TARI: CTP diverse confermano dilazione notifica accertamento

Si dilatano i tempi di notifica di verifiche per Tari, Imu & co.. Al termine di decadenza degli atti di accertamento dei tributi locali si applica la sospensione di 85 giorni a causa della pandemia, che sposta più avanti il termine per lo svolgimento dell’attività. Pertanto, in seguito alla sospensione dell’attività accertativa, disposta per l’emergenza sanitaria, alla decadenza quinquennale si aggiunge il suddetto termine. Lo  affermano alcune sentenze di primo grado riportate in basso.

Articolo in fase di elabrazione…

Decadenza e sospensione dei termini a causa dell’emergenza sanitaria
In effetti, come stabilito dal giudice, l’atto impositivo è stato notificato nel termine di decadenza. Il comune era ancora nei termini per notificare l’atto di accertamento, che per l’anno d’imposta 2016 scadeva il 26 marzo 2022, sommando 85 giorni al termine ordinario (5 anni), a causa della sospensione dell’attività legata alla pandemia, che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Ai sensi dell’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 il termine quinquennale decorre da quando il contribuente avrebbe dovuto pagare il tributo per l’anno d’imposta 2016. L’accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il quinto anno successivo alla violazione dell’obbligo di versamento. La sospensione dell’attività di accertamento, che ha l’effetto di impedire la notifica degli atti impositivi, non si applicava ai tributi locali, ma solo ai tributi erariali. Enti locali e concessionari, durante l’emergenza sanitaria, potevano notificare gli avvisi di accertamento esecutivi. Solo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono stati bloccati i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione. I termini, dunque, sono stati spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione.

Il ministero dell’economia, con la risoluzione 6/2020, ha precisato che «dal 1° giugno i comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili».

«Invero, dalla semplice lettura del testo si desume che l’art. 157 non è applicabile ai tributi comunali, sia perché gli enti impositori locali non sono mai citati espressamente, sia perché per l’attuazione della disposizione, i commi 5 e 6 dettano indicazioni solo con riferimento all’Agenzia delle entrate. Inoltre, tutte le tipologie di atti indicati nei commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle Agenzie fiscali».

Per il ministero, l’articolo 67 del cosiddetto decreto Cura Italia (18/2020) ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, compresi gli enti locali.

Tuttavia, la norma non ha sospeso l’attività degli enti locali, poiché prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il periodo sopra indicato. L’effetto della disposizione in commento «è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione», che è stata di 85 giorni.

Va rilevato che sono state disposte proroghe dei termini diverse per accertamenti esecutivi, cartelle e ingiunzioni di pagamento riguardanti le entrate locali. Per questi ultimi atti sono stati fissati termini molto più ampi. Il termine è stato prorogato di due anni per quelle in scadenza nel 2020 e 2021 e di 542 giorni per quelle che hanno una scadenza successiva. Il periodo di sospensione dei termini di versamento ha avuto una durata maggiore. Sono stati sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni.

Tuttavia, in base a quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, richiamato dall’articolo 68 del decreto Cura Italia (18/2020), i termini per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, «sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione».

Questo comporta la proroga per un periodo più ampio di quello disposto per la sospensione, atteso che si fa riferimento al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Quindi, più ampio del termine di 542 giorni sopra indicato.

Posto che le ingiunzioni di pagamento normalmente devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento sia divenuto definitivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 163, della legge 296/2006, per quelle da notificare entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023. Ex lege, vanno notificate entro il secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, vale a dire il 31 agosto 2021. Mentre le ingiunzioni non in scadenza, per le quali il termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, la proroga ha una durata minore.

Riscossione e azioni esecutive
Bisogna ricordare che gli enti locali e i soggetti affidatari durante il lungo periodo di sospensione non potevano attivare procedure di recupero coattivo né adottare ingiunzioni o misure cautelari, in quanto per i contribuenti era prevista la sospensione dei versamenti fino al 31 agosto 2021. E hanno avuto tempo per provvedere al pagamento entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021. Come già evidenziato, non ha subito alcuna modifica e non è stata disposta alcuna proroga per l’attività di accertamento.

Agli accertamenti delle entrate locali la sospensione si applicava solo dopo che gli stessi fossero divenuti esecutivi. Per le ingiunzioni di pagamento c’è stata una serie continua di proroghe del blocco dei versamenti delle entrate locali, tributarie e patrimoniali, e delle azioni di recupero forzoso dei crediti insoluti. L’articolo 2 del dl 99/2021, da ultimo, ha rinviato i termini per i pagamenti spontanei e la riscossione coattiva dei crediti locali fino al 31 agosto 2021. Anche la suddetta disposizione ha impedito la notifica delle cartelle e ingiunzioni di pagamento e le azioni di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute dai debitori. Letto ciò, gli uffici comunali, sorretti anche da qualche sentenza di CTP, continuano ad applicare la dilazione di 85 giorni alle decadenze de-quo.

Vi è una raccomandazione di base, “Nell’atto di accertamento esecutivo notificato dopo il 31 dicembre ed entro il 26 marzo 2023 si consiglia all’ufficio comunale di richiamare l’articolo 67 del dl 18/2020 e l’articolo 12 del d lgs 159/2015“; di ciò sarebbe opportuno verificarne la presenza nell’atto, anche perchè nell’eventuale ricorso andrebbe evidenziata l’intera strategia temporale accertativa basata su una norma non ancora sottoposta al vaglio del giudice di legittimità.

So che Vi state perdendo dietro a concetti come prescrizione, decadenza, termini di versamento di accertamento e di notifica, quindi facciamo ordine e riepiloghiamo.

Inquadriamo l’argomento nel comma 161 dell’articolo 1 della legge 296/2006 che detta le regole di decadenza per le attività di accertamento dei tributi locali stabilendo che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Secondo il termine naturale, le attività in scadenza al 31.12.2022 sono:

  • l’accertamento in liquidazione IMU, TARI, TASI, ICP, TOSAP, IDS (per effetto dell’estensione retroattiva del rapporto tributario) dell’anno di competenza 2017, comprendente tutti i casi di omesso versamento sanzionato con il 30% del tributo non versato alla prescritta scadenza (tenuto conto che il 30% pieno scatta per i pagamenti non eseguito entro 90 giorni dalla scadenza iniziale)
  • l’accertamento per omessa/infedele dichiarazione IMU, TARI, TASI dell’anno di competenza 2016, tenuto conto del fatto che gli adempimenti dichiarativi sono collocati al 30 giugno dell’anno successivo, data dalla quale si calcola l’inadempimento

Le scadenze sopra delineate possono tener conto della normazione emergenziale, in particolare del decreto-legge 18/2020, che contiene specifiche disposizioni sulla sospensione sia delle attività di accertamento sia della riscossione coattiva.

Bisogna considerare che l’articolo 67 che dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento dei tributi: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio rispetto alla scadenza naturale, che porta il termine ultimo al 25 o 26 marzo dell’anno successivo (a seconda dell’anno bisestile)

Il meccanismo di proroga è fondato sull’articolo 12 del d lgs 159/2015, una norma speciale scritta per affrontare i casi emergenziali mediante proroghe dei termini di decadenza e prescrizione, richiamata dall’articolo 67, limitatamente al comma 1

  1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

L’esplicito richiamo al comma 1 dell’articolo 12, riferito ai versamenti (mai sospesi per l’accertamento), fornisce un appiglio abbastanza ballerino ai comuni, permettendo loro di guadagnare unicamente la sospensione dei termini per uno stesso periodo di tempo pari alla sospensione delle attività di riscossione avvenuta nel 2020 (85 giorni).

Giurisprudenza sfavorevole al contribuente

Recentemente, la CGT di Savona, nella sentenza 330/2022, si è pronunciata su avvisi di accertamento riferiti all’anno 2016 e all’anno 2017, contestati dal contribuente per decadenza del termine di azione dell’ente, ritenendo corretta l’azione del comune.

Quanto alla eccezione secondo la quale il Comune sarebbe decaduto dalla possibilità di esigere il pagamento dell’IMU per gli anni 2016 e 2017, la stessa non è fondata. Il differimento di 85 giorni previsto dall’art. 67 DL 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, opera anche per i tributi locali. Di conseguenza, gli atti di accertamento con i quali i Comuni contestano le irregolarità IMU, TASI e degli altri tributi locali relative alle annualità 2016 e 2017 possono essere validamente notificati, rispettivamente, fino al 26.03.2022 (per il 2016) e fino al 26.03.2023 (per il 2017), procrastinando così la scadenza del termine di decadenza/prescrizione, di cui al comma 161, art.1 della L.296/2006, che sarebbe maturato il 31.12.2021 e il 31/12/2022.

Altre sentenze di CGT (ex CTP) che hanno confermato l’applicazione della proroga della decadenza articolo 67: CTP Napoli sentenza n. 12232/2021, 1298/2022, 444/2022; CTP PISA 242/2022.

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