Novità, massimali e regole del regime de minimis nel 2025

Il panorama dei finanziamenti alle imprese è costellato di opportunità, ma anche di complessità normative. Tra gli strumenti più rilevanti e, allo stesso tempo, meno conosciuti, spicca il regime de minimis: un meccanismo fondamentale per accedere a contributi e agevolazioni senza incorrere nelle stringenti maglie della disciplina sugli aiuti di Stato.

Perché il regime de minimis è così importante? La risposta è semplice: perché rappresenta una porta d’accesso privilegiata a risorse finanziarie che possono fare la differenza per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI). In un contesto economico in continua evoluzione, caratterizzato da sfide sempre nuove, poter contare su un sostegno concreto, rapido e snello, è un vantaggio competitivo non trascurabile.

Questa guida nasce con l’intento di fare chiarezza, in modo dettagliato e minuzioso, su ogni aspetto del regime de minimis. Esploreremo le sue origini, la sua evoluzione, i vantaggi che offre, i soggetti che ne possono beneficiare e, soprattutto, le regole da seguire per non incorrere in sanzioni.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alle novità introdotte a partire dal 2024, che hanno modificato in modo significativo i massimali degli aiuti concedibili e che sono valide per il regime de minimis 2025. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Il contesto normativo del regime de minimis

Per comprendere appieno la ratio del regime de minimis, è necessario fare un passo indietro e considerare il quadro normativo in cui si inserisce. Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), pietra miliare dell’ordinamento comunitario, stabilisce un principio fondamentale: gli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese sono, in linea di massima, incompatibili con il mercato interno, in quanto rischiano di falsare la concorrenza.

Tuttavia, lo stesso TFUE prevede delle deroghe a tale principio. Tra queste, assume un ruolo di primo piano il regime de minimis, concepito per consentire agli Stati membri di erogare sovvenzioni di modesta entità senza dover sottostare alla complessa procedura di notifica e autorizzazione prevista per gli aiuti di Stato “ordinari”.

L’idea alla base del regime de minimis è che piccoli aiuti finanziari, al di sotto di una certa soglia, non siano in grado di alterare in modo significativo gli equilibri del mercato. E pertanto, non richiedano un controllo preventivo da parte della Commissione Europea.

L’evoluzione del regime de minimis

Il regime de minimis non è nato d’emblée nella sua forma attuale. Al contrario, ha subito un’evoluzione nel corso degli anni, attraverso una serie di regolamenti comunitari che ne hanno progressivamente definito i contorni e le modalità applicative. L’ultimo aggiornamento del regime de minimis risale al 2024, e le nuove condizioni avranno validità per tutto il 2025.

Dai primi regolamenti, che fissavano soglie di aiuto relativamente basse, si è passati a interventi normativi più recenti, che hanno tenuto conto delle mutate condizioni economiche e delle esigenze delle imprese. Un passaggio fondamentale è rappresentato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, che ha introdotto il concetto di “impresa unica” e ha stabilito il massimale generale degli aiuti de minimis a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Questo regolamento, tuttavia, non è rimasto immutato. La Commissione Europea, consapevole della necessità di adeguare le regole al contesto economico, ha adottato il Regolamento (UE) 2023/2831, che ha innalzato il massimale generale a 300.000 euro a partire dal 1° gennaio 2024, definendo così il nuovo regime de minimis 2024, e modificato in modo rilevante il periodo temporale.

Da “esercizi finanziari” a “tre anni”: un cambio di prospettiva nel regime de minimis 2024-2025

Uno degli aspetti più innovativi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/2831 riguarda il calcolo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto dei massimali. In precedenza, si faceva riferimento ai “tre esercizi finanziari” dell’impresa. Ora, invece, il nuovo regime de minimis 2024 2025 parla semplicemente di “tre anni”.

Questo cambiamento, apparentemente lessicale, ha in realtà implicazioni profonde. Non si guarda più all’esercizio finanziario dell’azienda (che potrebbe non coincidere con l’anno solare), ma a un periodo di tre anni mobili, calcolato a ritroso a partire dalla data di concessione dell’aiuto.

Questa nuova modalità di calcolo, definita “rolling basis“, garantisce una maggiore flessibilità e aderenza alla realtà, evitando distorsioni legate alla durata variabile degli esercizi finanziari.

Cos’è il regime de minimis e come funziona nella pratica

Abbiamo introdotto il concetto di regime de minimis come deroga al divieto generale di aiuti di Stato. Ma cosa significa, nel concreto, che un aiuto è considerato “de minimis”? La chiave di volta sta nella sua modesta entità, tale da non incidere in modo apprezzabile sulla concorrenza all’interno del mercato unico europeo.

Non si tratta, quindi, di una valutazione soggettiva, ma di un criterio oggettivo stabilito dai regolamenti comunitari. Un aiuto è “de minimis” se, sommato ad altri eventuali aiuti ottenuti dalla stessa impresa nello stesso periodo di riferimento, non supera i massimali fissati dalla normativa.

È fondamentale sottolineare che il regime de minimis non si applica a qualsiasi tipo di sovvenzione. Quali sono gli aiuti in regime de minimis? Rientrano in questa categoria, in via esemplificativa, ma non esaustiva:

  • Sussidi diretti: contributi a fondo perduto erogati per sostenere specifici investimenti o progetti.
  • Esenzioni fiscali: agevolazioni che riducono il carico fiscale dell’impresa, come crediti d’imposta o detassazioni.
  • Prestiti a tasso agevolato: finanziamenti concessi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
  • Garanzie: garanzie pubbliche su prestiti o altre operazioni finanziarie, che riducono il rischio per l’istituto di credito e facilitano l’accesso al credito per l’impresa.
  • Cancellazione, storno o conversione di debiti.
  • Sostegno all’esportazione.
  • Altri

Questi sono solo alcuni esempi, ma la casistica è molto ampia. L’elemento dirimente è che l’aiuto, indipendentemente dalla sua forma, rappresenti un vantaggio economico per l’impresa beneficiaria, e che tale vantaggio sia selettivo, ovvero non generalizzato, ma rivolto a specifiche categorie di imprese o settori. Quali sono i contributi in regime de minimis? Sono tutte quelle forme di supporto economico che rientrano nelle categorie sopra elencate e rispettano i limiti imposti.

Soggetti beneficiari del regime de minimis

La platea dei potenziali beneficiari del regime de minimis è vasta, ma non illimitata. In linea di principio, possono accedere a questi aiuti le piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali, ecc.).

Tuttavia, è cruciale comprendere il concetto di “impresa unica“. La normativa comunitaria, infatti, considera come un’unica entità non solo la singola impresa richiedente, ma anche tutte le imprese ad essa collegate, secondo criteri ben precisi. Si parla di “impresa unica” quando:

  • Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa.
  • Un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori di un’altra impresa.
  • Un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola statutaria.
  • Un’impresa controlla da sola, in virtù di un accordo con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa.

Questo significa che, ai fini del calcolo del massimale del regime de minimis, non si deve considerare solo l’aiuto richiesto dalla singola impresa, ma anche tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese ad essa collegate.

Settori esclusi e regimi speciali

È importante sottolineare che non tutti i settori possono beneficiare del regime de minimis “generale”. Alcuni settori, infatti, sono esclusi o soggetti a regimi speciali, con massimali e regole differenti:

  • Agricoltura: per la produzione primaria di prodotti agricoli, esiste un regime de minimis specifico.
  • Pesca e acquacoltura: anche per questo settore è previsto un regime de minimis ad hoc.
  • Trasporto merci su strada per conto terzi: per le imprese operanti in questo settore, il massimale “generico” si applica seguendo determinate variabili temporali.
  • Sono esclusi anche settori riguardanti attività connesse all’esportazione e iniziative che prediligono prodotti di importazione rispetto a quelli nazionali.

Vantaggi del regime de minimis 2025: un volano per la crescita

Perché il nuovo regime de minimis è così appetibile per le imprese? I vantaggi sono molteplici:

  • Semplificazione burocratica: la procedura per accedere agli aiuti in regime de minimis è notevolmente più snella rispetto a quella prevista per gli aiuti di Stato “ordinari”. Non è necessaria la notifica preventiva alla Commissione Europea, il che si traduce in tempi più rapidi per l’ottenimento del contributo.
  • Accesso facilitato ai finanziamenti: il regime de minimis rappresenta una fonte di finanziamento aggiuntiva per le PMI, che spesso incontrano difficoltà nell’accesso al credito tradizionale.
  • Flessibilità: gli aiuti in regime de minimis possono essere utilizzati per diverse finalità, come investimenti, ricerca e sviluppo, formazione, internazionalizzazione, ecc. Questa flessibilità consente alle imprese di adattare il sostegno alle proprie specifiche esigenze.
  • Flessibilità per gli enti erogatori: Permette maggiore rapidità di erogazione, non dovendo attendere la trafila burocratica europea.

In sintesi, il regime de minimis costituisce uno strumento prezioso per sostenere la crescita e la competitività delle PMI, favorendo l’accesso a risorse finanziarie in modo semplice, rapido ed efficace.

Qual è il limite per gli aiuti regime de minimis

Il cuore pulsante del regime de minimis 2025 risiede nei massimali degli aiuti concedibili. Questi limiti, espressi in termini monetari, rappresentano la soglia oltre la quale un aiuto non può più essere considerato “de minimis” e, pertanto, deve essere sottoposto alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

È fondamentale distinguere tra:

  • Massimale generale: si applica alla maggior parte delle imprese e dei settori.
  • Massimali settoriali: si applicano a specifici settori di attività, per i quali sono previste regole e limiti differenti.

Massimale generale del regime de minimis 2025

Il massimale generale ha subito un’importante modifica a partire dal 1° gennaio 2024. Prima di tale data, il limite era fissato a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2831, il massimale è stato innalzato a 300.000 euro nell’arco di tre anni. Questo definisce il nuovo regime de minimis 2024, che continuerà ad essere valido anche per il regime de minimis 2025.

Questo aumento, significativo, riflette la volontà della Commissione Europea di adeguare il regime de minimis alle mutate condizioni economiche. Caratterizzate da un’inflazione crescente e da una maggiore difficoltà di accesso al credito per le PMI.

Massimali settoriali: regole specifiche per alcuni settori

Accanto al massimale generale, esistono massimali specifici per alcuni settori:

  • Trasporto merci su strada per conto terzi: per le imprese operanti in questo settore, fino al 31 dicembre 2023, il massimale era di 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Dal 1° gennaio 2024 è equiparato al massimale generale, 300.000 in tre anni.
  • Servizi di interesse economico generale (SIEG): Per i SIEG, il limite è stato aumentato da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.

Per l’agricoltura e la pesca, rimando ai blocchi successivi dedicati.

Calcolo del plafond disponibile nel regime de minimis: il concetto di “rolling basis”

Come abbiamo già accennato, il periodo di riferimento per il calcolo del massimale del regime de minimis non è più legato ai tre esercizi finanziari dell’impresa, ma a un periodo di tre anni mobili. Questo concetto, noto come “rolling basis“, richiede un’attenzione particolare.

In pratica, per verificare se un’impresa ha ancora margine per ricevere un aiuto in regime de minimis, è necessario sommare tutti gli aiuti de minimis ottenuti nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto.

Esempio pratico

Ipotizziamo che un’impresa richieda un aiuto in regime de minimis il 15 giugno 2025. Per calcolare il plafond disponibile, si dovranno considerare tutti gli aiuti de minimis ricevuti dall’impresa (e dalle eventuali imprese collegate, in caso di “impresa unica”) dal 16 giugno 2022 al 15 giugno 2025.

Se la somma di questi aiuti è inferiore a 300.000 euro (o al massimale settoriale applicabile), l’impresa potrà ricevere il nuovo aiuto in regime de minimis. In caso contrario, l’aiuto non potrà essere concesso in regime de minimis.

Chiaramente, l’anno seguente, si prenderà in considerazione un nuovo triennio, sempre su base mobile.

Monitoraggio e trasparenza nel regime de minimis: il ruolo dei registri

Per garantire il corretto funzionamento del regime de minimis e prevenire il superamento dei massimali, è fondamentale un sistema di monitoraggio efficace. In Italia, questo ruolo è svolto dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), una piattaforma telematica gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il RNA raccoglie le informazioni relative a tutti gli aiuti di Stato concessi in Italia, compresi gli aiuti in regime de minimis. Gli enti erogatori (ministeri, regioni, camere di commercio, ecc.) sono tenuti a registrare nel RNA ogni aiuto concesso, indicando l’impresa beneficiaria, l’importo dell’aiuto, la data di concessione e la base giuridica.

Le imprese possono verificare il proprio plafond disponibile in regime de minimis consultando il RNA, attraverso il sito web dedicato, utilizzando la funzione di ricerca per impresa, inserendo il proprio codice fiscale. La consultazione del RNA fornisce un quadro completo e aggiornato degli aiuti in regime de minimis ricevuti, consentendo alle imprese di pianificare in modo consapevole le proprie richieste di finanziamento.

Oltre al RNA, esistono altri registri specifici per alcuni settori:

  • SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale): per gli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  • SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura): per gli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

L’introduzione di un registro centrale a livello europeo, prevista dai nuovi regolamenti, semplificherà ulteriormente l’accesso alle informazioni e ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese.

Regime de minimis agricolo: un sostegno mirato al settore primario

Il settore agricolo, per la sua peculiarità e rilevanza strategica, gode di un regime de minimis ad hoc, disciplinato da regolamenti comunitari specifici. Questo regime si discosta in parte da quello generale, prevedendo massimali differenti e regole particolari.

La principale differenza tra il regime de minimis agricolo e il regime generale risiede nel massimale degli aiuti concedibili. Mentre per la maggior parte delle imprese il limite è di 300.000 euro in tre anni, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli il massimale è significativamente inferiore.

Inizialmente fissato a 20.000 euro, poi innalzato a 25.000 euro, il massimale è stato portato a 50.000 euro nell’arco di tre anni dal Regolamento (UE) 2024/3118, in vigore dal dicembre 2024.

È importante sottolineare che questo massimale si applica esclusivamente alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applica invece il regime de minimis generale (300.000 euro in tre anni). A condizione che l’aiuto non sia basato sul prezzo o sul quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari, o non venga trasferito, in tutto o in parte, a questi ultimi.

Il regime de minimis agricolo è attualmente disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118. Quest’ultimo regolamento ha non solo innalzato il massimale, ma ha anche prorogato la validità del regime fino al 31 dicembre 2032.

Oltre all’aumento del massimale, il Regolamento (UE) 2024/3118 ha introdotto altre novità:

  • Periodo di riferimento: come per il regime generale, il periodo di riferimento è passato da tre esercizi finanziari a tre anni mobili (rolling basis).
  • Eliminazione del “tetto settoriale”: in precedenza, gli Stati membri non potevano concedere aiuti de minimis superiori al 50% del massimale nazionale allo stesso settore di prodotti. Questa limitazione è stata eliminata.
  • Registro degli aiuti obbligatorio: Per maggiore trasparenza.

Regime de minimis per la pesca e l’acquacoltura

Anche il settore della pesca e dell’acquacoltura è soggetto a un regime de minimis specifico, disciplinato da un regolamento comunitario ad hoc (Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche).

Senza entrare nei dettagli, è sufficiente ricordare che anche per questo settore sono previsti massimali e regole particolari, che tengono conto delle peculiarità dell’attività ittica.

Regime de minimis per i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)

I Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) rappresentano un’altra categoria per la quale è previsto un regime de minimis specifico. Si tratta di servizi che, pur essendo di natura economica, sono considerati di interesse generale e, pertanto, possono essere oggetto di sostegno pubblico anche in deroga alle regole ordinarie sugli aiuti di Stato.

Non esiste una definizione univoca di SIEG a livello comunitario. In generale, si tratta di servizi che soddisfano bisogni fondamentali dei cittadini e che il mercato, da solo, non sarebbe in grado di garantire in modo adeguato, per ragioni di redditività, accessibilità o universalità.

Esempi di SIEG possono essere:

  • Servizi di trasporto pubblico locale.
  • Servizi postali.
  • Servizi sanitari.
  • Servizi sociali.
  • Servizi di istruzione.

Il regime de minimis per i SIEG, disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2832, prevede un massimale più elevato rispetto a quello generale: 750.000 euro nell’arco di tre anni. Questo massimale maggiorato riflette la rilevanza sociale dei SIEG e la necessità di garantire la loro continuità e qualità, anche attraverso il sostegno pubblico.

Sanzioni per il superamento dei massimali nel regime de minimis

Il rispetto dei massimali del regime de minimis è essenziale. Il superamento di tali limiti, infatti, comporta conseguenze che possono essere gravose per le imprese. La principale conseguenza del superamento dei massimali è l’obbligo di restituzione dell’aiuto indebitamente percepito.

L’impresa, cioè, è tenuta a rimborsare all’ente erogatore l’importo eccedente il massimale del regime de minimis, maggiorato degli interessi. Gli interessi sono calcolati a partire dalla data di concessione dell’aiuto fino alla data dell’effettivo recupero, e il loro tasso è stabilito dalla Commissione Europea.

Oltre all’obbligo di restituzione, il superamento dei massimali del regime de minimis può dare luogo all’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dello Stato membro che ha concesso l’aiuto. Questa procedura può concludersi con una condanna dello Stato membro e con l’obbligo di adottare misure correttive per ripristinare la legalità.

Author: Antonello

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