
Il panorama delle sanzioni tributarie italiane è profondamente cambiato con la pubblicazione e progressiva entrata in vigore del D.Lgs. 173/2024. La disciplina operativa va letta con attenzione tenendo conto di tre periodi di osservazione, che incidono sia sull’aliquota sia sulle modalità di calcolo e sulle opportunità di ravvedimento.
fino al 31 agosto 2025: si applicano le tradizionali regole dei D.Lgs. 471/97 e 472/97;
dal 1 settembre 2025 al 31 dicembre 2025: si passa gradualmente alle regole innovative del 173/2024, che si applicano col regime “ponte” solo alle violazioni commesse in questo periodo;
dal 1 gennaio 2026: entra pienamente in vigore il testo unico del decreto 173/2024, definitivamente abrogando il vecchio sistema.
Vediamo ora in che modo cambia il quadro operativo per ciascuna imposta, distinguendo tra infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e versamenti, e inserendo subito i riferimenti normativi a conferma di ogni dato.
Sanzioni tributarie: IRPEF/IRES (imposte sui redditi)
Periodo | Infedele dichiarazione | Omessa dichiarazione | Norme di riferimento |
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Fino al 31/08/2025 | 90%-180% della maggiore imposta dovuta | 120%-240% della maggiore imposta (minimo €250) | Art. 1, 2, D.Lgs. 471/97 |
01/09/25 – 31/12/25 | 70%-130% della maggiore imposta | 120%-240% (confermato) | Art. 27, D.Lgs. 173/2024 |
Dal 01/01/2026 | 70%-130% (definitivo) | 120%-240% (confermato) | Art. 27, D.Lgs. 173/2024 |
Sanzioni tributarie: IVA
Periodo | Infedele/Omessa registrazione/fatturazione | Omesso versamento | Norme di riferimento |
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Fino al 31/08/2025 | 90%-180% dell’IVA non dichiarata o registrata | 30% dell’IVA non versata | Art. 5, 6, 13 D.Lgs. 471/97 |
01/09/25 – 31/12/25 | 70%-130% dell’IVA | 25% dell’IVA non versata | Art. 31, 38 D.Lgs. 173/2024 |
Dal 01/01/2026 | 70%-130% dell’IVA | 25% (definitiva) | Art. 31, 38 D.Lgs. 173/2024 |
Sanzioni tributarie: Registro, Bollo, Successioni
Periodo | Omessa o infedele dichiarazione | Omessa registrazione atti | Norme di riferimento |
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Fino al 31/08/2025 | 120%-240% dell’imposta | 120%-240% dell’imposta (minimo €250) | Art. 10 D.Lgs. 471/97, DPR 131/86 |
01/09/25 – 31/12/25 | 120%-240% dell’imposta (confermato) | 120%-240% dell’imposta | Art. 41 D.Lgs. 173/2024 |
Dal 01/01/2026 | 120%-240% dell’imposta (fisso) | 120%-240% dell’imposta | Art. 41 D.Lgs. 173/2024 |
Ravvedimento operoso
Periodo | Riduzione ordinaria per dichiarazioni | Omessi versamenti (tempistiche) | Norme di riferimento |
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Fino al 31/08/2025 | Fino a 1/6 della sanzione minima | Da 0,1%/giorno a 1,5%-3,75%-4,29%-5% | Art. 13 D.Lgs. 472/97 |
01/09/25 – 31/12/25 | Fino a 1/7 della sanzione | Riduzioni aggiornate secondo nuove tempistiche | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 |
Dal 01/01/2026 | 1/7 (definitivo), più ravvedimento “breve” | Variazioni analoghe | Art. 14 D.Lgs. 173/2024 |
Compliance
In presenza di inviti alla compliance (es. comunicazioni di anomalie dell’Agenzia Entrate) la disciplina segue le regole del ravvedimento ordinario dell’anno di commissione:
Fino al 31/8/2025: si applicano le riduzioni art. 13 D.Lgs. 472/97.
Dal 1/9/2025: si applicano le nuove riduzioni, ravvedimento agevolato (art. 14+20 D.Lgs. 173/2024).
Nelle ipotesi di annullamento parziale la sanzione può essere ulteriormente ridotta ad 1/3 (art. 20 D.Lgs. 173/2024).
Accertamento e definizione
Se la violazione è oggetto di accertamento (avviso di accertamento, PVC ecc.), decadono le riduzioni del ravvedimento. Si applicano le sanzioni ordinarie per ciascuna imposta in base alla data della violazione.
Possibili ulteriori sconti si applicano solo in caso di adesione o definizione agevolata secondo le regole del periodo:
Art. 27-31 D.Lgs. 173/2024 (dal 1/9/25)
Art. 13 D.Lgs. 471/97 e D.Lgs. 218/97 (fino al 31/8/25)
Tabella riassuntiva a confronto
Imposta | Violazione | Fino 31/08/2025 | 01/09/25 – 31/12/25 | Dal 01/01/2026 (Testo Unico) |
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IRPEF/IRES | Infedele dichiarazione | 90%-180% (ravvedimento 1/6) | 70%-130% (ravvedimento 1/7) | 70%-130% (ravvedimento 1/7) |
IRPEF/IRES | Omessa dichiarazione | 120%-240% | 120%-240% | 120%-240% |
IVA | Infedele dichiarazione | 90%-180% (ravvedimento 1/6) | 70%-130% (ravvedimento 1/7) | 70%-130% (ravvedimento 1/7) |
IVA | Omesso versamento | 30% (riduzioni progressive art.13) | 25% (riduzioni progressive art.14) | 25% (definitiva) |
Registro/etc. | Omessa dichiarazione | 120%-240% | 120%-240% | 120%-240% |
In conclusione, la costante evoluzione normativa ha portato a una razionalizzazione delle sanzioni, rendendo il quadro più equilibrato e con migliori opportunità di ravvedimento. Per dettagli puntuali consiglio di consultare direttamente le norme di riferimento, sempre aggiornate sul sito Normattiva, facendo sempre attenzione alla data della violazione e della regolarizzazione.
Norma di riferimento: decreto.legislativo:2024-11-05;173
Violazioni residuali e aspetti operativi
La guida fin qui proposta copre le principali fattispecie sanzionatorie, ma per una visione completa è utile considerare anche alcune violazioni meno evidenti e aspetti documentali spesso trascurati.
1. Violazioni formali non sanzionabili
Norma: Art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/97 Le violazioni formali prive di impatto sostanziale sull’imposta non sono punibili. Esempi: errori di codifica F24, omissioni non rilevanti ai fini del calcolo. Nota operativa: distinguere nei controlli tra violazioni formali e sostanziali, specie in ambito IVA e CU.
2. Omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili
Norma: Art. 9 D.Lgs. 471/97 Sanzioni:
- €1.000–8.000 per mancata tenuta
- €500–4.000 per mancata conservazione Nota: il D.Lgs. 173/2024 non modifica queste sanzioni. Operatività: verificare annualmente la conservazione digitale e backup dei registri.
3. Violazioni continuative e cumulo giuridico
Norma: Art. 12 D.Lgs. 472/97 Le violazioni ripetute (es. omessi versamenti mensili) possono essere sanzionate una sola volta. Novità: il D.Lgs. 173/2024 conferma il cumulo giuridico con criteri di proporzionalità. Operatività: documentare la continuità e applicare la sanzione una sola volta, con nota esplicativa.
4. Indebita compensazione di crediti inesistenti
Norma: Art. 13 D.Lgs. 471/97 Sanzioni:
- 30% per crediti non spettanti
- 100% per crediti inesistenti Novità: conferma delle aliquote e introduzione di controlli preventivi. Operatività: conservare documentazione del credito prima della compensazione.
5. Omessa comunicazione telematica
Norme: Art. 11 D.Lgs. 471/97, Provvedimenti ADE Esempi: CU, esterometro, IVA trimestrale non trasmessi. Sanzioni: €100–2.000 per ogni comunicazione omessa o errata. Operatività: attivare alert automatici nei software CAF per scadenze e protocollazione.
6. Sanzioni accessorie e interdittive
Norma: Art. 12 D.Lgs. 472/97 Applicazioni: sospensione licenze, interdizione da appalti, pubblicazione della sentenza. Novità: limitate ai casi di frode o evasione sistematica. Operatività: documentare la non gravità e la collaborazione attiva per evitarle.
7. Documentazione del ravvedimento operoso
Norme: Art. 13 D.Lgs. 472/97, Art. 14 D.Lgs. 173/2024 Documenti richiesti:
- Copia F24
- Annotazione nel registro CAF
- Protocollazione della dichiarazione corretta Suggerimento: creare una cartella “Ravvedimenti” per ogni contribuente, con che riepiloga:
- Tipo di violazione
- Data di regolarizzazione
- Sanzione ridotta applicata
- Normativa di riferimento
- Documenti allegati