In linea generale, nessuna norma di legge impone che la cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi venga effettuata a titolo oneroso. Secondo quanto chiarito con dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 303/E/2019 , infatti (pur fornita in relazione ai primi meccanismi di cessione del credito come predisposti dal legislatore anteriormente al D.L. n. 34/2020 ), deve ritenersi legittima facoltà del contribuente quella di cedere il credito fiscale a titolo gratuito.
L’ipotesi che più di frequente si incontra nella pratica è quella del trasferimento tra coniuge “privato” e altro coniuge “titolare di partita IVA”, che ha maggiore facoltà di utilizzo del credito stesso in compensazione per il versamento di tributi e contributi, ex articolo 121 , comma 3, D.L. n. 34/2020.
In tal caso, salva la fattibilità dell’operazione, a parere di chi scrive si ritiene che la fattispecie costituisca una donazione non formale, e cioè una liberalità indiretta in quanto ricorrono:
- sia il requisito dell’arricchimento del beneficiato (con contestuale “depauperamento” del disponente)
- sia il c.d. “animus donandi”.
Si ricade, quindi, nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni ex articolo 1 del D.Lgs. n. 346/1990, applicabile però (ipotesi improbabile) solo sul valore complessivo netto eccedente la franchigia di 1.000.000 euro, prevista a favore del coniuge dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262/2006.
Altra ipotesi di trasferimento gratuito possibile abbastanza frequente riguarda:
- il credito di proprietà dell’impresa individuale, titolare, nel proprio cassetto fiscale, di crediti che derivano da sconto in fattura ex art. 121 D.L. n. 34/2020;
- ceduto alla S.r.l. controllata dal medesimo contribuente persona fisica.
Ovviamente, per la ricevente, si configura in questo caso una sopravvenienza attiva imponibile (risposta ad interpello n. 105/E/2020).