Deducibilità omaggi natalizi solo con pagamenti tracciati

A partire dal 1° gennaio 2025, è stata introdotta una novità rilevante riguardo le modalità di pagamento delle spese per omaggi natalizi concessi dalle imprese ai propri clienti. In particolare, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 81, lett. d), Legge n. 207/2024) ha modificato l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 108 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), stabilendo che le spese di rappresentanza sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili: versamenti bancari o postali, carte di debito, credito o prepagate (inclusi Apple Pay e Google Pay), assegni bancari e circolari, e altri sistemi identificati dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per le imprese, continuano ad applicarsi le regole ordinarie di deducibilità delle spese per omaggi. Tali omaggi, se rientrano tra le spese di rappresentanza secondo i criteri indicati dal D.M. 19 novembre 2008, sono deducibili integralmente se il valore unitario non supera 50 euro. Se il valore del singolo omaggio supera questa soglia, la deducibilità si applica secondo specifici limiti percentuali rapportati ai ricavi della gestione caratteristica: 1,5% fino a 10 milioni di euro, 0,6% da 10 a 50 milioni, e 0,4% oltre i 50 milioni. La parte eccedente questi limiti risulta indeducibile. Nel caso di omaggi composti da più beni, il valore di 50 euro si riferisce all’intero pacchetto, e non ai singoli articoli: pertanto una confezione di prodotti diversi del valore complessivo superiore a 50 euro segue la regola percentuale.

Dal punto di vista IVA, quando l’impresa regala beni che rientrano fra quelli oggetto della propria attività, la cessione gratuita è normalmente soggetta ad IVA. In questi casi, l’IVA deve essere applicata anche se il bene è ceduto senza corrispettivo, a meno che, al momento dell’acquisto, l’impresa abbia scelto di non detrarre l’IVA: in tal caso la successiva cessione gratuita è fuori campo IVA.

Per i beni che non sono oggetto dell’attività propria dell’impresa, la disciplina varia a seconda del loro valore unitario:
– se il bene ha un valore superiore a 50 euro, l’IVA pagata per l’acquisto non è detraibile e la cessione gratuita resta fuori campo IVA;
– se il bene ha un valore unitario pari o inferiore a 50 euro, l’IVA sull’acquisto è detraibile e la relativa cessione gratuita è ugualmente fuori campo IVA, ossia non è imponibile.

Per i lavoratori autonomi, l’art. 54-septies del TUIR include tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per omaggi e regala la possibilità di dedurre tali spese nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno, a condizione che i pagamenti siano sempre effettuati con strumenti tracciabili.

In sintesi, per le spese di omaggi natalizi il requisito fondamentale per la deducibilità nel 2025 è il pagamento tracciabile, mentre le soglie di deducibilità e i criteri IVA restano invariati e dipendono sia dal valore dell’omaggio che dalla tipologia di attività svolta dall’impresa o dal professionista.

I riferimenti normativi da consultare sono:
– Legge n. 207/2024,
– art. 108, comma 2 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986),
– D.M. 19 novembre 2008,
– art. 23 D.Lgs. n. 241/1997,
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/2009,
– art. 54-septies del TUIR.

Author: Antonello

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