
Con la pubblicazione nella G.U. del 4 settembre 2023 del D.Lgs. n. 120/2023 , è entrato in vigore il secondo correttiva alla Riforma dello Sport. Analizziamo qui le modifiche alla definizione di lavoratore sportivo nella quale rientrano atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, sportivi e di gara nonché i preparatori atletici del settore sia professionistico che dilettantistico che esercitano attività sportiva verso un corrispettivo; si evidenzia come non siano lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio sia necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi di ordini professionali.
Definizione di lavoratore sportivo
Viene delineata in modo più chiaro la figura del lavoratore sportivo: deve essere un soggetto tesserato che esercita verso un corrispettivo l’attività sportiva, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) nonché a favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Oltre alle sette figure tipizzate già previste dalla norma originaria (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Tali mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.
Tale elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include quelle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Pertanto, viene abolita la possibilità, precedentemente attribuita a tutti gli Enti affilianti, di individuare le mansioni necessarie ampliando di fatto il novero dei lavoratori sportivi.
Si avrà, quindi, un unico elenco tenuto dal Dipartimento dello sport, redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni; ad oggi, in mancanza di detto elenco solo le 7 figure tipizzate possono essere retribuite con i compensi sportivi.
Forma contrattuale co.co.co.
I lavoratori sportivi possono essere inquadrati sotto la forma della collaborazione coordinata e continuativa (Contratto di co.co.co.) con la possibilità di assolvere gli adempimenti previsti per questa tipologia contrattuale (Comunicazione Unilav, Modello Uniemens, LUL) tramite apposita sezione del Registro delle Attività Sportive (RASD).
Viene fissata la soglia delle 24 ore settimanali (oltre il tempo dedicato alla partecipazione a eventi sportivi) come naturale caratteristica delle co.co.co. sportive. Ciò non significa che un lavoratore sportivo non possa essere contrattualizzato per un maggior numero di ore, ma superata la soglia delle 24 ore sarà onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto è qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa in caso di contestazione da parte degli organi accertatori o del lavoratore stesso.
La norma specifica le condizioni affinché operi la presunzione predetta: il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici. Si ritiene opportuno precisare che non è proibito instaurare un rapporto di co.co sportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali; solo che, in tal caso, non opera quella sorta di presunzione legale di co.co.co introdotta dalla norma, ma va dimostrato, in caso di verifica, che ricorrono tutti i presupposti, nel caso specifico, della collaborazione e non di un rapporto di lavoro dipendente.
Si riportano a seguire:
Soglie di esenzione fiscale e contributiva
I compensi pagati ai lavoratori co.co.co. sportivi sono fiscalmente esenti fino a 15.000 euro all’anno (per il 2023, il Decreto “Milleproroghe” ha stabilito che la soglia di esenzione fiscale si debba calcolare dal 1° gennaio), soglia oltre la quale il compenso sarà assoggettato a tassazione IRPEF e si cumulerà con eventuali altri redditi imponibili del percettore, ed esenti da contributi previdenziali fino a 5.000 euro all’anno (per il 2023, si presume che la soglia di esenzione contributiva possa essere calcolata dal 1° luglio).
I contributi previdenziali sono calcolati con aliquote del 25% o del 24% se il lavoratore è già iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.
Fino al 31 dicembre 2027, la base imponibile su cui calcolare la contribuzione previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, complessivamente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente 5.000,00 euro. 1/3 è carico del percipiente ed i 2/3 a carico del committente.
ESEMPIO – Compenso complessivo 8.500 euro all’anno:
– Parte soggetta a contributo previdenziale 3.500,00 euro, contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia 1.750,00 euro (3.500/2)
– CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DOVUTO: 437,50 euro (1.750,00 x 25%).
– Parte soggetta a contributi assistenziali 3.500,00 euro
– CONTRIBUTO ASSISTENZIALE DOVUTO: 71,05 euro (3.500,00 euro x 2,03%)
I lavoratori sportivi che lavorano per più committenti devono calcolare il raggiungimento delle soglie di esenzione cumulativamente. Gli obblighi previdenziali e fiscali scattano per il committente che effettui il pagamento che causa il superamento della soglia di esenzione nel corso d’anno. Vista la complessità di una simile gestione, i lavoratori sportivi con pluralità di committenti potrebbero valutare l’apertura della partita Iva.
Si considera distribuzione indiretta di utili (vietata per ASD e SSD) la corresponsione a lavoratori di compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Dunque, occorre sempre verificare questa condizione quando si concordano i compensi con i lavoratori sportivi.
Arbitri e giudici di gara
All’interno delle sette tipologie di lavoratori sportivi, una importante novità è stata introdotta per i direttori di gara e per quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dalla disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.
NOVITA’ – Per essi non è più necessario stipulare un contratto di co.co.co. ma è sufficiente per ogni singola prestazione, con le modalità indicate al punto successivo, la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata, dell’Ente di Promozione Sportiva anche paralimpici.
Ai suddetti, possono inoltre essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di 150 euro mensili.
Comunicazioni al RAS
Con l’approvazione del Correttivo-bis, viene meno una importante agevolazione in merito alle comunicazioni obbligatorie dei contratti di lavoro e precisamente l’esonero dalle comunicazioni al RASD dei dati relativi ai contratti co.co.co sportivi con compensi al di sotto dei 5.000 euro.
Pertanto, l’Ente sportivo dilettantistico, (ASD/SSD/Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS), nonché la Federazione sportiva, la Disciplina Sportiva Associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a.) per qualsiasi ammontare di compenso sportivo, sono tenuti a comunicare al RASD i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al centro per l’impiego.
In sede di prima applicazione della norma, limitatamente ai periodi di paga da luglio a settembre 2023, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023 per le comunicazioni predette e per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
A regime, le comunicazioni al RASD vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, mentre l’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.
Per quanto riguarda arbitri e giudici di gara, le comunicazioni al RASD sono effettuate dalla Federazione sportiva, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall’Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, o da una loro affiliata, se così previsto nel regolamento di tali enti, per un ciclo di prestazioni non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo al trimestre solare.
È inoltre necessario che gli stessi soggetti di cui sopra, entro 10 giorni dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, tramite il RASD, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.
Collaborazioni amministrativo-gestionali
L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore degli Enti sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative. Viene precisato, nel Decreto Correttivo-bis, che non possono usufruire di tali tipologie di rapporti coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi professionali.
Pur godendo delle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali previste per le co.co.co. sportive, tali tipologie di rapporti non rientrano nel lavoro sportivo. Tale precisazione è importante poiché gli adempimenti burocratici da porre in essere sono sostanzialmente diversi da quelli delle collaborazioni sportive.
Ad esempio, non si potrà utilizzare il RASD per le comunicazioni dei dati dei contratti; inoltre, vi è obbligo di rilasciare il cedolino al collaboratore amministrativo-gestionale, anche per importi inferiori ai 15.000 euro, a differenza delle collaborazioni sportive.
Prestazioni sportive dei volontari
ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva etc. etc. possono avvalersi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di volontari, le cui prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro-subordinato o autonomo con l’Ente sportivo dilettantistico per cui prestano la loro attività.
Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo per esse possono rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Sul modello di quanto previsto per i volontari del terzo settore, le spese sostenute da volontario possono essere rimborsate anche a seguito di autocertificazione rilasciata dallo stesso volontario, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente (di solito il consiglio direttivo) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso.
Sul programma di tesseramento on line è stata attivata una specifica funzione per identificare tali soggetti, che confluiscono in uno specifico registro. Per i volontari vi è l’obbligo di assicurazione. Allo stato attuale, le assicurazioni obbligatorie sono già previste nella tessera base.
Dipendenti della pubblica amministrazione
Essi possono prestare la propria attività come volontari per ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva etc. etc, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione di tale attività all’Amministrazione di competenza.
Se l’attività sportiva prestata rientra invece nell’ambito del lavoro sportivo e prevede un compenso, si deve invece chiedere preventivamente l’autorizzazione all’Amministrazione di competenza, che la concede, o la rigetta, entro 30 giorni. In mancanza di risposta, scatta il silenzio/assenso.
Adeguamento statuti
Entro il 31 dicembre 2023 le ASD e le SSD dovranno adeguare lo statuto per renderlo conforme alle nuove disposizioni legislative, pena la cancellazione dal Registro delle attività sportive.
Pare opportuno evidenziare, al riguardo, che sicuramente andrà adeguato almeno l’oggetto sociale che dovrà prevedere letteralmente quanto segue: esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Le ASD che sono iscritte anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non dovranno inserire la suddetta previsione, in quanto per esse non vige l’obbligo di organizzare e gestire in modo prevalente l’attività sportiva.
È inoltre necessario prevedere negli statuti la possibilità di svolgere attività strumentali e secondarie rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con un apposito decreto. In caso contrario, non sarà possibile esercitarla.
Analogamente a quanto previsto per il Terzo Settore, la delibera dell’assemblea, in seduta straordinaria, che si limitasse a recepire nello statuto le variazioni imposte dalla norma, non sarà soggetta a imposta di registro, quindi, la registrazione sarà gratuita, non essendo dovuti nemmeno i bolli per le ASD/SSD iscritte al RASD.
Enti del terzo settore e attività sportiva dilettantistica
Gli Enti del Terzo Settore, che per essere tali devono essere iscritti nel RUNTS, possono anche iscriversi nel RASD: con l’iscrizione possono così essere qualificati come enti sportivi dilettantistici.
Devono allo scopo prevedere non solo nel loro statuto la lettera t) dell’articolo 5 del Codice del Terzo settore “Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”, ma svolgere effettivamente tale attività.
Ad essi si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e solo in quanto compatibili con il Codice del Terzo Settore.
Per essi, inoltre, non è obbligatorio inserire nella denominazione le locuzioni “sportiva” e “dilettantistica”.
Abolizione obbligo INAIL
In merito agli oneri previdenziali e fiscali previsti per i compensi sportivi, l’unica novità di rilievo, introdotta dal Correttivo-bis, è l’esonero dall’obbligo dell’assicurazione Inail per i co.co.co. sportivi essendo i rischi coperti dalla polizza assicurativa già prevista con il tesseramento e obbligatoria per tutti gli sportivi.
Modello EAS
Viene eliminato l’obbligo della presentazione del modello EAS per le asd/ssd, analogamente a quanto già previsto per le associazioni del Terzo Settore che si iscrivono al RUNTS.
Compatibilità destinazione d’uso delle sedi utilizzate
Analogamente a quanto previsto dal codice del terzo settore, le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Trattasi di una novità estremamente importante poiché non sarà più necessario chiedere cambi di destinazione d’uso al Comune, con tutti i problemi economici e burocratici che tali pratiche comportano, fermi restando gli adempimenti edilizi per rendere l’immobile idoneo allo scopo.
Personalità giuridica ASD: procedura semplificata
Viene precisato l’iter procedurale per poter ottenere il riconoscimento della personalità giuridica sia per le A.S.D. di nuova costituzione che per quelle già esistenti.
Il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, nonché la sussistenza del patrimonio minimo, deve depositare l’atto costitutivo e lo Statuto entro 20 giorni presso il RASD, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto all’Ente affiliante indicato nell’atto medesimo, ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.
In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Viene così superata la precedente lacuna normativa del D.Lgs. n. 36/2021 che, a differenza del Codice del Terzo settore, non prevedeva la necessità di un patrimonio minimo per ottenere la personalità giuridica.
Contributi alle ASD/SSD
Alle ASD/SSD che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione dei compensi per lavoro sportivo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura inferiori a 100 mila euro è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali di loro competenza versati per i compensi erogati nei mesi da luglio a novembre 2023.
Le modalità di concessione del contributo saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.
Sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs. n. 120/2023 introduce novità anche in merito al trattamento assicurativo e disposizioni in materia di salute e sicurezza dei collaboratori sportivi per i quali si dispone, ai sensi dei novellati artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 36/2021:
-
- (art. 33, comma 1) al lavoratore sportivo con compenso fino a 5.000 euro (ossia esente) si applicano le disposizioni ex art. 21, comma 2 D.Lgs. 81/2008: senza alcun obbligo per il committente, può beneficiare della sorveglianza sanitaria e della partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro con oneri a proprio carico;
- (art. 34, comma 3) l’applicazione della tutela assicurativa obbligatoria prevista ex art. 51, Legge n. 289/2002 con il tesseramento, escludendo quindi la precedente assoggettabilità all’obbligo assicurativo INAIL che invece rimane invariata in riferimento alle collaborazioni amministrativo-gestionali.
Sanzioni
Il pagamento dei compensi ai co.co.co. sportivi deve avvenire attraverso mezzi tracciabili, a prescindere dal suo ammontare (quindi anche per compensi inferiori a 5.000 euro), pena la sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
Diversamente, l’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego dell’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa prevista dalla normativa vigente si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
Tale comunicazione – in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale – è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e degli Enti cooperanti.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 51
- D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
- D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120