Regolarizzare il versamento delle imposte in dichiarazione dopo la scadenza del 22 agosto

Entro il 22 agosto 2022 i contribuenti interessati alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovevano versare, in un’unica soluzione o come prima rata, applicando la maggiorazione dello 0,4%, le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP 2022.

Per il titolare di partita IVA che avesse scelto la rateazione in un momento successivo, la seconda rata scadeva lo stesso giorno, con evidente aggravio finanziario. Potrebbe, quindi, essersi verificata, per alcuni contribuenti, l’impossibilità di adempiere nelle predette tempistiche ai propri obblighi tributari.

Per questi contribuenti, pertanto, si pone il problema di come rimediare alle omissioni. L’unica possibilità di non vedersi recapitare una comunicazione automatica ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 è quella di sanare le omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso.

Sanzione in caso di omesso o ritardato versamento delle imposte

In caso di omesso o ritardato versamento di imposte dirette, compresi gli acconti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Tale norma, per quanto concerne gli omessi o ritardati versamenti, prevede che:

  • chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (dunque, 15%);
  • salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (dunque, 0,1% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno);
  • la sanzione del 30% si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del 30% si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

In sintesi, per gli omessi/ritardati versamenti, si applicano le seguenti regole:

    • la sanzione base per l’omesso versamento è pari al 30% dell’imposta non versata;
    • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15% della maggiore imposta;
    • per i versamenti effettuati entro i 14 giorni, la sanzione del 15% è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Ravvedimento entro 14 giorni

Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza (nel nostro caso entro il 5 settembre 2022), si applica la sanzione del 15%, ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Pertanto, con riferimento alle imposte di cui si discute, per i versamenti effettuati entro la suddetta data, essendo la sanzione del 15% ridotta in misura pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, per ogni giorno si applica una sanzione dell’1%, che, applicando la riduzione da ravvedimento, (1/10) diventa 0,1% per ciascun giorno di ritardo.

Ravvedimento entro 30 giorni

Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla scadenzama entro il trentesimo, si applica la sanzione del 15%, ridotta a 1/10.

Pertanto, con riferimento alle imposte scadute il 22 agosto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati dal 6 settembre 2022 al 21 settembre 2022, la sanzione è pari all’1,5% (15% x 1/10).

Ravvedimento entro 90 giorni

Se il versamento viene effettuato dal trentunesimo giorno dalla scadenzama entro il novantesimo, si applica la sanzione del 15%, ridotta ad 1/9.

Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati dal 22 settembre 2022 al 21 novembre 2022 (la scadenza corretta sarebbe 20 novembre ma slitta in quanto cade di domenica), la sanzione è pari all’1,67% (15% x 1/9).

Si ricorda che le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione (ad esempio, carente/omesso versamento a saldo o in acconto) non sono commesse mediante la dichiarazione, mantenendo, rispetto a questa, una propria autonomia.
Di conseguenza, per tali violazioni, il conto dei giorni per il ravvedimento decorre dalla scadenza del termine di versamento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione (circolare 9 giugno 2015, n. 23/E).

Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione

Se il versamento viene effettuato dal novantesimo giorno dalla scadenzama entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 30%, ridotta ad 1/8.

Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 3,75% (30% x 1/8).

Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione

Se il versamento viene effettuato dalla data di scadenza della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o un anno, se non è prevista la dichiarazione), ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 30 per cento, ridotta a 1/7.

Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 4,29% (30% x 1/7).

Ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione

Se il versamento viene effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/6.

Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 5% (30% x 1/6).

Tale fattispecie trova applicazione fino allo scadere dei termini di accertamento.
Pertanto, è necessario tenere presente questi termini, al fine di valutare entro quando il ravvedimento esplica i suoi effetti.
In particolare, in base alla norma attualmente in vigore (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973), l’avviso di accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o, in caso di dichiarazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo.

Ravvedimento versamenti omessi entro il 22 agosto 2022 – Modello Redditi 2022

Termine entro cui si ravvede

Sanzione ridotta

Dal 23 agosto al 5 settembre 2022

0,1% per ogni giorno di ritardo

dal 6 settembre al 21 settembre 2022

1,5%

Dal 22 settembre al 21 novembre 2022

1,67%

Dal 22 novembre 2022 al 30 novembre 2023

3,75%

Dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024

4,29%

Dal 1° dicembre 2024

5%

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43;
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13;
  • Agenzia delle Entrate, circolare 9 giugno 2015, n. 23/E.

2 thoughts on “Regolarizzare il versamento delle imposte in dichiarazione dopo la scadenza del 22 agosto

  1. Buongiorno,
    nella circolare n. 27 del 2/8/2013 dell’Agenzia delle Entrate al punto 2 si legge che:
    “Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute – sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici – è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno.
    Di conseguenza, se entro il 22 agosto non è stato pagato nulla il ravvedimento alle scadenze da voi indicate (5 settembre ecc) non sembrerebbe valido.
    C’è qualche diverso orientamento che mi sfugge ?

    1. La tua circolare fa riferimento alle scadenze in vigore in quel periodo, il 2013!
      https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-00-00;435~art17
      Come noterai, l’articolo 17 del DPR435/2001 ha subito modifiche e le scadenze oggi sono il 30 giugno 2022 e il 22 agosto 2022 con maggiorazione invece del “naturale” 30 luglio 2022… che cadendo di sabato fa slittare il termine al 2 agosto, che a sua volta rientrando nella consueta proroga di ferragosto, posticipa il termine al 20 agosto, un sabato, di conseguenza il termine finale è il 22 agosto.
      Che coincidenze!!!

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