Terzo settore: nuove regole fiscali in essere dal 1° gennaio 2026

Gli artt. 8 e 14 del D.L. n. 84/2025, nuovo Decreto fiscale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno confermano l’entrata in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina fiscale per i soggetti no profit e delle esenzioni previste per le imprese sociali.

L’intervento normativo è stretta conseguenza dell’autorizzazione UE alle modifiche al regime fiscale ossia della comfort letter notificata all’Italia dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato).

Sia all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore, per la generalità degli ETS, che l’art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali, facevano riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione UE.

Nella comfort letter inviata dalla DG Concorrenza della Commissione UE al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stata confermata l’applicabilità delle norme in materia di:

  • imposte sui redditi degli enti del Terzo settore (art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017);
  • esenzione da Ires per gli utili delle imprese sociali accantonati a riserva indivisibile (art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017).

A ogni modo, tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

Novità ETS dal 2026
Cessazione operatività anagrafe ONLUS L’Anagrafe Onlus cesserà la sua operatività al 1° gennaio 2026, gli enti iscritti avranno tre mesi di tempo per individuare la sezione del Registro unico del Terzo settore più confacente. In caso contrario, scatterà l’obbligo di devolvere tutto il patrimonio dopo l’assunzione dalla qualifica di Onlus.
Qualificazione ETS Mutamento nei criteri di qualificazione fiscale delle attività di interesse generale: diventano attività non commerciali anche quelle che consentono di realizzare un avanzo di gestione non superiore al 6% per tre esercizi consecutivi.
Regime fiscale ad HOC Introduzione, per la prima volta, di un regime fiscale ad hoc, con la possibilità di defiscalizzare gli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio.
Incentivi terzo settore
  • Introduzione di appositi incentivi per gli investitori, modellati su quelli previsti per le start up innovative. Se l’apporto di capitale arriva da una persona fisica sarà riconosciuta una detrazione pari al 30% dell’investimento fino a un milione per periodo d’imposta. Per i soggetti Ires il limite massimo è di un milione e 800mila euro con possibilità di dedurre il 30% dell’investimento.
  • Nuovi strumenti di finanza sociale: i c.d. titoli di solidarietà daranno la possibilità agli istituti di credito di effettuare raccolte allo scopo di finanziare progetti degli enti del Terzo settore, riservando agli investitori il medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di stato, con applicazione dell’aliquota del 12,5%.

Si ricorda inoltre che l’art. 3, comma 10, D.L. n. 202/2024, intervenendo sull’art. 1, comma 683, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), stabilisce che, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore, in attuazione dell’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale), il nuovo regime di esenzione IVA, di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Author: Antonello

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