
Con la risposta all’interpello n. 907-335/2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di beneficiare dell’agevolazione relativa al superbonus 110% da parte delle cooperative sociali interessate ad una riqualificazione energetica o ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio di un immobile utilizzato dalla stessa a qualunque titolo.
In particolare, nel quesito posto all’Amministrazione Finanziaria in esame viene rappresentato come la Cooperativa istante detenga in comodato gratuito un immobile abitativo con l’obbligo di destinarlo a finalità istituzionali. Per tale immobile “sorge la necessità di apportare una serie di migliorie”, alcune delle quali rientranti negli interventi agevolabili con la disciplina relativa al “Superbonus”.
Viene quindi chiesto se la detenzione dell’immobile a titolo di comodato gratuito da parte delle cooperative sociali onlus sia idonea a consentire la fruizione della detrazione in oggetto, ritenendo che, non essendoci alcuna preclusione specifica, ciò non costituisca una causa ostativa.
La Direzione scrivente precisa a tal riguardo come “con riguardo al caso di specie, il comma 9, lett. d bis) di detto articolo prevede che “le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati (…) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”.
Inoltre, viene ricordato che, con specifico riferimento ai soggetti titolati a fruire della detrazione in esame, la Guida Superbonus dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a febbraio 2021, ha da ultimo chiarito che “La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile”.
Pertanto, viene sostanzialmente confermato quanto già precisato con la circolare 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate in merito al superbonus 110%. Infatti, con la risposta 2.1.1 della richiamata circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tra i soggetti richiamati dall’articolo 9 comma 9, lettera d) del D.L. 34/2020 rientrano anche le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997 e quindi le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto come stabilito dal comma 8 del su menzionato articolo 10.
Tale conclusione è stata ulteriormente confermata dall’Amministrazione Finanziaria in occasione del noto evento “Telefisco 2021” in cui sempre con riferimento a tale norma, ha precisato che “con riferimento ai soggetti ammessi al superbonus, si rappresenta che nel comma 9, lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (legge 381 del 1991) sono Onlus di diritto e pertanto rientrano tra i soggetti beneficiari del “superbonus”.
Si può concludere, quindi, che nel rispetto di quanto sopra ricordato, in presenza di tutte le ulteriori condizioni e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina in questione, dunque, le cooperative sociali possono beneficiare della detrazione cd. Superbonus in relazione ai lavori rientranti nella normativa di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020.