In Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno è stato pubblicato il DM 14 giugno 2024 che approva la metodologia che verrà utilizzata per elaborare la proposta del reddito e del valore della produzione concordati con riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA.
Allo stesso tempo, la parte normativa verrà corretta da un apposito decreto dove si prevede anche uno slittamento del calendario che sarebbe dovuto partire in questi giorni con la messa a disposizione dell’applicativo utile a determinare la proposta del fisco.
Tenendo conto delle indicazioni del CNDCEC, il decreto correttivo in materia di concordato preventivo biennale interverrà rispetto ai seguenti punti.
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Calendario adempimenti e adesione del contribuente
Con riguardo al primo anno di applicazione, il termine di adesione al concordato coinciderà con quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi che verrà stabilito in sede di decreto correttivo al 31 ottobre prorogandolo di 16 giorni rispetto al termine inizialmente previsto del 15 ottobre. Per gli anni successivi, l’adesione alla proposta di concordato avverrà entro il 31 luglio, in corrispondenza del versamento con la maggiorazione dello 0,40%,.
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Messa a disposizione del software
- E’ stato messo a disposizione il nuovo applicativo quale evoluzione del software “Il tuo Isa” che consente anche di visualizzare la proposta di imponibile da concordare e oggetto del patto biennale tra contribuenti e Fisco. Una volta scaricato il software, e controllate le parti già precompilate dal Fisco con i dati anagrafici e le serie storiche di ricavi e costi, il contribuente dovrà indicare i dati essenziali per la determinazione del nuovo reddito rappresentati dal numero dei dipendenti, la percentuale di utilizzo di materie di proprietà o acquistate da fornitori e gli altri elementi della struttura dei costi.
- Per i forfettari, invece, sarà necessario uno slittamento dei termini in quanto l’applicativo sarà disponibile entro il prossimo 15 luglio.
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Componenti straordinari del reddito
Il decreto interverrà nella determinazione degli elementi presi quale base di riferimento per la determinazione della proposta da formulare la contribuente. In particolare, con riguardo ai componenti straordinari di reddito che possono modificare la base imponibile oggetto di concordato, sono previsti i seguenti ulteriori punti:
- per i redditi di lavoro autonomo non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali;
- per i redditi di impresa dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.
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Cause di esclusione
Particolarmente importante si preannuncia l’intervento in tema di cause di esclusione di cui all’art. 11, del D. Lgs. 13/2024, dove in aggiunta a quelle preesistenti se ne prevedono ulteriori tre, per i contribuenti che:
- nel periodo di imposta precedente (a quello a cui si riferisce la proposta di concordato) conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione;
- nel primo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato), effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento; oppure, per le società di persone e le associazioni professionali, effettuano modifiche alla compagine sociale;
- nel primo periodo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato) accedono al regime forfetario.
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Acconti delle imposte
Per il primo anno di adesione al CPB sono in discussione delle ipotesi di imposta sostituiva da applicare in sede di secondo acconto con metodo storico per il 2024 previsto il prossimo novembre:
- per l’imposta principale, Irpef o Ires, dovrebbe essere introdotta un’imposta sostitutiva del 15% della differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente;
- per l’Irap, la differenza tra i due valori sarà tassata nella misura del 3%;
- per i contribuenti in regime forfetario l’imposta sarà del 12%, oppure del 4% in caso di nuove attività.
Anche il DM 15 luglio 2024 inerente alla metodologia relativa al concordato preventivo per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La proposta di concordato nei confronti dei soggetti in regime forfetario è elaborata utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Al pari di quanto previsto per i soggetti ISA, inoltre, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti derivanti dalle proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.
La metodologia prevede l’utilizzo combinato di due tipologie di dati:
- quelli relativi al periodo d’imposta 2023 dichiarati dal contribuente nel Quadro LM del Modello Redditi PF 2024, Sezione III (Regime forfettario Determinazione del reddito) riferiti ai Ricavi/Compensi realizzati in relazione all’attività economica esercitata;
- i parametri settoriali sulla base dei dati dichiarati dall’insieme dei contribuenti Isa ritenuti più similari alla corrispondente platea in regime forfetario.
La combinazione di tali dati avviene attraverso i seguenti passaggi:
- individuazione delle attività economiche nell’ambito dei settori Isa;
- applicazione dei coefficienti di rivalutazione settoriali;
- confronto con valori di riferimento settoriali;
- rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per il periodo d’imposta 2024
La partita, però, non è ancora iniziata in quanto si attendono ulteriori novità stante la freddezza manifestata da contribuenti e consulenti nei riguardi nel nuovo strumento. In particolare, come proposto dagli ordini professionali nonché dalle principali categorie economiche, si chiede di versare sull’incremento di reddito un’imposta sostitutiva minore rispetto all’aliquota marginale o naturale. Si tratta di una novità che coinvolgerà sia i contribuenti forfetari che i soggetti ISA. L’obiettivo è quello di alleggerire la pretesa del Fisco e di favorire un maggior numero di contribuenti ad aderire al concordato. Si tratta di un meccanismo già noto, posto che l’anno 2023 ha visto il debutto della flat tax incrementale che è risultata molto apprezzata dagli addetti ai lavori.
Senza voler assumere le vesti di facili profeti, l’operazione concordato preventivo entrerà nel vivo in seguito all’approvazione del decreto correttivo con le ultime novità che completeranno il quadro normativo e la proposta concordataria. Tuttavia, affinché l’accordo tra fisco e contribuente sia valido è necessario accettare la proposta tempestivamente in ragione dei tempi stabiliti dalla norma che stando al decreto correttivo sono stabiliti al 31 ottobre.
Al riguardo diventa importante stabilire il rapporto tra l’adesione alla proposta e la tempestività della dichiarazione presentata. Stando ai principi generali e ai documenti di prassi presi per analogia in materia di ISA (circ. 16/E/2020 e interpello n. 31/2020) e in attesa di conoscere l’eventuale posizione dell’Agenzia, si ritiene che:
- Fino a quando i termini di presentazione della dichiarazione sono aperti è sempre possibile modificare la scelta correggendo la dichiarazione manifestando l’assenso per la proposta oppure cancellando il quadro di riferimento per rigettare la proposta precedentemente accettata;
- allo stesso tempo, è possibile ammettere che il termine per accettare la proposta deve essere stabilito nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario (29 gennaio 2025), in quanto, stando all’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione trasmessa è da considerarsi valida a tutti gli effetti;
- La dichiarazione contenente la scelta se aderire o meno presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario è da considerarsi omessa oppure integrativa quando modifica una precedente dichiarazione. In tale ipotesi, la dichiarazione (sia a favore che a sfavore dei contribuenti) può essere presentata entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità. In tal caso, si ritiene doversi applicare la previsione di cui all’articolo 35, comma 1, D. Lgs. 13/2024, dove si esclude l’applicazione della remissione in bonis per l’adesione al concordato biennale, conseguendone che l’intempestività dell’adesione comporta l’impossibilità di formulare o modificare la scelta in origine operata.