
Il 2025 non è un anno fiscale. È un test di resistenza, è anche un esperimento sociale. Tra concordati preventivi, comfort letter europee e nuove regole IVA che sembrano scritte da un algoritmo sotto stress, il contribuente italiano è chiamato a una maratona normativa. E non basta correre: bisogna anche interpretare, anticipare e, possibilmente, non inciampare. E se pensavi che bastasse compilare il modello Redditi, ti sbagliavi. Serve anche una buona dose di ironia.
Concordato Preventivo Biennale: entra solo chi ha i requisiti (e nervi saldi)
Il CPB 2025–2026 non è per tutti. Per aderire, devi aver applicato gli ISA nel 2024, non essere forfettario (grazie al Dlgs 13/2024 e al correttivo Dl 81/2025), non avere una proposta CPB già attiva e non rientrare in una delle numerose cause di esclusione. Se sei una STP con attività non prevalente, puoi anche chiudere il browser.
La comunicazione di adesione si trasmette entro il 30 settembre 2025, o insieme alla dichiarazione Redditi e al modello ISA (anticipati), oppure in via autonoma con il solo frontespizio. La revoca segue lo stesso schema, ma con codice “2”. Qualsiasi campo compilato in più è ignorato o considerato nullo. L’Agenzia delle Entrate non ama le improvvisazioni.
Il CPB promette vantaggi: niente accertamenti presuntivi, imposta sostitutiva sul reddito concordato, accesso al ravvedimento speciale. Ma attenzione: se il tuo reddito effettivo è inferiore a quello concordato, paghi comunque. E se salti un pagamento, hai 60 giorni per rimediare prima di essere espulso. Il meccanismo “all in all out” tra STP e soci è stato introdotto per evitare furbate da aggregazione fittizia.
Inoltre, la proposta di concordato non può superare il reddito dichiarato dell’anno precedente oltre il 10–25%, a seconda del punteggio ISA. E se hai assunto personale, puoi beneficiare del “premio nuove assunzioni” (Dlgs 216/2023), ma solo se dichiari almeno 2.000 euro.
Riferimenti: Dlgs 13/2024, Dl 81/2025, Dl 84/2025, DM 28/04/2025
IVA 2025: tra arte, trasporti e sanzioni, il caos è servito
Dal 1° luglio 2025, lo split payment è abolito per le operazioni verso società quotate al Ftse Mib. Il reverse charge invece si estende a tutta la logistica e ai trasporti, perché evidentemente non c’erano abbastanza complicazioni. Il provvedimento AdE 309107/2025 ne definisce i confini, ma non le certezze.
Se sei un artista (vero, non su TikTok), puoi vendere le tue opere con IVA al 5%, ma solo se sei tu, un erede o un legatario. Se invece vendi in regime del margine, ti becchi il 22%. La cultura, sì, ma con moderazione.
Attenzione alle fatture non registrate: se non le hai annotate nei termini, niente integrativa a favore. E ti becchi una sanzione da 250 a 2.000 euro. Il riaddebito delle spese di studio? IVA ordinaria, sempre, anche se lo spacchetti per voce. Il mandato senza rappresentanza non ti salva. La Circolare 58/E/2001 e l’interpello 189/2025 lo confermano: il riaddebito è imponibile, punto.
Infine, l’art. 9 comma 3 del Dpr 633/1972 è stato modificato: l’esenzione IVA per i trasporti in export, import e transito si applica anche se il servizio è reso da intermediari. Ottimo per gli spedizionieri, meno per chi deve riscrivere tutti i contratti.
Riferimenti: Dpr 633/1972 art. 9 c.3, Risposte AdE 115/2025, 479/2023, 189/2025, Dl 84/2025, Dl 95/2025
Terzo Settore: la comfort letter UE e la fine delle Onlus
La Commissione europea ha detto sì: le misure fiscali del Dlgs 117/2017 e 112/2017 non sono aiuti di Stato. Tradotto: il nuovo regime fiscale per Odv, Aps e imprese sociali può partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. Il Dl 84/2025 ha recepito la novità, eliminando il riferimento all’autorizzazione UE per quasi tutte le disposizioni.
Le Onlus hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per iscriversi al RUNTS. Chi non lo fa, deve devolvere il patrimonio incrementale. Addio regime agevolato, benvenuto Codice del Terzo Settore. Dal 2026, il termine “Onlus” sparisce anche dalle esenzioni IVA (art. 10 Dpr 633/1972).
Il regime forfettario per Odv e Aps prevede coefficienti ridicoli (1% e 3%) fino a 85.000 euro, con esonero da IVA, scritture e ritenute. Se sei un ente sportivo iscritto solo al Rasd, puoi ancora usare la legge 398/1991. Gli altri? Si arrangino.
Il nuovo art. 79-bis del Cts introduce un regime sospensivo d’imposta per il passaggio da commerciale a non commerciale. Se usi il bene in modo difforme, scatta la tassazione della plusvalenza, ma puoi rateizzarla se il bene è posseduto da più di tre anni.
Riferimenti: Dlgs 117/2017, Dlgs 112/2017, Dl 84/2025, Legge 398/1991, Dpr 633/1972 art. 10
IRES premiale: risparmi, ma solo se investi (bene e subito)
Se accantoni almeno l’80% dell’utile 2024 e investi in beni 4.0 o 5.0, puoi accedere all’IRES premiale. Ma il risparmio fiscale non può superare il costo sostenuto. E se distribuisci l’utile entro il 2026, perdi tutto. Se vendi il bene, devi reinvestire subito, altrimenti addio agevolazione.
Nel consolidato fiscale, le perdite si usano prima per abbattere gli imponibili delle società non agevolate. Un bel gioco di incastri, ma solo per chi ha tempo, nervi e un buon foglio Excel.
Riferimenti: DM 8/8/2025, Dlgs 192/2024
Controlli e sanzioni: la motivazione non è più un optional
Dal 1° settembre 2024, ogni accesso deve essere motivato. Non basta dire “uso promiscuo”: serve una ragione scritta. Se non c’è, il contribuente può difendersi. Forse. La giurisprudenza è ancora in cerca di chiarezza.
Il ravvedimento speciale vale per gli anni 2019–2023, ma solo se aderisci al CPB. Paghi in 10 rate, ma ti salvi da accertamenti presuntivi. Occhio: se decadi dal CPB, perdi anche il ravvedimento. E i nuovi termini di decadenza slittano al 31 dicembre 2028.
Riferimenti: Legge 212/2000 art. 12, Dl 84/2025, Legge 108/2025
Bilancio 2025 e sindaci: meno rischi, più responsabilità (ma non troppa)
Il nuovo articolo 2407 del Codice civile, in vigore dal 12 aprile 2025, cambia le regole del gioco per i sindaci. Non sei più solidale con gli amministratori (finalmente), ma sei comunque responsabile. Solo che ora c’è un tetto: massimo 15 volte il compenso se guadagni meno di 10.000 euro, 12 volte se stai tra 10.000 e 50.000, e 10 volte se superi. Se sei un sindaco da 60.000 euro l’anno, il massimo che ti possono chiedere è 600.000. Non poco, ma almeno non infinito.
La prescrizione dell’azione di responsabilità è fissata a 5 anni dal deposito della relazione annuale. Quindi, se hai firmato qualcosa nel 2025, sei potenzialmente esposto fino al 2030. E no, non vale dire “non mi ricordavo”.
In parallelo, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un obbligo di verifica per tutti gli organi di controllo (anche monocratici) di enti che ricevono contributi pubblici “significativi”. La soglia? Oltre 1 milione di euro annui o il 50% delle entrate. In questi casi, il sindaco deve inviare una relazione annuale al MEF. Non è un optional, è un obbligo. E se non lo fai, non puoi dire che nessuno te l’ha detto.
Riferimenti: Codice civile art. 2407, Legge di Bilancio 2025 art. 1 c. 857, DPCM in bozza marzo 2025
Operazioni straordinarie e perdite: il TUIR si fa chirurgico
Il Dlgs 192/2024 e il DM 27/6/2025 hanno messo mano al riporto delle perdite fiscali infragruppo. Ora c’è l’articolo 177-ter del TUIR, che disciplina il riporto in caso di operazioni straordinarie. Le perdite si possono usare, ma solo se rispettano certi criteri: periodo di appartenenza al gruppo, limiti quantitativi, priorità di utilizzo. E se superano il patrimonio netto, scattano regole speciali.
Nel caso di conferimento d’azienda, le perdite della conferitaria seguono le regole della scissione (art. 173 c.10 TUIR). Tradotto: se conferisci, non ti porti dietro tutto. Solo quello che il fisco ti lascia.
Per gli studi professionali, l’articolo 177-bis del TUIR è stato modificato per chiarire che le operazioni di aggregazione non sono abuso del diritto. E la cessione delle partecipazioni ricevute non genera reddito da lavoro autonomo, ma redditi diversi. Quindi, capital gain. Finalmente, un po’ di chiarezza.
La scissione con scorporo è stata semplificata: ora si può assegnare l’intero patrimonio della scissa, anche a società preesistenti. E il socio che non ha dato il consenso non può esercitare il diritto di recesso. Insomma, meno burocrazia, più operatività.
Riferimenti: TUIR art. 176, 177-ter, 177-bis; Dlgs 88/2025; DM 27/6/2025
Controlli, ravvedimento speciale e nuove sanzioni: il fisco si fa esigente
Dal 1° settembre 2024, ogni accesso deve essere motivato. Non basta dire “uso promiscuo”: serve una ragione scritta, chiara e documentata. La norma risponde alle critiche della Corte EDU (sentenza “Italgomme”) e introduce un obbligo di trasparenza. Ma restano dubbi: se la motivazione è carente, il contribuente può difendersi? E come?
Il ravvedimento speciale è la vera novità: riguarda gli anni 2019–2023, ma solo per chi aderisce al CPB. Non vale per chi ha ricevuto un PVC, un atto di accertamento o un recupero di crediti inesistenti. Il pagamento può avvenire in 10 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2026. E se non paghi, perdi tutto.
Attenzione: il ravvedimento speciale inibisce i controlli solo per rettifiche presuntive. Se hai nascosto qualcosa, il fisco può comunque intervenire. E se decadi dal CPB, perdi anche il ravvedimento. Il termine di decadenza è stato prorogato al 31 dicembre 2028. Un bel respiro, ma non eterno.
Le nuove sanzioni entrano in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Se fai un ravvedimento ordinario per una violazione successiva, applichi le nuove regole. Se la violazione è precedente, restano le vecchie sanzioni. Un bel rebus, ma con logica interna.
Riferimenti: Legge 212/2000 art. 12, Dl 84/2025, Legge 108/2025, Statuto del contribuente art. 7-quinquies