Superbonus: tutto quello che cambia con la conversione in legge del D.L. n. 39/2024

Dopo l’ultimo report di Enea parlare di superbonus potrebbe essere utile quanto una gomma da masticare per risolvere un’equazione algebrica. Il superbonus è finito già dopo il Decreto-Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) e l’utilizzo vertiginoso degli ultimi mesi è dovuto alla “coda” di CILAS presentate prima del 17 febbraio 2023.

La conversione del Decreto Legge n. 39/2024

Benché i dati Enea lo abbiano certificato, resta ancora il D.L. n. 39/2024 da convertire in legge ma, dopo l’approvazione con voto di fiducia da parte del Senato (101 voti favorevoli e 64 contrari), è ormai chiaro che il passaggio alla Camera sarà una mera formalità che confermerà il testo predisposto in Commissione Finanze prima di arrivare in Gazzetta Ufficiale.

Sono parecchie le modifiche che riguardano direttamente o indirettamente la disciplina di cui agli articoli 119 (superbonus), 119-ter (bonus barriere architettoniche) e 121 (sconto in fattura e cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Molte di queste riguardano il sistema di eccezioni che era stato mantenuto con il D.L. n. 11/2023.

Ecco la struttura del D.L. n. 39/2024 coordinato con la legge di conversione:

Capo I – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali

  • art. 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
  • art. 1-bis – Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici
  • art. 1-ter – Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
  • art. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
  • art. 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
  • art. 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
  • art. 4-bis – Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
  • art. 4-ter – Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
  • art. 5 – Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
  • art. 6 – Misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0

Capo II – Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria

  • art. 7 – Disposizioni urgenti in materia fiscale
  • art. 7-bis – Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo
  • art. 8 – Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria
  • art. 9 – Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi
  • art. 9-bis – Disposizioni finanziarie
  • art. 9-ter – Clausola di salvaguardia
  • art. 10 – Entrata in vigore

In questo approfondimento proveremo a comprendere come cambierà il superbonus in questo ultimo anno e mezzo in cui potrà essere utilizzato con aliquota al 70% (2024) e 65% (2025).

Stop a sconto e cessione del credito

L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 39/2024 modifica la disciplina contenuta nell’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023. In particolare viene previsto:

  • lo stop alle opzioni alternative per gli enti del terzo settore;
  • viene eliminata la possibilità delle opzioni alternative per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici, limitandone l’utilizzo nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, relativamente alle istanze o dichiarazioni presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

Con l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 39/2024, viene previsto un nuovo sistema di eccezioni per l’utilizzo delle opzioni alternative da parte degli enti del terzo settore. In particolare, i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio possono continuare ad utilizzare le opzioni alternative alle spese sostenute solo in relazione agli interventi per i quali entro il 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

L’art. 1, comma 3, del D.L. n. 39/2024 prevede un nuovo sistema di eccezione per gli interventi effettuati nel cratere sismico che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative nel caso in cui risultino soddisfatti gli stessi criteri previsti per gli enti del terzo settore o sia stata presentata l’istanza per la concessione di contributi.

L’art. 1, comma 4, viene rivisto il sistema di eccezioni per il bonus 75% barriere architettoniche. In particolare, per l’utilizzo delle opzioni alternative sarà necessario (oltre alle condizioni già richieste) che entro il 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Infine, mantenuto integralmente il contenuto del contestatissimo comma 5, art. 1, del D.L. n. 39/2024. In particolare, oltre al sistema di eccezioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 11/2023, viene previsto che per l’utilizzo delle opzioni alternative (che sia superbonus o altro bonus edilizio) è necessario che al 30 marzo 2024 siano state “sostenute spese”, “documentate da fattura”, per “lavori già effettuati”.

Fondo per sostenere gli interventi nel cratere sismico e degli enti del terzo settore

In sede di conversione saranno inseriti i nuovi articoli 1-bis e 1-ter che prevedono rispettivamente:

  • un fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale a eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • un fondo per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera d-bis), comma 9, art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero gli enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale).

Nel primo caso si avrà una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, nel secondo si avrà una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025.

Stop alla remissione in bonis

Praticamente confermato l’art. 2 del D.L. n. 39/2024 sul quale è stato corretto un piccolo refuso e che mette fine all’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. In questo modo, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, è stata consentita fino allo scorso 4 aprile 2024.

Nuova comunicazione di dati ad Enea

Confermati anche i contenuti dell’art. 3 del D.L. n. 39/2024 che impone un nuovo obbligo riservato ai soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • che hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Questi soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili dal Superbonus, dovranno trasmettere all’ENEA le seguenti informazioni inerenti gli interventi agevolati:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Per le medesime finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili dal Superbonus, devono trasmette al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le medesime informazioni precedenti inerenti gli interventi agevolati.

Prevista una sanzione per chi non ottempera ai suddetti obblighi. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Stop alla compensazione in presenza di debiti con il Fisco

Confermato anche l’art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 39/2024 che non consente più l’utilizzo in compensazione dei bonus edilizi, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.

L’art. 4, comma 2 del nuovo Decreto Legge, sostituisce all’articolo 37 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, il comma 49-quinquies con il seguente: “49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”. Tali ultime disposizioni si applicheranno a decorrere dall’1 luglio 2024.

Le modifiche alla rateazione

Il nuovo art. 4-bis contiene diverse disposizioni finalizzate a ridurre le possibilità di compensazione dei crediti acquistati e “spalmare” l’orizzonte temporale per l’utilizzo del bonus edilizio.

Nel dettaglio:

  • al comma 1 viene previsto che banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, non potranno più utilizzare la compensazione dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative con i debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero:
    • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
    • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • al comma 2 viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ovvero una sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato);
  • al comma 3 viene disposto che le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025;
  • il comma 4, quello più contestato dell’articolo, dispone che le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024, i bonus maturati per gli interventi di superbonus, che accedono al bonus barriere architettoniche (art. 119-ter del decreto Rilancio) o a tutte le forme di sismabonus previste all’art. 19 del D.L. n. 63/2013, dovranno essere ripartiti in dieci quote annuali di pari importo;
  • al comma 5 viene previsto che tale ripartizione in 10 anni non si applicherà agli acquirenti dei crediti edilizi;
  • con il comma 6 viene aggiunto il nuovo comma 3-ter all’art. 121 del Decreto Rilancio che dispone che per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus ordinario, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all’accettazione della cessione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa pari al trenta per cento del credito utilizzato;
  • con il comma 7 è stabilito che a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, non è in ogni caso consentito l’esercizio della cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus di cui comma 2 del medesimo articolo 121.

Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali

L’art. 4-ter potenzia l’attività di vigilanza e controllo sui bonus edilizi, disponendo che, ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus edilizi, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

Per incentivare il lavoro di “controllo”, ai Comuni che effettuano le segnalazioni si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale di cui:

  • all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 -ovvero il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;
  • all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – che eleva al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni.

Bonus casa al 30%

Per ultimo segnaliamo il comma 8, art. 9-bis, del D.L. n. 39/2024 che inserisce all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 il seguente nuovo comma 3-ter:

Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.

A seguito di questa nuova disposizione, per gli anni dal 2028 al 2023, il bonus ristrutturazioni edilizie diminuirà la sua aliquota dal 36% al 30% mantenendo il limite di spesa a 48.000 euro per unità immobiliare. Unica eccezione riguarda gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, la cui aliquota resta al 50% con eguale limite di spesa.

Author: Antonello

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