
L’esecuzione dei lavori per i quali è possibile accedere alle agevolazioni fiscali quali superbonus 110, ecobonus, bonus ristrutturazione e altri se di importo superiore a 516.000 euro, dovrà essere affidata alle imprese in possesso dell’attestazione SOA. Tale importante novità è contenuta nella Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 del nel decreto n° 21 del 2022, cosiddetto decreto Ucraina-bis.
La misura entra in vigore con degli step ben precisi che permetteranno alle imprese e ai contribuenti di adeguarsi all’importante novità. Dunque, dopo le novità circa la congruità dei costi della manodopera, i nuovi prezzari del Ministero della Transizione ecologia, arriva un’altra importante stretta sui bonus edilizi.
Ecco cosa cambia.
Attestazione SOA: cos’è e come funziona
Il codice dei contratti pubblici prevede la cosiddetta attestazione SOA (articolo 84 del codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo n° 50 del 2016).
Si tratta di una certificazione necessaria per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici. L’attestato SOA è rilasciato da apposite Società organismi di attestazione.
Con tale attestazione le imprese che eseguono i lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso:
- dei requisiti di idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria
- nonchè le capacità tecniche e professionali necessarie per eseguire i lavori.
Superbonus 110 e altri bonus edilizi con attestazione SOA: le nuove regole fino al 30 giugno 2023
A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovrà essere affidata alternativamente:
- ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente attestazione SOA;
- ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
Quanto appena detto vale da gennaio 2023 fino al 30 giugno dello stesso anno.
Ad ogni modo, sul punto 2, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA all’impresa esecutrice.
Dal 1° luglio 2023, le condizioni per accedere alle detrazioni, anche in sconto in fattura o cessione del credito, diventano ancora più stringenti.
Si cambia ancora dal 1° luglio 2023
Dal 1° luglio 2023 viene meno la suddetta distinzione.
Le agevolazioni fiscali sui lavori di importo superiore a 516.000 euro, sarà condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA alle imprese: appaltanti o subappaltanti.
Regole transitorie
Il decreto Ucraina bis prevede delle disposizioni di coordinamento per i lavori già in essere.
Infatti, le novità non si applicheranno ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022; data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ucraina bis. La stessa indicazione vale per i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa (art. 2704 codice civile) anteriore alla stessa data del 21 maggio.
Dopo le novità circa la congruità dei costi della manodopera, i nuovi prezzari del Ministero della Transizione ecologia, arriva un’altra importante stretta sui bonus edilizi.
Di certo, si tratta di una novità importante, anche se il limite di 516.000 euro interesserà soprattutto i lavori condominiali. Infatti, per gli immobili condominiali è palesemente più semplice arrivare al suddetto importo.
Salve, se un cantiere di importo complessivamente superiore a 516.000€ viene appaltato direttamente dal committente a più imprese per importi inferiori, come ci si comporta? La Soa non è richiesta? Grazie.
L’art. 10-bis della legge di conversione n. 51/2022 del D.L. del 21 marzo 2022, n. 21 recita: “Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali … l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121 … e’ affidata … ad imprese in possesso … della occorrente qualificazione”.
Scorporando il politichese, il senso sembra chiaro.
Le uniche indicazioni arrivano dal Consiglio di Stato e sono indirizzate alla materia di appalti pubblici, con riferimento alla concorrenza sleale o a infiltrazioni mafiose, ma sembra chiaro anche là che tendono a riconoscere una elusione sostanziale nel voler spacchettare un’opera unitaria.
Se magari esce o è uscito un interpello che dice il contrario mi piacerebbe leggerlo!
A livello amministrativo vale la CILAS che identifica la ristrutturazione.
Se volete testare l’amministrazione finanziaria direi che ciascun intervento NON DEVE ESSERE MERA PROSECUZIONE del precedente, con relativi problemi connessi tra trainante e trainato.
Salve, grazie della risposta.
Specifico meglio il mio caso essendo una situazione penso ricorrente. Complessivamente stimo per una bifamiliare un importo lavori di 700.000€, ma io committente, faccio singoli contratti di appalto con imprese di mia fiducia, una che fa solo le strutture portanti 350.000€, altra impresa per opere interne private 200.000€, un termoidraulico ed elettricista 100.000€, fornitura e posa infissi 50.000€.
Chi deve avere la SOA?
Un’interpretazione ragionevole penso che sia che nessuna delle imprese deve avere la SOA, è richiesta solo se un singolo contratto di appalto supera i 516.000€ di importo netto. Diversamente tutte le imprese dovrebbero avere la SOA (anche una piccola impresa) o essere costretto ad appaltare ad un general contractor con la SOA che poi subappalta tutto.
E’ il caso che richieda una consulenza specifica ad un tecnico di sua fiducia.
Se fossero subappalti non ci sarebbero dubbi (impresa appaltante con SOA, le altre no).
Purtroppo la norma è chiara; l’art. 10-bis della legge di conversione n. 51/2022 del D.L. del 21 marzo 2022, n. 21 recita: “Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali … l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121 … e’ affidata … ad imprese in possesso … della occorrente qualificazione”.
Dal tenore letterale pare che dal 1 gennaio 2023 i lavori di importo superiore a 516.000€ debbano obbligatoriamente essere concesso in appalto al fine di poterlo detrarre; se lo spacchetta in interventi diversi separati perde le agevolazioni per i trainati.
Insomma non saprei cosa consigliare non conoscendo i dettagli del suo caso.