
La fiscalità degli impianti fotovoltaici rappresenta un tema centrale per imprese e professionisti che intendono investire nella produzione di energia rinnovabile. Comprendere la corretta disciplina fiscale, le agevolazioni disponibili e gli adempimenti amministrativi è fondamentale per massimizzare i benefici economici e garantire la piena conformità normativa. Questa guida analizza in dettaglio tutti gli aspetti della fiscalità degli impianti fotovoltaici: dalla qualificazione tecnico-amministrativa del bene agli aspetti di deducibilità, ammortamento, IVA e imposizione indiretta, con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.Lgs. 190/2024.
Struttura dell’articolo:
– inquadramento generale;
– qualificazione del bene;
– regimi autorizzativi;
– adempimenti Dogane/GSE;
– contabilità e IVA;
– imposte dirette;
– IVA e registro;
– Normativa regionale CER.
La qualificazione tecnico-amministrativa degli impianti fotovoltaici si fonda sul criterio della rilevanza catastale, come chiarito dalla circolare n. 36/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate. Tale distinzione determina conseguenze non soltanto ai fini della rappresentazione patrimoniale in bilancio, ma anche in ordine al regime impositivo applicabile alle cessioni, alla deducibilità dei costi di acquisizione e alla misura dei coefficienti di ammortamento.
Il contesto normativo di riferimento è stato oggetto di significative evoluzioni nel corso del 2024 e del 2025. Il D.Lgs. n. 190/2024 ha introdotto il Testo Unico delle Fonti Energetiche Rinnovabili, armonizzando la disciplina delle aree idonee e dei regimi autorizzativi. Successivamente, il Decreto-Legge n. 175/2025 ha ulteriormente semplificato le procedure amministrative, introducendo tre regimi distinti in funzione della potenza, della tipologia e del contesto territoriale dell’impianto: attività libera; procedura abilitativa semplificata (PAS); autorizzazione unica (AU).
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha inoltre modificato gli incentivi fiscali applicabili, introducendo nuove aliquote di detrazione per le persone fisiche e confermando il superammortamento maggiorato per le imprese che effettuano investimenti in efficienza energetica.
Distinzione tra beni mobili e beni immobili
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 2013, ha stabilito che la qualificazione fiscale degli impianti fotovoltaici dipende dalla loro rilevanza catastale. Tale distinzione opera secondo i seguenti criteri.
Un impianto fotovoltaico costituisce un bene immobile quando ricorrono le seguenti condizioni: i pannelli costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria catastale D/1 (opifici) oppure D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole); le installazioni fotovoltaiche risultano posizionate sulle pareti o su un tetto; le installazioni sono realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato.
Sussiste inoltre l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto quando l’impianto integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale di una percentuale almeno pari al 15 per cento, come precisato dalla risoluzione n. 3/T del 2008.
Diversamente, un impianto fotovoltaico costituisce un bene mobile quando si tratta di impianti di modesta entità, ossia quando risulta soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: la potenza nominale (Pn) dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita (U), secondo la formula Pn (kW) ≤ 3 kW × U; la potenza nominale (Pn) complessiva non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari (U) le cui parti comuni sono servite dall’impianto, secondo la formula Pn (kW) ≤ 3 kW × U; per le installazioni ubicate al suolo, il volume (V) individuato dall’intera area destinata all’intervento è inferiore a 150 m³, secondo la formula V (m³) ≤ 150 m³.
Iter amministrativo: regimi autorizzativi
Il regime autorizzativo applicabile agli impianti fotovoltaici è stato oggetto di recente riforma con il D.Lgs. n. 190/2024 e il D.L. n. 175/2025, che hanno introdotto tre regimi distinti in funzione della potenza, della tipologia e della localizzazione dell’impianto.
L’attività libera è necessaria per l’installazione di impianti sotto una certa soglia, compatibili con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. Per gli impianti fotovoltaici realizzati in aree idonee, è prevista la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) per impianti di potenza fino a 1 MW.
La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, rappresenta il regime ordinario per gli impianti di media potenza. Tale procedura opera mediante il meccanismo del silenzio-assenso: la PAS deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). Per gli impianti fotovoltaici realizzati in aree idonee, la PAS si applica per impianti di potenza fino a 10 MW.
La documentazione obbligatoria da allegare comprende: relazione tecnica asseverata da professionista abilitato; elaborati progettuali completi; eventuali autorizzazioni paesaggistiche, idrogeologiche e ambientali; ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria. Trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS, senza riscontri o richieste di integrazione da parte del Comune, l’intervento può essere avviato.
L’Autorizzazione Unica (AU) è richiesta per gli impianti di potenza superiore a 10 MW o per interventi che comportano impatti significativi sul territorio. Tale procedura richiede il rilascio di un’autorizzazione formale da parte dell’autorità competente, previo espletamento della conferenza di servizi.
Adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e del GSE
Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW devono essere registrati presso l’Agenzia delle Dogane come “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili” ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise). Ciascun impianto deve avere un’apposita licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane al momento dell’allaccio dell’impianto alla rete elettrica.
I soggetti obbligati devono assolvere i seguenti adempimenti: versamento dei diritti annuali entro il 16 dicembre di ciascun anno per l’anno successivo; vidimazione annuale dei registri di produzione entro il 31 dicembre di ciascun anno. A seguito della circolare ADM n. 27/2025, per gli impianti che non generano carico d’imposta la tenuta dei registri di officina è stata semplificata.
Una volta che l’impianto è allacciato e operativo, è necessario stipulare un contratto di convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La registrazione al portale GSE deve essere effettuata entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto. Il GSE eroga i corrispettivi per l’energia immessa in rete e applica una ritenuta d’acconto del 4 per cento sui pagamenti effettuati.
Dal 2025 è operativa la comunicazione automatica da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali relativi ai redditi da fotovoltaico, in virtù del decreto MEF del 21 gennaio 2025.
Iter contabile e rappresentazione in bilancio
Rilevazione contabile degli impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici, in quanto beni strumentali ad uso durevole dotati di utilità pluriennale, devono essere iscritti nelle immobilizzazioni materiali dello Stato Patrimoniale, secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 16.
La rappresentazione contabile degli impianti fotovoltaici differisce a seconda della tipologia e della funzione svolta nell’ambito dell’impresa. Gli impianti fotovoltaici installati al suolo devono essere rilevati nella voce “B.II.1 – Terreni e fabbricati” dell’attivo patrimoniale, separatamente dal terreno su cui sono installati. Gli impianti fotovoltaici integrati negli edifici vanno contabilizzati unitamente all’immobile di riferimento.
Il costo di acquisizione dell’impianto fotovoltaico comprende: il prezzo di acquisto; i costi accessori direttamente imputabili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie perché possa operare; i costi di installazione e montaggio; gli oneri finanziari capitalizzabili.
Adempimenti IVA e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
L’inizio dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere manifestato all’Agenzia delle Entrate mediante la compilazione e la trasmissione della comunicazione di variazioni dati IVA, nella quale deve essere dato evidenza del codice ATECO dell’attività e del luogo di esercizio della stessa.
In particolare, per le imprese agricole, deve essere comunicato l’esercizio di una nuova attività rilevante ai fini IVA, in regime di contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, benché connessa all’attività agricola, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009.
Qualora l’impianto sia autonomamente accatastato, deve essere effettuata la comunicazione di apertura di una nuova unità locale.
Trattamento ai fini delle imposte sui redditi
Deducibilità del costo per i titolari di reddito d’impresa
Per i titolari di reddito d’impresa, sia persone fisiche che persone giuridiche, il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è deducibile a titolo di ammortamento ai sensi dell’art. 102 del TUIR, nei limiti della prevista imputazione a conto economico.
Il coefficiente di ammortamento applicabile differisce a seconda della qualificazione dell’impianto come bene mobile o immobile. Per gli impianti fotovoltaici qualificati come beni mobili, il coefficiente di ammortamento è pari al 9 per cento, come previsto per le centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII, Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia elettrica termoelettrica).
Per gli impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, il coefficiente di ammortamento è pari al 4 per cento, corrispondente a quello previsto per i “fabbricati destinati all’industria” del gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica, come chiarito dalla circolare n. 46/E del 2007.
Superammortamento 2026 per le imprese
La Legge di Bilancio 2026-2028 ha introdotto, all’art. 94, il nuovo superammortamento, che consente una maggiorazione delle quote di ammortamento per gli investimenti effettuati nel 2026 e completati entro giugno 2027. Tale incentivo fiscale si applica sulle imposte sui redditi (IRES per le società di capitali, IRPEF per le società di persone e le imprese individuali), sostituendo di fatto i precedenti crediti d’imposta.
Le percentuali di maggiorazione per gli investimenti in impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo sono estremamente vantaggiose: con l’aliquota massima del 220 per cento, l’impianto vale più del triplo ai fini fiscali. Per un investimento di 1.000.000 euro, il valore deducibile sale a 3.200.000 euro; considerando l’IRES al 24 per cento, il risparmio fiscale stimato è di 768.000 euro.
Il superammortamento si applica mediante una variazione extracontabile in diminuzione del reddito imponibile, senza incidere sulle risultanze del bilancio civilistico. Sono ammessi gli investimenti in: impianti fotovoltaici; sistemi di accumulo; interventi di efficientamento energetico che comportano una riduzione dei consumi energetici misurabile o dimostrabile; progetti EPC o tramite ESCo certificata.
Deducibilità del costo per i lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che utilizzano l’impianto fotovoltaico nella propria attività, il costo è deducibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Occorre tuttavia distinguere tra impianti mobili e immobili. Per gli impianti fotovoltaici qualificati come beni mobili, il costo di acquisizione è deducibile mediante ammortamento, con applicazione del coefficiente del 9 per cento.
Per gli impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, la deducibilità è ammessa soltanto se l’impianto è stato acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Infatti, l’art. 1, comma 335, della Legge n. 296/2006 ha stabilito che il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile secondo la procedura dell’ammortamento se l’atto di acquisto ha avuto luogo dal 2010.
Detraibilità per le persone fisiche
La Legge di Bilancio 2025 ha modificato le aliquote di detrazione IRPEF per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte di persone fisiche. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per interventi relativi alla prima casa, con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare; tale aliquota scenderà al 36 per cento nei due anni successivi (2026-2027).
Per le seconde case e gli immobili non residenziali, la detrazione spetta nella misura del 36 per cento, con un limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Si ricorda che in presenza di incentivi in conto capitale o contributi regionali a fondo perduto, la base detraibile va ridotta della quota di spesa rimborsata, per evitare doppi benefici.
Resta confermato che la detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica degli edifici.
Imposizione sui redditi derivanti dalla produzione di energia
I redditi derivanti dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici devono essere dichiarati ai fini delle imposte sui redditi secondo regole che differiscono in funzione della natura del soggetto produttore e della potenza dell’impianto.
Per le persone fisiche, i redditi da fotovoltaico vanno dichiarati soltanto quando la potenza dell’impianto è superiore a 20 kW oppure in caso di cessione totale dell’energia prodotta. Le eccedenze costituiscono “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR e vanno indicate nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche. La ritenuta del 4% operata dal GSE ha natura di acconto e non incide sulla qualificazione del reddito come diverso o d’impresa, che resta ancorata alle modalità di esercizio dell’attività.
Per le società, indipendentemente dalla potenza dell’impianto, tutti i proventi derivanti dal fotovoltaico costituiscono reddito d’impresa e sono soggetti alle imposte sui redditi (IRES per le società di capitali, IRPEF per le società di persone). Le società devono emettere fattura nei confronti del GSE e gestire la ritenuta d’acconto del 4 per cento che il Gestore applica sui pagamenti.
Un caso particolare è rappresentato dalle società agricole, che possono beneficiare di un trattamento specifico quando sussiste una connessione tra l’attività fotovoltaica e quella agricola principale; in questo caso, i redditi possono essere considerati redditi agrari, con evidenti vantaggi fiscali.
Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore modifiche significative alla determinazione dei redditi da impianti fotovoltaici, in particolare per gli impianti con moduli a terra, in relazione alla parte eccedente il reddito agrario.
Profilo IRAP
Per le imprese, i proventi da vendita di energia confluiscono nel valore della produzione ai fini IRAP secondo le regole ordinarie del bilancio.
Per le società agricole, il trattamento IRAP segue la qualificazione del reddito (agrario o d’impresa) derivante dall’attività fotovoltaica connessa.
Trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
Aliquota IVA applicabile
L’aliquota IVA applicabile all’acquisto o alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è pari al 10 per cento, ai sensi dell’art. 127-quinquies della Tabella A, allegata al DPR n. 633/1972, sia nel caso di impianti qualificabili come beni mobili sia nel caso di impianti qualificabili come beni immobili.
Tale aliquota ridotta si applica indipendentemente dalla natura del committente e dalla destinazione dell’impianto.
Restano ferme le diverse aliquote eventualmente applicabili in presenza di specifici interventi edilizi agevolati o di regimi speciali previsti dalla normativa di settore.
Cessione di impianti fotovoltaici qualificati come beni mobili
La cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come bene mobile, effettuata nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, costituisce un’operazione imponibile da assoggettare ad IVA con aliquota del 10 per cento.
Sotto il profilo procedurale, la registrazione deve essere effettuata soltanto in caso d’uso se la cessione del bene mobile viene effettuata tramite contratto verbale o per scrittura privata non autenticata; la registrazione deve essere invece effettuata in termine fisso se il contratto viene concluso per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Ove non trovi applicazione l’IVA, perché il cedente non è un soggetto esercente attività d’impresa e risulta quindi carente del presupposto soggettivo per applicare il tributo, il contratto di cessione deve comunque essere assoggettato a registrazione in termine fisso, a prescindere dalla forma utilizzata per la conclusione del contratto, con applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 3 per cento, prevista per i trasferimenti di beni mobili dall’art. 2 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986 (TUR, imposta di registro).
Cessione di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili
Alla cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come immobile, in quanto accatastato come D/1 o D/10 e quindi considerato bene strumentale per natura, è applicabile l’art. 10, comma 1, n. 8-ter del DPR n. 633/1972.
Pertanto, la cessione è considerata esente da IVA oppure assoggettata all’imposta in caso di espressa opzione nel relativo atto di cessione. In caso di imponibilità su opzione, si rende applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), in ottemperanza del quale il cessionario deve integrare la fattura del cedente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
Il meccanismo del reverse charge IVA è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla direttiva UE 2022/890. Le prestazioni di servizi relative all’impianto qualificabile come bene immobile sono rese ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPR n. 633/1972 e anche su di esse grava l’obbligo di inversione contabile, ricordando che si applica solo se l’acquirente è soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato.
È stato chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n. 1812/5/18) che la compravendita della mera proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico, unitamente alle attrezzature e agli accessori tecnici, nonché ai diritti derivanti dalla convenzione per la cessione di energia al GSE, non configura un’operazione assimilabile alla cessione d’azienda, in quanto non si ravvisa l’esistenza di “organizzazione imprenditoriale”, ossia del presupposto essenziale per poter parlare di “azienda”.
Imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale
La disciplina applicabile ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale è diretta conseguenza del trattamento ai fini IVA applicabile alle disposizioni contenute nell’atto di cessione.
Per le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni mobili e soggette ad IVA, sulla base del principio di alternatività IVA-registro previsto dall’art. 40 del DPR n. 131/1986, l’imposta di registro si applica in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata in caso d’uso se la cessione viene effettuata tramite contratto verbale o per scrittura privata non autenticata; la registrazione deve essere effettuata in termine fisso se il contratto viene concluso per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui le cessioni non siano soggette ad IVA, il contratto di cessione deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 3 per cento.
Per le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili strumentali e soggette ad IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a 200 euro, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura del 3 per cento e dell’1 per cento.
Nell’ipotesi in cui le cessioni siano esenti da IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale con aliquota del 9 per cento, con un minimo di 1.000 euro, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Tabella di sintesi del regime impositivo
| Cedente | Tipo Impianto | IVA | Registro e Ipocatastali |
|---|---|---|---|
| Soggetto passivo IVA | Bene mobile | 10% | Registro 200 € con registrazione in caso d’uso se scrittura privata non autenticata |
| Soggetto passivo IVA | Bene immobile strumentale (IVA) | 10% | Registro 200 €; Ipotecaria 3%; Catastale 1% |
| Soggetto passivo IVA | Bene immobile strumentale (IVA) | 10% con reverse charge * | Registro 200 €; Ipotecaria 3%; Catastale 1% |
| Soggetto passivo IVA | Bene immobile strumentale (Esente) | Esente | Registro 9% (min. 1.000 €); Ipotecaria 50 €; Catastale 50 € |
| Soggetto passivo IVA | Bene immobile abitativo (IVA) | 10% | Registro 200 €; Ipotecaria 200 €; Catastale 200 € |
| Soggetto passivo IVA | Bene immobile abitativo (Esente) | Esente | Registro 9% (min. 1.000 €); Ipotecaria 50 €; Catastale 50 € |
| Soggetto privato | Bene mobile | Fuori campo | Registro 3%, con registrazione in termine fisso |
| Soggetto privato | Bene immobile abitativo | Fuori campo | Registro 9% (min. 1.000 €); Ipotecaria 50 €; Catastale 50 € |
* ex articolo 17, comma 6, lett. a-bis, DPR 633/1972
Conclusioni
La corretta applicazione della disciplina fiscale e amministrativa degli impianti fotovoltaici richiede un’attenta valutazione preliminare della qualificazione del bene, dei regimi autorizzativi applicabili e delle conseguenze in termini di imposizione diretta e indiretta. Le recenti modifiche normative introdotte dal Testo Unico Rinnovabili, dal D.L. n. 175/2025 e dalla Legge di Bilancio 2025 hanno significativamente semplificato le procedure amministrative e potenziato gli incentivi fiscali, rendendo gli investimenti in impianti fotovoltaici particolarmente vantaggiosi per le imprese.
Il superammortamento 2026, con aliquote fino al 220 per cento, rappresenta un’opportunità straordinaria per le imprese che intendono realizzare investimenti in efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili. Parallelamente, le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni IRPEF al 50 per cento per la prima casa, sebbene in progressiva riduzione negli anni successivi.
La gestione contabile e amministrativa degli impianti fotovoltaici richiede inoltre particolare attenzione agli adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, e del GSE, per la stipula delle convenzioni di ritiro dell’energia prodotta. L’introduzione della comunicazione automatica dei dati da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate a partire dal 2025 semplifica gli adempimenti dichiarativi, ma richiede comunque un’attenta verifica della correttezza dei dati trasmessi.
Riferimenti normativi:
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 54 e 102
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA)
DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199
D.Lgs. 6 novembre 2024, n. 190
Decreto-Legge 11 novembre 2025, n. 175
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
Agenzia delle Entrate, circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E
Agenzia delle Entrate, circolare 19 luglio 2007, n. 46/E
Agenzia delle Entrate, circolare 6 luglio 2009, n. 32/E



