta Suggerimento: creare una cartella “Ravvedimenti” per ogni contribuente, con che riepiloga:
- Tipo di violazione
- Data di regolarizzazione
- Sanzione ridotta applicata
- Normativa di riferimento
- Documenti allegati

Author: Antonello

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